Legge 10 dicembre 1997, n. 425
«Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore»
ARTICOLO 1
Finalità e
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
1.Gli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come
fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun
candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri
di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del
corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli
istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine
dei corsi integrativi.
2.Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2
a 6 della presente legge.
3.Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con
l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta
anche le disposizioni transitorie:
a)per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli
esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con
riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b)per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del
ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative
alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità
relative alla sua predisposizione.
ARTICOLO 2
Ammissione
1.All'esame di Stato sono
ammessi:
a)gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso;
b)gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi
all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
c)gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi
nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquiennio
oppure che risulti in via di esaurimento;
d)gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2.I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti
avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di
altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli
studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a
obblighi internazionali.
3.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso
di promozione all'ultima classe è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro
preparazione sulle materie previste dal piano di studi
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti.
Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità
all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio della classe dell'istituto statale
collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato
se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
prove cui è sottoposto.
4.Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso
di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento
dell'obbligo di leva.
5.Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di
studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli
alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei
licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti
tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e
delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la
promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di
educazione fisica.
ARTICOLO 3
Contenuto
ed esito dell'esame
1.L'esame di Stato comprende
tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della
lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali
l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo
anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero
nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in
modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera.
2.I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono
inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della
terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame
con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova
scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione
nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova
scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione
d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove
d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle
medesime.
3.Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
4.La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5.Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle
lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo
38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è
accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove
scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana
e una in lingua francese a scelta del candidato.
6.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somnma dei punti attribuiti dalla Commissione
d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il
credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione
d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun
candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20
punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame
è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della
Commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame
può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari almeno a 70 punti.
7.Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.
ARTICOLO 4
Commissione
e sede d'esame
1.La Commissione d'esame è
nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta
da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e
il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il
presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono
scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con
decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma
dell'articolo 205 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e
del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma
5.
2.Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in
numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è
nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di
criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di
istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto
di scuola media statale in possesso di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori
ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di
istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione
secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni,
tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è
tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni.
I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica
istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È
stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di
presidente e di membro esterno della Commissione d'esame
nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle
quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3.Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio
operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte
dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.
4.A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di
norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione
di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a
una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono
ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il
loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei
candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di
assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono
essere costituite Commissioni apposite.
5.La partecipazione dei presidenti e dei commissari è
compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della
Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del
Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato
dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I
compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono
differenziati in relazione alla funzione di presidente o di
commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede
di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e
le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono
specificamente individuati.
6.Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti
statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di
corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede
d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli
istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi
limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel
comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia
residente in Italia, la sede deve essere indicata dal
provveditore agli studi della provincia ove è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
ARTICOLO 5
Credito
scolastico
1.Il consiglio di classe
attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio
finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria
superiore, un credito per l'andamento degli studi,
denominato credito scolastico. Tale credito non può essere
complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito
massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono
individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua
eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di
situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in
relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno,
che possano considerarsi pienamente superate.
2.Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici
antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina
è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo
triennio.
3.Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è
attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva
militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito
nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4.Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito
dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione
del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati
delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
ARTICOLO 6
Certificazioni
1.Il rilascio e il contenuto delle
certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento
dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le
nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze,
conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi
seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli
di studio nell'ambito dell'Unione europea.
ARTICOLO 7
Esami di
idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
1.In attesa dell'entrata in
vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33,
quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità
alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente
disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di
idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella
successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
ARTICOLO 8
Disposizioni
finali
1.Sullo schema di regolamento di
cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque
emanato.
2.Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2
e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire
116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data,
nell'articolo 199 del predetto Testo unico, si intendono
espunti i riferimenti agli esami di maturità.
3.Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434.
4.Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1, le norme del Testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
ARTICOLO 9
Norma
finanziaria
1.Le spese relative
all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate
sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605
dello stato di previsione del ministero della Pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo
stato di previsione.
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica
istruzione.
3.Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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