Ordinanza Ministeriale 22 gennaio 1999, n. 15

prot.n. 35083/BL

Mobilità del personale della scuola
termini di presentazione delle domande
e adempimenti dei Provveditori agli studi

Anno Scolastico 1999-2000

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
ART. 2 EFFETTI DEL DIMENSIONAMENTO
TITOLO I PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
CAPO I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 3 TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 5 INDICAZIONE DELLE PREFERENZE
ART. 6 ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
ART. 7 RINUNCE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGIO
ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE DEL MOVIMENTO E PRESENTAZIONE DEI RICORSI
CAPO II UTILIZZAZIONE ANNUALE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
ART. 9 UTILIZZAZIONE ANNUALE
ART. 10 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TITOLO II PERSONALE DOCENTE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
ART. 11 TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
ART. 12 ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
ART. 13 DOMANDA DI TRASFERIMENTO, DI PASSAGGIO E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
ART. 14 MODALITà E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO
ART. 15 INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
ART. 16 RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE
ART. 17 DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 18 ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
ART. 19 DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZATI
ART. 20 PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
ART. 21 RICORSI
ART. 22 FASCICOLO PERSONALE
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MATERNA
ART. 23 PROSPETTO DELL'ORGANICO PROVINCIALE POSTI DISPONIBILI
CAPO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA ELEMENTARE
ART. 24 POSTI DELL’ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO
ART. 25 INSEGNANTI IMMESSI IN RUOLO COME VINCITORI DI CONCORSOPER POSTI SPECIALI O DI SOSTEGNO
ART. 26 POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
CAPO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA
ART. 27 EDUCAZIONE FISICA DEPENNAMENTO DAL RUOLO AD ESAURIMENTO
ART. 28

ART.29

TRASFERIMENTI AD ISTITUTI APPARTENENTI A DIVERSO ORDINE

UNIFICAZIONI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTE DAL D.P.R. N.233/98

CAPO V PASSAGGI DI RUOLO DALL'UNO ALL'ALTRO ORDINE E GRADO DI SCUOLA
ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 31. MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.
ART. 32 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. 215 DEL 23/6/95
CAPO VI TRASFERIMENTI ANNUALI
ART. 33 MODALITà DI PARTECIPAZIONE AL TRASFERIMENTO ANNUALE
CAPO VII ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
ART.34 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
TITOLO III PERSONALE EDUCATIVO DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART.35 TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
ART.36 MODALITà E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO
ART.37 INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
ART. 38 RINUNCE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE
ART. 39 DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 40 ADEMPIMENTI DEI CAPI DI ISTITUTO E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
ART. 41 ISTITUTORI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O UTILIZZATI
ART.42 PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
ART.43 RICORSI
ART. 44 FASCICOLO PERSONALE
ART. 45 ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE
ART.46 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
TITOLO IV PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO STATALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 47 AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
ART. 48 PERSONALE INTERESSATO
ART. 49 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART.50 DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO E DI TRASFERIMENTO DAI RUOLI NAZIONALI AI RUOLI PROVINCIALI DI CORRISPONDENTE PROFILO
ART. 51 DOCUMENTAZIONE
ART. 52 POSTI RICHIEDIBILI
ART. 53 PREFERENZE
ART. 54 INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITà
ART. 55 RINUNCIA - RETTIFICA E NUOVA DOMANDA
CAPO II ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 56 ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEI CAPI DI ISTITUTO
ART. 57 GRADUATORIE PERSONALE PERDENTE POSTO: ADEMPIMENTI DEI CAPI D'ISTITUTO
ART. 58 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
ART. 59 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEI CAPI DI ISTITUTO
CAPO III RICORSI
ART. 60 MODALITà ED ADEMPIMENTI
CAPO IV ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
ART.61 DOMANDA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
ART. 62 ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RECLAMI

  

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il dl.vo 16.4.1994, n. 297;

Vista la legge 23.10.1992, n.421;

Visto il dl.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il d.l. 27.8.1993, n.321 convertito con legge 27.10.1993, n.423;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20;

Visto il d.m. 24.11.1994 , n. 334 e successive modificazioni recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre, a posti di i.t.p. e di insegnanti di arte applicata nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del governo - il 4 agosto 1995;

Vista la legge 23.12.1996, n.662;

Vista la legge 15.03.1997, n.59;

Vista la legge 15.05.1997, n.127 e successive modificazioni;

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233 ;

Visto il d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403;

Visto il contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilita’ del personale della scuola sottoscritto il 20/1/1998;

Visto il contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 20/1/1999, che ha integrato il citato c.c.n.d. del 20/1/1998;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'Art. 462 del d.l.vo n. 297/94 a stabilire per l’anno scolastico 1999/2000 i termini di presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri dei provveditori agli studi; sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola che hanno sottoscritto il contratto nazionale decentrato sulla mobilita’ del personale della scuola per l’a.s. 1999/2000

ORDINA

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 1999/2000, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari.

2. Le norme contenute nella presente o.m. determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola concordato il 20 gennaio 1999.

3. Le presenti disposizioni sono pubblicate dal provveditore agli studi di ciascuna provincia mediante l’affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

Art. 2
Effetti del dimensionamento

1. A norma dell’Art. 2bis comma 2 del c.c.d.n del 20/1/1999 i provveditori agli studi comunicano agli aspiranti al trasferimento l’eventuale venir meno - a seguito del dimensionamento- delle preferenze "puntuali" a suo tempo espresse nelle domande di movimento. Il personale della scuola puo’ conseguentemente integrare l’originaria domanda con altre preferenze entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

Titolo I
Personale dirigente scolastico

Capo I
Trasferimenti e passaggi

Art. 3
Termini per le operazioni di mobilita’

I termini previsti per le operazioni di mobilita’ per l’a.s. 1999/2000 sono i seguenti:

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento... 8 aprile

2 - termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili... 16 giugno

3 - pubblicazione dei movimenti......................................... 6 luglio

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda e’ fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento e di passaggio dovranno essere presentate al provveditore agli studi della provincia ove ha sede la scuola di titolarità entro il termine del 8 aprile a mezzo raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la ricevuta con la data dell'avvenuta consegna all'ufficio del provveditorato agli studi.

2. Le domande dei dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli della valle d'aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, dovranno essere inviate al provveditore agli studi di torino.

3. Il personale esonerato dagli obblighi di istituto potrà presentare domanda tramite l'ufficio ove presti servizio o svolga l'attività.

4. Le domande dovranno essere presentate in conformità del modulo domanda (allegato a per i trasferimenti, allegato b per i passaggi), secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati c e d. Dette domande dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza, ovvero dalle certificazioni sostitutive secondo la vigente normativa. Ai fini della validita’ di tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione.

5. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

6. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella (allegato a del contratto sulla mobilità) dovranno essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

7. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

8. Gli aspiranti ai trasferimenti o ai passaggi per le scuole di lingua tedesca, ladina, e slovena delle province di bolzano, trento, trieste e gorizia dovranno dimostrare il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dall’Art. N.429 del d.l.vo n. 297/94, nonché dai rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 5
Indicazione delle preferenze

1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

A) circolo, scuola o istituto;
B) distretto;
C) comune;
D) provincia.

Le indicazioni di una delle preferenze contrassegnate con le lettere B, C e D dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

2. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto, comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi. La denominazione ufficiale, che è costituita sia per le scuole che per i distretti, i comuni, le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo.

3. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province, saranno elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, comuni, province). L’aspirante al trasferimento e/o al passaggio e’ tenuto a barrare le righe non utilizzate della sezione f del relativo modulo domanda.

4. L'espressione della preferenza ''provincià', può comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa. Pertanto l'aspirante al trasferimento che voglia escludere la possibilità di assegnazione nelle isole dovrà evitare di esprimere la preferenza territoriale ''provincià' e utilizzare gli altri codici relativi a preferenze territoriali. Comunque, nelle province in cui sono presenti comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura ''isole della provincià'. Pertanto l'aspirante che intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia può esprimere tale preferenza indicando ''isole della provincià e relativo codice presente nell'elenco ufficiale delle scuole.

5. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune, sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti subcomunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

6. Il dirigente scolastico dovrà altresì precisare nell'apposita sezione "e" del modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intenda che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di presidenza e, nel caso di più domande di passaggio di presidenza, sarà seguito l'ordine di elencazione della tabella e riportata negli allegati alla presente ordinanza.

7. Le preferenze relative a istituti comprensivi e/o istituti di istruzione secondaria superiore sono esprimibili secondo le modalita’ descritte negli articoli 3 e 4 del contratto sulla mobilita’ del personale della scuola.

Art. 6
Adempimenti dei provveditori agli studi

1. Sulle domande di trasferimento e/o di passaggio e su ciascun documento allegato, sara’ apposto il timbro a calendario, previa verifica che gli atti inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante entro il termine prescritto.

2. Il competente ufficio scolastico provinciale, verificato che le domande, sia di trasferimento che di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, accerterà l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata.

3. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituti oggetto di provvedimenti di dimensionameto sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, compilando la sezione "e" del modulo domanda, concernente la situazione di perdente posto. Il competente ufficio accertera’ che il punteggio indicato, relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico è stato incluso nelle graduatorie di cui all’Art. 12 del contratto sulla mobilita’ del personale della scuola. Le graduatorie di cui all’Art. 12 del c.c.n.d. del 20/1/1999 sono pubblicate all’albo del provveditore agli studi entro il 3/6/1999.

4. Prima di procedere alla valutazione dovrà essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze dovranno essere annullate.

5. Il provveditore agli studi procederà quindi alla valutazione delle domande, che dovranno essere acquisite al sistema informativo. Il relativo punteggio attribuito, nonché le preferenze acquisite, dovranno essere notificate all'interessato presso la sua sede di servizio dall'ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda.

6. Il dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale motivato reclamo allo stesso ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda. In tale sede ed entro il termine suddetto l’aspirante potrà anche richiedere, in modo esplicito, al competente provveditorato agli studi, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all'Art. 5, terzo comma delle presenti disposizioni.

7. Successivamente alla definizione degli eventuali reclami la copia conforme autenticata delle domande con la relativa documentazione dovrà essere subito inviata alla competente direzione generale o ufficio centrale per la definizione degli eventuali ricorsi. Gli originali dovranno rimanere all'ufficio che ha proceduto alla valutazione.

8. Il termine ultimo per l'acquisizione al sistema informativo delle domande di movimento nonché per la determinazione delle disponibilità utili per i trasferimenti, i passaggi e per i trasferimenti annuali è fissato alla data del 16 giugno.

Art. 7
Rinunce e rettifiche alle domande di trasferimento e passaggio

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l'ordine, le preferenze già espresse, esclusi i casi previsti nell’Art. 2bis del c.c.n.d. sulla mobilita’, per i quali, come precisato nell’Art. 2 della presente o.m., e’ possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

2. E' consentita invece la rinuncia alla domanda di movimento. Le istanze di rinuncia dovranno essere direttamente inviate ai competenti provveditori agli studi della provincia di titolarità. Esse saranno prese in considerazione soltanto se pervenute non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili. Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici competenti prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento e passaggio.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente a quali domande intende rinunciare.

4. Nel caso di rinuncia generica l'interessato sarà considerato rinunciatario all'intero movimento.

5. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la revoca non incida negativamente sulle operazioni di assegnazione provvisoria e di conferimento di incarichi direttivi. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'Art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 8
Pubblicizzazione del movimento e presentazione dei ricorsi

1. Sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza, i competenti direttori generali e il Capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica disporranno, come fissato nel precedente Art.3, i trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici in data 6 luglio 1999.

2. I provveditori agli studi dopo aver ricevuto comunicazione della avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvederanno all'immediata affissione all'albo dei movimenti effettuati.

3. Avverso i risultati dei trasferimenti e dei passaggi gli interessati possono produrre ricorso al ministero della pubblica istruzione direzione generale e ispettorato competente entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo del provveditorato dell'elenco suddetto.

4. Il ricorrente invierà, entro gli stessi termini, copia del ricorso al provveditore agli studi, a cui è stata indirizzata la domanda di movimento e agli eventuali controinteressati secondo le modalità di cui al d.p.r. 24/11/1971 n.1199.

5. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro il termine di cui al terzo comma, degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti.

6. Il ministero si riserva di rettificare eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

7. E’ ammesso altresì, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’Art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n.29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della g.u. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d.l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Capo II
Utilizzazione annuale e assegnazione provvisoria

Art. 9
Utilizzazione annuale

1. Il personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio avente Titolo ai sensi dell'Art. 18 del contratto sulla mobilità all'utilizzazione nella provincia di provenienza o confinante, dovrà produrre domanda al provveditore agli studi di detta provincia entro dieci giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

2. Il provveditore agli studi destinatario della domanda di utilizzazione, procederà a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato per il trasferimento d'ufficio.

3. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.

4. Le graduatorie devono essere pubblicate all'albo del provveditore agli studi entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

5. Il provveditore agli studi destinatario della domanda darà immediata comunicazione dell'avvenuta utilizzazione al provveditore agli studi della provincia di titolarità del dirigente scolastico e al ministero della pubblica istruzione direzione generale o ispettorato competente.

Art. 10
Assegnazioni provvisorie - presentazione delle domande

1. Le domande di assegnazione provvisoria, redatte su carta semplice, devono essere presentate al provveditore agli studi nella cui provincia rientrano le sedi richieste, entro dieci giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il predetto termine.

3. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa al provveditore agli studi della provincia di appartenenza.

4. Le domande prodotte fuori termine, qualunque ne sia il motivo, non sono prese in considerazione.

5. Il personale dirigente scolastico deve documentare, a pena di esclusione, di aver Titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria per uno dei motivi previsti dall' Art. 19 del contratto sulla mobilità.

6. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve altresì essere allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili a norma della tabella di valutazione (all. C del contratto sulla mobilità), nonché una dichiarazione, redatta dall'interessato sotto personale responsabilità, che non è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ad altro provveditore agli studi e, per il personale - di cui al primo comma dell’Art.19 del contratto sulla mobilita’ - che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, che le preferenze richieste per assegnazione provvisoria corrispondano a quelle già richieste per il trasferimento. Il personale che chiede di usufruire di una delle precedenze di cui all'Art. 20 del contratto sulla mobilità deve produrre, inoltre, la relativa documentazione.

7. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia

8. Il provveditore agli studi destinatario della domanda, previa valutazione dei titoli ed attribuzione delle precedenze previste dall'Art. 20 del contratto sulla mobilità, procederà alla compilazione di due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari e di quelle secondarie di primo grado, l’altra comprendente i dirigenti della scuola secodaria di secondo grado, indipendentemente dall’ordine e tipo.

9. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età.

10. Le graduatorie saranno pubblicate entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

11. I provvedimenti di assegnazione provvisoria sono adottati per la durata dell'anno scolastico dal provveditore agli studi su tutti i posti vacanti e comunque disponibili per lo stesso anno scolastico.

12. L'avvenuta assegnazione provvisoria dovrà essere comunicata immediatamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

13. L'elenco del personale al quale è stata concessa l'assegnazione provvisoria, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata, del punteggio attribuito e delle eventuali precedenze, dovrà essere pubblicato all'albo del competente ufficio scolastico provinciale entro il 31 agosto tenuto conto dello stato delle operazioni di nomina e di assegnazione di sede di competenza dell'amministrazione centrale, presso la quale il provveditore medesimo dovrà preventivamente assumere le necessarie informazioni del caso.

14. L'eventuale rinuncia alla domanda di assegnazione provvisoria, per sopraggiunti motivi da documentare, sarà presa in considerazione se presentata entro il termine di pubblicazione delle graduatorie.

Titolo II
Personale docente

Capo I
Disposizioni generali e comuni

Art. 11
Termini per le operazioni di mobilita’

I termini previsti per le operazioni di mobilita’ per l’a.s. 1999/2000 sono i seguenti:

Scuola materna

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento... 23 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili... 28 maggio
3 - pubblicazione dei movimenti............................................. 21 giugno

Scuola elementare

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento...13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili....30 aprile
3 - pubblicazione dei movimenti............................................. 28 maggio

Scuola secondaria di I grado

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento .. 13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili .. 14 maggio
3 - pubblicazione dei movimenti .............................................. 7 giugno

Scuola secondaria di II grado

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento.. 13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al ced posti disponibili... 7 giugno
3 - pubblicazione dei movimenti............................................. 30 giugno

Per ogni ordine di scuola il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

Art. 12
Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi

1. I trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte sono disposti dai provveditori agli studi.

2. A seguito della trasformazione in ruoli speciali provinciali dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti per sordomuti sono di competenza dei provveditorati agli studi le operazioni di movimento relative agli istituti predetti.

3. Le operazioni relative ai trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo speciale presso gli istituti penitenziari e degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto statale 'a. Romagnolì di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per ciechi, nonché quelle relative ai trasferimenti degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, vengono effettuate direttamente dai competenti provveditorati agli studi.

Art. 13
Domanda di trasferimento, di passaggio e di assegnazione provvisoria

1. I docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o congiuntamente per entrambe. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nelle presenti disposizioni.

2. Qualora intendano avvalersi di entrambe le facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 14; non si tiene conto della domanda riferentesi alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. Il docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intenda chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra dovrà precisare nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso del d.m. del 24.11.94 n. 334 e successive modificazioni. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non sarà presa in considerazione. In tal caso, le domande saranno trattate secondo le suddette modalità .

4. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

5. I docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica possono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra e/o di ruolo.

6. Nel caso in cui l'insegnante di educazione fisica presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio ex Art. 16 legge 88/76, il conseguimento del passaggio rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

7. è consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con d.m. 20 agosto 1974 o con la o.m. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, fornito dei requisiti previsti dall'Art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

8. Dagli istituti con lingua d'insegnamento italiana agli istituti con lingua d'insegnamento tedesca e viceversa sono consentiti i trasferimenti, nell'ambito della stessa classe di concorso, ed i passaggi secondo le disposizioni vigenti in materia, a condizione che gli interessati siano in possesso della abilitazione specifica o ne abbiano ottenuta l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con d.m. 20 agosto 1974 o con la o.m. 13 agosto 1976. Tali movimenti possono essere disposti sia nell'ambito della provincia di bolzano sia per altre provincie e viceversa alle condizioni previste dall'Art. 427 del d.l.vo n. 297/94. Per l'accesso agli istituti della provincia di bolzano è altresì richiesto il possesso della lingua madre corrispondente ex Art. 12 d.p.r. 30.1.1973, n.116 riprodotto nel testo unificato di cui al d.p.r. 10.2.1983, n.89; a tal fine il suddetto requisito deve risultare esclusivamente da apposito atto notorio o da dichiarazione sostitutiva sotto la personale responsabilità del richiedente.

9. I docenti di seconda lingua italiana o tedesca possono chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie dei corrispondenti istituti rispettivamente in lingua italiana (classe di concorso a050) e lingua tedesca (classe di concorso a093) purché siano in possesso della specifica abilitazione. Parimenti si transita per trasferimento dalle predette cattedre di materie letterarie negli istituti in lingua italiana e tedesca alle cattedre di seconda lingua rispettivamente italiana e tedesca con il possesso della specifica abilitazione.

10. Possono altresì partecipare ai movimenti gli insegnanti trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'Art. 467 del d.l.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'Art. 468 del d.l.vo n. 297/94. Il provveditore effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o dal consiglio nazionale della pubblica istruzione a norma dell'Art. 469 del d.l.vo n. 297/94.

11. L'insegnante che chiede il trasferimento per altra provincia può partecipare anche ai movimenti per compensazione, esprimendo la relativa esplicita richiesta nell'apposita casella del modulo domanda. Limitatamente ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado tale possibilità è subordinata alla condizione che nell'apposita sezione del modulo domanda siano richiesti tutti i tipi di posto (cattedre normali, corsi per l’istruzione e la formazione dell’eta’ adulta, ecc.) Costituiti anche su più scuole dello stesso e di diverso comune e che siano espressi, tra le preferenze territoriali, i codici relativi alla provincia e alle dotazioni organiche provinciali (dop).

12. I docenti delle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado possono richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente con la richiesta di trasferimento. L'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo-domanda. Nel caso di presentazione di due domande ai sensi del precedente comma primo, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di entrambe le richieste.

13. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione. In caso di consegna a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

14. L'insegnante destinato all'estero potrà presentare domanda di trasferimento a condizione, che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite del Capo dell'ufficio dal quale dipende.

Art. 14
Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

1. Le domande di trasferimento e di passaggio, indipendentemente dal tipo di istituto richiesto, debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al Capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Le domande di trasferimento e passaggio a posti o cattedre di scuole e istituti della provincia di bolzano, rientranti nella competenza dell'intendente per le scuole in lingua tedesca o dell'intendente per le scuole delle località ladine, debbono essere indirizzate direttamente ai suddetti organi anche se le predette domande contengono preferenze riferite ad altre provincie. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della valle d'aosta, che aspirano al movimento per istituti del restante territorio nazionale, devono essere indirizzate al provveditore agli studi di torino.

3. Le domande di passaggio di ruolo devono essere presentate entro i termini fissati per ciascun ordine e grado d'istruzione per il quale si chiede il passaggio.

4. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- modulo scuole materne...............................................: Modelli a1, a3
(allegati g/1 e g/2)

- modulo scuole elementari.........................................: Modelli b1, b4
(allegati h/1 e h/2)

- modulo istituti istruzione second. Di i grado....: Modelli c1, c2, c3
(allegati i/1,i/2,i/8)

- modulo istituti istruzione second. Di ii grado...: Modelli d1, d2, d3
(allegati j/1,j/2,j/12)

5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e l'unità scolastica di titolarità; l'unità scolastica o l'ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità(3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio di cattedra debbono contenere l'indicazione della specifica abilitazione posseduta, ove necessaria per ottenere il passaggio, o del Titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.

6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

7. Al fine di accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei corsi di riconversione professionale - come previsto dall’Art. 59 bis , comma 2, del c.c.n.d sottoscritto il 20/1/’99 - possono essere presentate le relative domande di passaggio entro i dieci giorni antecedenti le date fissate dall’Art. 11 della presente o.m., per la comunicazione al ced dei posti disponibili. Entro gli stessi termini possono essere presentate le domande di mobilita’ dopo la conclusione dei corsi di sostegno.

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(1) le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;

(2) i docenti per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado indicheranno nello spazio riservato all'istituto di titolarità il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti dovranno indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti distrettuali dovranno indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del distretto;

(3) va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al d.m. 334 del 24.11.94 e successive modificazioni.

Art. 15
Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

a) scuola;
b) circolo (1);
c) distretto;
d) comune;
e) provincia;
f) dotazione organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (d.o.s.), per la scuola secondaria superiore.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) e e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso potranno essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) e e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo (1), che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi e, per la scuola materna ed elementare, presso le direzioni didattiche (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze è costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo. Limitatamente all’a.s. 1999/2000 per la scuola materna le preferenze sono esprimibili mediante gli appositi codici meccanografici resi noti nell’elenco integrativo al bollettino ufficiale della scuola materna, pubblicato presso tutti i provveditorati il 3/2/1999 (4).

6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura 'isole della provincià. Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale. La richiesta non s'intende, però, riferita ai posti di tipo distrettuale i quali sono riconducibili al distretto amministrativo cui appartengono le piccole isole.

9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

10. Per accedere a posti di tipo distrettuale, è necessaria un'esplicita richiesta da formulare nei modi previsti nei relativi moduli domanda. La richiesta riferita all'attribuzione di posti di scuola elementare e media per l'istruzione e la formazione dell’eta’ adulta dovrà essere inoltre integrata dall'espressione della preferenza sintetica relativa all'intero distretto nella apposita sezione dei moduli domanda.

11. Nel caso di distretto interprovinciale si terrà conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è riferita l'indicazione utilizzata.

12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato potrà, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.

13. Viceversa, la preferenza per le dotazioni organiche provinciali è sempre esprimibile, in quanto non comprensiva dell'istituto di titolarità, con esclusione dei docenti già titolari su tale tipo di posto. Rispetto a tale preferenza l'aspirante è considerato proveniente da fuori sede.

14. Qualora i docenti della scuola materna, elementare o secondaria di primo grado presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a scuole comprese nel comune di titolarità.
Gli insegnanti della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado che, all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità o che, limitatamente ai docenti della scuola secondaria di primo grado, siano titolari su posti della dotazione organica provinciale (d.o.p.) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

15. I docenti di ruolo della scuola media immessi in ruolo per l'insegnamento su classe di concorso in attesa di sede definitiva possono esprimere preferenze relative o a posti di sostegno, se in possesso del prescritto Titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso. Il personale docente della scuola media in attesa di sede definitiva immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di movimento solo per tale tipologia di posto.

16. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed esprimere, nell’elenco delle prefernze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.

17. Qualsiasi richiesta formulata al di fuori dei modi e dei limiti indicati nel presente articolo è nulla per la parte in difformità dalle disposizioni dettate.

18. Limitatamente all’a.s. 1999/2000, i docenti di scuola materna che nella domanda di trasferimento avessero indicato nelle preferenze codici di scuola materna e non codici di circolo, come previsto nel comma 5 del presente articolo, potranno chiedere al competente provveditore le opportune modifiche, indicando l’esatta preferenza da apporre nelle domanda.

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(1) la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso.

(2) le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l’utilizzo degli specifici codici contenuti nel bollettino ufficiale delle scuole. L’espressione del codice provincia non e’ comprensivo infatti dei posti delle dotazioni organiche provinciali.

(3) ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle presenti disposizioni si terrà conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

(4) per tali preferenze il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione delle fasi dei trasferimenti e’ rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica.

Art. 16
Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse , esclusi i casi previsti nell’Art. 2bis del c.c.n.d. sulla mobilita’, per i quali e’ possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

2. è consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili previsti per ciascun grado di istruzione.

3. Le domande inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare la rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli insegnanti, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. è ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'insegnante, del trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'Art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 17
Documentazione delle domande

1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Ai fini della validita’ di tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione. Sono richieste le sole certificazioni mediche. L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) del punto ii - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla a.s.l. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto ii - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall' ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nel successivo comma 4, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 d.p.r. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'Art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

4. A norma della legge n.15/68 e della legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e il superamento di un pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) del Titolo iii - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti o con apposita dichiarazione personale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa documentazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) del medesimo Titolo iii - la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica - deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti. Le certificazioni richieste nel presente comma possono essere sostituite da apposita dichiarazione personale.

5. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra dalle scuole in lingua italiana della provincia di bolzano e dalle scuole di altre province in scuole in lingua tedesca della provincia di bolzano, devono allegare alla domanda la certificazione relativa al gruppo linguistico di appartenenza ai sensi dell' Art. 427 del d.l.vo n. 297/94.

6. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano debbono allegare alla domanda anche l'attestato di aver superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del d.p.r. n. 752/76.

7. Gli aspiranti al trasferimento o passaggio di cattedra in scuole in lingua tedesca della provincia di bolzano appartenenti al gruppo linguistico ladino della stessa provincia debbono allegare alla domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta nei precedenti commi, copia autentica del diploma di maturità ed il certificato di aver superato il colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina.

8. L'insegnante che chiede il passaggio deve documentare con attestazione ovvero con dichiarazione sostitutiva personale, secondo la normativa vigente, il possesso della abilitazione, ove richiesta.

9. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

10. Ai sensi dell'Art. 7 - primo comma del d.p.c.m. 27/10/1994 n. 770 il docente che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

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(1) nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.

(2) la residenza del familiare, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovra’ essere indicata la decorrenza dell’iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge 127/97 nella quale dovra’ pure essere indicata la dcorrenza dell’iscrizione.

(3) si valuta un solo superamento di pubblico concorso per esami (lett. B, punto iii, titoli). Nel caso in cui la certificazione debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 15/1968 agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

Art. 18
Adempimenti dei dirigenti scolastici e dei provveditori agli studi

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono le scuole alle quali i medesimi capi d'istituto sono preposti (1), salvo quanto successivamente previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore agli studi della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi termini,con plico a parte.

3. Entro i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte, il preside provvederà a trasmettere al provveditore le schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria provinciale; altrettanto farà il direttore didattico limitatamente all'elenco di cui all’ Art.48 del c.c.n.d. sulla mobilita’ del personale della scuola.

4. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

5. Le domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere trasmesse al sistema informativo del ministero della pubblica istruzione secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall'ufficio per l'informatica.

6. Il provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss. Le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all'Art.15, v comma delle presenti disposizioni. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

7. Nel caso in cui il dimensionamento di circoli didattici di cui all’Art. 47, comma 1, lettera b), del c.c.n.d. sulla mobilita’ comporti che alcuni plessi di un circolo confluiscano in un altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo soggetto alla suddivisione ed assegnati dal dirigente scolastico, nel corrente anno scolastico, sui plessi medesimi, sono invitati dal direttore didattico ad esprimere, entro 3 giorni, l’opzione per l’acquisizione della titolarita’ nel circolo di confluenza.

8. Le richieste del precedente comma saranno trasmesse dai capi d’istituto ai provveditori, i quali procederanno all’assegnazione della nuova titolarita’ dei predetti docenti.
Tale operazione verrà eseguita direttamente dai provveditori per tutti i docenti dei circoli che sono confluiti interamente in altri circoli.
Le rettifiche di titolarità’ dovranno essere comunicate tempestivamente dal provveditore ai direttori didattici di nuova competenza.

9. Dopo le operazioni descitte nei commi 7 e 8 del presente articolo, i capi d’istituto delle istituzioni soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno la graduatoria unificata di cui all’Art. 47, comma 1, lettera b). La graduatoria cosi’ formulata verra’ affissa dai capi d’istituto all’albo delle istituzioni predette. I dirigenti notificheranno agli interessati le loro posizioni di soprannumerarieta’ invitandoli a produrre domanda di trasferimento.

10. I provveditori procederanno ad annullare d’ufficio le domande di trasferimento dei docenti di scuola elementare che, avendo optato per l’acquisizione della titolarita’ nel circolo di confluenza, non risultino perdenti posto ai sensi dell’Art. 47, comma 1, lettera b, punto 2 del c.c.n.d. sulla mobilita’ sottoscritto il 20/1/1999.

11. Nella scuola secondaria nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica previsti dal d.p.r. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o piu’ istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine o grado, per i docenti titolari delle istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, i provveditori dispongono l’assegnazione della titolarita’ nella sede dove e’ definito l’organico. Le rettifiche di titolarita’ dovranno essere comunicate dal provveditore ai dirigenti competenti.

12. Dopo le operazioni descritte nel precedente comma, i capi d’istituto delle istituzioni soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno le graduatorie ai sensi dell’Art. 47, comma 1, lettera a), punti 1 e 2. Le graduatorie cosi’ formulate verranno affisse dai capi d’istituto all’albo delle istituzioni predette. I dirigenti notificheranno agli interessati le posizioni di soprannumerarieta’ invitandoli a produrre domanda di trasferimento.

13. Nel caso di cessazione del funzionamento di un’istituzione di scuola secondaria di primo o secondo grado e di attribuzione delle relative classi a piu’ istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, il provveditore agli studi procedera’ all’ assegnazione di titolarita’ nei nuovi istituti ai docenti della scuola soppressa, con le modalita’ previste dall’Art. 47, comma 1, lettera c) del c.c.n.d sulla mobilita’. Tali rettifiche dovranno essere comunicate tempestivamente ai dirigenti scolastici di competenza, i quali formuleranno le graduatorie per l’individuazione dei docenti perdenti posto, secondo le modalita’ descritte nel presente articolo.

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(1) per le province le cui scuole sono collegate con il sistema informativo di questo ministero la trasmissione della documentazione cartacea sarà preceduta dalla comunicazione a terminale dei dati riportati sul modulo domanda. In tal caso una prima serie di controlli di congruenza viene effettuata direttamente all'atto dell'inoltro via terminale della domanda. La segreteria scolastica dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti e controllati per mezzo delle procedure del sistema informativo.

Art. 19
Docenti in assegnazione provvisoria o utilizzati

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al dirigente scolastico della scuola o istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende la scuola o istituto di titolarità del docente.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al Capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del Capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità del docente.

Art. 20
Pubblicazione dei movimenti

1. Alle date stabilite il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun insegnante, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

2. A ciascun docente che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di insegnante proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

Art. 21
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo. In calce all'elenco dei trasferimenti e dei passaggi, ai sensi dell'Art. 1, ultimo comma, del d.p.r. 24/11/1971, n. 1199, si deve fare espressa menzione della facolta’ di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere.

2. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso la scuola di servizio.

3. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

4. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà,altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri insegnanti.

5. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti gia’ disposti.

6. E’ ammesso altresi’, avverso i provvedimenti di mobilita’ territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’Art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n.29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della g.u. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d.l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Art. 22
Fascicolo personale

1. I fascicoli personali degli insegnanti trasferiti, compresi quelli in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

Capo II
Disposizioni specifiche per la scuola materna

Art. 23
Prospetto dell'organico provinciale e posti disponibili

1. Alla propria ordinanza il provveditore agli studi allega il prospetto dell'organico delle scuole materne statali dei comuni della provincia con l'indicazione, per ciascun circolo o istituto comprensivo, della denominazione, del codice meccanografico, del distretto di appartenenza, dei posti in organico e di tali posti quelli eventualmente vacanti.

2. Le medesime indicazioni saranno riportate per i circoli con posti di tipo speciale o di sostegno, distinti per tipologia, precisando per ogni tipo di posto il Titolo di specializzazione occorrente per l'accesso.

3. Il prospetto contiene la pianta organica provinciale definita secondo quanto stabilito dalle disposizioni permanenti sugli organici.

4. Tale prospetto deve, altresì, indicare il totale dei posti di organico-sede, il numero degli insegnanti titolari sui posti di organico aggiuntivo della provincia ed il numero dei posti-sede vacanti. Esso deve, infine, indicare il numero dei posti accantonati.

5. Copia della sola ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

6. Ciascun provveditore comunicherà, altresì, a tutti gli altri, il numero totale dei posti disponibili per i trasferimenti distinti per tipo-posto, il numero dei posti accantonati.

7. Per effetto dell’istituzione dell’organico funzionale di circolo, i docenti della scuola materna che intendano partecipare al trasferimento dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalita’ stabilite nei precedenti artt. 11, 14, 15, 16, 17. L’indicazione delle preferenze puntuali, relative ai posti dell’organico funzionale, di sostegno e dei posti speciali di ciascun circolo o isitituto comprensivo, deve essere effettuata attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro resi noti nell’elenco integrativo al bollettino ufficiale della scuola materna e diffusi integralmente da tutti i provveditorati. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere comunicate da parte del provveditorato a tutti gli altri provveditorati in tempo utile per le operazioni di mobilita’.

8. Poiche’ nell’a.s. 1998/1999 gli insegnanti mantengono la titolarita’ sulla scuola, la valorizzazione delle domande ed il riferimento territoriale per l’individuazione delle fasi dei trasferimenti e’ rappresentato dal comune dove ha sede la propria scuola di titolarita’, mentre il riferimento territoriale della sede analizzata per l’assegnazione durante le operazioni di mobilita’ e’ rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica.

9. Dopo le operazioni di mobilita’ tutto il personale docente di scuola materna acquisira’ la titolarita’ su circolo, come previsto dall’Art. 21 comma 4 del c.c.n.d. sulla mobilita’. Tale personale viene assegnato alle scuole ed alle attivita’ del circolo dal dirigente scolastico, secondo i criteri e le modalita’ indicate nell’Art. 21 comma 5bis del c.c.n.d sulla mobilita’. Avverso tale assegnazione e’ previsto, entro 5 giorni, il reclamo dell’interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l’inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra descritti, entro i 10 giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.

10. I dati di cui al presente articolo rispecchiano, ovviamente, la situazione iniziale. Essi pertanto sono suscettibili di variazioni nel corso e per effetto dei trasferimenti.

11. Con allegato a parte, verranno evidenziate le eventuali variazioni e rettifiche dell'elenco ufficiale delle scuole della provincia di cui all'Art. 15, pubblicato a cura del ministero. Le eventuali variazioni, che verranno inserite nell'elenco secondo il medesimo criterio seguito nella compilazione dell'elenco stesso, verranno inviate ai provveditori agli studi delle altre province.

Capo III
Disposizioni specifiche per la scuola elementare

Art. 24
Posti dell’organico funzionale di circolo

1. Per effetto dell’istituzione dell’organico funzionale di circolo i docenti della scuola elementare, che intendono partecipare al trasferimento per i posti dell’organico predetto, dovranno presentare domanda nei termini e con le modalita’ stabilite nei precedenti articoli 11, 14, 15, 16. L’indicazione delle preferenze puntuali relative ai posti dell’organico funzionale di ciascun circolo deve essere effettuata attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica.

2. I posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’ambito dell’organico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto Titolo previsto dall’articolo 22 del c.c.n.d. sulla mobilita’, attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica. Il docente interessato dovra’ compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarita’ sui posti per l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito dell’organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualita’ ciascuna preferenza verra’ esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalita’ sopra descritte, il tipo di lingua straniera che potra’ essere assegnato, se disponibile, sara’ quello per il quale e’ stato dichiarato il possesso del corrispondente Titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.
Nel caso di possesso del Titolo per l’insegnamento di piu’ lingue straniere ciascuna preferenza sara’ esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.
L’aspirante al trasferimento puo’ chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse dovra’ indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarita’ (1), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua straniera. Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalita’ previste dall’Art. 34 del c.c.n.d. sulla mobilita’. L’insegnante utilizzato nell’anno in corso quale specialista per l’insegnamento della lingua straniera, in un circolo diverso da quello di titolarita’ puo’ richiedere -nell’ambito del comune di titolarita’- il trasferimento, con le modalita’ previste dall’Art. 34 comma 1 del c.c.n.d. sulla mobilita’, per il predetto circolo di utilizzazione. In tal caso dovra’ indicare tale circolo sull’apposita casella del modulo domanda e riportare, tra le preferenze, nell’ordine desiderato, una preferenza che comprende o coincide con tale circolo.

3. L’organico funzionale di circolo assegnato ai plessi aggregati ad una scuola media - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera - e’ richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale e’ amministrativamente assegnato l’organico funzionale medesimo ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso. Nell’impossibilita’ di individuare il plesso al quale e’ stato amministrativamente assegnato l’organico funzionale la preferenza rimane valida qualora sia stato indicato uno qualsiasi dei plessi facenti parte dell’istituzione scolastica comprensiva.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera.

5. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale, plessi ubicati nei comuni di montagna o su piccole isole, che non siano sede di circolo. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’Art.21 del c.c.n.d. sulla mobilita’, si prescinde dall’organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica e’ assegnata al singolo plesso.

6. Il personale titolare dell’organico funzionale di circolo viene assegnato ai plessi ed alle attivita’ dal dirigente scolastico secondo i criteri e le modalita’ indicate nell’Art.21 quinto comma del c.c.n.d. sulla mobilita’. Avverso tale assegnazione e’ previsto, entro 5 giorni, il reclamo dell’interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l’eventuale inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati. Entro i dieci giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.

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  1. Il docente che insegna la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attivita’ di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attivita’, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell’organico funzionale di circolo.

Art. 25
Insegnanti immessi in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno

1. I docenti nominati in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno, i quali siano tuttora privi di sede definitiva, hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento, ai fini dell'assegnazione di sede definitiva. In tale domanda possono chiedere solo posti di scuola speciale o di sostegno e non sono prese in considerazione preferenze relative ad altri tipi di posto.

2. Gli insegnanti in questione, qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sono assegnati a sede definitiva.

Art. 26
Posti presso i convitti nazionali

1. L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilita’ dei posti dell’ organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’ insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 24.

Capo IV
Disposizioni specifiche per la Scuola secondaria

Art. 27
Educazione fisica - Depennamento dal ruolo ad esaurimento

1. Sono depennati dal ruolo ad esaurimento previsto dal v comma dell'Art. 16 della citata legge n. 88/76 quei docenti di educazione fisica che, appartenendo a detto ruolo, avranno chiesto ed ottenuto il trasferimento ai sensi del presente Capo. Permangono nel predetto ruolo quei docenti che, trovandosi in posizione di soprannumero, hanno ottenuto il trasferimento a norma dell'Art. 51 lett. B del contratto sulla mobilita’ del personale della scuola.

Art. 28
Trasferimenti ad istituti appartenenti a diverso ordine

1. Per le classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in istituti di tipo diverso, anche appartenenti a diverso ordine, il trasferimento può essere disposto in uno qualunque degli istituti in cui è presente la classe di concorso cui si riferisce il trasferimento. Ad esempio, il professore titolare di materie letterarie in un istituto magistrale potrà essere trasferito, oltre che in altri istituti magistrali, anche in istituti tecnici e professionali o di istruzione artistica in cui sono impartiti insegnamenti rientranti nella medesima classe di concorso.

2. La provincia richiesta per trasferimento dovrà essere indicata riportandone nella casella del modulo domanda la sigla automobilistica.

Art. 29
Unificazioni di istituzioni scolastiche previste dal d.p.r. n. 233/98

1. Nel caso in cui i piani di dimensionameto della rete scolastica previsti dal d.p.r. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o piu’ istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, come previsto nell’Art. 47 comma 1 lettera a) punto 1 del c.c.n.d. sulla mobilita’ del 20 gennaio 1999, le istituzioni dello stesso ordine e grado funzionanti nello stesso comune danno luogo ad un’unica sede di organico nella quale:

  1. Tutti i docenti titolari delle istituzioni medesime acquisiscono la titolarita’ prima delle operazioni di mobilità.
  2. Verranno formulate le graduatorie dei perdenti posto contenenti tutti i docenti di cui alla lettera a) del presente comma.

Tali sedi - ivi comprese quelle dell’Art. 47 comma 1 lettera a) punto 2- vanno considerate, ai fini del movimento, come scuole autonome. Pertanto, i movimenti su tali scuole verranno disposti soltanto se l’aspirante ne avra’ fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, indicando il codice e la dizione in chiaro della sede ovvero esprimendo una preferenza di tipo sintetico nella quale tale istituzione e’ compresa.

Capo V
Passaggi di ruolo dall'uno all'altro ordine e grado di scuola

Art. 30
Disposizioni generali

1. Può essere chiesto contemporaneamente il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo.

2. Gli insegnanti elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1213 del 12/12/1967, nonché i docenti collocati fuori ruolo in servizio all’estero possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente Titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.

3. Può essere chiesto il passaggio di ruolo per più classi di concorso appartenenti ad un solo ordine e grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

4. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti tutte le domande presentate si considerano nulle.

5. Nel caso in cui l'insegnante presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

6. Per l'accesso alle scuole ed istituti della provincia di bolzano è richiesto il possesso, oltre che degli specifici titoli di studio e di servizio prescritti dalle norme vigenti in materia di passaggio di ruolo, anche dei requisiti stabiliti dall'Art. 12 del d.p.r. 30.1.1973 n. 116 e successive integrazioni, nonché dall'Art. 427 del d.l.vo n. 297/94. Il passaggio di ruolo può essere richiesto alle condizioni indicate dall'Art. 472 del d.l.vo n. 297/94 tabella 2.

7. Salvo quanto ulteriormente precisato nelle disposizioni che seguono, può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso del Titolo di studio prescritto - individuato in quello valido per il conseguimento della specifica abilitazione, ancorché al momento della richiesta del passaggio sia prescritto un Titolo di studio diverso per l'accesso alla specifica classe di concorso - e della specifica abilitazione, ove prevista (1) e che abbia compiuto il periodo di prova.

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(1) ovviamente il personale che chiede il passaggio nei ruoli della scuola elementare dovrà produrre il diploma di abilitazione magistrale.

Art. 31
Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo.

1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per una sola provincia. Il passaggio di ruolo a classe di concorso relativa ad istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica può, tuttavia, essere richiesto anche per più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti articoli 13, 14, 15 e 16.

3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.

4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 16.

Art. 32
Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla c.m. 215/95 del 23/6/95 e c.m. 70/98 del 28/2/98 (1) (2)

1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare 215 del 23/6/95 e circolare 70/98 del 28/2/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, il provveditore agli studi deve procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del corrispondente istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L’applicazione dellac.m. 70/98 del 28/2/98 e’ riferita unicamente agli istituti statali d’arte di torre del greco - alghero - valenza po.

2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. 215. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di torre del greco, algero e valenza po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilita’ i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilita’ residue secondo le stesse modalita’ previste nella suddetta c.m. 70/98.

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(1) le classi di concorso in questione sono le seguenti:

76/a trattamento testi, calcolo, contabilita’ elettronica ed applicazioni gestionali;
87/a trattamento testi, calcolo, contabilita’ elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/a trattamento testi, calcolo, contabilita’ elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita’ ladine;
71/a tecnologia e disegno;
7/a arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a disegno e storia del costume;
25/a disegno e storia dell’arte;
61/a storia dell’arte.

(2) La classe di concorso in questione e’ la seguente:

10/a arte dei metalli e dell’oreficeria

 

Capo VI
Trasferimenti annuali

Art. 33
Modalità di partecipazione al trasferimento annuale

1. I docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale, e i docenti di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'Art. 466 del d.l.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di due domande di trasferimento, ai sensi del precedente Art. 13, il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa, esso impedisce, altresì, la proroga del trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno scolastico precedente.

2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti e delle cattedre ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha Titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresì ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, i docenti che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potrà essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo.

4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati, barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda.

5. Per la scuola secondaria di i e ii grado i beneficiari del trasferimento annuale sono assegnati genericamente alle cattedre disponibili nelle scuole ed istituti prescindendo dalla tipologia delle stesse (cattedre ordinarie, posti orario in sede o posti orario tra sedi diverse), indipendentemente dalla scelta operata nella domanda di trasferimento definitivo.

6. Al termine dell'anno scolastico il docente trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga s'intende restituito alla sede di titolarità.

7. I docenti che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico il trasferimento annuale su cattedra o posto la cui vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico, hanno diritto alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo-domanda. Qualora il docente non intenda presentare domanda di trasferimento, il modulo domanda sarà compilato ai soli fini della rinuncia alla proroga. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di passaggio, o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune, distretto, provincia) nel cui ambito ricade la scuola o istituto per il quale il docente ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono la scuola o istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga.

8. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo-domanda verrà esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

9. I docenti trasferiti sulle disponibilità utili ai fini dei trasferimenti annuali mantengono la titolarità nel circolo (o plesso nei casi previsti), nella scuola o nell’istituto e per la medesima tipologia di posto di provenienza per tutta la durata della vacanza.

10. L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni inerenti alle utilizzazioni.

11. A seguito della parziale abrogazione degli artt. 453 e 456 del d.l.vo n. 297/94, le disponibilita’ per i trasferimenti annuali - individuate negli artt. 16 e 26 del c.c.n.d. sulla mobilita’ del personale della scuola - si determinano anche in conseguenza dell’adozione dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi previsti nell’Art. 26 commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Capo VII
Assegnazioni provvisorie

Art. 34
Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale docente appartenente alla scuola materna, elementare e secondaria di primo grado può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado ed artistica potra’ presentare domanda di assegnazione provvisoria successivamente ai trasferimenti ed ai passaggi, nei termini e con le modalita’ previste dalle disposizioni sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.

4. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

5. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

6. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

 

Titolo III
Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 35
Termini per le operazioni di mobilità

Termini previsti:

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento ......... 13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione all’ufficio posti disponibili...... 30 aprile
3 - pubblicazione dei movimenti.................................................... 24 maggio

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda e’ fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione all’ufficio dei posti disponibili.

Art.36
Modalità e termini per la presentazione delle domande di Trasferimento e di passaggio

1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza debbono presentare domanda entro il 13 marzo.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità , espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al Capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

3. I provveditori agli studi, ricevute le domande, trattengono quelle dirette ad ottenere il trasferimento o il passaggio nell'ambito della rispettiva provincia mentre inviano tempestivamente agli altri provveditori agli studi la domande relative a provincia diversa.

4. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo e per non più di tre provincie e devono essere presentate entro i termini fissati.

5. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati a) e b).

6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e l'istituto di titolarità; l'istituto o ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2). Nell'apposito spazio del modulo domanda devono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio ai ruoli speciali degli istitutori debbono contenere l'indicazione del Titolo di specializzazione prescritto per l'accesso ai predetti ruoli speciali.

7. Gli istitutori che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare distinte domande.

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(1) le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;

(2) gli istitutori per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio.

Art.37
Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.

2. Gli istitutori aspiranti al movimento hanno la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della provincia.

3. L'assegnazione , pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avverrà secondo l' ordine risultante dagli elechi degli istituti a tal uopo predisposti.

4. Le preferenze espresse dovranno essere elencate nell'ordine prescelto dall'istitutore indicando istituto, comune, provincia.

5. L'istitutore dovrà, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

6. Qualora gli istitutori presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a Istituti compresi nel comune di titolarità.

7. Gli istitutori che, all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

Art. 38
Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, esclusi i casi previsti nell’Art. 2bis del c.c.n.d. sulla mobilità, per i quali è possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al ced dei posti disponibili.

2. è consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se spedita per raccomandata entro il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione all’ufficio dei posti disponibili.

3. Le domande inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. L'istitutore, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d' ufficio del trasferimento annuale. Pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare, nell'apposito modulo domanda, la rinuncia alla proroga del trasferimento annuale compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli istitutori , del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. è ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'istitutore, del trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'Art.2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 39
Documentazione delle domande

1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. L'istitutore che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla a.s.l. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L 'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 d.p.r. 9/10/1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'Art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990.

4. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

5. A norma della citata legge n.15/68 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e il superamento di pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) del Titolo iii - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti ovvero con apposite dichiarazioni sostitutive personali. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa documentazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) del medesimo Titolo iii - la frequenza del corso di aggiornamento - deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti. Le certificazioni richieste nel presente comma possono essere sostituite da apposita dichiarazione personale.

6. L'istitutore che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

7. Ai sensi dell'Art.7 primo comma del d.p.c.m. 27/10/1994 n. 770 l'istitutore cha a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultini tre anni nella sede richiesta.

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(1) nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intedono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.

(2) la residenza del familiare, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovra’ essere indicata la decorrenza dell’iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge 127/97 nella quale dovra’ pure essere indicata la decorrenza dell’iscrizione.

(3) si valuta il superamento di un solo pubblico concorso per esami (lettera b, punto III, titoli). Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'Art. 10 della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso o della citata legge numero 15/1968, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

Art. 40
Adempimenti dei capi di istituto e dei provveditori agli studi

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono gli istituti ai quali i medesimi capi d'istituto sono preposti, salvo quanto successivamente previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

4. I provveditori agli studi, valutate le domande, tratterranno quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della rispettiva provincia mentre invieranno agli altri provveditori agli studi le domande di movimento in provincia diversa.

5. Il provveditore agli studi, mano mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando all'istituto di servizio dell'istitutore per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'istitutore ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo.in tale sede ed entro il termine suddetto l'istitutore potrà anche richiedere, in modo esplicito,ai competenti pp.ss. Le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente p.s. procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

6. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

7. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, i provveditori agli studi, ai sensi dell'Art.24, 6 comma della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.

Art. 41
Istitutori in assegnazione provvisoria o utilizzati

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al Capo d'istituto dell' istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al Capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del Capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

Art. 42
Pubblicazione dei movimenti

1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate il 24 maggio.

2. Alla data stabilita il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto,all'albo del proprio ufficio l'elenco degli istitutori che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun istitutore, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

3. Contemporaneamente, a ciascun istitutore che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento all'istituto dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di istitutore proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

Art. 43
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento.

2. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo.

3. Della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all'elenco dei trasferimenti e passaggi ai sensi dell'Art.1, ultimo comma, del d.p.r. 24/11/1971, n. 1199. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.

4. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso l'istituto di servizio.

5. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

6. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri istitutori.

7. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

8. E’ ammesso altresi’, avverso i provvedimenti di mobilita’ territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’Art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n.29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della g.u. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d.l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Art. 44
Fascicolo personale

1. I fascicoli personali degli istitutori trasferiti, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

Art. 45
Assegnazioni definitive di sede

1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, il provveditore agli studi utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità agli istitutori che si trovano ancora in sede provvisoria. A tali fini il provveditore agli studi dovrà preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari agli istitutori che si trovano su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.

Art. 46
Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale educativo delle istituzioni educative può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

5. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

Titolo IV
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria,secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 47
Avvertenze e termini per le operazioni di mobilita’

1 - le sezioni staccate e le scuole coordinate - che, come è noto, sono poste in comune diverso da quello in cui è ubicata la sede centrale della scuola - costituiscono parte integrante della scuola stessa.
Pertanto gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici che ottengono il trasferimento in una scuola possono, con provvedimento del preside, essere assegnati a prestare servizio in una sezione staccata o scuola coordinata, secondo i criteri indicati contratto collettivo nazionale decentrato concernente le utilizzazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Vengono considerate autonome, ai soli fini dei trasferimenti, soltanto le sezioni staccate e le scuole coordinate poste in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede centrale.
Limitatamente al personale di convitto (guardarobieri, cuochi, aiutanti cuochi, infermieri, collaboratori scolastici) possono essere richieste per il trasferimento anche le seguenti scuole coordinate:

pgra01001n - i.p. agrario città di castello (Pietralunga)
pzrh03001b - i.p. alberghiero potenza (Melfi)
tvrh01001p - i.p. alberghiero castelfranco veneto (Possagno)
chra020015 - i.p agrario e dell’ambiente (Paglieta)
vbra99001b - i.p. agrario e dell’ambiente (Crodo)
pzra010045 - i.p. agrario potenza (Lagopesole) (solo per profili di cuoco ed aiutante cuoco)

Nell'ipotesi di unificazione tra istituti di tipologia diversa, gli assistenti tecnici possono partecipare al trasferimento per i posti della sezione staccata o scuola coordinata di tipologia diversa da quella dell'istituto principale, esprimendo come preferenza, il codice dell'istituto principale rilevabile dagli appositi bollettini ufficiali.

2 - il personale appartenente esclusivamente ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico potrà, altresì, chiedere il trasferimento sui posti costituiti nei centri territoriali, ai sensi della relativa ordinanza ministeriale per le attività di istruzione per gli adulti. Il trasferimento su tali posti non avra’, ai fini della titolarità, il puntuale riferimento a singole istituzioni scolastiche. Pertanto, il personale trasferito sui predetti posti potrà essere impiegato, con precedenza nel territorio corrispondente al centro territoriale richiesto, in base alle esigenze di fatto esistenti nell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento.

3 - i trasferimenti degli assistenti tecnici, verranno disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: rrc5 - rrg7 - rrg8 - rrg9 - rr84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:

"imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice ar05), dovrà altresi essere in possesso del Titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice rrga).

Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice h07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice i60) appartenenti all'area meccanica (codice ar01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice i32),appartenente all'area "meccanica" (codice ar01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "d", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'Art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine i provveditori agli studi valutano se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all' Art. 597 del d.lvo n.297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

Termini previsti :

1 - termine ultimo presentazione domanda di trasferimento al Capo di istituto .......................................... 8 aprile;

2 - termine ultimo invio domanda al provveditore agli studi della provincia da parte del Capo di istituto ....15 aprile;

3 - termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande ............................................................ 26 maggio;

4 - termine ultimo invio al sistema della rinuncia alle domande per gravi ed eccezionali motivi ........ 16 giugno;

5 - termine ultimo pubblicazione posti disponibili ai fini dei trasferimenti ..... 26 giugno;

6 - pubblicazione dei trasferimenti ................................................. 13 luglio.

Art. 48
Personale interessato

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti, contenute nel presente Titolo, si applicano al personale amministrativo-tecnico ed ausiliario indicato nell'Art. 76 del contratto nazionale decentrato.

Art. 49
Presentazione della domanda

1. Il personale appartenente alle aree funzionali dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dei ruoli statali provinciali che aspiri al trasferimento, deve indirizzare la domanda, ovvero le domande, nel caso di cui al successivo v comma del presente articolo, al provveditore agli studi della provincia di titolarità espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, entro la data dell’ 8 aprile.

2. Tale domanda va presentata al Capo dell'istituto ove l'aspirante al trasferimento presta servizio.

3. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenterà la domanda di trasferimento al Capo dell'istituto di titolarità. Il medesimo che non abbia sede di titolarità, presenterà la domanda previo visto del Capo dell' ufficio ove presta effettivamente servizio, direttamente al provveditore agli studi della provincia di appartenenza entro il termine di cui al precedente primo comma.

4. Il Capo d'istituto assume a protocollo la domanda il giorno stesso della sua presentazione e, dopo avervi apposto il proprio visto attestante l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata, la invia al provveditore agli studi della provincia dove è ubicato l'istituto per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 56, entro la data del 15 aprile.

5. Il personale a.t.a. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe(1).

6. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo Art. 54 della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

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(1) a norma del d.p.r. 15/7/1988, n. 405, il ruolo provinciale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di trento è soppresso. Pertanto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale non può produrre domanda di trasferimento per la provincia di trento. A norma del d.l.vo 27/04/96, n.434 non e’ piu’ previsto il ruolo statale del personale a.t.a.del convitto nazionale "d. Chiesa" di bolzano, analogamente alle altre istituzioni scolastiche della predetta provincia autonoma.

Art. 50
Domanda di passaggio ad altro profilo e di trasferimento dai ruoli nazionali ai ruoli provinciali di corrispondente profilo

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa qualifica ovvero di trasferimento dai ruoli nazionali di accademie e conservatori ai ruoli provinciali di corrispondente profilo è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente Art. 49 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato c. In particolare nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.

2. Il personale a.t.a. appartenente ai ruoli nazionali deve indirizzare la domanda al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l' istituto di titolarità anche qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 del precedente Art. 49.

3. Della domanda riferentesi alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell' ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

4. Il personale a.t.a. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda dovrà essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione c delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Art. 51
Documentazione

1. Le domande, esenti da bollo, saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo, di cui all'allegato b se trattasi di domanda di trasferimento di sede, ovvero di cui all'allegato c se trattasi di domanda di passaggio di profilo o di trasferimento dal ruolo nazionale ai ruoli provinciali di corrispondente profilo.

2. La domanda va corredata con le dichiarazioni, in carta semplice , dei servizi prestati redatte in conformità ai modelli d ed e riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero certificato di servizio.

3. Gli aspiranti al movimento possono documentare il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni personali rilasciate ai sensi di quanto disposto dalla legge n.15/68 e dall’Art.3 legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle condizioni di salute e della situazione di handicap da documentare con apposita certificazione medica. La residenza del familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge n.127/97 nella quale dovra’ pure essere indicata la decorrenza dell’iscrizione. Si prescinde dall’ iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale dovra’ contenere l’anzidetta informazione.

4. I provveditori agli studi potranno procedere, se ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.

5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 4/1/1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

6. I documenti allegati devono essere elencati nella apposita sezione del modulo domanda.

Art. 52
Posti richiedibili

1. Il trasferimento può essere richiesto per tutti i tipi di istituti o scuole il cui personale amministrativo tecnico ed ausiliario dei ruoli provinciali è a carico dello stato, fermo restando che il trasferimento stesso potrà essere concesso soltanto per posti dello stesso profilo di appartenenza. Sono fatte salve le disposizioni del successivo Art. 54 comma 7.

2. Può, altresì, partecipare ai movimenti il personale a.t.a. trasferito d'ufficio per incompatibilità, anche per l'istituzione scolastica o sede dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità.

3. Il competente provveditore valuterà la relativa domanda, su conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto superamento della situazione di incompatibilità.

4. L'accertamento di cui al precedente comma deve essere effettuato prima della scadenza del termine per l'acquisizione delle domande di trasferimento al c.e.d..

5. Nel caso di permanenza dello stato di incompatibilità il provveditore agli studi comunica al c.e.d. la domanda dell'interessato omettendo la preferenza espressa per l'istituzione scolastica o la sede incompatibile, dandone notizia all'interessato, ai fini dell'eventuale integrazione della preferenza, entro il termine assegnato dal provveditore agli studi medesimo.

6. Qualora la predetta istituzione scolastica o sede sia l'unica preferenza espressa e l'interessato non abbia provveduto alla necessaria integrazione, la domanda non è presa in considerazione.

Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media, richiamati dall’ Art. 2 comma 5 del d.p.r. del 18 giugno 1998 n. 233, e le scuole verticalizzate a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari" sia come "medie" (casella 25 mod. Mn, casella15 mod. Pn).
Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole "elementari" ovvero "medie", verranno attribuite per ogni ordine di scuol, nell’ordine previsto dal b.u. anagrafe delle scuole:

Art. 53
Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, non daranno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante avrà indicato anche nella sezione h -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

5. Gli aspiranti assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, qualora abbiano espresso nella sezione h -preferenze - codici puntuali indicanti un distretto intercomunale con la relativa richiesta di posti individuati a livello di centro territoriale, usufruiranno, solo per questi ultimi, del punteggio per il ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, qualora il comune di ricongiungimento coincida con il comune sede del centro territoriale richiesto.

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(1) nel caso di distretti interprovinciali si terrà conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale è stato richiesto il movimento.

(2) si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

Art. 54
Indicazioni delle preferenze-modalità

1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto o provincia, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi, comprensive del codice meccanografico e saranno prese in esame nell' ordine espresso dall' aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verra’ considerata come non espressa, salvo reclamo.

2. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - sarà sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole materne.

3. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.

4. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del ii comma dell’Art. 88 del c.c.n.d., presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, sarà graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio di perdente posto.

5. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale.

6. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

7. Gli aspiranti assistenti amministrativi o collaboratori scolastici, qualora abbiano espresso nella sezione h - preferenze- codici puntuali indicanti un distretto, potranno, nell'ambito degli stessi, utilizzando l'apposito spazio del modulo domanda, richiedere (3):

- nell'ordine, sia i posti individuati a livello di singola unità scolastica sia quelli eventualmente individuati a livello distrettuale;

- solo i posti individuati a livello distrettuale.

8. Non potranno essere effettuate entrambe le richieste; in assenza di indicazioni le preferenze relative ai distretti saranno considerate valide solo per posti individuati a livello di singola unità scolastica.

9. Il predetto personale (assistenti amministrativi o collaboratori scolastici) potrà indicare la preferenza sintetica relativa al distretto di titolarità, che verrà considerata valida per le singole scuole se l'aspirante sia titolare su posti determinati a livello di centro territoriale e per i posti a livello distrettuale se l'aspirante sia titolare su di una unità scolastica e ne abbia esplicitamente fatto richiesta.

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(1) si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

(3) qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune ed insieme altri comuni limitrofi, la richiesta di posti individuati a livello distrettuale, avrà valore solo esprimendo la preferenza relativa all'intero distretto.

Art. 55
Rinuncia - rettifica e nuova domanda

1. La rinuncia alla domanda di trasferimento, di passaggio e di trasferimento dal ruolo nazionale dovrà essere trasmessa dagli interessati direttamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità o nel cui ambito è situato l'istituto di titolarità e sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al ced dei posti disponibili (1).

2. Le domande di rinuncia che risulteranno spedite dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi ed eccezionali motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

3. Il personale che abbia presentato due domande di trasferimento, ai sensi del comma 5 dell'Art. 49 della presente ordinanza ministeriale, dovrà dichiarare esplicitamente se intenda rinunciare a tutte e due le domande o ad una sola di esse. Analoga indicazione dovrà essere fornita nel caso di proposizione di domanda di trasferimento e di passaggio di profilo, o nel caso di presentazione di più domande di passaggio di profilo. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare la domanda per la quale esprime la rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di trasferimento e di passaggio.

4. Dopo la presentazione, le domande, nonché l'allegata documentazione, non possono essere modificate o integrate, esclusi i casi previsti dall’Art. 2bis del c.c.n.d, per i quali e’ possibile integrare le domande comunque entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al ced dei posti disponibili. L'aspirante al trasferimento che intenda modificare o integrare la domanda già presentata dovrà revocare la domanda stessa e presentarne un'altra, debitamente documentata, nel termine indicato dall'Art. 49.

5. Ai sensi dell’Art. 88, comma 18 del c.c.n.d. sulla mobilita’, il personale ivi indicato ha titolo a presentare nuova domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della comunicazione dei provveditori agli studi.

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(1) fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Capo II
Adempimenti amministrativi

Art. 56
Adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi di istituto

1. I provveditori agli studi, ricevute le domande di trasferimento e di mobilità professionale inoltrate dai capi d'istituto nei termini fissati dalla presente ordinanza, procedono all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne curano la trasmissione al sistema.

2. In particolare, il provveditore agli studi avrà cura di verificare la esatta corrispondenza tra la documentazione prodotta relativa ai titoli posseduti e le aree prescelte, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori riportata negli allegati alla presente ordinanza.

3. Il provveditore agli studi, via via che effettua l'esame delle domande presentate, dà comunicazione ai richiedenti, presso la scuola o istituto in cui prestano servizio, del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse.

4. Il personale in servizio presso sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dal provveditore competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse presso la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

5. Gli interessati, entro 5 giorni dalla comunicazione, hanno facoltà di far pervenire al provveditore agli studi eventuale motivato reclamo con particolare riguardo ad eventuali discordanze tra il codice meccanografico e la dizione in chiaro. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata o tardiva richiesta, sarà applicata la normativa di cui all'Art. 5 - iii comma della presente o.m.

6. Entro la data del 13 luglio il provveditore agli studi, con proprio decreto, pubblica all' albo del proprio ufficio l' elenco dei trasferimenti.

7. Per ciascun aspirante trasferito devono essere indicate le generalità complete, la scuola di provenienza, il punteggio

Complessivo attribuitogli, la scuola o istituto di destinazione ovvero l'eventuale assegnazione a livello distrettuale.

8. In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

Art. 57
Graduatorie personale perdente posto: adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi d'istituto

1. Le graduatorie, di cui all’Art. 87 bis, comma 1, del c.c.n.d. sulla mobilita’, per il responsabile amministrativo, sono redatte dai provveditori agli studi e formulate d’intesa dai capi d’istituto delle scuole coinvolte nei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica. Tali graduatorie verranno affisse dai capi d’istituto delle istituzioni scolastiche predette, i quali inviteranno formalmente tutti i responsabili amministrativi coinvolti nell’ operazione di unificazione, ancorche’ non perdenti posto, a presentare domanda, come previsto dall’Art. 87 bis, comma 6, del c.c.n.d. sulla mobilita’.

2. Per tutto il restante personale a.t.a., i capi di istituto, formulate le graduatorie di cui all’articolo 88 del c.c.n.d., le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del provveditorato agli studi contenente la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto, invitandoli formalmente a presentare domanda di movimento. I dirigenti scolastici delle istituzioni soggette ad unificazione provvedono alla formulazione delle graduatorie della propria istituzione (distinta per profili) e previa intesa con i dirigenti delle istituzioni coinvolte nello stesso processo di dimensionamento redigeranno la graduatoria unificata ( distinta per ciascuno dei profili), di cui all’Art. 88 comma 6 del c.c.n.d.. La graduatoria unificata verra’ affissa dai capi d’istituto all’albo delle istituzioni scolastiche predette. I dirigenti notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto determinata sulla base dela graduatoria unificata, invitandoli a presentare domanda di trasferimento.

3. Il provveditore agli studi, ai sensi dell’Art. 88, comma 17, del c.c.n.d. sulla mobilita’, prima della comunicazione al ced degli adempimenti connessi ai trasferimenti, attua le fasi indicate dal predetto comma 17, Art. 88 del contratto in argomento, provvedendo, eventualmente, a modificare e/o integrare i codici e le titolarita’ del personale ata coinvolto nel processo di dimensionamento.

4. Qualora i termini di presentazione della domanda siano scaduti, al personale individuato perdente posto sull'organico di diritto per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento, compreso quello divenuto perdente posto a seguito di provvedimenti riconducibili al dimensionamento della rete scolastica, sarà consentito presentare domanda, entro 5 giorni dalla comunicazione delle situazioni di perdente posto. Il personale individuato quale perdente posto utilizzerà il modulo domanda (allegato b), compilato secondo le istruzioni di cui all’articolo 88 del c.c.n.d..

5. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato domanda di cui all'Art. 49, la nuova domanda inviata a norma del precedente comma sostituisce integralmente la prima.

6. I capi d'istituto invieranno immediatamente al competente provveditore agli studi i moduli domanda del personale di cui al precedente comma 4 insieme alle graduatorie d'istituto ed agli eventuali reclami.

7. Si richiama l'attenzione dei capi di istituto sulla necessità che vengano scrupolosamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti di cui al presente articolo, adempimenti che costituiscono precisi doveri d'ufficio.

Art. 58
Adempimenti successivi dei provveditori agli studi

1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, i provveditori agli studi provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:

- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- alla locale direzione provinciale del tesoro;
- al provveditore agli studi e alla direzione provinciale del tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.

Art. 59
Adempimenti successivi dei capi di istituto

1. I capi degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere servizio dall' inizio dell' anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione in servizio al provveditore agli studi e alla competente direzione provinciale del tesoro.

Capo III
Ricorsi

Art. 60
Modalità ed adempimenti

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio e’ ammesso ricorso, in carta semplice, al consiglio di amministrazione provinciale costituito, a norma dell’Art. 549 del d.l.vo 297/94 presso il provveditorato agli studi della provincia alla quale si riferisce la richiesta di trasferimento.

2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati e debbono essere prodotti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti all' albo dei provveditorati agli studi.

3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

4. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al provveditore agli studi, questi ne rilascia ricevuta.

6. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica ad uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica puo essere effettuata mediante avviso da pubblicare all'albo del provveditorato agli studi.

7. L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla base dell'atto impugnato.

8. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.

9. Resta ferma la possibilita’ di disporre, in sede di autotutela, di rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti gia’ disposti.

10. Il consiglio di amministrazione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti.

11. E’ ammesso, avverso i provvedimenti di mobilita’ territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’Art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n.29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della g.u. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d.l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Capo IV
Assegnazioni provvisorie

Art. 61
Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale appartenente ai profili indicati nell'Art. 49 della presente ordinanza può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento contrassegnando sulla stessa domanda le relative caselle della sez. F.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento ai sensi del comma 5 dell’articolo 49 precitato.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

Art. 62
Adempimenti dei provveditori agli studi Pubblicazione delle graduatorie - Reclami

1. Le graduatorie degli aspiranti saranno pubblicate all'albo dei provveditorati agli studi. Avverso le medesime è ammesso motivato reclamo al provveditore agli studi entro 5 giorni dalla affissione all'albo delle graduatorie medesime. Nello stesso termine gli interessati potranno rinunciare alla domanda di assegnazione provvisoria. Entro i 10 giorni successivi il provveditore agli studi decide in merito ai reclami. Le eventuali rettifiche derivanti dall'accoglimento dei reclami presentati sono notificate, nello stesso termine, con formale annotazione nella stessa graduatoria affissa all' albo.

2. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.