Atto d’indirizzo per la modifica dell’art.29 del CCNL 1998/2001
per il personale del comparto scuola

 

Il comitato di settore per il comparto scuola nell'esercizio delle competenze inerenti la contrattazione collettiva di cui all'art.51 e dell’art.46, comma2, del Decreto Legislativo n.29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, impartisce all'Aran i seguenti indirizzi per le trattative dirette a modificare l'art. 29 del CCNL 1998-2001, relativo al trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente.

Il citato articolo 29 del CCNL 1998 - 2001 disciplina, con l’obiettivo di riconoscere la crescita professionale della funzione docente, la possibilità di attribuire a ciascun docente, con 10 anni di servizio di ruolo, un trattamento economico accessorio, mediante il superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli.

A tal fine la contrattazione nazionale del quadriennio 1998-2001 ha destinato risorse complessive pari a 1.260 miliardi, demandando alla contrattazione integrativa la definizione delle procedure concorsuali, dei criteri per la selezione e le modalità delle valutazioni periodiche.

Quadro di riferimento generale

Allo stato le ulteriori modifiche legislative, intervenute per completare la riforma del sistema scolastico, determinano l'esigenza (eccezionale ) di riaprire, come previsto dall’art.44, comma II, del CCNL del comparto scuola (1998-2001), la contrattazione allo scopo di utilizzare, considerata la mancata attuazione delle procedure previste in sede di contrattazione integrativa, le risorse destinate a retribuire il personale docente destinatario dell’art.29.

La volontà che il Governo e le parti sociali hanno espresso con le dichiarazioni contenute nell’Intesa sottoscritta il 15 dicembre 2000 consentono di poter collocare questa nuova contrattazione all’interno di un quadro più generale.

Da esso emerge che uno degli obiettivi più rilevanti del prossimo quadriennio contrattuale sarà rappresentato dalla "… priorità di definire una nuova dinamica di carriera che consenta, lasciando inalterato l’attuale temporizzazione dei gradoni, di raggiungere anche qualitativamente i parametri europei. Obiettivo fondamentale, quindi, sarà quello di operare per la valorizzazione professionale dei docenti e del loro ruolo attraverso la definizione di una carriera professionale." .

L'Aran dovrà pertanto ricercare delle soluzioni contrattuali che riconoscano l’impegno di tutto il personale insegnante, per l’attuazione dei processi di riforma e per l’innalzamento qualitativo degli standard di istruzione, e realizzino, nello stesso tempo, la concreta valorizzazione della professionalità docente, tenendo conto del mutato quadro istituzionale e normativo che vedrà le istituzioni scolastiche soggetti attivi del processo di autonomia.

L’autonomia scolastica, decentrando poteri e responsabilità anche per quanto riguarda la didattica, determina una conseguente maggiore richiesta di innovazione delle singole scuole nel campo della progettualità didattica, in quanto attribuisce agli istituti scolastici un ruolo determinante per il miglioramento complessivo del sevizio scolastico.

Da ciò discende la necessità di progettare in maniera diversificata, in relazione alle esigenze del territorio, e di realizzare, da parte dei docenti, processi anche formativi uguali in modo diversificato, perseguendo la finalità comune di realizzare un ampliamento del successo scolastico ed una migliore qualità dell’istruzione in considerazione dei nuovi e più complessi bisogni degli alunni, delle scuole e del territorio.

Pertanto, in tale fase di profonda trasformazione del sistema le soluzioni contrattuali dovranno promuovere e incentivare una professionalità più articolata dei docenti e prevedere che le risorse destinate al Fondo delle singole istituzioni scolastiche possono essere incrementate per gli anni successivi al 2001, nei limiti previsti dagli stanziamenti di cui all'art.50, comma 3 della L. 388/2000.

In questo contesto la mancata attuazione dell'art.29 può rappresentare un'opportunità.

Risorse finanziarie

L'entità delle risorse disponibili pari a 1260 miliardi consente di ipotizzare una ripartizione diversificata delle stesse che tenga conto di almeno due esigenze prioritarie:

a) concorrere a retribuire, in aggiunta alle risorse che il secondo biennio economico attribuirà al salario accessorio, l'impegno professionale di tutti i docenti per la piena attuazione del processo di riforma e per realizzare un primo consistente riallineamento delle retribuzioni ai parametri europei. A tal fine, prendendo a riferimento le analisi e le verifiche effettuate in sede di tavolo tecnico, istituito presso la presidenza del Consiglio per verificare gli scostamenti delle retribuzioni in godimento rispetto a quelle mediamente percepite nei paesi dell’OCSE, emerge che la differenza è riferibile da un lato alla diversa durata della progressione economica, dall’altro al diverso trattamento tra i diversi ordini di scuola. Pertanto si potrà procedere a prevedere incrementi differenziati del salario accessorio, riferiti ad istituti retributivi fissi e continuativi, ipotizzando a tal fine fasce retributive, che tengano conto dei due parametri suddetti. Esse, evitando appiattimenti tra le diverse posizioni stipendiali, potrebbero costituire nel prossimo rinnovo contrattuale la base di partenza per un riallineamento graduale ai parametri europei riferibili, in questo contesto, alla durata della progressione economica.

b) retribuire, con salario accessorio connesso alle prestazioni effettivamente svolte, l’impegno ulteriore profuso nell’esercizio dell’attività didattica. In tal caso, le risorse andranno distribuite ed attribuite, anche in base al criterio del numero della popolazione scolastica, direttamente alle singole istituzioni scolastiche, come integrazione delle risorse del fondo di cui all’art.26 del Contratto nazionale integrativo per gli anni 1998-2001. Dovrà essere espressamente previsto che, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate per tali fini, le stesse risorse, nel medesimo esercizio finanziario, saranno assegnate mediante contrattazione territoriale, in base ad esigenze precedentemente segnalate, ad altre scuole di pari grado per realizzare in concreto, per gli studenti e le famiglie, un'opportunità di crescita dell'istruzione.

Inoltre, proprio perché l'autonomia scolastica consente scelte diverse in relazione alla domanda del territorio sul piano dell'offerta dell'istruzione e della formazione, la contrattazione nazionale potrà prevedere la possibilità di remunerare ulteriori e particolari attività didattiche o modalità di svolgimento delle stesse, laddove le singole istituzioni scolastiche decidano di investire una quota delle risorse assegnate al fondo per tali finalità (art.30, comma 3, lettera f). In tal caso è evidente il ruolo prioritario del collegio dei docenti nello stabilire le priorità dell'offerta formativa delle singole scuole, nell'ambito delle prerogative di autonomia ad esse riservate, e nel decidere la fattibilità concreta delle singole iniziative presentate anche in relazione alla professionalità dei docenti proponenti e le modalità di verifica dei risultati.

Pertanto, la contrattazione potrà riconoscere l'impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno, qualitativo e quantitativo, rispetto a quello normalmente dovuto.

Tale disponibilità, da collegare, ove necessario, alla promozione di opportunità formative in servizio, è riferibile ad un potenziamento dell’impegno professionale individuale o di più docenti in team, favorendo la dimensione cooperativa della prestazione; a regimi orari adeguati a sviluppare la qualità didattica; al potenziamento del profilo professionale sul versante della ricerca e dell’innovazione didattica anche mediante l’utilizzo di adeguate tecnologie informatiche; all’assunzione di specifici incarichi afferenti la didattica preventivamente individuati dal Collegio dei docenti.

La contrattazione nazionale potrebbe anche individuare, con indicazione meramente esemplificativa, le ulteriori prestazioni tenendo conto delle competenze e delle disponibilità, che dovrebbero comunque rispondere alla finalità di realizzare :

a) attività di ampliamento dell’offerta formativa;

b) attività funzionali al miglioramento della qualità dell’apprendimento, in particolare:

1) partecipazione a progetti di ricerca didattica;
2) sperimentazione didattica all’interno della scuola.

Considerato che l'incremento del salario accessorio di cui al punto b) dovrà essere finalizzato ad incrementare la funzione didattica, intesa in questo caso come impegno aggiuntivo al potenziamento dell'offerta formativa del contesto del processo di autonomia in atto, le risorse finanziarie necessarie, nell'ambito della quota complessiva del 1.260 miliardi disponibili, dovranno essere congruamente determinate dalla contrattazione nazionale (tra 200 e 400 miliardi), in modo da retribuire adeguatamente i soggetti interessati, individuabili nel personale docente che realizzi forme di flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento o che espleti prestazioni lavorativi in condizioni di disagio.

Le predette risorse sono al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni dello Stato.

La contrattazione dovrà definire, conseguentemente, il ruolo della contrattazione integrativa a livello di singolo istituto tra RSU e Dirigenti Scolastici.