Legge 30 luglio 1973, n. 477
(in GU 16 agosto 1973, n. 211)
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati,
uno o più decreti con valore di legge ordinaria:
a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di
scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e
del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o
docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e
grado, esclusa l'università;
b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale
in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione
economica delle funzioni docente e direttiva nonchè al riordinamento e
alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle
accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di
decentramento a livello regionale o provinciale;
c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del
trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui
alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato nonchè dei convitti annessi agli istituti
d'istruzione tecnica e professionale;
d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di
governo degli istituti e scuole materne e d'istruzione elementare,
secondaria ed artistica.
Titolo I
PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE
Articolo 2
Lo stato giuridico del personale di cui alla
lettera a) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei
principi costituzionali, della natura della professione docente e dei
caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle
esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si
attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e
autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la
società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno
nell'attuazione del diritto allo studio.
Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra
le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche
proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di
collaborazione fra questi.
La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto
dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e
sociali ad esso connesse.
Articolo 3
Sarà rivalutata la posizione del personale
direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in
conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e
di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle
attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi
collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini
dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti
con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività
educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica,
alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita
della scuola, ai rapporti con le famiglie.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli
prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno
inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il
diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel
quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è
richiesto attualmente il diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati
in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale
docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie
di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente
diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva
diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale
che insegni nella scuola secondaria superiore, fermo restando il
criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del
personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato
della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto
attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato
della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori
universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una
classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia
ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli
insegnanti degli istituti d'istruzione artistica per i quali detta
analogia non sia applicabile.
Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i
ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna,
primaria, secondaria ed artistica.
I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale
di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.
Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno
distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per
il 50% e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.
Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio
per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali
concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e
professionale del docente.
Articolo 4
Lo stato giuridico del personale di cui alla
lettera a) dell'art. 1 della presente legge dovrà stabilire:
1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia
didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel
rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della
scuola stabiliti dallo Stato, nonchè nel rispetto della coscienza morale
e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo
della loro personalità.In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la
sperimentazione;
2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione
docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività
didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i
doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come
promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo;
le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza
degli organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine
amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere
contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione
ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello
centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i
diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali
utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento
tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;
3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del
medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la
corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle
prestazioni.
L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di
insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella
scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più
di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva
giornaliera per gli alunni;
4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e
direttivo;
5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante,
direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli
insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica,
professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da
richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla
specifica abilitazione.
L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o
concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto
all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per
l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere
coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una
determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di
quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di
assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di
particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli
insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed
artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base
regionale o, se richiesto dagli statuti delle Regioni ad autonomia
speciale, su base provinciale.
Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento
aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti
vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50%.
Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il
personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo,
sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente
n. 5) limitatamente alle scuole d'istruzione artistica;
6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle
commissioni di abilitazione e di concorso;
7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi
secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli
aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere
inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;
8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e
professionale dei docenti.
Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà
essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università
estere.
Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e
secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e
per la sperimentazione didattiche, nonchè per l'aggiornamento culturale
e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli
attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità
scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.
Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente
soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a
funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;
9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile comunque ad
un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere, solo su
richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei
docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di
circolo didattico.
Non sono ammesse le note di qualifica;
10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il
possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado,
con la indicazione delle materie o del gruppo di materie d'insegnamento
per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad
ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;
11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni
provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e
dell'anzianità di servizio del personale, nonchè delle esigenze del
funzionamento della scuola.
La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del
trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività
professionale dello stesso.
Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di
ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o
per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;
12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi
quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di
attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per
quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità
dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a
concederli;
13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico
riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di
impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a
riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli
di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per l'utilizzazione in
altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo
riguardo alla particolare natura della professione docente;
14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle
sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad
appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;
15) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative
attribuzioni;
16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina
del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario
normale delle lezioni.
I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il
personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche
italiane funzionanti all'estero.
Titolo II
ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI
Articolo 5
L'istituzione di nuovi organi collegiali di
governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a
realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, nel rispetto
degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle
responsabilità di cui all'art. 4 della presente legge, dando alla scuola
stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta
comunità sociale e civica.
Gli organi collegiali saranno previsti:
a livello di circolo didattico e di istituto;
a livello distrettuale;
a livello provinciale;
a livello nazionale.
Articolo 6
I circoli didattici e gli istituti scolastici
saranno dotati di autonomia amministrativa per quanto concerne le spese
di funzionamento amministrativo e didattico, per le quali saranno
attribuiti annualmente appositi stanziamenti, e dovranno disporre, per
l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale
qualificato le cui carriere saranno definite in sede di ristrutturazione
secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo art. 10.
I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina di controllo,
le modalità per la pubblicità degli atti del consiglio di istituto o di
circolo e, in caso di mancato o irregolare funzionamento di questi, le
forme d'intervento e gli organi competenti ad effettuarlo.
A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati,
secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio di circolo o di istituto, formato dalle rappresentanze
elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei
genitori degli allievi, dal direttore didattico o preside. Il consiglio
di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto da
tutti i componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Parteciperanno
alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie
superiori, i rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore a
16 anni.
Possono essere chiamati a titolo consultivo gli specialisti che operano
in modo continuativo nella scuola sul piano medico-psico-pedagogico e
dell'orientamento.
Il consiglio di circolo o di istituto eleggerà una giunta esecutiva,
presieduta dal direttore didattico o dal preside, composta di non più di
cinque membri eletti dal consiglio stesso, in modo che sia assicurata la
rappresentanza di tutte le sue componenti. Di essa farà parte, di
diritto, il capo dei servizi di segreteria;
2) il collegio dei docenti, composto dal personale insegnante di ruolo e
non di ruolo del circolo o dell'istituto, presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Esso eleggerà i suoi rappresentanti nel
consiglio di istituto o di circolo, e uno o più docenti incaricati di
collaborare col preside o il direttore didattico e di sostituirlo in
caso di assenza o d'impedimento;
3) il consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore
didattico o dal preside, eletto dal collegio dei docenti tra i suoi
membri e del quale faranno parte anche i rappresentanti eletti dei
genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, i
rappresentanti eletti degli studenti di età non inferiore ai 16 anni;
4) il comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside ed
eletto dal collegio dei docenti tra i suoi membri, incaricato di
compilare la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del
primo comma, n. 9), dell'art. 4;
5) i consigli di interesse o di classe, presieduti rispettivamente dal
direttore didattico o dal preside, formati dai docenti del gruppo di
classi interessate o della classe, dai rappresentanti eletti dei
genitori degli alunni e, nelle scuole secondarie superiori, dai
rappresentanti eletti degli studenti.
Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del
collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse, avrà
potere deliberante in ordine all'organizzazione della vita scolastica,
alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il
proprio parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del
circolo o dell'istituto. La giunta esecutiva preparerà i lavori del
consiglio di circolo o di istituto e curerà l'esecuzione delle delibere.
Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto, come l'adeguamento degli
indirizzi programmatici, la scelta dei libri di testo e dei sussidi
didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei
pareri dei consigli di classe o di interclasse.
I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti
docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al
rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di
carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla
realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti
interdisciplinari nonchè alla valutazione periodica e finale degli
alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza
dei docenti.
Tutti gli organi istituiti o riordinati a norma del presente articolo
dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di
istituto e la relativa giunta che dureranno in carica un triennio, con
possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di
farne parte.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo,
proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale
della scuola, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno
il 50% del totale al personale della scuola. Il numero dei componenti
del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere
superiore a venti. Dovrà pure essere assicurato e regolato dai decreti
delegati il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali
della scuola degli studenti, per le scuole secondarie superiori, e dei
genitori.
Saranno regolate le procedure per l'elezione e la surroga dei
rappresentanti delle diverse componenti negli organi collegiali e le
modalità di funzionamento degli organi stessi. Saranno altresì
disciplinate le modalità di partecipazione degli studenti di età non
inferiore a 16 anni ai diversi organi collegiali.
La composizione e il funzionamento degli organi collegiali di cui
all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 444, saranno riveduti per
adeguarli, in tutto quanto sia compatibile con la struttura della scuola
materna, alle norme previste dal presente articolo.
Articolo 7
Su proposta delle Regioni e sentiti gli enti
locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione
procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori
scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti scolastici,
nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti
gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle
accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa
procedura si provvederà ad eventuali variazioni. A livello di distretto
sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di
partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un
membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai
rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto,
del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale,
dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di
interessi generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il
distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò
che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle
strutture scolastiche, nonchè, secondo le direttive generali del
Ministro per la pubblica istruzione e d'intesa con gli organi
provinciali e regionali, per le attività di sperimentazione, per le
attività integrative della scuola, per le attività di assistenza
scolastica educativa, di orientamento, di assistenza
medico-psico-pedagogica, per le attività di educazione permanente;
compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al
Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del
personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il
personale stesso, nonchè per l'inserimento nei programmi scolastici di
studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla Regione compiti
di assistenza scolastica. Il distretto avrà la gestione dei fondi
necessari per il proprio funzionamento.
I decreti delegati stabiliranno inoltre:
a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti
scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della
popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari
determinate dalla situazione socio-economica del territorio;
b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico
distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative
modalità di elezione;
c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le
cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli
istituti e circoli didattici, nè comprendere materie di stato giuridico
del personale scolastico;
d) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la
Regione e gli altri enti locali, nonchè le modalità per il coordinamento
interdistrettuale su base provinciale e regionale;
e) le modalità per assicurare la pubblicità dei pareri e delle
deliberazioni del consiglio.
Articolo 8
A livello provinciale sarà riordinato,
secondo i criteri appresso indicati, il consiglio scolastico
provinciale, comprendendo nell'ambito della sua competenza le scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche della Provincia. Faranno
parte del consiglio scolastico provinciale: il provveditore agli studi,
i rappresentanti eletti del personale ispettivo, direttivo, docente di
ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, del personale non
insegnante di ruolo e non di ruolo, del personale dell'amministrazione
scolastica periferica; i rappresentanti del personale docente e
dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori
degli alunni; tre rappresentanti eletti dei Comuni della Provincia, con
la garanzia della partecipazione della minoranza; l'assessore
provinciale alla pubblica istruzione o, in sua rappresentanza, un
consigliere provinciale; un rappresentante del Consiglio regionale,
esclusa, in relazione all'art. 19, secondo comma, la Regione
Trentino-Alto Adige; i rappresentanti del mondo dell'economia e del
lavoro.
Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi
membri eletto da tutti i componenti. Il consiglio scolastico provinciale
eleggerà una giunta esecutiva presieduta dal provveditore agli studi.
Eleggerà inoltre i consigli di disciplina per il personale docente che
ha ruoli provinciali. I decreti delegati stabiliranno le modalità di
elezione dei membri dei predetti consigli di disciplina, che saranno
composti da rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente
della scuola e presieduti dal provveditore.
Le competenze proprie del consiglio scolastico provinciale in materia di
programmazione, di organizzazione e di funzionamento della scuola, di
edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, di educazione
permanente nell'ambito della Provincia saranno disciplinate dai decreti
delegati.
Annualmente il consiglio scolastico provinciale formulerà una
valutazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
servizi, anche sulla base di relazioni dell'amministrazione.
Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per
le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni
verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.
Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del
consiglio.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione
della popolazione scolastica della Provincia e del numero delle scuole e
del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle
rappresentanze, riservando almeno il 50% del totale ai docenti.
Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica tre anni, con
possibilità di surroga dei componenti che avranno perduto il titolo di
farne parte.
Le norme di cui al presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta.
Articolo 9
A livello nazionale sarà istituito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che sostituirà la seconda
e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e
la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e
belle arti.
Faranno parte del Consiglio nazionale: i rappresentanti eletti del
personale ispettivo, direttivo, docente di ruolo e non di ruolo di ogni
ordine e grado di scuola, del personale non insegnante di ruolo e non di
ruolo, i rappresentanti del personale docente e dirigente della scuola
non statale; i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro,
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Ne fanno parte anche rappresentanze elettive del personale
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica nonchè rappresentanti
dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
Sarà comunque assicurata la rappresentanza delle scuole con lingua
d'insegnamento diversa da quella italiana previste dal vigente
ordinamento.
Il Consiglio durerà in carica cinque anni; i suoi membri non saranno
rieleggibili più di una volta. Esso eleggerà nel suo seno il
vicepresidente, l'ufficio di presidenza e i propri rappresentanti nella
prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non
sono eleggibili nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione i
membri del Parlamento nazionale.
Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro per la pubblica
istruzione.
Il Consiglio svolgerà le sue attività e le sue funzioni come corpo
unitario per le materie di interesse generale e attraverso comitati a
carattere orizzontale e verticale per le materie specifiche.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolgerà le seguenti
funzioni, anche di propria iniziativa:
a) formulerà annualmente una valutazione sull'andamento generale
dell'attività scolastica e dei servizi, anche sulla base di relazioni
dell'amministrazione;
b) darà pareri in materia legislativa e normativa attinente alla
pubblica istruzione;
c) formulerà proposte in ordine alla promozione delle sperimentazioni
sul piano nazionale e locale, e ne valuterà i risultati;
d) esprimerà, per elezione, dal suo seno i consigli di disciplina per il
personale della scuola e per il contenzioso dei diversi ordini di
scuola, secondo le modalità che saranno precisate nei decreti delegati.
I consigli di disciplina saranno formati esclusivamente da personale
ispettivo, direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo.
L'ufficio di presidenza coordinerà l'attività del consiglio.
Sarà assicurata la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del
consiglio.
I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti, la
ripartizione delle rappresentanze, riservando il 70% del totale ai
docenti, e le procedure per la elezione dei rappresentanti.
Titolo III
PERSONALE NON DOCENTE
Articolo 10
Lo stato giuridico del personale non
insegnante di cui alla lettera c) dell'art. 1 dovrà stabilire:
1) la ristrutturazione delle carriere; l'istituzione e il riordinamento
dei ruoli, con forme opportune di decentramento a livello regionale o
provinciale; l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.
Saranno istituiti a livello provinciale e a livello regionale organi
collegiali cui saranno devolute le attribuzioni del Consiglio di
amministrazione della pubblica istruzione nei confronti del personale
non insegnante.
Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con
l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle
attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e
tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle
officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli
orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1)
del presente articolo, nonchè per i convitti nazionali, gli educandati
femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti d'istruzione
tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;
3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse
carriere.
Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista
l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante
concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni
Provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno
ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza
demerito.
Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio
non di ruolo del personale di cui al presente numero 3)mediante
graduatorie provinciali;
4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale
e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il
personale non docente;
5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per
durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di
congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di
ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire
il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e
scuole d'istruzione tecnica e professionale.
Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del
personale appartenente ad altre carriere;
6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma,
numero 16), dell'art. 4 della presente legge;
7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del
personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato
giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai
compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso
richiesta.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI
Articolo 11
Saranno dettate opportune norme transitorie
in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle
carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 10 ed a quanto altro potrà
derivare dall'applicazione della presente legge.
Articolo 12
Al personale ispettivo, direttivo, docente e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è
attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo
pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con
esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo
straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla
tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per
indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari
attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n.
165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'art.
49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del
regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3
giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi
compresi quelli per l'espansione scolastica. A partire dalla suindicata
data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del
presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi,
premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque
denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o
di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello
Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale, fatta eccezione
del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed
effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e
degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa
speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità,
dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le
commissioni di esami negli istituti e scuole d'istruzione elementare,
media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed
artistica.
Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure
orarie e le condizioni per l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro
straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
L'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di
sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio
all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzione in relazione
alla situazione di famiglia, è ridotto mensilmente di un importo
corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui
al presente articolo.
Articolo 13
In relazione a quanto disposto dal precedente
art. 12 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'art.
15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.
Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961,
n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. La legge 30 gennaio 1962, n. 14,
l'art. 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre
1971, n. 1094, sono abrogate. Le norme del presente articolo hanno
effetto dal 1° settembre 1973.
Articolo 14
Agli effetti della carriera, della quiescenza
e della previdenza, per il personale di cui all'art. 1 della presente
legge sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di
tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni
tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonchè del servizio
militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio
prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o
straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la
qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.
Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonchè i
servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze
dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della
quiescenza.
Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra
carriera della stessa amministrazione, non potrà essere inferiore a
quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.
Articolo 15
A decorrere dal 1° ottobre 1974 il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale
ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo alla
data di compimento del 65° anno di età. Al personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974 che, per
effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a
riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di
anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è
consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del
limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età. La disposizione
di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento
dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in
servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia
raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della
pensione. Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato
a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento
provvisorio di pensione nella misura dell'80% dello stipendio e degli
altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della
cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.
Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal
servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in
applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il
trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza
saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito
per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma
dell'art. 3 e di cui all'art. 10.
Articolo 16
Ai docenti per il cui insegnamento è
richiesto o consentito il diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che
per gli stessi insegnamenti siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966,
n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n.
468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti
di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il
diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'art. 3 della
presente legge. Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in
possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971,
n. 1074, nonchè ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di
cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del
beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo
privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.
Articolo 17
Gli insegnanti incaricati a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che abbiano già
conseguito il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il
quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973-74 occupino una
cattedra o posto orario sono nominati in ruolo, con decorrenza 1°
ottobre 1974.
Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono. Per
coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma,
risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in
applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza
della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento
in cui sono inclusi. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio
decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva
della sede.
Il personale non insegnante non di ruolo in servizio a tempo
indeterminato negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica che alla data del 30 settembre 1973 abbia almeno un anno di
servizio continuato, prestato senza demerito, è assunto a decorrere dal
1° ottobre 1974 nel ruolo organico corrispondente, rimanendo assegnato
alla sede occupata. I provvedimenti di nomina del personale direttivo e
docente avente titolo all'immissione in ruolo possono essere disposti
anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali è
compreso.
Articolo 18
Le norme delegate saranno emanate con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una
commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in
rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai
Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei
gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che
organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal
Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi
scolastici scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri
del Governo preposti ai Ministeri di competenza.
Articolo 19
I decreti delegati conterranno le norme di
attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento
diversa da quella italiana. Sono fatte salve le competenze in materia
delle Regioni a statuto speciale nonchè quelle delle provincie di Trento
e Bolzano.
Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli
organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val
d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si
applicheranno le norme previste dalla presente legge. L'applicazione
delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in
armonia con le disposizioni dello statuto, sentita comunque la Regione.
Articolo 20
Al personale della scuola esonerato dal
servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono corrisposte, a
decorrere dal 1° luglio 1972 e fino al 31 agosto 1973, le indennità di
cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483, e i compensi di cui al decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.
Il secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 483, si
applica fino al 31 agosto 1973 anche al personale direttivo e docente
della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi
dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.
Articolo 21
Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre
1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale
non docente sprovvisto del titolo richiesto.
Articolo 22
Al personale non docente supplente di
titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la
legge 28 ottobre 1970, numero 775, è applicabile per l'immissione in
ruolo l'art. 25 della stessa legge.
Articolo 23
Le norme delegate andranno in vigore dal 1°
ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non
prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e
il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.
Articolo 24
Con l'entrata in vigore delle norme delegate
cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge
e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente
legge.
Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un
testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
e con le modalità indicate dal precedente art. 18, le norme dei decreti
delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni. La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.
Articolo 25
All'onere derivante dal precedente art. 12,
valutato in lire 476 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per la
quota relativa all'anno finanziario 1973, mediante riduzione quanto a L.
155.666.000.000 del capitolo 3523 e quanto a L. 3 miliardi del capitolo
5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato unico
TABELLA
=====================================+=============+==============
| | Assegno
CATEGORIE DI PERSONALE | Parametri | annuo
-------------------------------------+-------------+--------------
| |
| |
| 609 + |
| | 535 | | 1.440.000
Personale ispettivo e direttivo | | 530 ø |
delle scuole materne e degli | | |
istituti e scuole di istruzione | | 443 + |
primaria, secondaria e artistica; | | 430 | | 1.300.000
personale direttivo dei convitti | | 426 ø |
nazionali e degli educandati fem- | | |
minili dello Stato; professori | | 397 | 1.160.000
dei ruoli A) e B) degli istituti | | |
e scuole di istruzione secondaria; | | 387 + |
professori di 1°, 2°, 3° e 4° | | | | 1.055.000
ruolo degli istituti di istruzione | | 341 ø |
artistica; personale amministrativo| | |
dei conservatori di musica, acca- | | 307 | 950.000
demie di belle arti e accademie di | | |
arte drammatica e di danza | | 257 + |
| | 243 | |
| | 208 | | 770.400
| ì 190 ø |
| |
| |
| |
| 307 | 1.055.000
| | |
Insegnanti di ruolo C) ed equiparati;| | 243 + |
maestri elementari ed equiparati. | | | | 770.400
| | 208 ø |
| | |
| ì 165 | 720.000
| |
| |
| |
| 370 + |
| | | | 1.055.000
| | 297 ø |
| | |
Personale non insegnante della car- | | 255 + |
riera di concetto e categorie | | | | 741.000
equiparate. | | 218 ø |
| | |
| | 178 + |
| | | | 720.000
| ì 160 ø |
| |
| |
| |
| 245 | 950.000
| | |
| | 213 + |
Personale non insegnante della | | | | 741.000
carriera esecutiva e categorie | | 183 ø |
equiparate. | | |
| | 163 + |
| | 143 | | 600.000
| ì 140 ø |
| |
| |
| |
| 178 + |
| | | | 950.000
| | 165 ø |
Personale non insegnante della | | |
carriera ausiliaria e categorie | | 143 | 720.000
equiparate. | | |
| | 133 + |
| | | | 600.000
| ì 113 ø |
| |
| |
|