Circolare Ministeriale 8 marzo 1999, n. 56

Prot. n. 36420

Oggetto: Applicazione dell'art. 26 - comma 22 - della legge n. 448/98. Stanziamenti per gli IDEI. Confluenza nel fondo d'istituto. Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Anno finanziario 1999

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'accluso C.D.N. con il quale sono stati fissati con le organizzazioni sindacali del comparto scuola ammesse alla contrattazione decentrata nazionale i criteri di riparto degli stanziamenti 1999 previsti per gli Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI) confluiti, per effetto dell'art. 26 - comma 22 - della legge n. 448/98 (collegato alla finanziaria 1999) nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive della scuola.

Sulla base di quanto stabilito in detto C.D.N., gli anzidetti fondi, depurati degli oneri previdenziali versati a livello centrale, saranno accreditati alle SS.LL. dalla Direzione Generale del Personale di questo Ministero per il 50% in base al numero degli alunni e per l'ulteriore 50% in base al numero delle unitą di personale statale e dalle SS.LL. ripartite alle istituzioni scolastiche in base ai medesimi criteri.

Le assegnazioni di cui sopra riguardano esclusivamente le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e afferiscono al periodo 1° gennaio - 31 agosto 1999.

Ai fini della contabilizzazione nei bilanci delle anzidette istituzioni scolastiche si precisa che le risorse in parola vanno introitate nel capitolo 4.3 dei rispettivi bilanci.

Le risorse finanziarie in questione vengono impiegate dalle istituzioni scolastiche di cui sopra, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998 e confluite nell'avanzo d'amministrazione, prioritariamente per il finanziamento degli interventi didattici educativi integrativi programmati per l'anno scolastico 1998/99 in corso di realizzazione o non ancora realizzati.

Le somme eventualmente non utilizzate per la realizzazione degli IDEI vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo d'istituto delle scuole di cui trattasi e possono essere impiegate per il pagamento di compensi connessi allo svolgimento delle attivitą aggiuntive prestate dal personale a norma dell'art. 43 del vigente CCNL-Scuola, comprese quelle correlate all'attuazione della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 relativa all'elevamento dell'obbligo d'istruzione e quelle connesse all'introduzione del nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore.

Nel segnalare che l'anzidetto C.D.N. č in fase di perfezionamento, si fa riserva di comunicare l'avvenuta stipula definitiva dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio Centrale per il Bilancio e di trasmettere il relativo piano di riparto per il periodo gennaio-agosto 1999.


CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE
concernente
l'applicazione del comma 22 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448
recante confluenza nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e le
prestazioni aggiuntive del personale della scuola dei finanziamenti per gli
interventi didattici educativi

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNO SCOLASTICO 1998-99

L'anno 1999 il giorno 2 il mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale
E
la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola,

VISTO l'art. 26 della legge 29 dicembre 1998 n.448 e, in particolare, il comma 22 il quale prescrive che: "22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: "5. Le attivitą di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attivitą aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 5 settembre 1995.
I finanziamenti per le attivitą previste dal comma 5, di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n.253, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352 confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive;

RILEVATA la necessitą di disciplinare con uno specifico contratto decentrato nazionale gli aspetti gestionali derivanti dall'applicazione, per l'anno scolastico 1998-99, della disposizione legislativa di cui sopra;

VISTO il CDN n.9/98/BL del 19 ottobre 1998, con il quale sono state individuate le modalitą di finanziamento e di utilizzazione del fondo per il miglioramento per l'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per l'anno scolastico 1998-99, e, in particolare, l'art. 1- comma 4 -, con il quale č stato stabilito che per le attivitą programmate dalle scuole per il periodo gennaio-agosto dell'anno scolastico 1998-99, il pagamento delle attivitą realizzate nel citato periodo graverą sui corrispondenti stanziamenti per l'esercizio finanziario 1999;

VIENE CONCORDATO

Art.1

1. Il presente contratto disciplina i finanziamenti relativi agli interventi didattici educativi integrativi, di cui alla legge n.448/l998 - art 26 - comma 22 - aggiuntivi a quelli gią previsti nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive della scuola di cui all'art. 71 del vigente CCNL-scuola, i cui criteri di ripartizione e di impiego sono, com'č noto, soggetti a contrattazione decentrata a livello nazionale con le organizzazioni sindacali.

Art. 2

1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i licei artistici e gli istituti d'arte, per il periodo 10 gennaio-3lagosto 1999, lire 215.151.000.000, pari a circa gli 8/12 dell'importo di lire 322.727.000.000, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali a carico dello Stato, risultante, per l'esercizio finanziario 1999, dalla somma degli stanziamenti presenti sui sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I., vanno ad incrementare il fondo di cui all'art. 71 - comma 2 - lettera c) del vigente CCNL-scuola (fondo d'istituto).

2. Il finanziamento di 8/12 di cui al precedente comma č individuato come segue:

3. Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono assegnati ai provveditori agli studi, per il 50% in base al numero degli alunni e per l'ulteriore 50% in base al numero delle unitą di personale statale, mediante aperture di credito tratte sui capitoli di cui sopra gestiti dalla struttura di servizio appositamente istituita presso la Direzione Generale del Personale e da questi ripartiti tra le singole scuole in base ai medesimi suddetti criteri.

4. Per l'anno scolastico 1998/99 va comunque assicurato il prosieguo degli interventi didattici educativi in corso o non ancora realizzati, utilizzando, a tal fine le risorse finanziarie in questione che vengono impiegate dalle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 1, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998 e confluite nell’avanzo d'amministrazione.

5. Le somme di cui al comma precedente, sia prelevate dall'avanzo di amministrazione alla data del l° gennaio 1999, sia derivanti dall'applicazione del citato art. 26 comma 22 della legge 29 dicembre 1998 n. 448, che risultino eventualmente eccedenti rispetto alle necessitą afferenti gli interventi didattici educativi integrativi in fase di realizzazione o ancora da realizzare per l'anno scolastico in corso, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo d'istituto delle scuole di cui al precedente articolo 2 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1999.

Art. 3

1. La rimanente quota di lire 107.576.000.000, pari a circa i 4/12 dello stanziamento complessivo di cui al precedente art. 2, relativa al quadrimestre settembre-dicembre 1999, sarą utilizzata secondo quanto previsto dal nuovo CCNL-scuola.



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