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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

SUGGERIMENTI PER IL NUOVO ESAME DI STATO

Prima di affrontare alcune questioni di carattere generale sulla nuova normativa dell’Esame, (sulla cui “serietà” credo sia opportuno attendere almeno il primo anno di svolgimento), mi pare opportuno segnalare alcuni punti critici presenti nell’articolato del d.d.l. approvato dalle Commissione Istruzione della Camera, che il sottoscritto, confortato anche dall’esperienza quasi trentennale di commissario e Presidente fino al 2002 [1] , ritiene di dover segnalare perché, se approvate così come sono, rischiano di mettere in crisi le Commissioni e gli Uffici periferici.

Segnalerei fin d’ora inoltre qualche punto controverso dei predenti esami, così come previsti dalle Ordinanze, che riterrei debbano essere tenuti presenti nella Ordinanza che seguirà certamente all’approvazione della legge 

A)  All’art 2 comma 1° si dice che potranno essere ammessi coloro che riportino un giudizio positivo in sede di scrutinio finale e abbiano “saldati tutti i debiti formativi contratti negli anni precedenti” Può sembrare una giusta maniera di dare valore ai “debiti”, che, dopo il primo anno di introduzione nella normativa (1994, auspici i Ministri D’ Onofrio e Lombardi), sono scaduti a semplici segni rossi sui tabelloni senza conseguenze reali, salvo il diverso punteggio nei crediti di fine anno. Il fatto è che nessuno ha mai chiarito cosa comportasse il non assolvimento dei “debiti”. Ma per esempio i “debiti” dell’ultimo anno, anzi, i voti negativi riportati in sede di scrutinio finale di quinta quando verranno saldati? Ritengo tuttavia che porre come condizione per l’ammissione agli esami di Stato la “saldatura” di tutti i debiti mi pare francamente una condizione capestro, che non potrà essere rispettata, per cui si arriverà a delle “sanatorie” universali. E poi non si possono mettere sullo stesso piano tutti i debiti, che sono diversi per “quantità” e per “qualità”. Bisognerebbe essere molto precisi: ad esempio si dovrebbe quali “debiti” sono fondamentali in un Classico o in un pedagogico; non mi pare serio penalizzare un alunno del classico se ha un debito non saldato in fisica o in lingua straniera (magari con una insufficienza non grave); cosa ben diversa per un alunno dello Scientifico o del linguistico.
Vista la impossibilità di definire nei minimi particolari la materia, non resta che affidarsi alla valutazione dei docenti i quali,  in sede di ammissione, valuteranno se i debiti non saldati comportino un livello di preparazione complessivo tale da inficiare il raggiungimento di determinati livelli stbiliti in sede di programmazione. In sostanza si tratta di prevedere che “nel giudizio di non ammissione il Consiglio di classe terrà conto degli eventuali debiti non saldati”; i quali comunque dovrebbero essere riportati nel diploma finale
Il discorso sui debiti naturalmente andrebbe approfondito. Mi permetto di citare en passant possibili soluzioni future. Ad esempio in presenza di determinati “debiti” (non nelle materie qualificanti il corso di studi) si potrebbe consentire l’ammissione all’esame ma negargli l’accesso a determinate facoltà  universitarie, oppure, riportando sul diploma i debiti non saldati sarebbe l’università a decidere di sottoporre a prove di ingresso per coloro che hanno dei debiti ritenuti importanti per quel corso di laurea.

B) Personalmente ritengo che la condizione prevista per l’abbreviazione al penultimo anno di cui all’art. 2 comma 2, cioè l’aver conseguito “non meno di 8 decimi in ciascuna disciplina” richiamando ancora una volta il desueto D.Luogoteneziale del 15 maggio 1945 sia restrittiva e poco logica. Sempre riferendomi al Classico, a un alunno con la media del 10 nelle discipline caratterizzanti del corso di studi, verrebbe negata l’anticipazione con un 7 in fisica! Sarebbe meglio riferirsi alla media, prevedendo semplicemente che nessun voto sia inferiore al 7.

C) Un problema analogo si presenta all’art. Art. 2 comma 3 laddove si parla degli esami preliminari dei privatisti. Anche qui prevedere che l’alunno debba conseguire negli esami preliminari non meno di 6 decimi in ciascuna disciplina è eccessivamente restrittivo. Gli interni possono essere ammessi magari con due/tre insufficienza, mentre al privatista non sarebbe consentito avere una insufficienza,( specie se in riferimento a discipline non caratterizzanti il corso di studi). Proporrei la stessa soluzione di cui al punto A: sta al Consiglio di classe valutare se esistono o non esistono le condizioni per la ammissione

D) Art. 4 comma 2 “a ciascuna classe (forse si voleva dire “commissione” ?)  sono assegnati non più di 35 candidati. Ma i legislatori lo sanno che le classi possono essere costituite anche di 28 alunni? Come si fa a parlare di due classi con un limite massimo di 35 candidati?

E) I punteggi

Pur condividendo la suddivisione tra crediti e prove, trovo che in sede di indicazioni successivi si precisino meglio alcune cose che nel passato lasciavano ampi dubbi.

Occorrerebbe prevedere sempre, soprattutto nei colloqui, la media tra i punti espressi da tutti i Commissari, in modo da evitare che si proceda per voto di maggioranza, in cui alla fine risulta decisiva quasi sempre la posizione del Presidente ( l'esperienza dimostra che in genere si creano due "blocchi" tra membri esterni e membri interni).

Occorrerebbe fissare inoltre uno sbarramento tra le prove scritte e quelle orali e spiego perché. Quando sommando il risultato dei credito e delle prove scritte si arriva ad esempio sotto una certa soglia (mettiamo 30) l’unica possibilità per la promozione è che il colloquio vada oltre i 30 punti, il che è impossibile.  Le soluzioni sono due: si può prevedere l'ammissione ai colloqui quando almeno una prova sia positiva e nessuna sia inferiore a 5 o quando complessivamente si raggiunga un punteggio di almeno 35.

In via subordinata si dovrebbe consentire di integrare il punteggio finale anche per coloro che stanno sotto il 35, qualora ne ricorrano le condizioni e con ampia motivazione , al fine di consentire la promozione senza dover ricorrere all’escamotage di attribuire un punteggio non veritiero al colloquio per impedire la bocciatura. L’esperienza dimostra che se un alunno ha conseguito tra crediti e prove scritte 35 e non si ritenga di doverlo bocciare, l’unica possibilità è di attribuirgli comunque  almeno 25, alterando così i valori espressi dagli altri.

Infine propongo (ma questo è una questione di ordinanza) che le valutazioni soprattutto del colloquio fossero espresse in via provvisoria, che si tradurrebbe in voto solo sulla scorta di una valutazione globale della classe  e quindi in sede di scrutinio finale. Ciò restituirebbe allo scrutinio una funzione di vera discussione sulle “persone” e non una semplice trascrizione di numeri.

Il colloquio “pluridisciplinare”

La parte più debole dell'intero esame sia costituita dal colloquio "multidisciplinare". Non si riesce quasi  mai a identificare le "competenze" trasversali sulle quali verificare il grado di "preparazione" complessiva del candidato; in genere, salvo casi molto limitati riguardanti specifici ambiti disciplinari, i colloqui sono stati utilizzati per saggiare le "conoscenze" in una logica di semplice sovrapposizione, cosa che meglio può essere fatta nel corso della terza prova.

Il carattere multidisciplinare del colloquio non significa ascoltare effettivamente i candidati su quasi tutte le materie: nonostante le sollecitazioni in merito del sottoscritto nei fatti negli esami successivi alla riforma Berlinguer, purtroppo ciò è avvenuto quasi sempre.

Bisogna, a mio parere, chiarire che devono essere presenti tutti gli ambiti disciplinari  (che nel caso delle Scuole "classiche" significa in sostanza i due ambiti, quello umanistico e quello scientifico), ma che per le discipline oggetto della III prova ci può limitare a discutere o approfondire le risposte date dagli alunni. In questo modo si evita che sulla stessa disciplina ci siano in effetti due "verifiche"(una scritta e una orale), si riesce meglio ad accertare "la padronanza della lingua", specie attraverso la presentazione della ricerca, e il colloquio riesce affettivamente a valutare la "capacità di utilizzare le conoscenze acquisite …collegarle nell'argomentazione e …. discutere ed approfondire sotto i vari profili i diversi argomenti"., come prevedevano le ordinanze del tempo. Pretendere che una Commissione composta di due "tronconi" che si vedono per la prima volta nel corso degli Esami riesca veramente a realizzare l'insieme di queste condizioni è purtroppo difficilissimo, se non impossibile. Bisognerebbe allora stabilire che i colloqui si svolgessero per non più di 3 candidati al giorno, in modo da avere il tempo necessario per "accordarsi" preventivamente sulla conduzione dei singoli colloqui.

Appendice

A chi scrive pare che la serietà dell’esame di Stato non risieda tanto nella composizione delle Commissioni, salvo che per le scuole paritarie, bensì nella deontologia degli esaminatori e in una prova “standard” a livello nazionale in cui siano fissati chiaramente le domande e le valutazioni oggettive. Questa può essere solo la terza prova da svolgersi separatamente, magari prima della ammissione, e con commissari tutti esterni. Si potrebbero utilizzare le prove on-line come avveniva già per le prove Invalsi. E’ utopia? 

Prof. Pasquale D’Avolio
D.S. istituto comprensivo Arta-Paularo (UD)
Già Preside di Licei

 

[1] Dopo, avendo scelto di dirigere un Istituto comprensivo non ho avuto più titolo (!) a essere nominato a differenza di molti miei ex colleghi dirigenti delle elementari, che, senza aver mai insegnato nelle superiori, si sono trovati a dirigere ope legis scuole del secondo ciclo!)


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