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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Sentenza 329/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 614/2002 proposto da V.P., difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Perugia, alla Via Boccaccio n. 68;

CONTRO

l'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Volta" di Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede, in Via degli Offici n. 14, è anche domiciliato;

per l'accesso

ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, ai seguenti documenti: verbali delle riunioni del Consiglio di classe della 2^ D in data 11 settembre, 22 ottobre e 28 novembre 2001, 20 marzo e 6 maggio 2002; verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro handicap operativo della classe 2^ D in data 21 dicembre 2001 e 20 febbraio 2002; verbali delle riunioni del Collegio dei docenti in data 29 maggio, 3 settembre 2001, 14 settembre, 5 novembre, 17 dicembre 2001, 7 marzo, 14 maggio, 3 giugno e 4 giugno 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2003, designato relatore il Dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, quale insegnante di sostegno in servizio nell'a.s. 2001-2002 presso le classi 2^ D e 4^ A elettronica dell'I.T.I.S. "A. Volta" di Perugia, con istanza in data 5 novembre 2002 ha chiesto al preside l'accesso ai verbali del Consiglio di classe e del Gruppo di lavoro handicap operativo della 2^ D, nonché del Collegio dei docenti.

Nell'istanza ha indicato :

- l'interesse a trarre dalla documentazione elementi utili per integrare la propria risposta ad una contestazione da parte dell'Ufficio scolastico regionale (si tratta, come risulta dagli atti, della nota prot. 65 in data 16 luglio 2002, di avvio di un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale), con la quale sono stati mossi addebiti relativi a comportamenti tenuti durante l'attività didattica e durate la partecipazione agli organi collegiali;

- l'interesse a verificare la durata complessiva dei collegi dei docenti, per poter chiedere, qualora tale durata, sommata a quella delle attività di programmazione svoltesi nel settembre 2001, avesse superato il limite di 40 ore previsto dall'art. 42, comma 3, del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, il compenso straordinario relativo alle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, previsto dall'art. 30, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.

2. Con nota prot. 7526 in data 12 novembre 2002, il dirigente scolastico ha negato l'accesso, ritenendo che l'istante non vi abbia interesse, in quanto:

- con nota prot. 36976 in data 29 ottobre 2002, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato il venir meno del procedimento di trasferimento, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del ricorrente in altro Istituto;

- negli atti oggetto dell'istanza di accesso non vi sono passaggi che riguardino l'attività didattica o la progettualità riferita al lavoro del ricorrente;

- qualora la partecipazione agli organi collegiali e alle attività di programmazione avesse superato le 40 ore, il ricorrente avrebbe dovuto segnalarlo al dirigente per ottenere l'esonero, e pertanto nessuna retribuzione per ore in eccesso può ormai essere reclamata.

3. Il ricorrente agisce quindi per ottenere l'accesso richiesto, deducendo articolate censure.

4. Resiste per l'Amministrazione l'Avvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente.

5. Il ricorso è fondato.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura con riferimento all'esistenza di un precedente diniego di accesso non impugnato dal ricorrente. E' evidente, infatti, che detto diniego (peraltro, non documentato, e, a quanto desumibile dalle difese, avente ad oggetto soltanto una parte di documenti oggi richiesti) non potrebbe comunque precludere una nuova istanza, fondata su più puntuali o diverse motivazioni.

Ciò premesso, sembra, invero, paradossale che si neghi ad un componente di organi collegiali della scuola l'accesso ai verbali delle riunioni alle quali ha partecipato (o avrebbe avuto titolo a partecipare). Tanto più che lo stesso ricorrente aveva in precedenza ottenuto l'accesso ai verbali delle analoghe riunioni concernenti l'altra classe (4^ elettronica) presso la quale aveva prestato servizio nel medesimo anno scolastico.

In ogni caso, le motivazioni opposte al ricorrente per negare l'interesse all'accesso non sono condivisibili.

Sotto un primo profilo, appare evidente che il mancato proseguimento del trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, dovuto esclusivamente all'assunzione presso un'altra scuola per l'a.s. 2002-2003, non fa venir meno l'interesse (connesso alla tutela, in ogni forma consentita, del proprio status di insegnante, ma prima ancora dei diritti indisponibili della persona, quali l'onorabilità ed il prestigio professionale) ad acquisire ogni documentazione utile a confutare le contestazioni, che rimangono in ogni caso acquisite al suo fascicolo personale.

Quanto alla pretesa irrilevanza del contenuto dei verbali, va rilevato come, anche ipotizzando che effettivamente non siano ivi riscontrabili riferimenti specifici riguardanti l'attività del ricorrente (circostanza che l'interessato avrebbe comunque titolo a verificare di persona), a supportare l'interesse all'accesso sia sufficiente la considerazione che il ricorrente potrebbe giovarsi di verbalizzazioni relative all'operato complessivo del corpo insegnante, ovvero della mancanza di detti specifici riferimenti, o addirittura azionare forme di tutela lamentando tale mancanza.

Infine, per ciò che concerne la rilevanza retributiva della durata delle riunioni degli organi collegiali, quale desumibile dai verbali, non è questa la sede per poter valutare la fondatezza della tesi (della non retribuibilità giustificata dalla possibilità di esonero dalla partecipazione alle attività collegiali e di programmazione), esposta dal dirigente scolastico nella nota sopra richiamata. Qui basti sottolineare che si tratta di una questione non banale, per la cui soluzione non è possibile trarre dalla normativa una soluzione certa in senso preclusivo, e perciò solo non può negarsi l'interesse del ricorrente ad accertare il presupposto di fatto necessario a far valere eventuali pretese economiche.

In conclusione, non si ravvisano ragioni per negare al ricorrente l'accesso agli atti.

Il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente deve ordinarsi all'Amministrazione scolastica di consentire al ricorrente l'accesso richiesto.

In mancanza di patrocinio legale e rientrando il ricorso nella materia del pubblico impiego, non vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al dirigente scolastico dell'I.T.I.S. "A. Volta" di Perugia di consentire al ricorrente l'accesso agli atti indicati nell'istanza in data 5 novembre 2001 e nel ricorso stesso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2003, con l'intervento dei magistrati:

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente

Avv. Annibale Ferrari Consigliere

Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


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