Circolare Ministeriale 8 ottobre 1998
Prot. n. 31806
Oggetto: Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il
7.8.98. Costituzione delle R.S.U. nel comparto scuola.
L'accordo indicato in oggetto pubblicato sul S.O. n. 150 alla G.U. del 5.9.98, n. 270,
prevede, per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, la costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) nei luoghi di lavoro.
L'art. 2, comma 4, del medesimo accordo demanda a eventuali successivi singoli accordi
di comparto la definizione di alcuni aspetti per adattare le regole generali alle
particolari esigenze delle amministrazioni di riferimento.
Per il comparto scuola poiché non risulta, a tutt'oggi, definito alcun accordo
integrativo tra ARAN e OO.SS., valgono le regole generali dell'accordo quadro del 7 agosto
1998, che, all'art. 2, comma 1, prevede che le R.S.U. vadano costituite "presso le
sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa", vale a dire, nella situazione attuale, negli
Uffici Scolastici Provinciali.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e gli
adempimenti dell'amministrazione si rinvia al regolamento elettorale di cui alla parte II
dell'accordo Collettivo Quadro citato in oggetto, alla nota dell'Aran del 25 settembre
1998, n. 5831, con particolare attenzione al punto 5, e alla nota del 25 settembre 1998,
n. 5883.
Al fine di consentire il buon esito delle operazioni elettorali si invitano le SS.LL. a
svolgere con la massima cura tutti gli adempimenti di propria competenza e a trasmettere
tempestivamente i risultati elettorali, secondo le modalità indicate nel punto 6 della
predetta nota n. 5831, oltre che all'Aran, anche a questo ufficio di Gabinetto.
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti.
Il Capo di Gabinetto
Accordo Collettivo Quadro
per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti
delle Pubbliche Amministrazioni
e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'Organismo di
Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93
modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo dell'Accordo
collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998
alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato
dal Prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB -CUB
UGL
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro:
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
ART.1 - OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli
organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare
le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il
regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di
lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1
sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture
periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come
livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione
"strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse
alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate
come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo
del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993
è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione
"d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi,
nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente il 7 agosto 1998 nel
testo è indicato come "CCNL quadro del 7 agosto 1998".
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15
dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche
presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per
l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in
associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi
precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire entro il
20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi
adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte
seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date
indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari
situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche
nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte
delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni
sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne
rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno
sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma
4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che
non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al
presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per
conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle
confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante
appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al
fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente
accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle
trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto
riguardano i seguenti punti:
- la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i
dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di
un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni
che occupino sino a 15 dipendenti;
- la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
- le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU
alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista
una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei
rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle
problematiche connesse al d.lgs.626/1994, in misura comunque compatibile con quanto
stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a
voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere
nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :
- tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano
un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero
di dipendenti eccedente i 3000.
ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque
denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri
riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di
comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via
esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali
vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
- diritto ai permessi retribuiti ;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
- diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
- diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti
di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni
sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai
sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998.
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi,
complessivamente. i seguenti diritti:
- diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- diritto ai permessi retribuiti ;
- diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
- diritto ai permessi non retribuiti;
- diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro;
- diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere
un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data
comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del
subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse
con le medesime.
ART. 8 - DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei
componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri
previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
ART. 9 INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in
organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre
incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni
sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina
la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare
alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai
sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire
terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza
delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo
conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993,
comma 2, con tutte le loro prerogative.
ART. 11 - NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica
fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle
pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi
di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le
elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN
per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni
sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegato al presente
accordo il facsimile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilato
in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di
cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e
successivamente con nota scritta.
ART 13 - NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente
accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART.1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU
di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o
disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo
concordando con l'ARAN le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario.
Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante
affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata
comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione
elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la
presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati
alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle
associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a
livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento
nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto,
le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche
nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo
determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
- associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9
al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente
al presente accordo;
- altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto
costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un
numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del
totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una
sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle
rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste
congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative
salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un
nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della
commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un
candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art.
5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle
liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il
numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della
gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle
liste garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori
ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle
singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale
entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1
presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione
che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono
incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il
quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri
inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti
indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli
elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità
delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e
la trasmissione all'ARAN.
-
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura
della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno
otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
ART. 7 - SCRUTATORI
1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per
ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore
che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali,
comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei
seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato
ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera
né per interposta persona.
ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto
a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro
preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza
e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della
lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10 - PREFERENZE
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui
votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere
preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti,
la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.
L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti
a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste,
si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11. - MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo
accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi
diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro
eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto,
garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente
regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la
commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
ART. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale,
idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi
diritto al voto presso di esso.
ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di
riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere
riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà
apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura
delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le
amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il
verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione
elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a
sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il
plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi
tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per
almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del facsimile di
cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU
e dalla amministrazione.
ART. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione
ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in
relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti
di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che
avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei
seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti,
fino alla concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che
deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata
l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro
esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente
nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni
ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da
ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un
funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal
Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART. 20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal
Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura
della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento
della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano
costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla
federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.
TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti:
- Ministeri
- Enti Pubblici non economici
- Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
- Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:
- Regioni ed Autonomie Locali
- Scuola
- Università
- Servizio Sanitario Nazionale
Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre 1998.
Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino
all'inizio delle operazioni di scrutinio.
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