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Circolare n. 675/1997

Oggetto: Contratto collettivo decentrato nazionale concernente criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 23 comma 5 del nuovo contratto collettivo nazionale del personale della scuola


Si trasmette per il seguito di competenza il contratto decentrato nazionale, sottoscritto il 24 ottobre 1997, concernente le modifiche dei criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 23 del Ccnl scuola.

Con l'occasione si pone in evidenza, che, tra le modifiche apportate al precedente Cdn del 1º febbraio1996, c'è l'attribuzione agli uffici scolastici periferici della competenza a sottoscrivere i contratti di utilizzazione del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali.

Peraltro, a far tempo dal ricevimento della presente circolare, non dovranno più essere trasmessi agli uffici centrali i contratti di utilizzazione di cui sopra, rimanendo inteso che gli uffici centrali medesimi porteranno comunque a termine, con la sottoscrizione del contratto di utilizzazione, i procedimenti per i quali siano già in possesso dei relativi atti.

Le Ss.Ll. sono pregate di riprodurre la presente e il contratto allegato e di trasmetterli alle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, comprese le accademie e i conservatori.



CCDN

concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute (art. 23, comma5, CCNL/Scuola)

L'anno 1997, il giorno 19, il mese di settembre, in Roma, presso il Ministero della P.I., in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto;

VISTO

il contratto nazionale decentrato firmato in data 1.2.96, concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;

RITENUTO

che alla luce dell'esperienza maturata debbano essere apportate delle modifiche al suddetto contratto, in particolare per la parte in cui affida agli uffici dell'Amministrazione centrale la competenza ad adottare i provvedimenti di utilizzazione nei confronti del personale appartenente ai ruoli provinciali, anziché ai Provveditori agli Studi, come preferibile, anche nella prospettiva della riorganizzazione del Ministero che comporta l'attribuzione esclusiva agli uffici centrali di compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, trasferendo agli uffici periferici e alle istituzioni scolastiche le competenze in materia di gestione;

ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola del 4.8.95,

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto nazionale decentrato che modifica e sostituisce il contratto decentrato di cui in premessa.

Art. 1 - Criteri generali

  1. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, può, a domanda, chiedere la modifica dell'anzidetto contratto al fine di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato, temporaneamente o permanentemente, in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
  2. In relazione a quanto disposto dal successivo art. 5, comma 1, la domanda può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 6 mesi prima della scadenza dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del C.C.N.L.
  3. L'inidoneità allo svolgimento della funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico prodotto dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, a seguito di accertamento medico collegiale richiesto dal competente Provveditore agli Studi in sede di istruttoria dell'istanza dell'interessato.
  4. L'autorità sanitaria, oltre a pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, deve altresì precisare se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
  5. Il Provveditore agli Studi, acquisito il referto medico collegiale:
    1. qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, in relazione a specifiche esigenze di servizio, acquisita la documentazione:
      • ove si tratti di personale dirigente della scuola, sottopone all'ufficio centrale del Ministero (Direzione Generale o Ispettorato), competente in relazione all'ordine scolastico di appartenenza dell'interessato, l'intera documentazione, proponendo i settori e le sedi possibili di utilizzazione;
      • ove si tratti di personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente ai ruoli provinciali, dispone l'utilizzazione;
    2. qualora non sussistano gli elementi che giustificano detta utilizzazione in compiti diversi, respinge la domanda di utilizzazione in altri compiti;
    3. ove ne ricorrano le condizioni, dispone la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del CCNL.
  6. Nel caso di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle Accademie e nei Conservatori, la proposta all'Ufficio centrale del Ministero competente (Ispettorato Istruzione Artistica) è fatta dal Dirigente scolastico competente.
  7. L'organo di vertice preposto all'anzidetto ufficio centrale per il personale dirigente della scuola o di altro personale appartenente ai ruoli nazionali, ovvero il Provveditore agli Studi per il rimanente personale della scuola, individuati il settore, la scuola o l'ufficio di utilizzazione, predispone un apposito contratto che regola l'utilizzazione, che deve essere sottoscritto da parte dell'interessato.
  8. Il personale è collocato fuori ruolo nel caso in cui l'inidoneità accertata sia permanente.
  9. L'utilizzazione avviene nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato.
  10. Il posto resosi vacante per la dichiarata inidoneità permanente o temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti.
  11. Il personale dichiarato temporaneamente inidoneo conserva la titolarità della propria sede di servizio ed è utilizzato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente contratto.
Art. 2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo
  1. L'utilizzazione del personale dirigente della scuola è disposta in compiti collegati alla funzione istituzionale, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita e dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. L'utilizzazione è disposta presso gli Uffici ed Enti indicati al successivo comma 3, previe intese con gli Uffici ed Enti medesimi e tenendo conto delle richieste dell'interessato.
  2. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
  3. L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, tenendo conto delle richieste dell'interessato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico Provinciale, il Provveditorato agli Studi, la Sovrintendenza Scolastica Regionale, gli Istituti di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, il Centro Europeo dell'Educazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, qualora siti nell'ambito della medesima provincia, previe intese con le istituzioni, uffici ed enti interessati.

Art. 3 - Criteri per l'utilizzazione del personale A.T.A.

  1. L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio e culturali posseduti dall'interessato. L'utilizzazione può essere disposta anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso gli uffici ed enti individuati nel comma 2 del precedente art. 2, previe intese con gli Uffici ed Enti medesimi e tenendo conto delle richieste dell'interessato.
  2. L'utilizzazione può essere disposta:
    1. in funzioni parziali del profilo d'appartenenza, che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro del circolo o istituto qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni;
    2. in altro profilo, comunque coerente.
  3. Il dipendente è comunque collocato fuori ruolo a norma dell'art. 1, comma 7, del presente contratto nel caso di inidoneità permanente, anche se si tratti di utilizzazione di personale A.T.A. in funzioni parziali del profilo di appartenenza.

Art. 4 - Divieto di utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione

  1. L'utilizzazione del personale dirigente della scuola e del personale docente, educativo ed A.T.A. non può essere disposta presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione.
Art. 5 - Provvedimento di utilizzazione e relativa decorrenza

  1. A norma dell'art. 3, comma 2, del D.M. 6.4.95, n. 190 (S.O. n. 59 alla G.U. n. 120 del 25.5.95) e della annessa tabella A), applicativo della L. 241/90, il contratto che regola l'utilizzazione di cui all'art 1, comma 6, deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del personale della scuola.
  2. Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
  3. Il collocamento fuori ruolo di cui al presente contratto, a norma dell'art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Art. 6 - Verifica periodica dello stato di inidoneità

  1. Il Provveditore agli Studi è tenuto a richiedere l'effettuazione di periodici controlli medici, utilizzando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di accertare il perdurare o meno delle condizioni che hanno determinato lo stato di inidoneità. Il personale sottoposto ad accertamento medico legale ha diritto a farsi assistere da un proprio sanitario di fiducia.
  2. Qualora venga accertato il venir meno della causa che ha determinato l'inidoneità, l'interessato è restituito al ruolo originario nella provincia di precedente titolarità ed è pertanto tenuto a riprendere il servizio per il quale era stato assunto.

Art. 7 - Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico

  1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente accordo è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto per l'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato.
  2. Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.
  3. Il personale in questione, se utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al fondo d'istituto di cui all'art. 72 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, in relazione allo svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni attribuitegli, delle attività previste negli artt. 43 e 54 del medesimo contratto.
  4. Il personale collocato fuori ruolo, utilizzato ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente contratto, ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8 - Utilizzazione in altra sede

  1. Il personale già collocato fuori ruolo, utilizzato a norma del presente contratto, può chiedere di essere destinato a sede di diversa provincia, qualora sussistano gravi e documentati motivi, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.
  2. Nel caso di più richieste di assegnazione per la stessa sede si tiene conto, per quanto applicabili, delle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti del personale di corrispondente qualifica in attività di servizio scolastico.

Art. 9 - Clausole da inserire nel contratto individuale di lavoro

  1. Le disposizioni che precedono vanno richiamate nel contratto di utilizzazione, al fine di rendere edotto il contraente delle clausole che regolano il nuovo rapporto di servizio.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

  1. II personale già collocato fuori ruolo alla data di efficacia del presente contratto resta confermato nella sede di attuale servizio. Ad esso si applicano le disposizioni del presente contratto.

Art. 11 - Disposizioni finali

  1. A norma del comma 3, dell'art. 51 del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.
  2. La materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L.
  3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti dopo la sottoscrizione definitiva a seguito del visto da parte della Ragioneria Centrale sul provvedimento ministeriale di autorizzazione alla sottoscrizione di cui al precedente comma 1.
  4. Subito dopo la sottoscrizione definitiva, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - al Ministero del Tesoro e all'ARAN.