Ordinanza
Ministeriale
15 luglio 1991 n. 215
Come
modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e
dall’Ordinanza
Ministeriale
17 giugno 1998, n. 277
Elezione
degli organi collegiali a
livello di circolo-istituto
TITOLO
I -
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art.
1 - Campo
di applicazione
1.
La presente ordinanza stabilisce
le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei
consigli
di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole
materne,
istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2
ottobre
1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente
collegate
all'elezione dei predetti organi.
2.
Restano escluse dalle presenti
disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del
consiglio di
circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio
previsto
dall'art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della
Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore
didattico o
con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g),
relativamente
ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni
generali. Le
modalità per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo
collegiale
di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del
comitato
per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni
hanno
luogo entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.
3.
Le presenti norme disciplinano le
elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
statali;
non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da
Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o
legalmente
riconosciute.
Art.
2 - Organo
competente a indire le elezioni
1.
Le elezioni per la costituzione
dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di
classe e
di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.
2.
Il Ministro della pubblica
istruzione fissa la data delle votazioni.
3.
Le operazioni di voto si
svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12
e in
quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le
disposizioni di
cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Art.
3 -
Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel
Consiglio di
circolo o d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei
Consigli di
intersezione
1.
Le componenti scolastiche che
hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di
circolo
o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o
l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo,
tecnico ed
ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
ed
artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato
attivo e
passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente
ordinanza.
2.
Non è richiesto il possesso della
cittadinanza italiana.
Art.
4 - Il
collegio dei docenti
1.
Fanno parte di diritto del
collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti
annuali e -
limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti
temporanei che
prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche
i
docenti indicati nell'art. 18.
2.
I docenti in assegnazione
provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto
in cui
prestano servizio.
3.
I docenti in servizio in più
circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i
circoli ed
istituti in cui prestano servizio.
4.
Il direttore didattico o preside,
quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle
quali
il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del
comitato
per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del
direttore
didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il
diritto
di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).
Art.
5 -
Aggregazione di istituzioni scolastiche *
1. Nei casi di aggregazione di istituti
scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e
tipo,
e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico
collegio
dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti
nella
nuova istituzione.
Ciascuna sezione viene convocata dal preside per pareri e deliberazioni
relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola
sezione,
che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative
dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale
predisposti
dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
decreto
legislativo 16/4/1994, n 297.
2. Il collegio dei docenti plenario
elegge i collaboratori del preside di cui all’art. 7, comma 2, lett. h,
del
decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per
quanto
possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i
collaboratori
eletti il preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di
aggregazione tra
scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona
appartenente a
ordine di scuole diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario
elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti
appartenenti
alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario
esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in
particolare
quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla
costituzione
del consiglio d’istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di
scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi
dell’art.
1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni
del
consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le
scuole
presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati
contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione
confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso
le
quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il
provveditore agli studi nomina, fino all’insediamento del nuovo
consiglio
d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui
all’art.
9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
7. Qualora, invece, a un’istituzione
scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non
ancora
giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o
scuole
coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio
d’istituto.
Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il
consiglio d’istituto uscente.
8. Nel consiglio d’istituto viene
riservato
almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni
delle
scuole comprese nell’aggregazione.
*così sostituito
dall’art.1 dell’OM
277/98
Art.
6 -
Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di
circolo o
di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione
e nei
Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per
lavoratori
I
- Consiglio di circolo o di istituto
1.
Il Consiglio di circolo o di
istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è
costituito da 14 membri, così suddivisi:
-
n. 6 rappresentanti del personale
insegnante;
-
n. 6 rappresentanti dei genitori
degli alunni;
-
n. 1 rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
-
il direttore didattico o il
preside.
2.
Il Consiglio di circolo o
istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
è
costituito da 19 membri, così suddivisi:
-
n. 8 rappresentanti del personale
insegnante;
-
n. 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni;
-
n. 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
-
il direttore didattico o preside.
3.
Negli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli
alunni
sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500
alunni
e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500
alunni;
in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e
4
rappresentanti, eletti dagli studenti.
4.
Alle riunioni del consiglio di
istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola
media
per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi,
partecipano
a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due
rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai
docenti
dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale
elezione se
due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il
numero dei
docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del
consiglio
di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di
scuola
media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo
consultivo,
due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai
frequentanti
dei corsi medesimi.
5.
Per le elezioni delle
rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente
comma si
osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l'elezione
dei
docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II
- Consiglio di classe, di
interclasse, di intersezione
6.
Il Consiglio di interclasse nelle
scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e
il
consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono
rispettivamente
composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo
o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di
ogni
singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto
nel
comma successivo.
7.
Fanno parte altresì del consiglio
di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le
modalità
previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica
31 maggio 1974, n. 416:
1)
nella scuola elementare e nella
scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2)
nella scuola media, quattro rappresentanti
dei genitori, eletti come sopra;
3)
nella scuola secondaria di
secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come
sopra e
due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
4)
nei corsi per lavoratori studenti,
tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la
componente genitori;
5)
nei consigli di classe dei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte
due
rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.
8.
Nei casi in cui il numero degli
elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al
numero dei
posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo
collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti
rimangono
scoperti.
9.
Nei casi in cui il numero degli
elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da
coprire si procede per sorteggio.
10.
A norma dell'art. 28 del più
volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi
collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte
le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art.
7 -
Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
1.
I genitori degli alunni partecipano
all'elezione:
-
di un rappresentante per ogni
classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;
-
di un rappresentante, per ogni
sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;
-
di quattro rappresentanti nei
consigli di classe della scuola media;
-
di due rappresentanti nei consigli
di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica;
-
di sei o otto rappresentanti,
rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni o
superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle
scuole
medie;
-
di tre o quattro rappresentanti,
rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni o
superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione
secondaria di
secondo grado ed artistica.
2.
Nei corsi serali per lavoratori
studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di
classe.
3.
All'elezione dei rappresentanti
nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano
solo i
genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei
rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di
tutti gli
alunni iscritti al circolo o istituto.
4.
L'elettorato attivo e passivo per
le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli
sono
maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente
le veci,
intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano
attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi
dell'art.
348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in
quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
5.
Non spetta l'elettorato attivo e
passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
6.
I rappresentanti legati degli
istituti, ai quali sono affidati i minori possono essere sentiti dal
consiglio
di circolo o istituto sui problemi inerenti alla formazione degli alunni
loro
affidati.
7.
I direttori didattici o presidi
al momento della iscrizione o reiscrizione dell'alunno alle classi
successive,
promuovono la compilazione da parte degli interessati (genitori per gli
alunni
minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere indicate le
generalità
complete (cognome, nome, luogo e data di nascita): a) dell'alunno
iscritto; b)
dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; c) di eventuali fratelli
dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali,
con
l'indicazione delle relative scuole frequentate.
8.
Detta scheda non deve contenere
altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere usata
esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo
art. 27.
9.
La compilazione della scheda non
costituisce condizione per l'iscrizione dell'alunno alla scuola.
10.
Le elezioni dei rappresentanti
dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione si
svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e
23.
Art.
8 -
Elettorato attivo e passivo degli alunni
1.
Gli alunni partecipano
all'elezione:
-
di due rappresentanti nei consigli
di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica;
-
di tre rappresentanti nei consigli
di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
-
di tre o quattro rappresentanti
nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di
secondo
grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione
scolastica
fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2.
All'elezione dei rappresentanti
nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi
interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto
tutti gli
alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i
corsi
integrativi previsti dall'art. 18.
3.
L'elettorato attivo e passivo
compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4.
Le elezioni dei rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo
le
modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art.
9 -
Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei
genitori negli
organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli
studenti nei
consigli di classe e nei consigli di istituto
1.
Le elezioni delle rappresentanze
elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei
consigli di
classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di
classe e nei
consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed
artistiche) si
svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli
21, 22
e 23.
Art.
10 -
Elettorato attivo e passivo del personale docente
1.
Il personale docente delle scuole
statali partecipa all'elezione di:
-
sei oppure otto rappresentanti,
rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni o
nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di
istituto;
-
due o quattro rappresentanti come
membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a
seconda che
la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel
comitato per
la valutazione del servizio degli insegnanti.
2.
Ai fini della determinazione del
numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei
docenti che hanno
diritto ad esercitare l'elettorato.
3.
Ai fini dell'elezione dei
componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori
di
musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza
e
nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e
passivo
spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle
Arti,
agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle
assistenti
educatrici.
4.
I docenti non di ruolo con
supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi
integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e
passivo
per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata.
Nel
caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15,
3°
comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare
l'elettorato
attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia
diritto
alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali
a tutti
gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6,
del
decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n.
417.
5.
I docenti non di ruolo supplenti
temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
6.
Nei limiti stabiliti dai
precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo:
a)
ai docenti dei corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori;
b)
ai docenti delle libere attività
complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a
tempo
pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività
parascolastiche nei
circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e
psicologia
nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213
del 1967;
c)
agli insegnanti di ruolo e non di
ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della legge 24
settembre
1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività
integrative;
d)
ai docenti di ruolo e non di
ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole
di
istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di
sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e)
agli insegnanti elementari
assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli
insegnanti di
scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole
magistrali:
esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto
magistrale
e nella scuola magistrale;
f)
agli insegnanti tecnico-pratici e
agli insegnanti di arte applicata;
g)
agli insegnanti di religione;
h)
agli esperti degli istituti
tecnici e professionali;
i)
al personale educativo dei
convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi
agli
istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo
art.
17.
7.
Il personale docente dipendente
degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali
esercita
l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per
il
corrispondente personale dello Stato.
8.
I docenti in servizio in più
circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per
l'elezione
degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano
servizio.
9.
I docenti in assegnazione
provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di
tutti
gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
10.
Il docente incaricato di
presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli
non può
esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei
rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11.
Il docente eletto nel consiglio
di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato
preside
incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai
vincitori
di borse di studio presso le Università.
12.
Disposizioni relative al
personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o
funzionali
sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art.
11 -
Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto
di
elettorato
1.
ll personale docente assente per
qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e
passivo
per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel
comma
successivo.
2.
Il personale docente che si trova
nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un
supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a
180
giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il
consiglio
di circolo o di istituto.
3.
Il disposto dei due commi
precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi
sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione.
4.
Gli insegnanti comandati
nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in
materia di
interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo
soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli
insegnanti
psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle
riunioni
dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art.
12 -
Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di
elettorato
1.
Il personale docente che non
presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni
di
legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre
funzioni
o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato
attivo
o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o
di
istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2.
Perde, altresì, il diritto di
elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Art.
13 -
Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola
1.
Il personale docente assunto per
le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7
della
legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività,
dagli
enti locali, elegge uno o due rappresentanti - a seconda che gli
appartenenti
al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci - con il compito
di
formulare - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del
decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti
che
operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psicopedagogici e
di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al
consiglio
di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le
attività
allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di
istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie
riunioni,
a titolo consultivo.
2.
L'elezione dei rappresentanti del
personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse
modalità
previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel
consiglio
di circolo o di istituto.
3.
Il collegio dei docenti ed i
consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a
partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo,
appartenenti al
personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti
all'attività
educativa in generale.
Art.
14 -
Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario
statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio
nelle
scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di
assenza
1.
Il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa
all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole
con
popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di
circolo
o di istituto.
2.
L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di
circolo o
di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia
di
ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3.
Il personale A.T.A. degli enti
locali che presta servizio presso le scuole statali esercita
l'elettorato
attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il
corrispondente
personale dello Stato.
4.
Il personale A.T.A. assente per
qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e
passivo
per tutti gli organi collegiali della scuola.
5.
Il disposto del comma precedente
si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali
o
perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
Art.
15 -
Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di
elettorato
1.
Il personale A.T.A. che non
presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni
di
legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre
funzioni
o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di
elettorato
attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di
circolo o
di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art.
14.
2.
Perde altresì il diritto di
elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
Art.
16 -
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1.
Il personale sospeso dal servizio
a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso
cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può
esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2.
Gli elettori che facciano parte
di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano
l'elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3.
Gli elettori suddetti che siano
stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo
collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il
candidato
eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa
componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i
consigli.
4.
I docenti in ogni caso devono
rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti
alla
componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai
consigli di intersezione.
5.
Il docente con incarico di
presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli
non può
esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei
rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto
nel
consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente
nominato
preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli
insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6.
In sede di emanazione del decreto
di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi,
qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali
incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due
rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del
1974.
Art.
17 -
Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti
annessi
agli istituti tecnici e professionali
1.
Negli istituti di educazione
(convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali
funzionino
più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente
per
ciascun tipo di scuola.
2.
In detti istituti di educazione
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del
personale
A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 14
che prestano servizio nelle scuole annesse.
3.
Le scuole elementari funzionanti
presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé
stanti.
4.
Quando gli insegnanti in servizio
nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno
parte di
diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti
rimangono
vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio,
negli
altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni procedure.
5.
Il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli
istituti di
educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente
costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la
partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione
non
debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in
numero
inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli
insegnanti
è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
di un
vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto
comitato
è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla
direttrice
dell'educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per
la
valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le
comuni
procedure.
6.
ll personale educativo e quello
A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dei
convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato elegge,
rispettivamente, uno
o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti alla categoria del
personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci o più di
dieci.
Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri - in analogia
a
quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in
modo
continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di
orientamento
- ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche
frequentate dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi
ed
educativi connessi con le attività affidate alle rispettive categorie di
personale in questione. A tal fine i consigli di circolo o di istituto
delle
istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori
possono
chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni a
titolo consultivo.
I rappresentanti del personale educativo sono eletti dal collegio degli
istitutori previsto, in via sperimentale, dalla circolare ministeriale
n. 111
del 31 marzo 1989.
Art.
18 - Corsi
integrativi degli istituti magistrali e licei artistici
1.
I corsi integrativi degli
istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare parte
integrante
delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti
interessate ai
predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali
dell'istituto.
Art.
19 -
Istituti d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di
danza,
accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica
1.
Negli istituti d'arte con annesse
scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto (consigli di
classe,
collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per l'istituto
d'arte e
per la scuola media.
Art.
20 -
Scuole materne
1.
Fino a quando non saranno
istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si
osservano le
seguenti modalità di applicazione dell'art. 33 del decreto del
Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
- il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a
determinare la
popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
- ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l'elettorato
attivo e
passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del
circolo in cui dette scuole funzionano;
- al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta
l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le
predette scuole funzionano.
2.
Il collegio dei docenti di scuola
materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti
presso
la direzione didattica della scuola elementare del circolo di
appartenenza ed i
docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole
materne
medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3.
Gli insegnanti della scuola
materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola
elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto
personale
sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a
seconda
che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
4.
L'elezione dei rappresentanti
degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con
le
seguenti modalità:
-
nel caso di un solo
rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio,
si
procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio,
questi fa
parte di diritto del consiglio di circolo;
-
nel caso di due rappresentanti,
quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio;
quando vi
siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di
diritto del
consiglio di circolo e, se l'insegnante in servizio sia uno solo il
posto non
attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli
insegnanti elementari del circolo.
5.
Negli altri casi i rappresentanti
degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure
comuni per
l'elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
6.
Per la costituzione del comitato
per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che
seguono:
-
quando gli insegnanti in servizio
siano tre, l'organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne
fanno parte
di diritto; l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la
partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione
non
debba trattarsi nella seduta;
-
quando gli insegnanti in servizio
siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la
valutazione
degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio
degli
insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le
sezioni di
scuola materna sono annesse.
7.
Negli altri casi il comitato per
la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le
comuni
procedure.
8.
Per quanto riguarda l'elezione
delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si
applica la
procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.
TITOLO
II -
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI
GENITORI NEI
CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art.
21 -
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di
interclasse
e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di
classe e
nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in
funzione
elettorale
1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno
il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per
ciascuna
sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole
secondarie
di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A
tali
assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della
classe, al
fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla
gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di
espressione
del voto.
2.
L'assemblea, ascoltate e discusse
le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo
del
direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la
presiede,
procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla
elezione dei
rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione
rispettivamente
della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e
artistiche di quella studentesca.
3.
In occasione delle assemblee per
eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la
componente
studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di
istituto
delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si
adotta il
consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R.
31
maggio 1974, n. 416.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le
votazioni.
Art.
22 -
Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione
delle
assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi -
Proclamazione degli
eletti
1.
La data di convocazione di
ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di
circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei
genitori,
comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è
soggetta a
preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2.
Il direttore didattico o preside
cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei
propri
figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione
dell'assemblea.
3.
L'atto di convocazione delle
assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo
necessario
all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa
annuale
del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista
dall'art. 21
e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori
o dagli
studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai
docenti presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e
l'orario di
apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di
circolo o di
istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di
votazione
inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e
si
svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto
all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali
predette.
4.
In ciascuna classe, subito dopo
la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio
elettorale onde
facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e
di
proclamazione degli eletti.
5.
Per l'elezione dei rappresentanti
degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la
commissione
elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti
di
lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6.
Limitatamente alla sola elezione
dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori
di una o
più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di
altra
classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli
elettori
della classe e l'urna elettorale.
7.
Le elezioni dei rappresentanti
dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica
lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore
può
votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero
superiore
a uno.
8.
Nell'ipotesi in cui due o più
genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di
classe, di
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai
fini
della proclamazione, per sorteggio.
Art.
23 -
Inapplicabilità della procedura semplificata
1.
La procedura elettorale
semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non
si
applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli
di
istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
TITOLO
III -
PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO
Art.
24 -
Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
Validità
delle deliberazioni
1.
Presso ciascun circolo didattico
ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con
esclusione dei
Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
nazionale
di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la
commissione elettorale di circolo o di istituto.
2.
La commissione elettorale di
circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è
composta di
cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra
i
docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o
istituto,
uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio
nel
circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo
stesso
od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e
artistica,
uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli
studenti
iscritti all'istituto.
3.
I capi di istituto possono
costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle
designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli
organi
predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4.
Essa è presieduta da uno dei suoi
membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
5.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un membro designato dal presidente.
6.
La commissione è nominata non
oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non
oltre il
60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di
diverso
livello).
7.
La commissione elettorale
delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri
componenti.
8.
Tutte le decisioni della
commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale
il
voto del presidente.
9.
La commissione elettorale di
circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono
designabili
per il biennio successivo.
10.
Le commissioni elettorali di
circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale
della
proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e
all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11.
I capi di istituto, in rapporto
alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le
commissioni
elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto
tendendo
nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le
categorie
che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque
validamente
costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
12.
I membri delle commissioni
elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere
immediatamente sostituiti.
Art.
25 -
Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova
istituzione
1.
Nei circoli e nelle scuole che
incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno
scolastico
il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del decreto
interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico
provinciale,
un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure
relative
alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della
pubblica
istruzione con propria ordinanza.
Art.
26 -
Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del
consiglio
di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione
1.
Fino alla costituzione del
consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione la
commissione elettorale di circolo o d'istituto - nominata dal direttore
didattico o preside - è presieduta dallo stesso o da un docente da lui
scelto
tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 del citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque
membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e
non di
ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal
collegio dei
docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in
servizio
nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel
circolo
stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado
ed
artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra
gli
studenti iscritti all'istituto.
2.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un membro designato dal presidente.
3.
La commissione elettorale
costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio.
Eventuali
sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal
collegio dei docenti.
Art.
27 -
Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1.
I direttori didattici e presidi
sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o
istituto
entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro
il 50°
nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso
livello) i
nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di
II
grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a
quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui
al
precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a
fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura
di chi
fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2.
La commissione elettorale sulla
base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine
alfabetico
degli elettori distinti come segue:
1)
elenco dei docenti di ruolo e dei
supplenti in servizio nella scuola;
2)
elenco dei genitori (o di chi ne
fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
3)
elenco degli alunni della scuola
(nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per
lavoratori
studenti);
4)
elenco del personale A.T.A. di
ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente
personale dipendente dagli enti locali.
3.
Gli elenchi degli elettori sono
compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine
alfabetico.
4.
Gli elenchi suddetti sono
depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello
stesso
giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere
all'albo dei
predetti circoli o istituti.
5.
Gli elenchi debbono essere
depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi
collegiali di diverso livello).
6.
Gli elenchi di cui al presente
articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle
persone
che vi sono iscritte.
7.
I requisiti per l'inclusione
negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle
elezioni.
8.
I genitori di più alunni iscritti
a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta
per il
consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata
comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale
deve
indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9.
Nella ripartizione degli elettori
tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la
segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di
una
data categoria assegnato al seggio.
Art.
28 -
Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi
1.
Avverso l'erronea compilazione
degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli
appartenenti
ale rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di
circolo o
di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
affissione
all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2.
La commissione decide entro i
successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato
e di quella acquisita d'ufficio.
3.
Gli elenchi definitivi sono
rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali
sono
tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4.
Dell'invio degli elenchi ai seggi
elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante
avviso
pubblicato all'albo.
Art.
29 -
Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del
personale
A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1.
Il personale docente e il
personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede
dopo la
formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di
rettifica in
carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di
provenienza.
2.
Qualora il trasferimento o
l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla
formazione degli
elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza
alla
commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello
fissato
per le elezioni.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma
precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione
presentata
dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un
certificato succintamente motivato ed indicante le generalità
dell'elettore, la
sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori in cui il
predetto è impropriamente inserito.
4.
L'elettore rilascia sotto la
propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione
scritta di
votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5.
La commissione elettorale
comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3
al
presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente
inserito
l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto
ha
diritto di votare.
6.
L'elettore vota nella nuova sede
indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene
allegato
all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel
verbale
di svolgimento delle elezioni.
Art.
30 -
Formazione delle liste dei candidati
1.
Le liste dei candidati devono
essere distinte per ciascuna delle componenti.
2.
I candidati sono elencati con l'indicazione
del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede
di
servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3.
Le liste debbono essere corredate
dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre,
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste
della
stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4.
Nessun candidato può essere
incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello
stesso
consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5.
Le liste possono contenere anche
un solo nominativo.
6.
Per la formazione delle liste dei
candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle
istituzioni
scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3,
della
presente ordinanza.
Art.
31 -
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle
liste
1.
Le firme dei candidati accettanti
e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
direttore
didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa
esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di
riconoscimento.
2.
L'autenticazione può essere
effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di
riconoscimento,
qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede
all'autenticazione.
3.
Le autenticazioni delle firme
possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal
segretario
comunale, da notaio o cancelliere.
4.
L'autenticazione delle firme dei
presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è
effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare
alle
liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle
liste.
Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo
e data
di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del
richiedente. Gli
estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso
in cui
l'autenticazione sia fatta.
Art.
32 -
Presentazione delle liste dei candidati
1. Ciascuna lista può essere
presentata:
a) da almeno 2 degli
elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un
decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano
superiori a
200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
c) da almeno 20
elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*
* comma modificato dall’art. 1 dell’OM
293/96
2.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta
oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un
motto
indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un
numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per
ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3.
Le liste debbono essere
presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione
elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15°
giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni
contestuali
di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere
presentate
dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno
antecedente a
quello fissato per le votazioni).
4.
I membri delle commissioni
elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere
essi
stessi candidati.
5.
Le liste presentate da persona
diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del
successivo art.
34 comma 3.
6.
Non è consentita la rinuncia alla
candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo
restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art.
33 -
Esposizione delle liste
1.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei
candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di
circolo o
istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art.
34 -
Verifica della regolarità delle liste
1.
La commissione elettorale di
circolo o di istituto verifica che:
a)
le liste siano state sottoscritte
dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle
categorie
cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme
dei
presentatori;
b)
le liste siano accompagnate dalle
dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano
alla
categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano
debitamente
autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di
detti
requisiti.
2.
Detta commissione provvede,
inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati
superiore al
massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a
cancellare da
ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più
liste. Essa
non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto
altre
liste presentate in precedenza.
3.
Qualora, dopo questa operazione,
i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e
nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le
commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione
all'albo, con
invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della
comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso,
superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione
delle
liste.
4.
Di tutte le operazioni è redatto
processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese
pubbliche entro
5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la
presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della
commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due
giorni
dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli
Studi. I
ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5.
Le liste definitive dei candidati
sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del
loro
insediamento.
Art.
35 -
Presentazione dei candidati e dei programmi
1.
L'illustrazione dei programmi può
essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,
dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e
professionali
riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive
categorie da rappresentare.
2.
Le riunioni per la presentazione
dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel
caso di
elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo
stesso
periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione
degli
scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo
è
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti
relativi ai
programmi.
3.
Le richieste per le riunioni sono
presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il
10°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4.
Per le elezioni dei
rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di
tenere
fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette
riunioni
sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare
negli
organi collegiali stessi.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento
dell'assemblea
di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43
del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5.
Il direttore didattico o preside
stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di
richiesta
delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella
richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti
delle
liste richiedenti.
Art.
36 -
Predisposizione delle schede
1.
Le schede per l'espressione del
voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni
seggio.
2.
I direttori didattici ed i presidi
provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o
istituti i
fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro
insediamento.
3.
Il presidente del seggio appone,
mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a
fornire, su
ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio
di circolo o istituto".
4.
I presidenti dei seggi curano,
poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono
le
categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli,
di ogni
gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le
categorie
predette, esempio: "Genitori", "Alunni",
"Docenti", "Personale A.T.A.".
5.
Tutte le schede debbono, infine,
recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano
di
ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di
uno
scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle
votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi
sigillati.
6.
I fac-simili di scheda,
riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere
stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7.
Nelle schede elettorali, di
colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista,
debbono
essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art.
37 -
Costituzione e sede dei seggi elettorali
1.
Per ogni sede di circolo o di
istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o
succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal
numero
degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel
plesso, nella
sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si
costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo
quanto
disposto dal comma successivo.
2.
I seggi possono tuttavia essere
costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora
ciò sia
richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima
facilità di espressione del voto.
3.
In ogni caso va ridotto al minimo
il disagio degli elettori.
4.
Il preside o direttore didattico
comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di
istituto o
circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni, al
fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27
(nel caso
di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta
comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a
quello fissato
per le votazioni).
Art.
38 -
Composizione e nomina dei seggi elettorali
1.
Ogni seggio elettorale è composto
da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che
sono
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e
siano
elettori nella sede.
2.
I presidi e i direttori
didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano,
possono
costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a
quello
previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di
assicurare
la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3.
I seggi elettorali sono comunque
validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi
la
rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4.
Non possono far parte dei seggi
elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5.
I componenti dei seggi elettorali
sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della
commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6.
I seggi sono nominati in data non
successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e
sono
immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Art.
39 -
Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni
elettorali o
ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della
funzione.
Recupero del riposo festivo non goduto
1.
Il personale della scuola
nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o
designato
quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di
servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al
tempo
strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2.
Le funzioni espletate non
comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3.
Il riposo festivo non goduto è
compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito
della
settimana immediatamente successiva.
4.
Nei casi previsti dai commi
precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente
sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in
materia.
Art.
40 -
Modalità delle votazioni
1.
Le votazioni si svolgono, di
norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello
successivo
dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui
elenchi sono
compresi.
2.
Essi sono tenuti ad esibire un
documento valido per il loro riconoscimento.
3.
In mancanza di documento, è
consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa
succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del
seggio.
4.
Il riconoscimento dell'elettore
sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore
dello
stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un
componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta
verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5.
Gli elettori prima di ricevere la
scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome
e nome
sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile
per
mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un
apposito
foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli
elementi
di individuazione delle varie categorie di elettori.
6.
Nel locale adibito alle votazioni
deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio
riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio
riservato
ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i
quali vanno
poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio
riservato
alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti
in modo
che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei
seggi,
assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7.
Il voto viene espresso
personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce
sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo
2, a
seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3,
potranno
essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del
candidato o
dei candidati prestampato nella scheda.
8.
Non è ammesso l'esercizio del
diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
9.
I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita,
esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della
propria
famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente
scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto
di
voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare
succintamente nel verbale.
10.
Alle ore otto del giorno in cui
sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a
farne parte
gli scrutatori.
11.
Se il presidente è assente, egli
è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale
integra il
numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore
presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente
qualcuno degli
scrutatori.
12.
Quando non sia possibile
integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente
con i
componenti presenti.
13.
Delle operazioni di votazione
viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è
sottoscritto dal
presidente e dagli scrutatori.
Art.
41 -
Rappresentanti di lista
1.
Il primo firmatario tra i
presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione
elettorale di
circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei
rappresentanti di
lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno
presso
ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni
successive
al loro insediamento.
Art.
42 -
Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1.
Tutte le decisioni dei seggi
elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto
del
presidente.
Art.
43 -
Operazioni di scrutinio
1.
Le operazioni di scrutinio hanno
inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere
interrotte fino al loro completamento.
2.
Alle operazioni predette
partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per
la quale
si svolge lo scrutinio.
3.
Delle operazioni di scrutinio
viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla
presente
ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal
presidente e dagli scrutatori.
4.
Da detto processo verbale
debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a)
numero degli elettori e quello
dei votanti, distinti per ogni categoria;
b)
il numero dei voti attribuiti a
ciascuna lista;
c)
il numero dei voti di preferenza
riportati da ciascun candidato.
5.
Se l'elettore abbia espresso
preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il
voto di
lista e non le preferenze.
6.
Se, invece, l'elettore abbia
espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza
contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati
prescelti
e per la lista alla quale essi appartengono.
7.
Se le preferenze espresse siano
maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede
alla
riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8.
Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto
spettante
alla lista.
9.
Il presidente del seggio deve
cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del
seggio,
in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi
estremi e
quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore
(es: voto
contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per
candidati
di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da
rendere
riconoscibile l'elettore stesso.
10.
Un esemplare dei verbali, compilati
dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui
ha
operato il seggio.
11.
L'altro esemplare, posto in
busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono
gli atti
(es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso
subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è
competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione
degli
eletti.
Art.
44 -
Attribuzione dei posti
1.
Le operazioni ai fini
dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2.
Detto seggio è integrato al
momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente
articolo da
altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i
componenti
degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3.
La nomina dei membri aggregati
deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni
prima
della data fissata per la votazione.
4.
Appena ricevuti i verbali degli
scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio,
di cui
al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi,
senza
poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di
ciascuna
lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale
di una
lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
stessa in
tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è
costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5.
Per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale
successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così
ottenuti, i
più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti
quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A
parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per
sorteggio.
6.
Se ad una lista spettano più
posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti
tra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7.
Ultimata la ripartizione dei
posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti
assegnati a
ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze
ottenute,
hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di
preferenze
tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i
candidati
secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si
osserva nel
caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
8. Ai fini dell’attribuzione del posto
riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle
scuole
secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova
istituzione
scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine
delle
operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato
appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna
delle
componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti
alle
scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*
9. Nell’ambito di detta lista viene
eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha
ottenuto il
maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della
medesima
lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto
all’elezione
in mancanza di riserva.*
10. Qualora la lista comprendente il
candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia
conseguito
alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati
riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti
tra due
o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il
minor
numero di voti.*
11. Nel caso in cui in nessuna lista
siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il
relativo
posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale
procedura di assegnazione.*
* comma aggiunto dall’art. 2 dell’OM
277/98
Art.
45 -
Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1.
Ultimate le operazioni di
attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente
art. 44
procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione
delle
operazioni di voto.
2.
Degli eletti proclamati va data
comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della
scuola.
Art.
46 -
Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1.
I rappresentanti delle liste dei
candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare
ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla
commissione elettorale di circolo o di istituto.
2.
I ricorsi sono decisi entro 5
giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3.
Ai verbali e agli atti
concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso
i
componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi
eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i
rappresentanti
di lista e i candidati.
TITOLO
IV -
NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE
DISPOSIZIONI VARIE
Art.
47 -
Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di
circolo
e di istituto - Surrogazione di consiglieri
1.
Il direttore didattico o il
preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe,
interclasse e intersezione.
2.
I Provveditori agli studi emanano
i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
3.
E' data facoltà ai Provveditori
agli studi di delegare in via permanente, ai direttori didattici o
presidi, la
competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente.
4.
Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di
consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla
carica
per qualsiasi causa.
Art.
48 - Prima
convocazione del consiglio di circolo o d'istituto
1.
La prima convocazione del
consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o
Preside.
2.
Detta convocazione ha luogo dopo
la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre
il 20°
giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3.
Nella prima seduta il consiglio,
presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i
rappresentanti
dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
Art.
49 -
Presidenza del consiglio di circolo o di istituto
1.
Il consiglio di circolo o di
istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è
presieduto
da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra
i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
2.
Qualora, per qualsiasi causa, non
sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza
dei
genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a
norma
dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Art.
50 -
Permanenza in carica e continuità di funzionamento
1.
Il consiglio di circolo o di
istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino
all'insediamento
del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di
eleggibilita,
sono nel frattempo surrogati.
2.
I consigli di circolo o di
istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per
perdita
dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in
attesa
dell'insediamento dei nuovi eletti.
3.
La proroga dei poteri si applica,
altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed
ai
docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il
preside, fino
alla nomina dei nuovi eletti.
4.
Negli organi collegiali di durata
annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi
nelle
scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano
perso i
requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a
far
parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di
intersezione, di
interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere
convocati
alle riunioni dei consigli stessi.
5.
Permane in carica, altresì, il
supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora
ottenga
una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque
prima che a
seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla
sua
sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 22
del
D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale
scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.
Art.
51 -
Decadenza dalle cariche
1.
Decadono dalle cariche elettive i
membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli
di
circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere
alle
componenti scolastiche.
2.
I genitori degli alunni decadono
dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del
titolo
finale di studio da parte dei figli.
3.
In caso di perdita da parte dei
figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal
conseguimento del
predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto
dalla
data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono
restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il
successivo
anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4.
Del pari decadono dalle cariche
elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo
finale di
studio.
5.
Gli studenti che, per qualsiasi
altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio
cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla
carica
elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente
della
predetta scuola.
Art.
52 -
Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica
o
modificazioni territoriali *
*
articolo così sostituito dall’art. 3 dell’OM
277/98
1. I consigli di circolo e d’istituto
restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche
nell’ipotesi in
cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno)
della
relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne
venga
modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della
popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni
di cui
all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il
consiglio
d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa
all’anno di
insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in
occasione
del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va
osservato
in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui
adeguamento
numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in
carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati
resi
autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche)
plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole
medie di
cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
4. Si procede, invece, all’indizione
delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata
una
nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli
didattici o scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti
scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono
indette
le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della
presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n.
267 del
4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado
vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di
provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della
rete
scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
Art.
53 - Surrogazione - Elezioni suppletive
relative ai consigli di circolo o di istituto
1.
I membri dei consigli di circolo
o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere
sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro
dimissionario o
decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla
lista. In
caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per
esaurimento
delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti
vacanti
devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2.
Pur essendo valida la
costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti
abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio
1974, n.
416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la
rappresentanza della
componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il
presidente
del consiglio di circolo o istituto.
3.
Anche per le elezioni suppletive,
tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4.
Le elezioni suppletive, per
motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio
dell'anno
scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle
elezioni annuali.
Art.
54 - Norme
particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le
Province
autonome di Trento e di Bolzano
1.
Norme particolari per determinate
Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di
Bolzano -
Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle Province di
Trento
e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i
Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla
base
delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla
Pubblica
Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle
Province di Trento e di Bolzano.