[Archivio]


Commissione parlamentare per le riforme costituzionali: seduta di giovedì 22 maggio 1997

ARTICOLATO PRESENTATO DAL SENATORE D'ONOFRIO,
RELATORE SULLA FORMA DI STATO



Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le regioni, le province, i comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:


ORDINAMENTO FEDERALE
DELLA REPUBBLICA


Articolo 1.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
Sono garantite le autonomie funzionali.
Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.
Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.


Articolo 2.

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.
Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.


Articolo 3.

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; sicurezza personale; previdenza; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dai nell'esercizio delle loro funzioni.
Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.
Con la medesima procedura di cui al comma precedente si procede alla revisione degli Statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, la Sicilia, del Trentino Alto-Adige, della Valle d'Aosta, nella salvaguardia delle forme e delle condizioni particolari della loro autonomia.


Articolo 4.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:


I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.


La Regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi comuni a tutti i Comuni e a tutte le Province, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.


Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi, fondati sulla rispettiva capacità di produrre gettito.


Lo Stato provvede a perequazione e solidarietà verso le aree meno sviluppate, le Isole e il Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.


I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.


Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita o da tributi locali propri o da beni propri.


Articolo 5.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.



La sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Articolo 1-bis.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.
Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.


Articolo 2-bis.

La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.


Articolo 3-bis.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:


garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, anche con previsione generalizzata di Difensori Civici;


previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;


previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro;


Articolo 4-bis.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.


Articolo 5-bis.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.


Articolo 6-bis.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.
Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.


Articolo 7-bis.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici e a loro organizzazioni collaterali per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentati diplomatici e consolari all'estero.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


I.


Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto.


II.


Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1^ gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1^ gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

Francesco D'ONOFRIO, relatore.