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Repubblica Italiana Registro ordinanze: 131/2002 Nelle persone dei Signori.... (Omissis) ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2002 Visto il ricorso 357/2002 proposto da .... (omissis) rappresentato e difeso da ... (omissis) con domicilio eletto in Perugia ... (omissis) CONTRO Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica ... (omissis) per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione - delle graduatorie provinciali permanenti definitive del personale docente di I e II grado per l'immissione in ruolo e per contratti a tempo determinato anno scolastico 2002/2003, relative alle classi di concorso A043, A050, A051, A052, A059, A060, A037, A038, A047, A048, A049, A019, pubblicate all'Albo del Centro Servizi Amministrativi di Perugia il 5 luglio 2002; - degli elenchi aggiunti per il sostegno, medie e superiore, per l'immissione in ruolo e per nomine a tempo determinato, relativi alle aree AD01 e AD00, insegnamento a minorati psicofisici, vista e udito, anno scolastico 2002/2003, pubblicati all'Albo del Centro Servizi Amministrativi di Perugia il 5 luglio 2002; - nonché, per quanto occorrer possa, dalla circolare ministeriale n. 69 del 14 giugno 2002 prot. n. 1827/VI avente per oggetto "Sentenza del Tar Lazio - Sezione III bis. Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle Ssis", nella parte in cui, relativamente all'individuazione dell'esatto periodo di frequenza dei corsi SSIS, ai fini del divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con il punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente resto contemporaneamente alla frequenza dei corsi, abbia inteso considerare quale data di inizio e termine dei corsi di specializzazione la data di effettivo inizio e termine delle lezioni, anziché la data di iscrizione agli stessi e la data del conseguimento del diploma di specializzazione; oltre che nella parte in cui omette completamente di considerare il divieto di cumulo del punteggio aggiuntivo di trenta punti con la valutazione della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda volta come altro titolo; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente. Visti gli atti e i documenti depositati per il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, prestata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ... (omissis) Udito il relatore... (omissis) e udite le parti come da verbale. Visto gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Ritenuto che all'esecuzione dell'impugnato provvedimento deriva un danno grave ed irreparabile, così come previsto dal comma terzo del citato art.21; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione (Ricorso n. 357/2002), ai fini del riesame degli atti impugnati, sulla base dei criteri stabiliti dalle sentenze del TAR Lazio, sez. III^ Bis, indicate nel ricorso (n. 4731/2002, n. 5122/2002 e n. 6059/2002). La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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