CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO «SCUOLA»
1995 - 1997

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1 - Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a) l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera D;
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lettera d) comma 2 dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di maturità);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere a), d), e), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. I Capi d’Istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i Capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano in servizio.
I capi d’istituto e gli organi dell’Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessano più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa, nonché alle prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l’inizio e l’ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche.
h) Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello provinciale.

2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

 


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