Contratto Collettivo Decentrato Nazionale
concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2001/2002

 

L'anno 2001, il giorno 23 il mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti all'allegato al presente contratto

PREMESSO:

· che i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, sanciti nel Contratto Collettivo Nazionale del 26 maggio 1999 e i criteri e le modalità di attuazione definiti nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999 sono stati applicati nel Contratto Integrativo Nazionale n. 2/2000, sottoscritto il 27 gennaio 2000 e che ,quindi, è opportuna la permanenza delle disposizioni relative al personale docente, educativo ed A.T.A. del predetto contratto del 27 gennaio 2000 anche per l'a.s. 2001/2002 con i necessari adeguamenti , modifiche e integrazioni contenute nel presente contratto;
· che si intende, al momento, sospesa l'efficacia di quelle parti del CCNL n. 2/2000 sulla mobilità territoriale e professionale riferite ai dirigenti scolastici nell'attesa delle indicazioni che sulla materia definirà il Contratto relativo all'area della dirigenza scolastica in discussione all'ARAN;
· che le parti si impegnano a riaprire il confronto negoziale qualora le disposizioni relative all'organico funzionale nella scuola secondaria di I e II grado comportino effetti sugli istituti della mobilità, adeguando, in tal caso, i termini di scadenza per la presentazione delle domande;
· che a norma dellart.6 del D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347, sono istituiti gli Uffici scolastici regionali, ai quali vengono assegnate, tra l'altro, le funzioni spettanti agli uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione comprese quelle relative alla mobilità del personale della scuola da gestirsi , secondo quanto previsto del comma 7 del predetto articolo, anche attraverso l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale sul territorio e che, in questa fase di transizione, deve essere attivato un confronto a livello decentrato tra l'Amministrazione e le OO.SS. al fine di garantire l'efficace gestione delle procedure di mobilità;
· che a norma dell'art. 8 comma 3 della L. 3 maggio 1999 n. 124, il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, è stato inquadrato nei ruoli statali degli insegnanti tecnico-pratici. Detto personale ha titolo a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Per l'assegnazione ad una classe di concorso della tabella C è necessario il possesso di idoneità richiesto per l'accesso. L'Amministrazione si impegna ad attivare contestualmente all'avvio della sessione riservata di cui al Decreto legislativo n. 240/2000 i corsi di riconversione professionale;
· che l'attribuzione della titolarità, alla data dell'1/9/2000, al personale delle regioni che hanno attuato tardivamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, deve avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno 2001/2002:

LE PARTI CONCORDANO

per l'anno scolastico 2001-2002 il seguente contratto sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.

ART. 2

comma 2
Primo periodo
dopo le parole " docenti assunti" vengono inserite le parole "a partire dal"
dopo le parole " per un triennio" si inserisce " a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"

Secondo periodo
dopo le parole " per un biennio" si inserisce " a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"

Terzo periodo
dopo le parole " a sede provvisoria" sono aggiunte le parole " e quelli assunti con la sola decorrenza giuridica (D.L. n. 240/2000 convertito con Legge 27/10/2000 n. 306)"

comma 4
secondo periodo
viene così modificato: " Pertanto il personale impegnato in tali attività non può produrre domanda di mobilità territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall'adesione al progetto e comunque nei limiti di durata dello stesso".

Ultimo periodo
dopo le parole : "il loro coinvolgimento" si inserisce la seguente frase: " , pertanto il personale che non sarà più impegnato nel progetto per l'anno scolastico successivo sarà coinvolto nell'individuazione del perdente posto" .

- ART. 3 - Mobilità professionale - DESTINATARI

Il testo viene così riformulato per consentire una maggiore leggibilità:

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto sottoscritto il 27/1/2000, si applicano ai docenti, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, alla classe di concorso richiesta

In particolare può chiedere il passaggio:
- nel ruolo della scuola materna:
a) Il personale insegnante delle scuole elementari;
b) Il personale delle scuole secondarie di I e II grado;
c) Il personale educativo;
d) Il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne;


- nel ruolo della scuola elementare:
a) il personale insegnante delle scuole materne;
b) il personale delle scuole medie;
c) il personale insegnante nelle scuole secondarie di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
d) il personale appartenente ai ruoli del personale educativo;
che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

- nel ruolo della scuola media di I grado:
a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista;

- nel ruolo della scuola secondaria di II grado ed artistica:
a) il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) Il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa;
che siano in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista

- nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

Il passaggio di cattedra alle classi concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti, rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra , che siano in possesso della prescritta abilitazione o idoneità per la classe di concorso richiesta.

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola materna
b) insegnanti di scuola elementare
c) insegnanti di scuola media
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.

Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli EELL, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area

ART. 5

comma 1 capoverso 4
dopo l'inciso " ....compresi i corsi previsti dalla Legge 153/71 e le scuole europee la frase "( vengono restituiti al ruolo di provenienza (art. 647 del D.L.vo 297/94 - artt. 18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.);" è sostituita da " che cessano dal collocamento fuori ruolo sono assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro scelta".

Comma 1 ultimo capoverso
si sostitusce l'intero capoverso con : Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26 comma 8 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, che venga restituito al ruolo di provenienza dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità, sarà assegnato su una sede disponibile di loro scelta(D.L. 240/00 convertito con L.27/10/2000 n. 306).
Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'Art. 26 comma 10 della L. 23 dicembre 1998 n.448 per un periodo superiore ad un anno perde la propria sede di titolarità. Il suddetto personale all'atto del rientro in ruolo è assegnato su una sede disponibile di sua scelta.

Alla fine del comma 1 si aggiunge il seguente capoverso:
" Il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3/8/ 98 n.315, sono assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro scelta.

Riformulazione del comma 2 che, pertanto viene così modificato:
"Il personale docente, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.(1) L'assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale (art.4 -Fase dei trasferimenti e dei passaggi).
Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.

Comma 3
viene eliminato.

(1) Il servizio prestato presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al titolo 1, lettera A) e C), della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda.
Al fine di ottenere la sede durante le operazioni di mobilità essi dovranno presentare domanda al competente ufficio scolastico provinciale di Napoli (o di Milano per i docenti della sede staccata) entro il termine e secondo le modalità indicate nella ordinanza sulla mobilità del personale della scuola.

ART. 6

Alla fine del comma 2 inserire :
d) i posti già occupati da responsabili amministrativi e ex insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttori dei servizi generali o che non abbiano concluso i corsi

ART. 8

L'art. 8 viene così sostituito

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL PERSONALE DOCENTE NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTo TARDIVI

1. I docenti che, come previsto dall'art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, sono attualmente titolari nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potranno acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi
2. Nella scuola elementare e materna il personale che è stato assegnato su opzione, come previsto nell'art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, nella scuola o plesso per cui aveva esercitato propria opzione, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sul circolo di riferimento a decorrere dal 1/9/2000.
I docenti, che non hanno optato o, non hanno ottenuto la sede richiesta su opzione per mancanza di posti disponibili e quindi sono stati utilizzati, avranno titolo a optare per acquisire la nuova titolarità sempre a decorrere dall'1/9/2000.
3. Il personale docente titolare di istituzioni scolastiche sia di scuola media che di scuola secondaria di II grado, unificate con le modalità previste dall'art. 26 del contratto sottoscritto il 27/1/2000, assumeranno titolarità nell'istituto risultante dal dimensionamento.
4. Con la cessazione di funzionamento di un istituto secondario di I o II grado e l'attribuzione delle relative classi a uno o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla base della dotazione organica al 1/9/2000. Le modalità di assegnazione sono quelle previste dal comma 1 lett. C dell'art. 26 del contratto del 27/1/2000. Inoltre nel caso in cui le succursali e/o i corsi confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente degli istituti che hanno subito una riduzione di classi hanno titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base ad una graduatoria unica.
5. Il personale docente di cui al presente articolo, parteciperà alle eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari con le modalità previste dall'art. 27 e 29 del contratto del 27/1/2000.


Si aggiunge l' ART. 8 bis

ART. 8 bis - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' del personale A.t.a. NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTo TARDIVI

1. Il personale A.T.A. che, come previsto dall'art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, attualmente titolare nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, potrà acquisire la nuova titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nel successivi commi
2. I direttori dei servizi generali amministrativi che sono stati assegnati come previsto nell'art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni, in una istituzione scolastica appartenente al singolo dimensionamento assumerà la titolarità nelle predette istituzioni. Invece, coloro, che per mancanza di posti disponibili nel proprio dimensionamento sono stati utilizzati in altra istituzione scolastica saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall'art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento.
3. Il personale A.T.A., ad eccezione dei direttori dei servizi generali amministrativi, che è stato utilizzato su opzione, come previsto dall'art. 3 comma 2 del C.C.D.N. delle utilizzazioni in una delle scuole derivanti dal singolo dimensionamento, assumerà, salvo revoca espressa, la titolarità sull'istituto scolastico di riferimento dall'1/9/2000. Il predetto personale che, invece, per mancanza di posti disponibili è stato utilizzato in una delle istituzioni scolastiche al di fuori del proprio singolo dimensionamento, ha titolo, sulla base di una graduatoria unica, ad optare, nel caso in cui vi sia attualmente disponibilità, per l'assegnazione della titolarità in una delle scuole del proprio singolo dimensionamento. In mancanza di posti disponibili saranno individuati come perdenti posto beneficiando, comunque della precedenza prevista dall'art. 9 punto IV in una delle scuole nel proprio singolo dimensionamento.

ART. 9

comma 1 punto secondo, ultimo periodo dopo le parole "continuità didatttica si inserisce:
" o di servizio per il personale ATA "

comma 1 punto II dopo il quarto capoverso si aggiunge:
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell'a.s. 2000/01 ai sensi dell'art. 17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il personale deve indicare nell'apposita casella del modulo-domanda l'istituzione scolastica di utilizzazione.

comma 1 punto quarto si elimina l'ultimo periodo

comma 1 punto quinto il primo periodo viene così riformulato:
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..) .

comma 1 punto quinto secondo periodo eliminare le parole: "effettivamente convivente"


comma 1 dopo il punto VII viene inserito:

VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.


comma 2 punto V le parole "da parte del figlio unico" sono sostituite con:

"figlio unico in grado di prestare assistenza"

comma 2 dopo il punto V si inserisce:
"Punto VIIbis) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali"

comma 2 dopo l'ultimo periodo si inserisce:
" Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra."

Art. 11

lettera a) settimo periodo dopo le parole: "all'accertamento dell'handicap sono distinte" si inseriscono le seguenti :
", nelle stesse deve risultare quanto segue"

lettera a) settimo periodo dopo le parole ." A tal fine il genitore, anche adottivo, il coniuge" si inseriscono le seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare assistenza"

lettera b) primo periodo dopo le parole "Il coniuge, il genitore," si inseriscono le seguenti le seguenti:
" e il figlio unico in grado di prestare assistenza"

lettera b) terzo periodo dopo le parole "L'attività di assistenza con carattere continuativo" si inseriscono le seguenti :
"ed in via esclusiva (Legge 53/2000 artt. 19 e 20)"

lettera b) successivamente al terzo periodo si aggiunge:
"L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà"

lettera c)
eliminata

al termine della lettera c) si inserisce:
"Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento." viene collocato alla fine dell'articolo.

ART. 18

comma 1 dopo le parole :"scuola secondaria di secondo grado(D.O.S.)" si cancellano le seguenti :
"nonché ai docenti trasferiti per compensazione"
si inserisce:
"nonché al personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, appartenente al VI livello nell'ordinamento degli Enti Locali"

In calce al comma 2 -"nell'ordine del bollettino ufficiale" viene sostituito con:
seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola elementare titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
In calce al comma 5 dopo le parole ogni tipo di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio si aggiunge:
Qualora permanga la stessa posizione di soprannumerarietà anche per l'anno scolastico successivo, il predetto docente sarà individuato per primo quale perdente posto."

ART. 19

Comma 1:
Nell'ultima riga dopo "i posti di tipo speciale" si aggiunge:
i posti attivati presso le strutture ospedaliere

Comma 2
dopo le parole "all'inizio delle operazioni di mobilità" si aggiunge:
" a tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti"

ART. 22

comma 1
viene eliminato

ART. 26

comma 1 si aggiunge il testo della seguente lettera d) :
"Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell'istituto che ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base alla predetta graduatoria unica"

ART. 28

In calce al comma 9 si aggiunge:
'e in subordine sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.

ART. 29

comma 2 alla fine viene aggiunta la seguente frase: "Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento"
comma 3 le parole " i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"
comma 12 le parole " i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente 1 settembre" sono così modificate:
'i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"

ART. 30

In calce al comma 16 si aggiunge:

In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.

ART. 42

comma 1 nell'ultimo periodo dopo le parole :"frequenza del corso di riconversione di cui" le parole "all'articolo 2 lettera b)" sono sostituite con:
"articolo 1 lettera a)"

ART. 44

comma 4 il testo è così sostituito:
"Qualora nelle predette istituzioni maschili sia presente la semiconvittualità femminile, i posti di organico determinati dai semiconvittori e dalle semiconvittrici sono disponibili per il trasferimento del personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza"

comma 5 il testo è così sostituito:
"Reciprocamente negli educandati femminili dello stato e nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi, qualora sia presente la semiconvittualità maschile, i posti di organico determinati dai semiconvittori e dalle semiconvettrici sono disponibili per il trasferimento del personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza"

ART. 46

comma 3 il secondo periodo viene così modificato :
"pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto è compensata dalla eventuale disponibilità sull'altra tipologia, limitatamente ai posti costituiti con sola semiconvittualità.

ALLEGATO C

Effettuazione I fase comma 1 dopo la lettera E) si inserisce:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000

Effettuazione II fase comma 1 dopo la lettera E) si inseriscono nell'ordine:
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 38 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000;
E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n. 265

Effettuazione II fase comma 1 nel terzo capoverso dopo le parole "Nella scuola secondaria di I grado" si aggiunge:
"e II Grado"

Effettuazione III fase comma 1 punto 1 la nota 1 si sostituisce con:
"Qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero si approssima all'unità superiore"

Effettuazione III fase comma 1 punto 1 i testi delle lettere C) e D) diventano E) e F), mentre i testi delle E) e F) diventano C) e D)

Effettuazione III fase comma 1 punto 1 al testo della lettera F) si aggiunge il seguente periodo:
"Passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati dalle predette attività

Dopo la lettera H) il testo " le operazioni di cui alle precedenti lettere A),B),E),F)" viene sostituite con:
" le operazioni di cui alle precedenti lettere A),B),C),D)"

Effettuazione III fase comma 1 punto 1 nel testo delle lettere E) e F) dopo le parole "classi di concorso soppresse o soprannumerarie" si inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità".

Nel testo delle lettere E) e F) le parole "all'art2 lettera B del D.M. 231/94" sono sostituite da:
" all' art. 1 lettera A) del D.M. 231/94"

Effettuazione III fase comma 1 punto 2 Dopo le parole "I trasferimenti interprovinciali" si eliminano le seguenti
"e le operazioni di mobilità professionale e interprovinciale "

Effettuazione III fase comma 1 nel testo delle lettere J) e S) dopo le parole "classi di concorso soppresse o soprannumerarie" si inseriscono le seguenti:
"accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità".

Effettuazione III fase comma 1 tra la lettera N) e la lettera O) si inserisce:
N1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n. 265


Effettuazione III fase comma 1 si inserisce dopo la lettera P) il punto 3) il seguente testo:"
3) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia, sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase restanti dopo le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente comma, secondo l'ordine di seguito riportato:"

Effettuazione III fase comma 1 al testo della lettera T) si aggiunge il seguente periodo:
"nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciale dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al punto 1) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio."

ALLEGATO D

Tab. A punto I lettera C1 le parole "per un triennio" sono sostituite con le seguenti:
"per un solo triennio"

Tab. A punto I lettera D dopo le parole "domanda di trasferimento o passaggio" viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto,dopo il predetto triennio, una tantum,un punteggio aggiuntivo

Tab. B punto I lettera C1 le parole "per un triennio" sono sostituite con le seguenti:
"per un solo triennio"

Tab. B punto I lettera D dopo le parole "domanda di trasferimento o passaggio" viengono inserite le seguenti:
"verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum,un punteggio aggiuntivo

VALUTAZIONE DELLE ANZIANITA' DI SERVIZIO
Nella nota (7) lettera A dopo "titolarità del docente" si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

VALUTAZIONE DEI TITOLI GENERALI
Nella nota (10) lettera B si aggiunge:
Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli

TITOLO V - Sezione personale A.T.A.

ART. 50

comma 2 le parole "nell'ordine del Bollettino ufficiale delle scuole" vengono sostitute con :
"seguendo la tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora non trovino posto nelle scuole della provincia di titolarità verranno assegnati sui Centri Territoriali della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.


comma 3
viene eliminato

In calce al comma 6 si aggiunge:
Qualora permanga una posizione di soprannumerarietà anche per l'anno scolastico successivo, il predetto personale sarà individuato per primo quale perdente posto."

ART. 51

viene eliminato

Si inserisce l'ART. 51 bis:

In applicazione dell'art. 8, comma 2 dell'accordo A.R.A.N. - OO.SS. del 20 luglio 2000 (sottoscritto in attuazione dell'art. 8 della L. 3/5/1999, n. 124) il personale A.T.A. di ruolo già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale , può a domanda, essere trasferito per l'a.s. 2001/2002 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.

Si inserisce l'ART. 51 ter:

Gli Assistenti tecnici di ruolo transitati dagli EE.LL. in possesso dei requisiti possono fare domanda di trasferimento per l'area professionale di attuale assegnazione o per altra area tecnica per la quale hanno titolo. Qualora non siano in possesso del titolo di studio, i predetti assistenti tecnici permangono nell'istituzione scolastica ove hanno prestato servzio nell'a.s. 2000/2001. Tale personale dovrà essere riqualificato attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 57 del C.C.D.N. del 27/1/2000 al fine di acquisire la titolarità di area tecnica.

Art 52

Comma 1:
dopo il punto 3 si aggiunge :
4) i posti già occupati da responsabili amministrativi ed ex- insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della L. 463/78 che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali e amministrativi o che non abbiano concluso i corsi stessi).

Il comma 6 e sostituito con:
Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dovranno essere effettuate le operazioni di seguito indicate. Dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere detratti :
A. totale A.T.A. di ruolo con sede definitiva e A.T.A. di ruolo ancora in attesa di sede definitiva;
B. personale in soprannumero sull'organico provinciale;
C. accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68 del 12.3.1999).

Nel comma 7 dopo "trasferimenti in altra provincia" aggiungere:
"e dei passaggi di profilo"

Art. 54
comma 7:
viene eliminato.

Art. 54 bis

Il personale A.T.A di cui alla lettera M) dell'art. 14 comma 1 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni dell'11/7/2000 che con la partecipazione agli appositi corsi ha acquisito il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, sarà considerato senza sede e trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni

Art. 55

In calce al comma 1 si aggiunge:
nel caso abbia espresso la volontà del mantenimento della sede di cui al comma 6 del precedente art. 50 è tenuto a presentare la dichiarazione di perdente posto.


Nel comma 11 alla 3° riga dopo "del singolo comune" si aggiunge:
"o distretto (per i comuni comprendenti più distretti)"
In calce al comma 11 si aggiunge:
Successivamente i trasferimenti d'ufficio saranno disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale A.T.A., rimarrà in soprannumero sull'organico provinciale

In calce al punto A del comma 16 si aggiunge:
- completate le operazioni di cui sopra, il personale che non ha potuto, ottenere la titolarità nell'istituto nel quale è confluita la sua sede di servizio (plesso, sezione staccata ecc..) può, ove vi sia la disponibiltà del relativo posto, essere riassegnato, a domanda, a tale sede nel rispetto della graduatoria unica e comunque prima delle operazioni di mobilità

ART. 56

Viene inserito il comma 1:
Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, verrà trasferito d'ufficio.
Il comma 1 diventa comma 2
Viene inserito il comma 3:
Il personale in oggetto partecipa alle operazioni di mobilità nella II e III fase nell'ordine delle operazioni riportato nell'allegato F ad eccezione del riassorbimento nella scuola di titolarità, come indicato al precedente comma 2.

ART. 59

Comma 5
viene eliminato

ART. 60

Nella 7° riga dopo " procedure concorsuali in atto e per il persoale in soprannumero" si aggiunge:
compreso quello dell'art. 56
Nella 11° riga dopo " nell'ambito della stessa area professionale " si aggiunge:
come riportato nell'allegato (F) del contratto sottoscritto il 27/1/2000

L'allegato E viene sostituito con:

TABELLA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO (1)

I - anzianità di servizio:

Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a) Punti 1
C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) Punti 1
D) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c)

Entro il quinquennio ...............................................................................

Oltre il quinquennio ................................................................................

Punti 8
Punti 12
E) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/01, non presentano domanda di trasferimento o passaggio, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D)

(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Esso è da attribuire solo alla scadenza del triennio decorrente dall'a.s. 2000/01)

Punti 40
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):

Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) Punti 24
B) per ogni figlio di età da zero a sei anni (6) Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) Punti 24
 

III - Titoli generali:

Tipo di titolo Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) Punti 12
 

NOTE

(1) A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge n.127 del 17/05/1997, modificata ed integrata dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla c.m. 349 emanata il 07/08/1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegna-tario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo.
- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie dgli stessi enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servzio dell'ente stesso.
- Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
- Per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- Il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza econo-mica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio.Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del pun-teggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenu-ta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppres-sione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
(4bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
(4ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati;

lettera b) e lettera c) valgono sempre;

lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

il punteggio cosi' calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede ( per sede si intende "comune")

(6) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.
(10) il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli.

ALLEGATO F

Dopo I FASE si aggiunge:

le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

Dopo la lettera D1) si aggiunge:

D2) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) - 1) dell'art. 9, titolo I del contratto del 27/1/2000.
D3) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, (1) (2); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 - titolo I - del contratto del 27!/2000
 

Dopo la lettera E) si aggiunge

E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
 

Dopo la lettera F) si aggiunge:

F1)Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

Dopo II fase si aggiunge:

La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale

Dopo la lettera A) si aggiunge:

A1)Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2);
Nelle lettere B1), B2), B3), B4) si elimina la frase:
nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo

Dopo la lettera B4) si aggiunge:

B4 bis Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis
 

Dopo la lettera B5) si aggiunge:

B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia
B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia
B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia
B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 - titolo I - del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia
B10) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII bis) dell'art. 9 - titolo I - nell'ambito della provincia
B11) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza
 

Dopo la III FASE si aggiunge:
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 7 dell'art. 6 (parte comune) del contratto sottoscritto del 27/1/2000

Dopo la lettera A) si aggiunge:

A1 Trasferimenti in provincia a domanda nel ruolo provinciale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi delle Accademie e Conservatori
 

Dopo la lettera B4) si aggiunge:

B4 bis Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In vista della prossima tornata negoziale e nel contesto di attuazione dei processi di riforma e, in particolare, dell'introduzione dell'organico funzionale in tutte le istituzioni scolastiche autonome, le parti condividono l'esigenza di operare tutti gli approfondimenti e le analisi necessarie per rivedere, in un'ottica di omogeneizzazione, gli istituti contrattuali e le tabelle di valutazione relative alla mobilità del personale.
Le parti convengono, altresì, sulla necessità di ridefinire i criteri di individuazione del soprannumero e di riassegnazione delle titolarità nell'eventualità di nuove operazioni di dimensionamento.