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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Proposta di Legge AC 3713

Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili

di iniziativa dei deputati
LABATE, MAGNOLFI, GIACCO, TURCO, BATTAGLIA, MONTECCHI, BOLOGNESI

Relazione

Onorevoli colleghi! L’applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alle procedure e ai servizi della Pubblica Amministrazione è da tempo un obiettivo strategico dell’unione Europea e di tutti i suoi Stati membri. Dal Consiglio straordinario di Lisbona fu elaborato il Piano "e-Europe", che viene aggiornato costantemente, e che indica a tutti i paesi dell’Unione i traguardi da realizzare per lo sviluppo della Società della conoscenza.

L’Italia, in particolare, dove l’apparato dello Stato risente di forti incrostazioni burocratiche, può trovare nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione non solo il necessario adeguamento strutturale per dare impulso allo sviluppo competitivo del paese, ma anche uno straordinario veicolo di cambiamento sociale e di democratizzazione.

Di pari passo con l’entrata in vigore delle Leggi sulla trasparenza e la semplificazione (L. 241/90, Decreto 29/93, L. 59/97 e L.127/97), negli ultimi anni molte amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello regionale e locale, hanno investito nell’implementazione dei propri sistemi di e Governement per informatizzare procedure e servizi, ottimizzare le risorse e avvicinare gli uffici ai cittadini.

Importanti risultati sono verificabili grazie al costante monitoraggio delle ricerche Censis Assinform, secondo le quali le esperienze di governo elettronico sono sempre associate al miglioramento dell’efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione, e al tempo stesso aprono inedite frontiere di equità sociale consentendo una maggiore diversificazione e personalizzazione dei servizi e dunque più alti livelli di qualità.

L’accesso alle tecnologie infotelematiche si sta configurando dunque come un nuovo diritto di cittadinanza che non può rimanere precluso ad una parte dei cittadini, i disabili, a cui più di altri le innovazioni devono guardare perché si compia pienamente il processo di integrazione e di equità sociale.

Le tecnologie della rete, infatti, consentono di coniugare la trasparenza con il rispetto della privacy, che è particolarmente importante nei confronti di tutte le diversità sociali; inoltre, superando le barriere spazio-temporali, sono in grado di eliminare ostacoli e distanze che risultano per i cittadini disabili ulteriori barriere oltre a quelle architettoniche.

Dunque occorre guardare a queste nuove tecnologie come ad "azioni positive" per i cittadini diversamente abili da una parte possono rendere pienamente esigibile il diritto di accesso alla Pubblica Amministrazione, agli enti di pubblica utilità, all’intero sistema dei servizi al cittadino e alla persona; dall’altra possono facilitare e accelerare il complessivo processo di integrazione sociale, culturale e lavorativa.

La rete, infatti, è uno strumento di conoscenza, di informazione, di dialogo e scambio interattivo, di lavoro e di fruizione di servizi (prenotazioni, pagamenti on line, e-learning, telelavoro); il rapido sviluppo delle tecnologie consente di immaginare uno scenario in cui anche la tutela della salute e la cura stessa si avvarranno sempre di più del supporto elettronico (e-Health) e perfino la partecipazione democratica e l’esercizio dei diritti politici (e-Democracy).

L’Unione Europea ha promosso il 2003 quale Anno del cittadino disabile e tutti gli Stati membri hanno previsto molteplici iniziative per evitare che sia un’occasione meramente celebrativa, ma possa davvero realizzare, con progetti e proposte concrete, il principio delle pari opportunità e della non disparità di trattamento.

Le raccomandazioni del piano di azione "Europa 2002" sono state raccolte dall’iniziativa del World Wide Web Consortium, che ha elaborato le linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WAI — Web Accessibilità Iniziative) a favore dei cittadini disabili.

Con questo testo di legge le recepiamo interamente e le armonizziamo con il nostro ordinamento, pur senza addentrarci in una troppo minuziosa prescrizione tecnica dei supporti hardware e software, che dipendono dalle scelte pregresse di ogni Amministrazione e dall’esclusiva determinazione delle Regioni, e sono soggetti ad una rapida obsolescenza. Viene dedicata una particolare attenzione ai fruitori dei servizi pubblici, ma anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione, qualora disabili. In assenza di una Authority indipendente (l’AIPA è stata soppressa), si prevede la costituzione di un Osservatorio per la verifica e il monitoraggio costante sullo stato di attuazione della presente legge.

L’art. l definisce i principi della legge; l’‘art. 2 disciplina i soggetti erogatori; l’art. 3 declina i principi per l’eliminazione delle barriere tecnologiche; l’art. 4 detta linee guida per l’accesso a portali e pagine Web; l’art. 5 definisce il rapporto fra la rete e gli equivalenti testuali; l’art. 6 prescrive i supporti digitali multimediali; l’art. 7 disciplina le Banche dati e le procedure d’accesso; l’art. 8 garantisce il sostegno al lavoratore disabile per l’utilizzo delle tecnologie infotelematiche; l’art. 9 descrive i programmi di formazione e qualificazione professionale; l’art. 10 richiama le disposizioni sanzionatorie in caso di mancata applicazione; l’art. 11 istituisce l’Osservatorio per l’accesso alle tecnologie infotelematiche da parte dei cittadini disabili; l’art. 12 provvede alla copertura finanziaria.

Articolo 1
Diritto di accesso

1. La Repubblica garantisce ai cittadini diversamente abili, in base all’art. 3 della Costituzione, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati dalla pubblica amministrazione, attraverso la rimozione delle barriere tecnologiche.

Articolo 2
Soggetti erogatori

1. Le Pubbliche amministrazioni definite ai sensi del secondo comma dell’arti del D.lgs 3/2/1993 n. 29, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza pubblici, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico e tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’unione Europea, sono tenuti, nell’allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, ad assicurare quanto disposto dall’art. 1 della presente legge.

Articolo 3
Eliminazione delle barriere tecnologiche

1. Qualsiasi attività di progettazione, allestimento e gestione di siti, banche dati, servizi infotelematici posta in essere dai soggetti di cui all’art.2 della presente legge viene uniformata ai seguenti principi generali:

a) indipendenza dal dispositivo

I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale e culturale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l’informazione e la sua fruizione, come periferiche alternative.

b) presentazione equivalente

Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui al punto A, devono sempre distinguere ed attuare la separazione fra il contenuto di informazione e la sua presentazione. Il contenuto di informazione deve essere sempre disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione: deve essere sempre possibile l’accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali, con comandi a tastiera, con terminali di diversa risoluzione, con terminali gsm e computers palmari e da automobile, lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es. barre braille, dispositivi di sintesi vocale), videoingranditori, emulatori di mouse e di tastiera, cannucce a soffio, dispositivi di telecomando, ecc.

In considerazione del fatto che il contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell’informazione e delle procedure di accesso devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne chiariscano o sostituiscano la finzione.

Ove questo risulti utile, il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, fumati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l’interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla tecnologia attuale.

c) flessibilità e semplicità d’uso

2. Le procedure di accesso ai sistemi informatici e alle reti di elaboratori devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l’interazione, dei carichi sulle infrastrutture di telecomunicazione, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione:

filmati, didascalie, linguaggi del corpo, ecc. La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell’informazione, non solo in quella della procedura standard.

Articolo 4
Linee guida per l’accesso a portali e pagine Web accessibili

1. Per l’accessibilità ai portali e alle pagine Web, secondo quanto disposto dall’art 1, i soggetti erogatori di cui all’art. 2 della presente legge, si avvalgono delle linee guida contenute nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Web Consortium (W3C) che pongono attenzione ai seguenti criteri:

a) fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo;

b) non fare affidamento sul solo colore nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di accesso;

c) usare in maniera appropriata i marcatori di formato dei dati e protocolli standard di trasporto multimediale (come fogli di stile), tenendo conto che non tutti i sistemi utente li supportano;

d) mostrare in chiaro sigle e acronimi, se non è possibile evitarli;

e) fornire descrizioni atte a favorire l’esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera tabellare, attraverso meccanismi descrittivi e che ne permettano anche una esplorazione seriale;

f) assicurarsi che l’utente possa tenere sotto controllo di cambiamenti di presentazione nel corso dell’interazione coi sistema;

g) progettare per garantire l’indipendenza da dispositivo;

h) usare soluzioni che garantiscano la compatibilità con interfacce e dispositivi meno recenti, in presenza della rapidissima evoluzione delle tecnologie connesse all’informatica e al trattamento dei dati digitali;

i) fornire informazione per la contestualizzazione e l’orientamento;

j) fornire chiari meccanismi di navigazione;

k) assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici;

Articolo 5
Equivalenti testuali

1. I soggetti di cui al precedente art.2 sono tenuti a garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, anche l’accesso a tutti i contenuti testuali, fornendo in ogni caso anche una versione priva di riferimenti a elementi di presentazione, in considerazione della sua oggettiva fruibilità pressoché universale, specie con dispositivi che accedono in maniera seriale come i dispositivi vocali e braille usati dai non vedenti.

2. L’obbligo di cui al comma precedente si riferisce in particolare:

a) modulistica, istruzioni per il suo uso e relativo materiale informativo;

b) documentazione e informazione sulle procedure di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di pubblico interesse;

c) atti privati e contrattuali di pubblico interesse;

d) dati statistici e di monitoraggio dei servizi e degli enti;

e) materiale didattico per ogni grado della istruzione, specie per quella dell’obbligo e nei casi di disabilità, (es. dizionari, enciclopedie, libri di testo, materiale descrittivo).

Articolo 6
Supporti digitali multimediali

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche per il materiale formativo e informativo, i dati, le pubblicazioni telematiche anche periodiche, rivolti al pubblico o di pubblica utilità, in formato digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o venduti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici e territoriali.

2. Il principio di cui al capoverso precedente si applica in particolare al materiale didattico in uso nelle scuole.

3. Le convenzioni tra il ministero della pubblica istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, dovranno garantire alle scuole di disporre di copie su supporto digitale di strumenti didattici importanti come atlanti, dizionari, enciclopedie e libri di testo, accessibili anche agli alunni disabili, e agli insegnati di sostegno, assicurandone la reale fruibilità ai sensi della presente legge.

Articolo 7
Banche dati e procedure ili accesso

1. Le procedure e le interfacce con le banche dati di pubblica utilità dovranno essere chiare e semplici, garantire l’indipendenza dai dispositivi e dalle architetture degli utenti, prevedere accessi alternativi e facilitanti, attagliati alle esigenze specifiche dei cittadini disabili.

2. Nella erogazione dei servizi telematici si dovrà sempre prevedere anche procedure alternative all’interazione telematica come procedure teleassistite tramite operatore.

3. Le modalità di prelievo da banche dati pubbliche devono prevedere anche la possibilità di richiedere e ricevere dati attraverso media alternativi, come la posta elettronica, anche combinata con la normale posta cartacea.

Articolo 8
Sostegno al lavoratore disabile

1. Il lavoratore con disabilità deve poter accedere e operare con tecnologie infotelematiche, attraverso l’ausilio di tecnologie assistite, compatibili con il tipo di patologia e il grado di disabilità.

2. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, garantiscono la possibilità di integrazione dei propri dipendenti con disabilità nel processo di sviluppo dei servizi infotelematici anche nelle forme di telelavoro.

Articolo 9
Formazione e riqualificazione professionale

1. I programmi di formazione professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano il personale informatico o che abbiano per oggetto l’uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, dovranno includere l’informazione e la formazione sui principi sanciti dalla presente legge, specie per quei dipendenti più a contatto con l’utenza, nella considerazione che alcune patologie riguardano una percentuale altissima e crescente di popolazione, come I ‘ipoacusia, la miopia, e le altre forme di ipovisione, e possono costituire ostacolo nell’utilizzo delle nuove opportunità tecnologiche.

2. Le Regioni, in accordo con i soggetti di cui all’art.2 ed in funzione della potestà legislativa derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, provvedono con propri strumenti a predispone piani per la riqualificazione dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette in forza presso le pubbliche amministrazioni, che per inadeguatezza degli ausili siano stati penalizzati nella crescita professionale, dando luogo a discriminazione.

3. Le Regioni in accordo con le istituzioni scolastiche, provvedono a redigere corsi di formazione e aggiornamento all’uso delle nuove tecnologie e ausili informatici e servizi telematici per gli operatori sociali e insegnanti di sostegno.

Articolo 10
Disposizioni sanzionatorie

1.Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previste dal CAPO I e dagli artt.24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 24l, come modificate dal CAPO II della legge 24 novembre 2000, n.340, introdotta dall’art.20 legge 15 marzo 1997, n.59, fatte salve le deroghe previste all’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.80 e all’art. 9 legge 1°aprile 1981, n.121, come modificato dall’art.26 della legge 10 ottobre1986, n.668.

2. Ai risarcimento dei danni ingiusti provocati dalla inosservanza delle norme contenute nella presente legge si applica la disciplina prevista dall’art. 2043 c.c. o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall’art. 1218 CC., ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendano colpevoli di atti omissivi in relazione alle norme della presente legge, è disciplinata ai sensi dell’art. 1323 C.P. (Abuso di ufficio).

4. Le gare di appalto per la progettazione, l’allestimento e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di applicazioni software, per la concessione di servizi telematici, dovranno prevedere modalità attuative atte a garantire il rispetto delle nonne contenute nella presente.

Stante la analogia tra le barriere architettoniche e quelle della comunicazione di cui alla presente legge, ai progettisti di siti informatici, ai responsabili del loro allestimento e dello sviluppo di applicazioni software, ai responsabili del loro collaudo, per le realizzazioni non conformi alle norme della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall’art.24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Articolo 11
Osservatorio per l’accesso alle tecnologie infotelematiche da parte dei cittadini disabili

1. Il Ministro per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e del Welfare, con proprio decreto disciplina l’istituzione dell’Osservatorio per l’accesso alle tecnologie infotelematiche da parte dei cittadini disabili;

2. L’Osservatorio è composto da 1 membro designato per ciascuno dei Ministeri competenti, da 7 membri designati dalla Consulta Nazionale per l’handicap, da 5 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni Autonomie.

3. L’Osservatorio elabora linee guida costantemente aggiornate per l’attuazione dei contenuti della presente Legge da parte dei soggetti di cui all’art.2 per adattare, implementare e uniformare le tecniche infotelematiche e monitora lo stato di adeguamento dei soggetti di cui all’art.2;

4. Il Ministro per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e del Welfare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie assume le linee guida quale base per la verifica attuativa della presente legge.

Articolo 12
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 25 milioni di euro si provvede tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2006 nell’ambito dell’Unità previsionale di parte corrente, "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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