Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge concernente il riordino dei cicli di istruzione
(Doc. XVI-ter)

Risoluzione 6-00057
(Approvata dal Senato il 22 dicembre 2000)

 

Il Senato,

esaminato il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Camere il 17 novembre 2000; 

dato atto che il programma viene presentato alle Camere in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1, articolo 6, della legge n. 30 del 2000;

considerato che gli obiettivi della legge sono quelli di riformare il sistema scolastico per renderlo più giusto ed efficiente – teso a eliminare o ridurre al minimo gli insuccessi e gli abbandoni, in modo da valorizzare la crescita della persona e del cittadino e da farci tenere il passo dei paesi più avanzati – nonché più rispondente agli sviluppi della cultura e della scienza e alle trasformazioni della società;

considerato che il programma:

considerata l'esigenza di superare la discontinuità fra i vari livelli di scuola di base per realizzare lo sviluppo progressivo del curricolo, senza rotture nel passaggio delicato dall'infanzia alla preadolescenza e con la collaborazione tra docenti diversi;

considerata la necessità di superare l'eccessiva parcellizzazione degli indirizzi della attuale scuola superiore e la loro eccessiva rigidità, nonché di valorizzare la diversità di attitudini, propensioni, ritmi di crescita e di apprendimento degli allievi;

considerata l'opportunità di operare un migliore raccordo del sistema scolastico con l'Università, la formazione professionale e il mondo del lavoro e delle professioni, superando il carattere autoreferenziale e la gestione centralizzata della scuola;

considerata la necessità di offrire ai giovani una preparazione che tenga conto delle nuove frontiere dell'integrazione europea, nonché del contesto sempre più internazionale in cui presumibilmente saranno chiamati a operare;

ritenuta l'opportunità di completare il disegno riformatore avviato nel 1996, nel contesto del pieno sviluppo dall'autonomia scolastica;

considerata l'esigenza che la scuola si cimenti con nuove problematiche derivanti dall'analfabetismo di ritorno e dalla richiesta di educazione permanente, nonché dalle questioni poste dall'impatto delle correnti immigratorie con la nostra cultura;

precisato che si tratta comunque di un primo programma, il quale ha il compito di indicare indirizzi, criteri generali e fattibilità connessi con la prima fase di attuazione, decisiva ma non esaustiva e che la legge prevede in ogni caso non solo una verifica triennale e, nella complessa fase regolamentare che seguirà, un continuo confronto Parlamento-Governo, ma anche l'indicazione che «disposizioni correttive di quelle contenute nel programma (...) potranno essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso»;

considerando che la riforma risponde alle esigenze di incisivo rinnovamento del nostro sistema di istruzione e formazione, ripetutamente ribadite nel dibattito che da molti anni impegna il mondo della cultura, del sindacato, dell'associazionismo professionale e dei vari movimenti giovanili;

chiarito infine che il Parlamento ritiene giusto sottolineare la opportunità che, specie nella fase di prima attuazione, si proceda con gradualità e prudenza sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle stesse esperienze già maturate in ambito scolastico;

sulla base di tali considerazioni, condivisi in linea generale i contenuti del primo programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici e dovendo il Senato formulare indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma, indirizzi che, in fase di prima attuazione, valgono anche come parere di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, richiamato dall'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30 del 2000, 

impegna il Governo:

1. Per quanto attiene al capitolo: I tempi e le modalità di attuazione:

ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002; 

a iniziare, per quanto riguarda la scuola superiore: 

a) confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'autonomia; 

b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 234 del 2000, possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli indirizzi: 

c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno scolastico 2002-2003.
Rispetto alle varianti ipotizzate per affrontare il problema più delicato, relativo al fatto che, ridotto di un anno il tempo scuola complessivo, confluiranno, a un certo punto del cammino, due leve di alunni nello stesso anno scolastico per formare la cosiddetta «onda anomala»; e alla possibilità, al fine di ridurre l'impatto che tale onda avrebbe sulle istituzioni scolastiche, di «frantumare» la suddetta «onda anomala» secondo l'ipotesi prospettata nel programma:
a scegliere l'ipotesi cosiddetta dell'«onda anomala frantumata», con l'avvertenza che sono necessarie, al riguardo, una speciale, continua verifica del suo andamento, nonché il coinvolgimento sia delle componenti scolastiche, sia delle famiglie. 

2. Per quanto attiene al capitolo: I criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli: 

precisato:

a) che sono condivisibili le osservazioni del programma di attuazione relative ai principi informatori dei curricoli e cioè alla necessità che:

b) che per quanto attiene al monte ore annuale, i curricoli debbano fare riferimento alle indicazioni orarie stabilite e cioè:

c) che per la scuola secondaria, i curricoli debbano tenere conto della nuova definizione per aree e indirizzi con la seguente articolazione dei licei:

Area classico-umanistica con due indirizzi:
lingue e culture classiche; lingue e culture moderne;

Area scientifica con due indirizzi:
scienze matematiche e sperimentali; 
scienze sociali. 

Area tecnica e tecnologica con sei indirizzi:
gestione e servizi per la produzione di beni; 
gestione e servizi per l'economia;
gestione e servizi per l'ambiente e il territorio;
gestione e servizi per le risorse naturali e agro-industriali;
gestione e servizi alla persona e alla collettività;
gestione e servizi relativi al turismo. 

Area artistica e musicale con almeno due indirizzi;

3. Per quanto attiene al capitolo il personale docente: valorizzazione delle professionalità, riqualificazione, riconversione: 

Precisato:

a) che sono condivisibili gli obiettivi relativi al progetto generale di formazione in servizio che, nella necessaria concertazione con le forze associative e sindacali presenti nella scuola, tale progetto dovrà:

b) che per la realizzazione del progetto l'amministrazione dovrà strutturare una rete permanente di servizi di supporto alle istituzioni scolastiche (consulenza tecnica, documentazione ecc.); 

c) che, una nuova disciplina giuridica (anche di normazione secondaria) sostitutiva di quella del Testo unico dovrà intervenire sui seguenti punti: 

In merito alla formazione iniziale dei docenti, a ripensare gli attuali percorsi universitari, soprattutto per le facoltà i cui laureati più frequentemente entrano nella scuola, in modo da integrare con lo studio delle scienze della formazione, l'approfondimento disciplinare. 

A prefigurare vere forme di partenariato tra scuola e università almeno per quanto riguarda i laboratori didattici e il tirocinio.

A stabilire comunque, nella formulazione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, relativa ai titoli universitari richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base, la necessità di una laurea integrata da una fase di approfondimento pedagogico e didattico che contenga esperienze di tirocinio, anche al fine del tendenziale raggiungimento del ruolo unico; l'esigenza di una laurea così delineata è da consigliare anche per la scuola per l'infanzia, sia pure con peculiari, specifiche modalità: 

Per quanto attiene al capitolo: Criteri generali per la formazione degli organici di istituto: 

Per quanto attiene al capitolo: L'adeguamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture tecnologiche:

Precisato che il programma si fonda su una ricognizione regionale delle strutture edilizie esistenti, con la relativa valutazione delle possibili conseguenze del riordino sull'utilizzazione degli edifici scolastici attuali.

Secondo tale ricognizione:

a) per la scuola di base non si prevedono grandi problemi relativi al numero complessivo delle aule, dal momento che nel settennio va a incidere la riduzione complessiva di un anno. 
Infatti, ben l'84 per cento delle classi (57 per cento dei comuni) può essere allocata mantenendo corsi settennali completi all'interno dello stesso edificio, utilizzando sia le attuali scuole elementari che, ove occorra, le scuole medie. La percentuale raggiunge addirittura il 97 per cento delle classi (e il 74 per cento dei comuni) se si spezzano alcuni corsi completi in più edifici all'interno dello stesso comune.
Per quel restante 3 per cento delle classi (ma 26 per cento dei comuni) situate in quei piccoli comuni che ora dispongono della sola scuola elementare, si suggerisce il completamento in loco utilizzando spazi disponibili anche fuori del plesso e, solo eccezionalmente, il ricorso all'utilizzo di aule anche nei comuni viciniori;

b) per la scuola secondaria non ci dovrebbero essere grandi problemi strutturali se non in relazione alla cosiddetta «onda anomala», per la quale, come extrema ratio è ipotizzabile l'utilizzazione di quelle aule degli istituti scolastici di livello inferiore resi disponibili dalla contrazione temporale:
ad adottare specifiche soluzioni per favorire l'applicazione della riforma nelle scuole paritarie che non abbiano riuniti i corsi delle attuali elementari e medie in uno stesso istituto. 
Quanto alle infrastrutture tecnologiche il programma fa notare che il già iniziato impegno su questo nuovo terreno ha come meta finale il conseguimento per tutti gli studenti di una padronanza tanto strumentale che concettuale delle tecnologie dell'informazione, padronanza da raggiungere sia attraverso momenti di studio all'interno delle diverse discipline sia con un periodo in cui lo studio si consolida in una specifica disciplina obbligatoria per tutti;

c) per quanto attiene alla: Relazione di fattibilità. 
Premesso che la verifica prende in esame il complesso delle risorse che risulteranno necessarie per l'attuazione in tutte le scuole dei rispettivi piani dell'offerta formativa, e cioè:

Il tutto viene valutato in funzione delle varie ipotesi messe in campo e delle soluzioni da adottare a seguito delle opzioni operate dalle risoluzioni parlamentari.

Precisato che:

a) per quanto riguarda le strutture, gli adeguamenti che si renderanno necessari non dovrebbero comportare di per sé un aumento nel numero o nella tipologia delle strutture fisiche e che nuovi dimensionamenti potranno comunque mutuare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1997 criteri e modalità operative, con i necessari adeguamenti;

b) con riguardo alle risorse professionali:

c) sulla quantificazione degli effetti sul fabbisogno di organico e le economie di spesa incidono più ipotesi, concernenti:

Ricordato comunque che:

la legge n. 30 del 2000 prevede comunque la possibilità di finanziare con appositi provvedimenti legislativi le esigenze impreviste che si presentassero nel corso dell'attuazione della riforma stessa, e che il Patto sociale del Natale '98 prevedeva la redazione di un piano pluriennale di investimenti;

a redigere il suddetto piano;

ad adottare le già precisate soluzioni relative all'avvio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002, con la variante dell'onda anomala frantumata, che prevedono economie di spesa oscillanti tra i 19.000 miliardi circa, con orario invariato per i docenti, ai 6.000 miliardi circa, con orario a 18 ore settimanali per tutti;

a impegnarsi con le organizzazioni a ciò deputate a una contrattazione collettiva che affronti il problema di tali oscillazioni, sembrando più praticabile la realizzazione della riduzione graduale di orario a 18 ore (senza che ciò debba comportare riduzione, nella scuola di base, delle compresenze di insegnanti previste), attraverso una fase intermedia a 20 ore e la conclusione finale al momento del consolidamento definitivo della riforma.