FAQ/1
Consulenza Pensionistica On Line
>Volevo ringraziare per l'ottimo
servizio fornito dalla consulenza "pensioni" della lista. Ho chiesto un quesito
sul mio cedolino di stipendio e in brevissimo tempo ho ricevuto un'esauriente e gratuita
risposta. Mi chiedevo due cose:
1)Come mai un servizio del genere non venga offerto dal ministero, che ha personale e
risorse per la gestione dei dipendenti?
2)Forse esiste la speranza che il nostro stato possa migliorare i suoi servizi ai
cittadini, grazie alle nuove tecnologie, e alla solita disponibilità degli italiani a
supplire dove lo stato non arriva.
Ancora grazie.
>Attualmente sono un insegnante tecnico
pratico di Laboratorio di Elettronica classe di concorso 26C presso l'ITIS Torriani di Cremona. Sono in in servizio
dal settembre 1980 ed in ruolo dal 10/9/1982. Dal 2 gennaio 1973 al settembre 80 sono
stato dipendente (prima conduttore poi capotreno) delle Ferrovie Sud-Est a Bari. Sono
ferrovie a concessione governativa. Dal 3/4/1970 al 6/7/1971 ho prestato servizio militare
nell'Aeronautica. Il 30/12/1992 ho presentato domanda in Provveditorato per il
ricongiungimento dei due periodi contributivi e pare (dico pare perché verbalmente ho
ricevuto notizie positive ma sulla carta ancora no!) che ora debba avere un unico periodo
contributivo. La domanda che ora Le pongo se ha avuto la pazienza di seguirmi è: quando
potrò andare in pensione con quale trattamento economico?
>Se ha presentato domanda di valutazione, riscatto e
ricongiunzione per il servizio prestato prima della data di immissione in ruolo e questa
e' stata effettivamente accolta, potrebbe conseguire una pensione di anzianita' il
1-9-2006 perche' a quella data avra' raggiunto i 35 anni di contribuzione, ovviamente se a
quella data avra' raggiunto anche un'eta' anagrafica di 57 anni. Dico "potrebbe"
perche' la prima riforma che il governo ha in mente di varare e' quella di sopprimere le
pensioni di anzianita'. lo fara' prima o dopo il 1-9-2006?
E' impossibile determinare oggi l'ammontare della pensione, il calcolo non sarebbe ne'
reale ne' indicativo anche perche' il governo ha in cantiere di far applicare a tutti il
sistema contributivo! Vorrei, con l'occasione, darle una notizia utile. In questi giorni
l'INPDAP di Roma ha inviato la denuncia contributiva SCP. Se la faccia controllare dalla
segreteria della sua scuola perche' pare che ci sia un errore per tutti nella
determinazione del contributo accreditato per il 1996.
>Gradirei sapere se risponde al vero la
notizia secondo la quale il personale appartenente a classi di concorso in esubero può
accedere alla pensione di anzianità. Chi scrive ha maturato circa 29 anni di servizio.
>Risponde al vero. Il suo caso e' regolato dall'articolo 59,comma 9, della
legge 449/1997 il quale stabilisce che il pensionamento del personale appartenente a
classi di concorso in esubero, per gli anni 1998,1999 e 2000, e' attivato dopo il
movimento del personale e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
>Le chiedo gentilmente di darmi alcuni
chiarimenti in merito alla domanda di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie
(pensionamento), premettendo che ho 37 anni di servizio e 57 di eta'.
Nella circolare ministeriale n.496 del 30.12.98 si richiede in allegato alla domanda di
cessazione la presentazione di una dichiarazione di tutti i servizi valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza secondo il modello allegato alla stessa circolare; mentre nella
circolare del Provveditorato agli Studi di Roma n. 4 del 12.01.99 viene richiesta soltanto
la domanda di cessazione entro il 01.03.99 ed in un secondo tempo altre dichiarazioni,
come da allegato alla presente, e non quella della C.M.
Vorrei pertanto sapere cosa devo presentare ed in caso dovessi presentare anche la
dichiarazione di cui alla C.M. 496 come va riempita perche', secondo me, non e' affatto
chiara.
>Avendo 37 anni di servizio lei ha titolo al pensionamento a
prescindere dall'eta'. Il Ministero della Pubblica Istruzione con Circolare n 496 del
30-12-1998 ha dato disposizioni ai Provveditorati per regolare le uscite ed ha ipotizzato
i vari casi. A loro volta i Provveditorati hanno diramato alle Istituzioni scolastiche una
circolare in cui sono contenute tutte le norme che regolano le uscite. Osservando la
circolare provveditoriale Lei non commette nessun errore anche se la C.M. n 496 prevede la
compilazione di una apposita dichiarazione dei servizi valutabili. Molto porobabilmente il
suo Provveditorato ha gia' acquisito il dato della dichiarazione dei servizi al momento
dell'immissione in ruolo ed ha ritenuto quindi superfluo fargliene richiesta.
>Gradirei chiarimenti su alcune situazioni in merito
al diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, in particolare:
1) ha diritto alla liquidazione una insegnante di 2°grado, (attualmente in servizio
presso la Regione quale vincitrice di concorso dal nov. 1998), che non ha maturato il
diritto a pensione e che ha avuto supplenze annuali fino al 30/6 negli a.s. 94/95 - 95/96
- 96/97 - e nell'a.s. 97/98 fino al 31/98? Se si, questa deve essere liquidata d'ufficio o
su richiesta dell'interessata?
2)Dipendenti cessati dal ruolo di collaboratori scolastici con Decreto Provveditoriale per
accettazione nomina supplenza annuale di assistente amministrativo dal 24/9/97 senza
soluzione di continuità: hanno diritto alla liquidazione? se sì
a) su richiesta dell'interessato (prescrizione entro 5 anni)
b) d'ufficio e entro quali termini?
Gradirei inoltre informazioni relative alla data di decorrenza di iscrizione al Fondo
credito e Opera di previdenza, in particolare quando questa non coincide con la decorrenza
delle ritenute in conto Entrata Tesoro valutabili ai fini pensionistici (tipo e durata
della nomina).
>Mi sembra di capire che attualmente e' dipendente
dall'Ente Regione e che per gli anni 1994/95, 1995/96, 1996/97 e nell'anno 1997/98 per
pochi mesi ha prestato servizio di insegnamento con supplenze annuali. Per aver diritto
alla liquidazione della buonuscita e' necessario aver maturato almeno un anno di
iscrizione al fondo previdenza gestito dall'INPDAP. Per sapere se ha maturato un anno di
iscrizione al fondo previdenza si rivolga alla segreteria dell'ultima scuola in cui ha
prestato servizio. L'indennita' di buonuscita e' liquidata dall'INPDAP dopo aver ricevuto
dal Provveditorato il modello P.L.1 ovviamente su richiesta dell'interessata. Per quanto
riguarda il secondo quesito non si puo' dare una risposta perche' non si intravede una
cessazione del servizio se e' vero che dal ruolo dei collaboratori scolastici alla
supplenza annuale degli assistenti amministrativi non c'e' stata soluzione di continuita'
e se e' vero che con la supplenza annuale sono state versate le ritenute per opera
previdenziale.
Per quanto riguarda infine il terzo quesito e' necessario dire che tutto il personale
della scuola, direttivo, docente, ed ATA e' iscritto obligatoriamente al fondo previdenza,
compreso il personale non di ruolo supplente annuale che a decorrere dal 1-1-1988 e'
assicurato in conto entrate tesoro.
>Chiedo se è possibile cumulare la
pensione di anzianità (1/9/1999) con emolumenti derivanti da prestazioni in esami di
maturità o insegnamento pressoistituti scolastici non statali con i quali non si è mai
collaborato.
>Il DL n 508 del 30-9-96 convertito nella legge n 662 del
23-12-1996 ha stabilito con effetto dal 30-9-96 la totale incumulabilita' tra la pensione
di anzianita' ed i redditi di lavoro di qualsiasi natura. Con tale espressione
"qualsiasi natura" il legislatore ha voluto includere i redditi di lavoro
subordinato, autonomo e professionale. Ovviamente esistono delle eccezioni che devono
essere vagliate caso per caso. Successivamente a norma della legge 449 del 27-12-1997 art.
59 comma 4, con effetto dal 1-1-98, il divieto del cumulo tra pensione di anzianita' e
redditi di lavoro autonomo non e' piu' totale, ma deve essere limitato al 50% della quota
eccedente il minimo INPS.
>Vorrei sapere se il dirigente scolastico, risultando
soprannumerario a seguito del ridimensionamento della rete scolastica,può richiedere le
dimissioni dal servizio fruendo delle finestre previste dalla L.335/95.
>Mi permetta anzitutto una precisazione. Nella scuola non esiste ancora la
figura del dirigente scolastico, pertanto le informazioni che mi accingo a darle si
riferiscono ad un capo d'istituto. A norma dell'art. 59 comma 9 della legge 449/1997 ella
in quanto soprannumerario nel ruolo del personale direttivo potrebbe beneficiare del
pensionamento anticipato per gli anni 1999 e 2000 fino alla concorrenza del soprannumero
solo dopo il termine delle operazioni di movimento del personale.
Mi permetto di farle notare che la cosa non dovrebbe interessarla tanto. Alla vigilia di
un grande salto di qualita' cioe' l'acquisizione della dirigenza scolastica non penso che
convenga chiedere un pensionamento anticipato. Anzi avrebbe dovuto chiedere la revoca
entro il 10-2-1999 qualora avesse gia' presentato la domanda di dimissioni ed intendesse
partecipare ai corsi di formazione previsti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica
come previsto dalla CM n 496 del 30-12-1998.
>Sono un insegnante di Scuola media. Insegno E.
Tecnica e tra lavori predecedenti, riscatti e servizio scolastico, ho 31 anni di servizio
e quindi ptrei andare in pensione con la L. Dini, in quanto insegno in una categoria con
soprannumerari. Dato che la normativa a riguardo e' molto complessa, desiderei conoscere
quali sono le norme attualmente in vigore che regolamentano il cumulo di redditi tra
pensione e lavoro, in particolare le collaborazioni coordinate e continuative. Il
Ministero della PI prevede la possibilita' di accedere alla pensione e di restare in
servizio Part time, ma non mi e' chiaro come percepirei la pensione in questo caso.
>Essendo soprannumerario nella classe di concorso dove
e' stato nominato, ella potra' beneficiare dell'art. 59 comma 9 della legge 449/97 per gli
anni 1999 e 2000 al termine delle operazioni di movimento del personale e fino alla
concorrenza del soprannumero. Mi sembra pero' di capire che il suo problema non e' tanto
il pensionamento quanto quello che potra' fare dopo. Non ha grandi scelte. Prima di tutto
non potra' fare lavoro dipendente, pero' essendo il pensionamento avvenuto dopo il
1-1-1998 potra' svolgere lavoro autonomo perche' il divieto di cumulo tra pensione di
anzianita' e redditi di lavoro autonomo non e' piu' totale, ma deve essere limitato al 50%
della quota eccedente il minimo INPS.
Per quanto riguarda infine il part-time bisogna dire che con decorrenza 1-9-98 per aver
diritto al trattamento pensionistico e conservare il rapporto di lavoro a tempo parziale
l'interessato deve:
1) non appartenere a classi di concorso con personale in esubero nell'ambito provinciale
2) avere tutti i requisiti di legge (449 del 27-12-1997) per accedere al pensionamento di
anzianita' cioe' 53 anni di eta' anagrafica piu' 35 anni di contributi o in alternativa 37
anni di contributi.
Scelga tra quello che le e' consentito!!!
>Scrivo per conto di mia madre, nata il
06/01/1941 ed insegnante elementare in ruolo dal 1/10/1967 (ora al 32esimo anno di
servizio).
A ciò sono da sommare due anni di preruolo alle elementari ed 1 anno di preruolo alle
medie inferiori.
Vorrebbe sapere se le conviene riscattare la laurea (4 anni) e cosa ciò comporterebbe?
Com'è combimata a livello pensionistico? Le conviene lasciare già a partire dall'anno
scolastico 2000/2001?
La prego di voler rispondere, per aiutare tra l'altro un contribuente alle prese da un
mese con trafile burocratiche e disservizi nel settore pubblico (tra cui dei fantomatici
computer che sembrano non funzionare MAI!!!)
>Sua madre avendo 58 anni di eta' anagrafica, 32 anni di servizio di ruolo e
3 anni di servizio non di ruolo di mesi 12 ciascuno regolarmente riscattato, ha raggiunto
tutti i requisiti di legge per poter conseguire una pensione di anzianita' all'1-9-1999.
Ovviamente se restasse ancora altri 5 anni potrebbe percepire una pensione con il massimo
dei contributi (40 anni) e con il massimo della retribuzione perche' ha raggiunto o sta
per raggiungere l'ultima classe di stipendio. In questo caso la pensione sara' uguale o
leggermente superiore all'ultima retribuzione.
Lei vorrebbe sapere se le conviene riscattare la laurea in modo da poter uscire 4 anni
prima cioe' l'1-9-2000. Riscattare la laurea e' sconsigliato a chi sta per andare in
pensione perche' gli indici da prendere come base per il calcolo del contributo di
riscatto sono molto alti. Nel caso in cui dovesse pagare 20 milioni in 48 rate, quante
rate di pensione dovrebbe percepire maggiorata di 200.000 lire circa (beneficio del
riscatto di 4 anni della laurea) per poter ammortizzare il debito di 20 milioni circa
anche se le verra' rimborsato il 19% del contributo pagato ogni anno? Saranno 100 rate
cioe' 8 o 9 anni. Non ho mai consigliato di pensionarsi o restare in servizio perche' la
convenienza e' imperneata su fattori soggettivi, l'ho messa nella condizione di riflettere
e di prendere un'autonoma decisione.
>Scrivo a proposito di mia madre, come le dicevo nel
mio messaggio precedente: nata il 06/01/1941, iscritta alla Facoltà di Pedagogia
nell'A.A.1959-1960 (e laureatasi il 23/06/1966), insegnante elementare in ruolo dal
1/10/1967 (ora, quindi, -come le ho già scritto- al suo 32esimo anno di servizio).
A ciò sono da sommare due anni di preruolo alle elementari (A.S. 1963/64 e A.S. 1964/65)
ed un anno di preruolo alle scuole medie (A.S. 1966/67); tali anni di preruolo sono a
carico INPS e sono serviti a riscattare i quattro anni della Laurea (con domanda in data
6/3/1978 e relativo pagamento).
Vengo ora alla domanda:
* questo riscatto di laurea può servire per la ricongiunzione secondo l'ex articolo
2 L.29/79 (tenendo conto della sentenza della Corte dei Conti n.2132 del 1/06/1989)?
* questo ricongiungimento è a titolo oneroso? Se sì, a quanto ammonterebbe la cifra?
>Mi sembra di capire che sua madre servendosi della posizione assicurativa
INPS per gli anni di servizio non di ruolo abbia chiesto il riscatto del diploma di laurea
nella gestione dell'INPS per poi ricongiungerla ai sensi della legge 29 sulla gestione
statale.
Per i casi in cui rientra sua madre la Corte dei conti con delibera 2132 del 1-6-1989, non
ha ritenuto leggittimo il ricorso a tale procedura ed ha ricusato il visto sui
provvedimenti motivando il diniego. La Corte ispirandosi all'art. 13 del TU n 1092/73 il
quale recita:"il dipendente civile dello Stato al quale sia stato richiesto per
l'ammissione in servizio il diploma di laurea puo' riscattare in tutto o in parte il
periodo di tempo corrispondente alla durata legale del periodo di studi universitari"
non ha ritenuto ammissibile il ricorso alla gestione INPS per poi ricongiungerlo alloStato
con legge 29 perche' si e' trattato, dice la Corte, di un espediente per aggirare il
divieto posto dalla legge nei casi in cui per l'ammissione in servizio e' richiesto il
diploma e non la laurea. Sua madre puo' chiedere ora il riscatto della laurea a norma del
DL n 184 del 30-4-1997. Tale facolta' e' consentita solo a partire dal 13-7-1997 data di
entrata in vigore del DL di cui sopra, ma a quale prezzo?
>Sono un docente di Matematica e dovrei andare in
pensione il prossimo settembre con 33 anni di servizio (sono uno dei 30000 bloccati).
Insegno in 3 classi di un Liceo Scientifico per 15/C.
1) A quanto ammonterà la pensione mensilmente?
2) Optando per il Part-Time,quale sarebbe il trattamento e per quanto tempo potrei
chiederlo?
3) Le ore di aggiornamento per cambiare gradone faccio in tempo ad utilizzarle o mi sono
inutili?
>1) Per quanto riguarda il primo punto siamo spiacenti di comunicarle che
per il momento la nostra rubrica non esegue calcolo di pensione;
2)Per quanto riguarda il part-time, non penso che il suo caso rientri tra quelli previsti
dalla normativa in vigore dal 1-9-98 . Infatti sono richiesti tra l'altro anche i
requisiti della legge 449 del 27-12-1997 cioe' 53 anni di eta' anagrafica piu' 35 anni di
contributi;
3) Per quanto riguarda infine il terzo punto, se intende pensionarsi il 1-9-1999 non e'
necessario che faccia ore di aggiornamento perche' la pensione le verra' comunque
calcolata con la classe 21, viceversa se si pensionera' con data successiva al 1-1-2000 e'
necessario completare le ore di aggiornamento perche' sara' requisito essenziale per
passare dalla classe 21 alla 28.
Prima di decidere per il pensionamento pensi che dal 1-1-2000 il suo stipendio passera'
dalle attuali 31.390.000 a 34.314.000 con una differenza in piu' di £ 2.924.000 annue
lorde pari a £ 243.667 mensili lorde che andranno ad influire sul calcolo della pensione
apportando un maggiore beneficio economico per sempre!
>Gradirei conoscere le più recenti
disposizioni sui pensionamenti per: anzianità; vecchiaia; dimissioni dal servizio nel
settore scuola.
>Le norme piu' recenti per ottenere la pensione sono: legge
8-8-1995 n 335 e legge 27-12-1997 n 449. La disciplina sulle pensioni e' stata modificata
nel corso degli anni passati anche dalle altre leggi finanziarie a partire dal 1992 :
legge 503/92; legge 537/93; legge 724/94 ecc.
In linea di massima diciamo che per ottenere oggi la pensione di anzianita' sono
necessari: 35 anni di contributi e 53 anni di eta' anagrafica oppure 37 anni di contributi
a prescindere dall'eta' anagrafica. Per ottenere la pensione di vecchiaia sono necessari
65 anni per gli uomini e 60 per le donne a prescindere dai contributi che comunque non
devono essere inferiori a 19 anni, dal 1999 al 31-12-2000 e a 20 anni dal 2001 in poi.
Sono salvaguardati casi particolari. Per quanto riguarda la terza richiesta diciamo che le
dimissioni dal servizio sono necessarie quando, avendone i requisiti, si richiede la
pensione di anzianita'.
>Vorrei porre una domanda in questo
marasma di leggi e modifiche successive: 24 anni di servizio come docente ITP di cui 21 di
ruolo nascita 1955 età 43 riconosciuta legge 336/70. Quando dovrò ancora attendere per
andare in pensione? Ho qualche facilitazione in seguito alla 336/70?
>Se la sua disciplina non e' compresa tra quelle in
cui si sono verificate situazioni di soprannumero, ella potra' uscire quando si trovera'
ad avere 57 anni di eta' anagrafica cioe' nel 2013 perche' soltanto in quell'anno (se ci
saranno ancora le pensioni di anzianita', ed io ho molti dubbi in proposito) avra'
raggiunto i due requisiti di legge per l'eta' anagrafica e l'anzianita' contributiva.
L'art. 2 della legge 24-5-1970 n 336 le riconosce sulla pensione e sull'indennita' di
buonuscita solo benefici economici: il passaggio di classe successivo o in alternativa n 3
aumenti biennali se si trova nell'ultima classe di stipendio.
>Si chiede se un assistente
amministrativo ,nato nel 1948 che al 1.1.99 ha 36 anni di contributi e 51 anni di età e
che ha iniziato a lavorare a 15 anni, può andare in pensione come PRECOCE dal 1.1.99. SE
SI' con quale nornativa SE NO: quando può andare?
>Il legislatore nel formulare la legge 449 del 27-12-1997 ha tenuto conto
del fatto che in Italia ci sono molte persone che hanno iniziato a lavorare troppo presto
ed hanno gia' raggiunto una certa anzianita' contributiva per poter andare in pensione.
Se lei ha effettivamente raggiunto 36 anni di contribuzione al 1-1-1999 potra' chiedere di
andare in pensione nell'anno 2000 perche' nel predetto anno ella avra' maturato
l'anzianita' necessaria (37 anni di contributi) per andare in pensione a prescindere
dall'eta' anagrafica.
>Gradirei un chiarimento sulla possibilità di
ottenere il trattenimento in servizio per un biennio, indipendentemente dall'anzianità
raggiunta, a partire dal 1.9.1999, la mia situazione è la seguente: ho, ovviamente, 65
anni, sono in servizio di ruolo nell'amm.ne scolastica dal 1977; ho già raggiunto il
minimo necessario per il diritto a pensione, compresa la ricongiunzione di alcuni periodi
lavorativi nel settore privato; con la proroga di un biennio non raggiungo comunque i 40
anni utili a pensione.
Può indicarmi quale disposizione legislativa dispone la possibilità del trattenimento in
servizio, nella situazione in cui mi trovo,senza essere stato in servizio
nell'amministrazione scol.ca al 1.10.74?Per quanto a mia conoscenza ciò è possibile solo
se si deve raggiungere il minimo utile a pensione. Può esserci una errata interpretazione
in quanto recita la norma "indipendentemente dall'anzianità raggiunta..." nel
senso che è possibile chiedere il trattenimento in servizio per un biennio anche se non
si deve raggiungere il minimo o il massimo di contribuzione utile a pensione ma nel
secondo caso l'essere stato in servizio di ruolo nel '74 è requisito indispensabile per
ottenerlo?
>Effettivamente per poter restare in servizio fino al 70°
anno di eta' a norma dell'art. 15 della legge 8-7-1973, n 477 e' necessario essere in
servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato dal 1-10-1974. Ma a lei si da'
un'altra opportunita' di proroga: l'art. 16 del D.L. 30-12-1992 n 503 in base al quale
lei, a prescindere da qualsiasi situazione di anzianita', e' in facolta' di permanere in
servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di eta' (65 anni).
>Dal mese di luglio 1997, tutti gli
anni e per quattro mesi, sul mio cedolino dello stipendio, fra le ritenute, trovo questa
voce: "Applicazione L. 335/95". Tale applicazione "alleggerisce"
il mio stipendio netto di importi variabili fra le 340.000 e 360.000 lire annue. In
segreteria non sono riuscito ad avere alcuna informazione seria e circostanziata.
Un'indagine fra i colleghi ha evidenziato un ventaglio di importi, apparentemente non
collegati all'anzianità o ad altro. Sapreste illuminarmi in merito a questa famigerata
legge del 95?
>La ringrazio per avermi dato l'opportunita' di trattare
questo argomento che e' 'incomprensibile' a molti docenti. Non definirei 'famigerata' la
legge 335/95, anzi e' stata quella che ha messo un po' d'ordine nei pensionamenti
'legalizzando' certe procedure di calcolo sulla determinazione della base pensionabile.
Da sempre i dipendenti statali hanno beneficiato dell'aumento del 18% della base
pensionabile ai fini del calcolo della pensione e mai e' stato pagato il relativo
contributo. La legge 335/95 ha legalizzato questa posizione facendo pagare agli
interessati il contributo relativo. Veniamo ora a controllare il calcolo. Dal cedolino del
mese di luglio 1997 lei puo' controllare se e' stato operato bene il calcolo del
contributo, infatti nell'annotazione e' stato specificato il conguaglio contributivo
operato dalla Direzione Provinciale del tesoro la quale indica la retribuzione
pensionabile dell'anno 1996, la quota di maggiorazione del 18% e infine la retribuzione
accessoria (quella che le ha corrisposto la scuola) Il Tesoro le ha fatto pagare il
contributo dell'8,75% sulla differenza tra la quota di maggiorazione e la retribuzione
accessoria (e non poteva fare in modo diverso perche' sulla retribuzione accessoria il
dipendente ha gia' pagato il contributo dell'8,75% a scuola).
Da questo calcolo viene fuori quello che bisogna pagare ed e' indicato nelle annotazioni.
Le ritenute sono state detratte dagli stipendi di luglio, agosto, settembre e ottobre
1997. Il dato del conguaglio se lo ritrova sul modello che l'INPDAP ha fatto pervenire a
tutti i dipendenti nel mese di gennaio. L'importo del conglaglio di cui stiamo trattando
e' indicato nella terza colonna. Ora che conosce la natura di questa ritenuta che ha fatto
alleggerire il suo stipendio, e' sempre del parere che si tratti di una cosa famigerata?
Io veramente avrei preferito pagare il doppio se la mia base pensionabile fosse aumentata
due volte del 18%!!
>Se ho ben capito, comunque, la ritenuta il Tesoro la
liquida sui soli compensi che mi eroga la mia scuola e che vengono sottoposti alla sola
ritenuta dell'8,75%.
Se così è, come mai il conguaglio che dovrò pagare nel 1999, sui compensi erogatimi
dalla scuola nel 1998 (pari a complessive £. 800.000 lorde, quale membro interno agli
esami di maturità, ridotte a £. 480.000 nette) ammonta a £. 330.000?
>Non è così quello che ha capito è completamente l'inverso!
Cerchero' di essere piu' chiaro. Le dicevo che sulla base pensionabile lo Stato ci
"regala" il 18% di retribuzione.
Fino a qualche anno fa non pretendeva alcun contributo per questo atto di amore verso i
suoi dipendenti. Con legge 335 lo Stato ci conferma questo regalo però vuole avere la
ritenuta Tesoro dell'8,75%.Tu dai una cosa a me e io do una cosa a te.
Facciamo un esempio per essere più chiari.
Retribuzione annua lorda pensionabile: L. 50.000.000
Maggiorazione del 18%: L. 9.000.000
Sull'importo di L. 9.000.000 dovremmo pagare l'8,75% pari a L. 787.500.
A questo punto entra in gioco l'ammomtare della retribuzione accessoria, quella
corrisposta dalla Scuola per intenderci. Poichè è pensionabile, oltre al 18% di
maggiorazione, solo la parte eccedente di retribuzione accessoria rispetto alla
maggiorazione del 18% allora a questo punto bisogna stabilire quale è la retribuzione
accessoria e la maggiorazione al fine del conguaglio retributivo dell'8,75%.
Ritorniamo all'esempio di prima.
1° Ipotesi
Maggiorazione del 18%: L. 9.000.000
Retribuzione accessoria: L. 8.000.000
Differenza: L. 1.000.000
In questo caso il Tesoro le fa pagare l'8,75% su L. 1.000.000 perchè il restante 8,75% su
L. 8.000.000 è stato pagato a Scuola.
2° Ipotesi
Maggiorazione del 18%: L. 9.000.000
Retribuzione accessoria: L. 10.000.000
In questo caso il Tesoro non Le fa pagare niente perchè ha pagato tutto a Scuola.
3° Ipotesi
Maggiorazione del 18%: L. 9.000.000
Retribuzione accessoria L. 0
Differenza: L. 9.000.000
In questo caso il Tesoro le farà pagare l'8,75% su L. 9.000.000.
>Ho cominciato ad insegnare a dicembre
del 1971 nei CRACIS con nomina a tempo indeterminato per 6 ore settimanali 1-12-71/30-6-72
sessione d'esami (scuola media) compresa. Poi incarico a t.i. dal 1.1.72 (decorrenza
giuridica 1.10.72 economica 1.11.72 (perchè impegnata in una supplenza nel mese
precedente). Immessa in ruolo nel '78 con art.13.
Vorrei sapere qual é la mia situazione ai fini pensionistici, ovvero se i sette mesi
dell'anno scolastico '71-72 valgono e in che misura; se posso eventualmente riscattare i
mesi mancanti (luglio-settembre), ottobre mi è stato retribuito come supplente (dal 7 al
28 ritenute previdenziali comprese).
Considerando la domanda di riscatto degli anni di laurea (quattro) qual'é la mia prima
"finestra" d'uscita?
>Se non vado errato lei ha prestato servizio non di ruolo dal
1-12-1971 al 30-9-1978 per periodi discontinui e per un totale di anni 6 e mesi 7. Questi
periodi devono essere riscattati, computati, ricongiunti con le leggi oggi vigenti: legge
1092 se trattasi di servizio prestato presso lo Stato o altri Enti pubblici, con legge 29
se trattasi di servizio prestato presso privati (in questo secondo caso e' necessario che
siano stati versati i contributi previdenziali da parte dei privati).
Questo servizio sommato ai 21 anni di servizio di ruolo e ai 4 anni di studi universitari
da' un totale di anni 31 e mesi 7 al 30-9-1999. Con questa anzianita' non puo' certo per
il momento chiedere la pensione di anzianita' per la quale sono richiesti 35 anni di
contributi e 53 anni di eta' anagrafica. Puo' uscire con la pensione di vecchiaia
(riservata alle donne) se ha maturato o maturera' entro il 31-12-1999 il 60° anno d'eta'.
>La mia situazione è la seguente: 1 anno di supplenza
annuale, 4 anni di pre-ruolo, 25 anni di ruolo. Ho 55 anni d'età. Soltanto adesso
ho presentato domanda di riscatto. Chiedo per cortesia se mi conviene riscattare
adesso,con trattenute sullo stipendio, oppure rinunciare al riscatto; non ho per il
momento intenzione di andare in pensione.
>Non ha intenzioni di andare in pensione e se lo volesse non
potrebbe perchè ancora non ha maturato i requisiti.
Ha fatto bene a presentare domanda per il riscatto dei servizi fuori ruolo.
Se sono stati versati all'INPS i contributi previdenziali per i periodi di supplenza
allora Lei non deve pagare niente perchè d'ufficio si opererà la compensazione dei
contributi. Nel caso in cui i periodi di supplenza sono scoperti da contribuzione e i
servizi sono stati prestati presso lo Stato o presso altri enti pubblici allora è
possibile il riscatto con versamento dei contributi a carico dell'interessato. In questo
ultimo caso le ritenute previdenziali graveranno sul trattamento di pensione.
>Sono nato l' 1/7/46, responsabile amministrativo. Ho
53 anni e al 31/8/99 vanto una anzianità contributiva di anni 35. Si prega far conoscere,
se possibile, al 1/9/99 l'importo della pensione e l'indennità di buonuscita INPDAP.
>Lei vorrebbe conoscere l'ammontare della pensione e della
B.U. al 1.9.1999 senza comunicare gli elementi retributivi per il calcolo. A parte cio'
ella mi ha dato l'opportunità di suggerirLe di leggere attentamente il Contratto Scuola -
1998 - 2001 siglato il 3.3.1999. Vedrà che è previsto per i Responsabili amministrativi
il passaggio dal 1.9.2000 alla qualifica di Direttore dei sevizi amministrativi con
notevole vantaggio retributivo.
Se può rinvii il pensionamento a data successiva almeno al 1.9.2001 per poter avere una
pensione più alta con la nuova qualifica.
>Mi interesserebbe avere notizie sulla possibilità
che ha un insegnante (con 20 di contributi) di aumentare questo periodo attraverso la
contribuzione volontaria, oppure la possibilità di integrare 9 anni di stipendi a tempo
parziale con la contribuzione volontaria. E anche di quanto viene penalizzata la pensione
se si richiede prima dei 53 anni. Qual'è la normativa di riferimento? E' presente nel
vostro sito? E' consigliabile rivolgersi a qualche ufficio o sindacato particolare? Il
vostro sito offre questo servizio? Sono andato al Provveditorato di Roma a chiedere alcune
di queste informazioni e per darmi una risposta mi hanno fissato un appuntamento.... per
l'....... 11 - 1 - 2000. Incredibile ma vero anche nell'epoca di Internet.
>Rispondere alla prima parte del Suo quesito in modo esatto
è ora impossibile in quanto la normativa che regola i casi come il suo è di recente
emanazione ed è necessario un certo periodo di tempo per approfondire le argomentazioni.
Per quanto riguarda poi i requisiti di uscita devo dire che può pensionarsi con almeno 53
anni di età anagrafica se avrà un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.
Altra possibilità che le resta è di attendere il 65° anno di età anagrafica per
pensionarsi con il requisito della vecchiaia.
>Sono un insegnante di ventimiglia che non riesce a
calcolare ed a farsi calcolare l' anzianità pensionistica o il nulero di anni che gli
rimarrebbero se non dovesse cambiare la situazione.Potete aiutarmi? In caso di risposta
affermativa di cosa avete bisogno?
>Siamo qui per aiutare Lei e quanti altri ci chiedono notizie. Per calcolare
la sua anzianità pensionabile non mi deve mandare niente, cerco di essere chiaro in modo
che la possa calcolare Lei personalmente. Prima di tutto Lei deve accertarsi di aver fatto
domanda per il riscatto, il computo e la valutazione di tutti i servizi prestati prima
della nomina in ruolo sia con legge 1092 che con legge 29. Non si dimentichi questo!
Poi deve essere certo di aver fatto domanda per il riscatto del corso legale degli studi
universitari, infine deve essere certo di aver fatto domanda per il riscatto del periodo
di non attività lavorativa compreso tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica
della nomina in ruolo, la disoccupazione, ecc, ecc.
Una volta fatto questo Lei può uscire se ha raggiunto il 53° anno di età anagrafica e
la contribuzione di anni 35.
Facciamo adesso il conto degli anni. Deve sommare tutti i periodi di servizio non di ruolo
fatti e per i quali ha percepito la retribuzione, a questi deve aggiungere gli anni del
corso legale degli studi universitari e i periodi di non attività lavorativa, ecc,ecc,
infine deve aggiungere gli anni di ruolo.
Se il risultato di questa operazione Le da 35 anni di contribuzione può uscire al 53°
anno di età viceversa deve restare in servizio fino a quando non avrà raggiunto i
fatidici 35 anni di contribuzione.
Questo in linea di massima i casi particolari vanno osservati singolarmente per oltre
tipologie di uscitaTutto ciò nella speranza che per il futuro le cose non cambino!
>Ho 52 anni. Ho cominciato l'Università nell' Ottobre
1964: ho riscattato gli anni universitari. Mi sono laureato nel Luglio 1969. Ho insegnato
in una scuola L.R. nell' a.s. 1969/1970: ho riscattato tale anno. Ho svolto il servizio
militare nel periodo: Ottobre 1970/Dicembre1971: ho riscattato tale periodo. Sono stato
assunto con incarico a tempo determinato nell'a.s. 1971/1972 (convocato nel Febbraio
1972). Sono entrato in ruolo come insegnante nell' a.s. 1974/1975. Sono entrato in ruolo
come preside nell'a.s. 1992/1993. Quando posso andare in pensione? A quali condizioni?
Servono altre informazioni?
>Lei potra' andare in pensione il 1-9-2002 perche' solo
allora avra' raggiunto il minimo contributivo per potersi pensionare cioe' 37 anni di
contributi e 55 anni di eta' anagrafica.
Le condizioni dovrebbero essere favorevoli perche' a partire dall'anno scolastico
2000-2001 lei conseguira' la nuova qualifica e quindi la nuova retribuzione.
>Sono un insegnante elementare, ho 63
anni e posso pensionarmi l'1.9.2000. Ho riscattato, ai fini della buonuscita, 18 mesi per
il servizio militare e 8 mesi per maggiorazione ex art. 63 L. 312/80. Mi hanno chiesto L.
6.227.856 (rateizzate L. 6.614.408). Mi conviene riscattare questi servizi? In termini
economici ci rimetterò o ci guadagnerò? Attualmente percepisco uno stipendio di L.
2.400.000.
>Il riscatto della buonuscita e' in teoria sempre
conveniente. Pero' possono verificarsi delle condizioni per le quali la convenienza non
c'e' piu'. Per poter essere precisi nella risposta e' necessario fare il doppio calcolo
della buonuscita perche' molte volte per effetto di un arrotondamento per difetto la
convenienza che si dava per scontata non esiste piu'. Comunque le posso assicurare che sia
il g uadagno che la perdita saranno di modesta entita'!
I riscatti vanno fatti al momento della conferma in ruolo!
>Siamo
un gruppo di insegnanti di scuola media superiore ,con 33 e 34 anni di anzianità e 52 e
53 di età, che ha fatto domanda di dimissioni entro il 15 marzo 1997 e per effetto del dl
129/97 è stato trattenuto in servizio e andrà in pensione il 1 settembre 1999.Abbiamo
letto il decreto del marzo scorso con cui il ministro proroga la scadenza per la revoca
delle dimissioni al 15 aprile 1999 e saremmo anche propensi a rimanere in servizio
almeno fino al raggiungimento dei requisiti delle attuali tabelle (54 di età e 35 di
anzianità per il 2000 , 55 e 35 per 2001, ecc.), ma chi ci garantisce che non cambierà
tutto e che anche per noi che facciamo parte di una finestra non saranno abolite le
pensioni di anzianità? Abbiamo contatti per il nostro lavoro,che svolgiamo a tempo
pienissimo, con colleghi di tutta Italia e sappiamo che quasi tutti vorrebbero restare in
servizio ma nello stesso tempo non essere bloccati a vita. Ci chiediamo appunto se
ritoccando il sistema pensionistico anche noi perderemo tutti i benefici della vecchia
legge.
>Gentili proff, sono un esperto di normativa pensionistica e
in questa sfera cerco di dare consigli e suggerimenti. Loro mi chiedono di prevedere il
futuro cioe' quale sara' la sorte delle pensioni di anzianita'. Sinceramente non lo so.
Certamente la prima mossa che il governo fara' in materia pensionistica sara' quella di
penalizzare le pensioni di anzianita'. Dara' un ulteriore ritocco o le eliminera' del
tutto? Estendera' a tutti i dipendenti il calcolo con il sistema contributivo? Il governo
ha dato assicurazioni che per il momento non si prevedono altre riforme. Domani che cosa
dira'?
Qualcuno
ha notizie su un possibile rimborso IRPEF sulla buonuscita? In caso affermativo, riguarda
soltanto alcune annualità? C'è qualche sentenza che si è espressa favorevolmente?
Non ho mai avuto notizia di rimborso IRPEF sulla buonuscita.
Penso non ci sara' mai anche perche' l'IRPEF sulla buonuscita per venire incontro agli
interessati si calcola con l'aliquota tassazione separata su un reddito di riferimento che
viene determinato detraendo dal lordo della buonuscita il 26,04% e la franchigia che ora
e' stata elevata da 500.000 a 600.000 per ogni anno utile. Sara' il caso di buonuscite
liquidate prima dell'applicazione del meccanismo di cui sopra? In ogni caso non conosco
sentenze emesse in tal senso.
>Vorrei avere delle informazioni
relative al mio cedolino di stipendio.Sono un'insegnante di scuola media che ha 50 anni e
ho avuto il primo incarico nel 1974. Ho riscattato l'università. Leggo sull'intestazione:
liv 00, cl 21, sc 00. Volevo sapere cosa indicano queste sigle e quando cambieranno e come
cambierà il mio stipendio.
Ho anche una trattenuta di 87.302 lire in applicazione L.335/95 come mai? e quando
cesserà?
>Vuole essere aiutato per la lettura del suo cedolino.
Liv. 00 = Questa sigla stava ad indicare il livello di inquadramento. E' stato soppresso
con decorrenza 1.1.1996 con l'entrata in vigore dei "gradoni". Non è stato
ancora cancellato dal cedolino perchè si utilizzano, anche dopo il 1.1.1996, gli stessi
modelli e per coprire lo spazio si indica 00.
Cl. 21 = Questa sigla sta ad indicare che al 1.1.1996, con l'entrata in vigore del
contratto 4.8.1995, la Sua anzianità ai fini della carriera era compresa tra 21 e 27
anni.
Sc. 00 = Questa sigla sta ad indicare che al momento attuale il suo stipendio non è
arricchito di scatti biennali.
Per dirle con precisione quando cambierà e come cambierà il suo stipendio è necessario
fare la ricostruzione di carriera. Per fare ciò mi deve fornire con la massima precisione
la decorrenza giuridica della nomina in ruolo; gli anni di servizio non di ruolo
riconosciuti per la carriera e se il servizio viene prestato presso la scuola dell'obbligo
o presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Mi servirebbe pure la
disciplina insegnata.
La ritenuta di lire 87.302 (legge 335) deve essere pagata per quattro mesi e riguarda il
conguaglio contributivo relativo al 18% di maggiorazione della base pensionabile ai fini
della pensione. In altri quesiti ho spiegato ampiamente la natura e il meccanismo di
questa ritenuta.
>Mia mamma in pensione da Settembre aspetta la
liquidazione o come si chiama deve aspettare ancora parecchio o questi sono i normali
tempi tecnici?
>Sua madre in pensione di anzianita' dal 1-9-1998 deve
aspettare ancora un mese al massimo per poter riscuotere la buonuscita. Con una recente
legge le buonuscite liquidate per le pensioni di anzianita' sono procrastinate di sei mesi
e a questi devono aggiungersi altri due mesi e dieci giorni per per poter effettuare il
calcolo da parte degli uffici interessati (INPDAP).
Quindi il termine ultimo per la riscossione della buonuscita dovrebbe essere il 10 maggio
1999 Casi complessi potrebbero far slittare di poco il suddetto termine.
>Il provveditorato di Chieti, sulla
base della deliberazione n.108/96 della Sez. di Controllo della Corte dei Conti, sostiene
che anche per le istanze già pervenute (nel caso dal 1991) ma non ancora definite (per
colpa di chi?) è necessario ripresentare un'apposita domanda per il riconoscimento dei
servizi derivante da retrodatazione giuridica (art. 142, c.2 DPR 1092/1973). Ciò
comporterebbe evidenti oneri aggiuntivi per il riscatto, a carico naturalmente del
lavoratore. E' corretta tale interpretazione?
>Reputo che l'operato del provveditore di Chieti sia
corretto. Per la valutazione ai fini pensionabili dei periodi di retrodatazione giuridica
della nomina non coperti da effettivo servizio si e' sempre provveduto d'ufficio senza che
fosse necessaria una apposita domanda da parte del personale interessato.Cio' avveniva
sempre al momento del pensionamento quando il contributo di riscatto era molto alto per
l'interessato (art. 142 del T.U. N 1092/73) Il ministro della PI ha recepito la
deliberazione della Corte dei conti n 108 /96 e con circolare n 638 del 7-10-1996 ha
stabilito che la valutazione dei suddetti periodi puo' avvenire solo a domanda
dell'interessato. Cio' e' molto positivo per gli interessati i quali hanno cosi' la
possibilita' di fare la domanda al momento dell'immissione in ruolo e pagare quindi un
contributo di riscatto molto basso. Lei avendo presentato la domanda nel 1991 quando il
caso era regolato in modo diverso (riscatto senza domanda al momento del pensionamento) e'
costretto a fare ora la domanda per uniformarsi allo spirito e al contenuto della
circolare n 638 del 7-10-1996. La circolare predetta non salva i casi come il suo cioe' di
coloro che hanno fatto domanda prima del 7-10-1996.
>Sono nata il 16/9/48, docente di scuola superiore di
II grado. Potrei andare in pensione per inidoneità fisica con utilizzazione in altri
compiti al 1/5/99 con 32 anni e 6 mesi di anzianità, università compresa.
La scadenza della fascia stipendiale in godimento passa al 1/1/2000 da anni 21-27 a 28-34.
Alla luce del nuovo contratto e del passaggio di fascia stipendiale, è per me più
conveniente andare in pensione al 1/5/99 o al 31/8/2000?
>Dal quesito che pone mi pare di capire che lei potrebbe
andare in pensione per inidoneita' fisica o dal 1-5-1999 o dal 31-8-2000. Non entro nel
merito di questa sua affermazione e mi limito a rispondere a quello che mi chiede.
Certamente e' piu' conveniente andare in pensione l'1-9-2000 perche' la pensione le
verrebbe conteggiata sulla penultima classe di stipendio con gli aumenti dell'ultimo
contratto.
>Ho lavorato in svizzera- circa due anni- sono stati
pagati i contributi -non riesco a sapere che fine faranno..... se saranno conteggiati come
anzianità contributiva e se lo saranno (come dice il provveditorato di imperia) dopo il
raggiungimento dei 35 anni o contribuiranno al loro raggiungimento ?
Ho insegnato all' estero 6 mesi come art 19 (TU 740/1940 sede particolarmente disagiata) e
7 anni come vincitore di concorso (legge 604), ogni anno ho fatto tutte le domande
necessarie, carriera, buonuscita quiescenza....).
Qual è la mia supervalutazione? si applica il TU 740/1940 almeno fino al 1994 e poi il dl
297 del 1994?
Questi anni saranno conteggiati (come dice il provveditorato) dopo il raggiungimento dei
35 anni o contribuiranno al loro raggiungimento? In ogni caso non riesco a trovare il
testo del TU 740/1940
>Le informazioni che le ha dato il Provveditorato sono
esatte. Le maggiorazioni del servizio non sono idonee per raggiungere l'anzianita'
contributiva minima richiesta per la pensione (ora 35 anni). I 35 anni devono essere
raggiunti sommando tutti i periodi di servizio. La legge prevede tra i casi di
maggiorazione: i sevizi scolastici prestati nelle scuole e nelle istituzioni educative e
culturali all'estero. Tutti i predetti servizi sono aumentati della meta' per i primi due
anni e di 1/3 per il periodo successivo. Se i servizi sono stati prestati in periodi
diversi per il loro computo l'aumento viene attribuito come se non ci fosse stata
interruzione (art. 21 T.U. 1092/73). A norma dell'art. 59 della legge 449 del 27-12-1997
le maggiorazioni di servizio relative allo svolgimento di qualsiasi attivita'
professionale non possono eccedere la misura massima di cinque anni.
>Dalle informazioni in suo possesso
ritiene che possa esserci il rischio che il governo possa intervenire sui diritti
acquisiti?
>Non sono in possesso di informazioni particolari sulle
intenzioni del governo per le pensioni. Il governo puo' fare tutto quello che ritiene di
dover fare, anche se cio' puo' ledere diritti acquisiti. Non lo ha fatto negli anni
passati?
>Ho lavorato in Svizzera per un anno e mezzo nel
privato (si dice regime generale?), e ho pagato i contributi, ho fatto domanda di
ricongiungimento è possible che (come anzianità contributiva?) vada aggiunto dopo il
raggiungimento dei 35? Oppure molto più semplicemente non sarà possibile recuperarlo e
non sarà di alcuna utilità? Ho fatto un altro anno con l' inps in Ecuador (scuola con
presa d'atto) anche questo dopo i 35? Il conteggio della supervalutazioe per il periodo
estero (MAE) deve essere calcolato con la 297/94 anche se le domande di supervalutazione
sono state presentate precedentemente ed il provveditorato ha calcolato con la 740/40 per
detto periodo?
>Non concorrono ai 35 anni solo le maggiorazioni. Il servizio
prestato in Svizzera per attivita' non di insegnamento non proietta maggiorazioni e quindi
se ricongiunto e riconosciuto concorre all'anzianita' contributiva. Lo stesso dicasi per
il servizio non di ruolo prestato in Ecuador in quanto trattandosi di servizio non di
ruolo reso allo Stato all'estero non dovrebbe essere idoneo a produrre maggiorazioni. Il
conteggio della supervalutazione per il servizio prestato all'estero viene calcolato con
le norme in vigore al momento della presentazione della domanda.
>Gradirei sapere gentilmente a riguardo di una amica
di mia madre coinquilina di anni 61 bidella statale affetta da malattie varie, vorrebbe
andare in pensione in anticipo rispetto alle scadenze imposte dal regolamento scolastico.
Domanda: ai sensi di quale norma può chiedere di essere sottoposta a visita per poi
eventualmente essere dispensata per motivi di salute? esiste una modulistica oltre a
quella dell'art. 2 comma 12 legge 335/95?
>Premetto che l'amica di sua madre di anni 61, bidella, ha
gia' titolo a conseguire la pensione in quanto ha superato la soglia degli anni 60. Se
invece vuole conseguire una pensione di inabilita' per poter beneficiare delle
agevolazioni di legge , allora deve attenersi alle norme contenute nel regolamento
applicativo dell'art. 2 comma 12 della legge 8-8-1995, n. 335.
Il relativo decreto interministeriale n 187 dell'8 maggio 1997 e' stato pubblicato sulla
G.U. n 150 del 30-6-1997 Esso prevede certi adempimenti che sono a carico dell'interessata
e cioe' : domanda redatta secondo l'allegato 1 (art.3, comma 3) e documentazione medica
consistente in un certificato medico come da allegato 2 (art. 3, comma 3) e ogni altra
documentazione medica, cartella clinica, documentazione medico ospedaliera che
l'interessata ritiene utile per meglio classificare il suo caso. Altri adempimenti restano
a carico dell'amministrazione di appartenenza.
>Si chiede se è possibile riscattare,
sia per la buonuscita sia per la pensione, a norma del decreto legislativo 184/97 il
periodo di studi universitari presso il CONSORZIO PER IL LIBERO ISTITUTO DI STUDI
UNIVERSITARI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI (Scuola Superiore di Servizio Sociale) per il
conseguimento del diploma di assistente sociale. Tale titolo è stato convalidato con
regolare esame in data 02/10/90 presso lUNIVERSITÀ STATALE DI PALERMO.
>Se il diploma di laurea rilasciato dal Consorzio per il libero istituto di
studi universitari della provincia di Trapani regolarmente convalidato con regolare esame
presso l'Universita' Statale di Palermo e' titolo valido a tutti gli effetti di legge come
diploma di laurea, allora e' possibile chiederne il riscatto a norma del D.L. 184/97
>Nel salutarLa e nel complimentarmi per
il servizio offerto desidero sottoporre alla Sua attenzione dei quesiti sul CUMULO fra
Pensione di Anzianità della Scuola e Redditi da Lavoro Autonomo.
1. Coloro che fino al 31/12/98 avevano diritto al Cumulo Totale per effetto di eccezioni
alla norma generale (prepensionati del 1997 con domanda presentata ed accolta prima del 28
Settembre 1994) dall'1/1/1999 mantengono tale possibilità di Cumulo Totale?
2. Nel caso di Cumulo Totale devono essere comunicati alla DPT i redditi prodotti con
attività di lavoro autonomo ancorchè occasionale?
3. La normativa sul "Cumulo" aggiornata al 1999 dove si può trovare?
>Reputo che possa conservare il cumulo totale anche dopo il
1-1-1999 per effetto delle eccezioni previste dalla legge 662 di cui ella e' beneficiario.
La normativa e' cambiata, per effetto della legge 449/97 per coloro che conseguono il
pensionamento a partire dal 1-1-1998. La normativa sul cumulo e' ampiamente illustrata
dalle leggi 662/96 e 449/97
>SI VUOLE SAPERE SE PER DUE DIPENDENTI
PUBBLICI, CON LE STESSE ANZIANITA', STESSO STIPENDIO, ECC...., IL COSTO DEL RISCATTO DELLA
LAUREA E' LO STESSO, TENUTO CONTO CHE PER UNO LA LAUREA E' STATA RICHIESTA PER L'ACCESSO
ALL'IMPIEGO, MENTRE PER L'ALTRO E' STATO RICHIESTO, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SEC, DI 2°
GRADO.
>Le norme in materia di riscatto del diploma di laurea sono
contenute nell'art. 13 del T.U. n 1092/73 e nel D.L. 184 del 30-4-1997. Ha molta rilevanza
stabilire se la domanda di riscatto sia stata presentata prima o dopo il 12-7-1997. Chi ha
chiesto il riscatto prima del 12-7-1997 a norma dell'art. 13 del T.U. 1092/73 lo poteva
fare solo se il diploma di laurea era condizione essenziale per l'ammissione al servizio.
Solo a decorrere dal 12-7-1997 la possibilita' del riscatto del diploma di laurea a norma
del D.L. 184 del 30-4-1997 viene esteso a tutti i dipendenti pubblici.
Premesso quanto sopra, rispondo al suo quesito dicendo che se il riscatto di entrambi i
dipendenti e' avvenuto dopo il 12-7-1997 e tutti e due hanno le identiche caratteristiche
per la determinazione del contributo di riscatto, allora il riscatto non puo' essere
diverso!
>Chiedo se è possibile cumulare la
pensione di anzianità (35 anni al 1°/9/1999) con emolumenti derivanti dalla
partecipazione a commissioni di esami di stato, e se in caso affermativo ciò comporti una
decurtazione della pensione o comunque uno svantaggio economico.
>La legge 662 del 23-12-1996 ha regolato i casi di cumulo tra la pensione di
anzianita' e i redditi di lavoro dipendente e autonomo. A parte le eccezioni, nelle quali
non rientra il suo caso, il divieto di cumulo tra la pensione di anzianita' e i redditi di
lavoro dipendente e' totale. In virtu' delle suddette norme viene trattenuto l'intero
importo del trattamento pensionistico fino alla concorrenza del reddito, al netto dei
trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, derivante da
attivita'lavorativa prestata alle dipendenze di terzi. Fin qui le norme di carattere
generale. Ma l'indennita' percepita per aver partecipato alle commissioni di esami di
stato si configura come attivita' lavorativa prestata alla dipendenza di terzi o come
premio "una tantum" che si corrisponde non quantificando il servizio ma
retribuendolo nel merito? E' questo che mi chiedo e che chiedo al legislatore!
>Sono un insegnante di scuola elementare nato il
21-8-46 ed entrato in ruolo l'1/10/71 senza alcun preruolo nè richiesta di riscatti solo
con il servizio militare assolto dal 19/7/65 al 12/10/66 quale Uff.le di complemento.
Quando mi converrebbe chiedere la pensione di anzianità e in ogni caso quando potrei
comunque chiedere a prescindere da tutto il pensionamento di anzianità? Cosa mi conviene
fare circa il T.F.R.? Opzione o no?
>Potra' chiedere la pensione di anzianita' nell'anno
2005 perche' solo allora avra' raggiunto il requisito contributivo di anni 35 e l'eta'
anagrafica di anni 59 (sarebbero stati sufficienti anche 57 anni). Tutto cio' in virtu'
delle leggi vigenti. Ma nel 2005 ci saranno ancora le pensioni di anzianita'?
Per quanto riguarda il T.F.R. bisogna prima conoscere il testo normativo approvato e poi
espromeremo il nostro giudizio.
>Sono un insegnante di E.T. nato il
05.03.1941; nel mese di marzo, esattamente il 12.03.1999, tramite Scuola, ho inviato tutta
la documentazione richiesta dal Provveditorato agli Studi di Roma per il pensionamento,
questa brevemente, e' la mia carriera scolastica: (...)
Pensavo che la mia fosse una carriera facilmente da ricostruire, invece per l'impiegata
del Provveditorato a cui e' stata data l'istruttoria della pratica non e' cosi'.
Infatti alla fine del mese di aprile mi giunge una telefonata dell'impiegata che mi invita
a presentare, entro il 29 c.m., i certificati di servizio e copia della delibera di
ammissione a riscatto dell' ENPAS, altrimenti rischiavo di non andare in pensione (sic);
dopo una concitata discussione dove tra l'altro, facevo presente che esiste una legge
chiamata "Bassanini", decido di andare al Provveditorato e consegnare copia dei
certificati di servizio in mio possesso (se non avessi avuto i certificati cosa
succedeva?).
Di fronte a questa solerte impiegata consegno i certificati, e la stessa aprendo la mia
cartellina con all'interno svariati fogli di carta (sic) inizia a fare i conti,
dell'anzianità' di servizio da attribuirmi, con matita nera, rossa e gomma, su un foglio
di carta gia' predisposto (foglio di blocco notes con finclature fatte a mano) senza
l'ausilio di calcolatrice e/o computer (questa e' l'informatizzazione del Provveditorato
tanto decantata).
Dal primo conteggio risultava un'anzianita' di circa 34 anni, visto il mio ironico stupore
riprova a calcolare la mia anzianita'; questa volta e' andata meglio, il risultato e'
stato di circa 39 anni.
Dopo queste prove di aritmetica la solerte impiegata rinuncia al calcolo dichiarando di
effettuarlo in seguito con piu' calma (spero che qualcuno poi verifichi questi calcoli).
Mi domando come sia possibile che non esista al Tesoro un tabulato, come all'INPS, dove
risultino tutti i versamenti fatti dal dipendente, anzi e' il dipendente che deve
dimostrare di aver lavorato.
Dopodiche' siamo passati al calcolo dell'anzianita' ai fini della liquidazione
dell'indenita' di buonuscita.
Il 30.10.1973 l'ENPAS ammette a riscatto agli effetti della indennita' buonuscita il
seguente periodo: dal 05.10.1962 al 30.09.1963 (11 mesi e 23 gg. che risultano superiori
al periodo di supplenza di 4 mesi) che regolarmente ho pagato come da certificazione
rilasciata dal Preside e di cui ho inviato copia al Provveditorato, ma nonostante ciò
sempre la solerte impiegata ha voluto copia della delibera.
L'impiegata mi faceva presente che il servizio militare non era stato riscattato anche se
nella domanda presentata il 30.02.1966 avevo richiesto il riscatto e, purtroppo, non
essendo stato conteggiato e non avendo fatto ricorso entro i termini previsti, non avevo
diritto allo stesso.
Facevo notare che dopo la prima domanda di riscatto avevo inoltrato altre domande tramite
Segreteria della Scuola dove richiedevo il riscatto del servizio militare ai fini della
buonuscita ENPAS in base all'art.20 della legge n. 958 del 24.12.1986.
La stessa dichiarava che questa domanda non si trovava nella cartella personale, pertanto
non avevo diritto alla liquidazione del periodo militare.
Le chiedo, gentilmente, cosa devo fare per far valere i miei diritti.
>Ho letto con attenzione il suo quesito-fiume o per meglio dire le sue
disavventure con l'impiegata del Provveditorato e mi accingo a fare i conti della sua
anzianita' pensionabile sulla scorta dei dati che lei mi fornisce.
Ho usato la calcolatrice per essere sicuro del calcolo. Penso che lei abbia la seguente
anzianita' pensionabile:
Servizi con incarico a tempo indeterminato e servizi di ruolo: Anni 34 mm 0 gg 0
Altri servizi per i quali ha chiesto il riscatto, il computo o la valutazione: Anni 2 mm 6
gg 24
Servizio militare: Anni 1 mm 0 gg 4
La stessa anzianita' le dovrebbe essere calcolata per la Buonuscita perche' lei dice di
aver riscattato tutto il servizio non di ruolo senza la ritenuta in conto Opera
Previdenza.
Per quanto riguarda quella pratica di riscatto del servizio militare che non si trova
nell'ufficio del Provveditorato, lei potrebbe fare una cosa molto semplice.
Con l'ausilio del segretario della scuola dovrebbe farsi una fotocopia della pagina del
protocollo della sua domanda e una copia della lettera di trasmissione di inoltro via
gerarchica al Provveditorato. Entrambi i documenti sono sufficienti per dimostrare di aver
chiesto un diritto. Faccia giungere questi documenti al Provveditorato facendo presente
che se la pratica non si trova la colpa e' di qualcuno e non sua. Mi faccia sapere se
l'anzianita' che le ho calcolato io coincide con quella che le ha determinato il
Provveditorato (ovviamente "con piu' calma").
>Ho 57 anni e 25 anni di servizio, anni 4 di pre-ruolo
e 20 di ruolo. Precedentemente al mio servizio nello Stato ho insegnato 32 settimane in
corsi regionali, pari ad un anno di addestramento. Tra questo ultimo periodo e quello
statale sono intercorsi 6 anni durante i quali ho lavorato in modo discontinuo in scuole
private che non hanno effettuato alcun versamento di contributo all'INPS.
Le chiedo, non potendo documentare il servizio prestato in tali scuole (alcune non
esistono più), è oggi possibile chiedere il ricongiungimento di questi due periodi con
il pagamento di contributi volontari?
In caso affermativo a chi formulare la richiesta?
Presentando le dimissioni volontarie ora, ho diritto alla liquidazione e in quale misura?
>Il servizio prestato presso i privati e' possibile
ricongiungerlo al servizio dello Stato solo in presenza di contribuzione a norma della
legge n 29.
Se non esiste contribuzione cio' non e' possibile. Si potrebbe al limite, se non esiste
prescrizione, ricostruire la posizione assicurativa all'INPS se e' in possesso di lettere
di nomina, di licenziamento e di tutte le quietanze dei vari stipendi percepiti!
Con l'anzianita' che mi comunica non esiste per lei possibilita' di pensionamento
immediata.
>Ho lavorato per 2 anni e mezzo
(1987-1989) con contratto metalmeccanici. Per 1 anno (1990-1991) in una parificata, con
contributi regolari anche se relativi ad uno stipendio basso. Sono in ruolo dal sett.
1992. Non ho pre-ruolo.
Le domande che avrei da formularle sono le seguenti:
1) A quanto ammontera' presumibilmente la mia pensione uscendo col minimo di anni di
servizio? E quando potro' farlo?
2) Mi conviene riscattare gli anni di laurea? A questo proposito ho ricevuto informazioni
contraddittorie. Qualche collega sostiene che con il nuovo regime non e' piu' conveniente
come una volta. Ho gia' effettuato la richiesta ma, non avendo ancora ricevuto
comunicazioni a riguardo, non ho sollecitato la pratica.
3) Mi conviene effettuare il ricongiungimento con i contributi precedentemente versati
prima dell'assunzione nella scuola? Mi costera' anche questo?
>Non mi ha comunicato l'eta' e non posso indicarle con precisione l'anno in
cui potra' uscire, comunque penso che l'unica possibilita' sia quella di attendere il 65°
anno di eta' per conseguire una pensione di vecchiaia. Vedo che la sua anzianita'
contributiva e' molto bassa, nella migliore delle ipotesi lei avra' al 31-8-1999:
servizio di ruolo ... anni 7
riscatto laurea ............. 4
servizio riscattato ........ 3 e mesi 6
_________________________________
totale ................... anni 14 e mesi 6
Per conseguire una pensione di anzianita' sono necessari nel
1999 anni 35 di contributi e 53 di eta'. E' inutile parlare di ammontare della pensione,
essendo ancora remota la data del pensionamento. Ha fatto bene a riscattare la durata
legale del corso di laurea, quando le sara' comunicato l'ammontare da pagare avra' un
margine di tempo per accettare o rifiutare.
Fara' bene a chiedere la ricongiunzione con legge 29 dei periodi di lavoro con contratto
metalmeccanico, anche in questo caso quando conoscera' l'entita' del contributo avra' il
tempo per accettare o rifiutare. Dovra' pure effettuare il riscatto o computo del servizio
prestato presso la scuola parificata.
>Sono una collaboratrice scolastica in
servizio presso una scuola media; vorrei sapere se posso andare in pensione essendo
entrata in ruolo il 5/9/1978.
Servizio pre-ruolo dal 20/10/1975 al 30/09/1976 e dal 01/10/1976 al 04/09/1978.
Ho 56 anni compiuti e dal 05/09/1978 ad oggi ho prestato servizio presso la scuola media:
inoltre sono l'unico genitore di un ragazzo portatore di handicap gravissimo.
>Potra' chiedere la pensione nell'anno 2003 perche' solo
allora avra' raggiunto il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia (60
anni).
Non puo' chiedere la pensione di anzianita' perche' uno dei requisiti essenziali e' avere
35 anni di contributi. Lei ha soltanto anni 23, mesi 11 e giorni 11 di contributi alla
data del 1-9-1999.
>Gradirei sapere se ho diritto alla pensione di
reversibilità del mio convivente (documentazione tramite certificato di residenza) e alla
liquidazione, tenuto conto che il convivente, deceduto questa primavera, aveva un numero
di anni sufficiente per la maturazione del diritto in caso di morte. Attualmente il
provveditorato ha risposto che non risultano casi analoghi e che devo procurare eventuale
documentazione giuridica (sentenze di cassazione). In caso esistano, dove è possibile
procurarle? Sempre in tal caso, è necessario procedre prima a livello legale perchè mi
venga ricosciuto il diritto attraverso una sentenza specifica? Preciso che non avevamo
figli e che gli eredi legittimi (fratelli) hanno già provveduto a richiedere la
liquidazione a loro spettante per legge.
>Il nostro ordinamento prevede che hanno diritto alla pensione di
reversibilita' e alla buonuscita i seguenti familiari: coniuge, figli, genitori e
fratelli. altre persone legate al "de cuius" non rientrano tra i beneficiari
della pensione e della buonuscita.
Per il resto chieda delucidazioni ad un avvocato.
>Ho 25 anni di servizio continuativo
come docetnte della classe di concorso A075. Non ho approfittato della finestra per i
soprannumerari per presentare domanda di dimissione pur avendo 57 anni di età. Posso
presentare domanda di dimissioni ora? e se non ho diritto alla pensione, ho diritto alla
liquidazione? In quale misura?
>Ora puo' presentare la domanda di dimissione con effetto dal
1-9-2000, cio' a norma della CM 30-12-1998 n 496. Per aver diritto alla liquidazione e'
necessario prima ottenere il collocamento a riposo o la cessazione del servizio. Non siamo
abilitati a determinare la misura dell'indennita' di buonuscita.
>Forse posso porvi un quesito a risposta
breve: ho gia' messo un mio avvocato di fiducia. Ebbene, sono in pensione dal 1990, da
questo mese di giugno l'INDPAP di Lecce, senza spiegazione e nella voce ALTRE TRATTENUTE,
mi sta trattenendo un quinto della pensione, quasi 350.000 lire. Una richiesta di un
avvocato di Brindisi, per conto della SAFF-FIAT, ha fatto valere una carta della Corte
d'Appello del tribunale per un debito di L. 40.000.000 per l'acquisto di un'auto usata 10
anni fa, peraltro gia' sequestrata. Non avendo nulla da pignorarmi hanno chiesto il
sequestro del quinto della pensione. E' lecito? E' possibile? Ci si puo' opporre? Esiste
una casistica? Esistono precedenti? tra l'altro solo a novembre ci sara' una convocazione
alla procura di Lecce che per ora non ha stabilito ancora niente. Puo' l'INDPAP trattenere
parte della mia pensione?
>L'istituto del pignoramento e' previsto dal nostro
ordinamento. Esso consiste nel sottrarre totalmente o parzialmente ad un debitore
insolvente beni immobili o mobili affinche' quei beni vengano in tutto o in parte bloccati
per essere poi distribuiti a soddisfare le richieste del creditore. Ovviamente tutto cio'
avviene mediante apposito atto giudiziario e puo' colpire stipendi e pensioni con
inclusione dell'indennita' integrativa speciale. Trattandosi di un pubblico dipendente il
creditore puo' chiedere all'amministrazione di appartenenza che corrisponde somme a
qualsiasi titolo, il pignoramento pecuniario attivando cosi' il cosiddetto
"pignoramento di crediti presso terzi" Cosi' facendo il privato, notificando
all'amministrazione (soggetto terzo rispetto al creditore e al debitore) l'atto
giudiziario, in sostanza impedisce all'amministrazione stessa di erogare somme senza
ordine del giudice.
Inoltre l'amministrazione e il debitore devono presentarsi davanti al pretore per
effettuare la "dichiarazione di quantita'" che consiste in un atto formale e
ufficiale mediante il quale l'ufficio che dispone i pagamenti indica al giudice l'entita'
delle somme da corrispondere al dipendente pignorato e quando deve effettuare i pagamenti.
Questa in sintesi la normativa sul pignoramento, per quanto riguarda il suo caso non posso
e non ho la competenza di interferire su quanto gia' deciso dagli organi giudiziari.