Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Sicurezza (*)

a cura di Bruno Sozzi
 

Le tante dimensioni della sicurezza

Come la salute non è più considerata da molto tempo sinonimo di assenza di malattia, bensì quello stato di benessere psicofisico complessivo definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, così la sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più ampie riferite a tutta la vita dell’uomo: lavorativa (infortuni, malattie professionali,…), ludica, ambientale (aria, acqua, rumore, rifiuti,…), stradale, sociale e di protezione civile propria di una società organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile.

“Queste problematiche per essere affrontate richiedono una rielaborazione dei sistemi di valori, di comportamenti, di atteggiamenti, di rapporti sociali e, naturalmente, di un sistema educativo adeguato” (C.G. Catanoso, 1996). Si tratta di un’affermazione proveniente dalla cultura d’impresa, di quelle aziende ove troveranno occupazione i nostri studenti; essa chiama in causa la Scuola e la sua competenza formativa (conoscenze, capacità, comportamenti), “la scuola…terreno privilegiato per qualsiasi attività educativa” (circolare sull’educazione alla legalità del 1993). Non posso prescindere dal richiamare un passo particolarmente significativo della citata circolare: “La scuola è normalmente la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia, con cui essi si confrontano e su cui misura immediatamente l’attendibilità del rapporto tra le regole sociali e i comportamenti reali. Infatti per i giovani le istituzioni si presentano con il volto della scuola.

È necessario allora che la scuola offra ai giovani l’immagine coerente di “luogo” dove i diritti e le libertà di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio di realizzazione, dove le aspettative dei ragazzi ad un equilibrato sviluppo culturale e civile non vengono frustrate.

In questa prospettiva vanno particolarmente sottolineati i rapporti che si instaurano all’interno della comunità classe. Una valutazione del rendimento scolastico ispirata a criteri di trasparenza, coerenza, equità e solidarietà può, ad esempio, costituire in molti casi una lezione di legalità più efficace di tante parole.

Assumendosi la responsabilità di educare i giovani alla società, … la scuola ha il dovere di promuovere prima una riflessione e poi un’azione volta alla riaffermazione dei valori irrinunciabili della libertà, dei principi insostituibili della legalità”.

Si tratta di un richiamo forte al fatto che l’educazione, per sua natura esige coerenza; noi, purtroppo, conviviamo con le contraddizioni e le incoerenze. Infatti da decenni c’è chi denuncia la nostra società come NON educativa, ma TERAPEUTICA: si attrezza per curare quando è necessario prevenire! Solo qualche esempio: parliamo di sicurezza stradale ma esaltiamo i miti della velocità e della potenza, portiamo a scuola in auto i figli anche se dobbiamo percorrere meno di un chilometro; piuttosto di operare per la prevenzione, ci attrezziamo a curare i danni (delle sostanze…, degli incidenti…, ora anche del gioco d’azzardo! [1] ).

 

Sicurezza DELLA scuola

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei servizi della scuola, punto 9.1).

Questo principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni istituzione scolastica, risente certamente dell’emanazione, alcuni mesi prima, del D.Lgs. 626/1994 [2]  che ha rappresentato e rappresenta ancora una grossa preoccupazione per i Capi d’Istituto; essi sono stati individuati “datori di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994 e 242/1996”, ricordando così che l’Istituto Scolastico è anche un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a partire dai Decreti del Presidente della Repubblica [3]  che quasi 50 anni fa avevano posto l’Italia all’avanguardia in Europa. Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni temi non considerati nella normativa precedente (p. es. il lavoro ai video terminali), ma già dal titolo evidenzia una rivoluzione culturale; con il termine “miglioramento” l’attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della prevenzione superando definitivamente la concezione che voleva la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi esclusivamente centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi. Per la prima volta in Itali un provvedimento legislativo ha definito un sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.

Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:

1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica;

2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;

3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione [4]  e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge;

5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, officine aule speciali, ecc);

6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati [5] , ove necessario, dispositivi di protezione individuale;

7) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999, artt. 57-59) e, più in generale, informare le RSU un’informazione preventiva sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999).

9) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative [6] .

Inoltre ciascun plesso dovrà avere:

-         La necessaria segnaletica di sicurezza;

-         le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio;

-         il piano di evacuazione in condizioni di emergenza;

 

I rapporti con l’Ente Locale

Si intende per Ente Locale, di norma, il Comune, per le scuole dell’obbligo, o la Provincia per le scuole superiori, responsabile delle strutture e degli impianti.

È indubbio che, ai fini della valutazione dei rischi professionali, gli insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata da alcuni fattori non riscontrabili in nessuna altra attività: sembrano operare nella scuola due “datori di lavoro”: il proprietario dell’immobile ed il gestore-conduttore (Capo d’Istituto): Le loro competenze ed i loro interventi devono convergere all’unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile, anche se su questo punto la normativa è chiara: per quanto attiene alle strutture (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale, microclima, ecc., impianti e la prevenzione incendi), la proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie; sono invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici e/o Provveditori agli studi) le responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Il primo obbligo richiesto dalla legge consiste nella valutazione del rischio che deve essere effettuata mantenendo una visione globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da quelli più propriamente legati alla gestione delle strutture ed all’esercizio dell’attività scolastica stessa.

All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:

1.      manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;

2.      adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) per come previsto dalla legge 46/1990, con scadenza 31 dicembre 2004;

3.      abbattimento di eventuali barriere architettoniche;

4.      controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente;

5.      fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..) previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI);

6.      fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;

7.      adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs. 626/1994 con scadenza 31 dicembre 2004;

8.      adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antincendio, come previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 dicembre 2004.

 

L’Ente locale deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed i certificati che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso, tra i quali:

1.   planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della cartellonistica di sicurezza, degli eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.F; indicazione sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc..) l’ubicazione dell’interruttore generale per la parte elettrica;

2.   planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa a terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte elettrica che l’eventuale parte atmosferica;

3.   certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990

4.   certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze ecc, degli impianti di sollevamento e/o ascensori, montacarichi ecc.;

5.   copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra (parte elettrica) e relative verifiche periodiche (Mod. B).

6.   copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche periodiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferiche norme

7.   eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciati dai VV.F..

 

La formazione PER la sicurezza

L’informazione e la formazione rappresenta la vera novità del D.Lgs. 626/1994: diventa obbligatorio che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita, assicurazioni, ecc.).

L’informazione deve essere riferita (art. 21):

-    ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;

-    alle misure di prevenzione e protezione adottate;

-    alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);

-    ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi;

-    alle modalità di segnalazione di pericoli;

-    al comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso.

Per questo occorre prevedere ogni anno specifici momenti illustrativi e di confronto anche se gran parte di queste informazioni potranno essere riportate all’interno del progetto d’istituto e/o del regolamento interno. Occasioni importanti, se non ritualizzate come mero atto formale, possono essere le due prove annuali obbligatorie (settembre e febbraio) di evacuazione dell’edificio scolastico: opportunamente preparate consentono a tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio”.

In alcune scuole sono stati redatti appositi prontuari da consegnare agli studenti, alle famiglie ed agli operatori scolastici con l’elenco dei comportamenti, coerenti e responsabili, da tenere in ordine alla prevenzione ed alla sicurezza. Per particolari ambienti (palestra, laboratorio, sala computer, ecc.) è necessario uno specifico regolamento di reparto.

 

Per una CULTURA della sicurezza

Attraverso le attività svolte dall’unità scolastica si può:

-    favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua ricerca della qualità della vita, di cui l’attenzione alla sicurezza costituisce una componente significativa;

-    esplicitare il binomio educativo autonomia-sicurezza come progressiva acquisizione di comportamenti, nell’ambiente scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri,...);

-    individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione ed all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per e per gli altri.

È possibile, per questi scopi, attivare un contagio attivo di tutte le componenti scolastiche per contrastare le tante tentazioni alla superficialità, al disimpegno ed alla protesta sterile. In questo contesto il D. Lgs. 626/1994 costituisce di fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute non solo nel mondo del lavoro, ma anche in ambito scolastico ove i giovani si sentono attori in una scuola autonoma che attua, all’interno di un curricolo di alto profilo, progetti coinvolgenti, rispondenti a reali esigenze e contrattualmente chiari (progetto ragazzi/giovani, attività di educazione stradale, attività sportiva, ...). In definitiva l’impegno della scuola all’attuazione del D.Lgs. 626/1994 può rappresentare un capitolo qualificante del POF che considera la sicurezza come un tema trasversale all’interno della programmazione d’istituto, valore strategico e strumento [7]  di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti. Ciò è richiesto proprio dalla C.M. 119/1999 quando premette che “…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”.

 

Sicurezza e qualità

Anche nella scuola è richiesta la “cultura della qualità” per il miglioramento continuo dell’esistente partendo dall’esame delle cose e situazioni reali.

È ormai acquisito che i principi [8]  su cui si basa la qualità coincidono con quelli della sicurezza ed una impostazione corretta in uno di questi due campi avrà immancabilmente ripercussioni favorevoli sull’altro.


OPPORTUNITà E RIFERIMENTI

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 – con la collaborazione dell’ISPELS e dell’Istituto Superiore di sanità. Si tratta di due volumi, pubblicati dall’Azienda USL di Ravenna, che mostrano l’azione non solo di vigilanza e controllo, ma anche di prevenzione ed assistenza, svolta dalle strutture di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale. Il 2° volume in particolare mette a disposizione “materiale coordinato ed omogeneo che fa emergere il ruolo della pubblica amministrazione (in particolare delle Regioni e delle Aziende Usl) che non si limita ad esercitare le sue pur importantissime funzioni di vigilanza e di controllo, ma che è sempre più impegnata nel campo della corretta informazione e dell’assistenza ai destinatari delle leggi, per una più efficace e corretta applicazione.

L’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – ha avviato attività di diffusione della cultura della prevenzione sui luoghi di vita e di lavoro nelle scuole. In particolare viene fornito, gratuitamente, a chiunque ne faciia richiesta al sito www.inail.it/emilia-romagna o per e-mail a emiliaromagna@inail.it il programma “SALUS” per la gestione informatizzata del Documento di valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 626/1994 e relativi adeguamenti ed adempimenti, corredato da una banca dati normativa in materia di sicurezza, organizzata anche per argomenti. Il contenuto del programma informatico ne permette un efficace uso anche come supporto all’informazione e formazione (ex artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/1994).

 

RISORSE NORMATIVE

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/462/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. Ha anticipato la struttura ed i principi attuativi propri del successivo D.Lgs. 626 del 1994 e si riferisce ai rischi connessi all’esposizione al Piombo metallico, all’Amianto ed al Rumore.

 

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive (otto, emanate dalla CEE dal 1989 al1990) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Decreto è stato successivamente integrato e modificato; in particolare con il D.Lgs. 242/96 è stato precisato il ruolo dell’Ente Locale in ordine alla sicurezza dei locali scolastici.

 

D.M. 21.06.96, n. 292 - Il Ministro della Pubblica Istruzione individua il “datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti, ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96” nei “Capi delle Istituzioni scolastiche ed Educative Statali”, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza.

 

Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996 - Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/94 riguardante il “rappresentante per la sicurezza” concordato il 7 maggio 1996 tra l’Aran e le Confederazioni sindacali - (G.U. serie generale, 30 luglio 1996, n, 177). Nella scuola la sua applicazione è contenuta negli articoli 57 – 60 del CCNI del 31 agosto 1999.

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (S.O. G.U. n. 223 del 23.09.1996). Oltre alle già note prescrizioni generali per i cartelli segnaletici di pericolo, avvertimento, prescrizione, salvataggio, ubicazione delle attrezzature antincendio, ecc. sono riportate le prescrizioni per i segnali luminosi, acustici, gestuali e per la comunicazione verbale.

 

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttive 92/1957/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (Supplemento ordinario alla G.U. n. 223 del 23 sett. 1996). Viene prevista un’organizzazione delle operazioni di cantiere (p.e. in occasione di interventi di manutenzione agli edifici scolastici decisi dall’Ente Locale) secondo un “piano di sicurezza” che applichi il D.Lgs. 626/1994 e formalizzi la cooperazione ed il coordinamento delle attività finalizzati alla protezione collettiva dai rischi.

 

Circolare n. 154/96 del 19 novembre 1996 - Il Ministro del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs. 626/1994. In particolare “ai fini della determinazione del numero dei dipendenti dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi, esclude dal computo gli allievi degli Istituti di Istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici”.

 

Decreto 5 dicembre 1996 - I Ministri del lavoro, dell’Industria e della Sanità individuano “procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/1994” indirizzate alle “aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio” (G.U. 16.12.1996, n. 294). La traccia, ripresa da B. Sozzi (ved. Bibliografia) consente di documentare il “sistema per tenere sotto controllo i rischi” anche di una unità scolastica.

 

Decreto 5 dicembre 1996 - Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale modifica il registro degli infortuni sul lavoro con riferimento “all’inabilità temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento”. (G.U. 23.12.1996, n. 300).

 

Legge 23 dicembre 1996, n. 649 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 recante il differimento dei termini previste da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale L’art. 1 bis dispone che, “per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavoro finalizzati all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, al decreto 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46 (sicurezza degli impianti), entro il termine del 31 dicembre 1999”. Con successiva Legge 3 agosto 1999 n. 265, il termine viene spostato al 31 dicembre 2004 “sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti”.

 

Decreto 16 gennaio 1997 - I Ministri del lavoro e della Sanità individuano “i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti di responsabile del SPP”.

 

D.M. 10 marzo 1998, n. 64 (S.O. G.U. n. 81 del 7 aprile 1008). Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Viene richiesta una particolare formazione ai lavoratori addetti alla prevenzioni incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. Il MIUR ha assegnato alle Regioni adeguati fondi per formare un numero considerevole di addetti per ogni plesso scolastico.

 

Decreto 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4.11.1998). Il M.P.I., di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, adotta il “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”.

 

C.M. 29.4.1999, n. 119: “D.Lgs. 626/19 94 e successive modifiche e integrazioni – D.M. n. 382/1998: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative”. Inviata anche alle Unioni dei Comuni e delle Provincie, rappresenta il riferimento base per l’organizzazione della sicurezza nella scuola.

 

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Renata Borgato e Francesca Amendola, Scuola Sicura, Dossier n. 39, settembre 1997, dell’Associazione Ambiente e Lavoro, Milano.

Carmelo G. Catanoso, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, Il Sole 24 Ore Pirola, 3^ ed. 1997.

B. Sozzi, Sicurezza e prevenzione, Attuazione del D.Lgs. 626/1994 nella scuola, La Scuola editrice, Brescia, 1995.

 

(*) da "Voci della scuola 2003", a cura di G. Cerini - M. Spinosi, Tecnodid, Napoli, 2002



[1]      A fronte del grave fenomeno delle famiglie in rovina ha affermato recentemente (Famiglia Cristiana, n. 14 del 15 aprile 2002) Marco Contento, Sottosegretario al Ministro dell’Economia: “Pensiamo di aumentare la quantità di risorse che provengono dai vari giochi, per la cura ed il recupero delle devianze prodotte dalla dipendenza da gioco”.

[2]      Nel testo s’indicherà il D.Lgs. 626/1994, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, considerandolo integrato con le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

[3]      Si tratta del DPR 547 del 19955, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (405 articoli) e del DPR 303 del 1956, Norme generali per l’igiene del lavoro (68 articoli ed un allegato con l’elenco delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).

[4]      Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), è costituito da un insieme di persone in possesso di capacità e conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione; istituire il SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza. Per questo il SPP sarà formato da un collaboratore scolastico, da un assistente amministrativo, da due o tre docenti (educazione fisica, responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo. Può accadere di registrare nell’istituto la presenza di altre figure con particolari competenze o disponibilità (es. un genitore); esse rappresentano una risorsa di cui tener conto. Nella costituzione del SPP occorre ribadire che trattasi di un servizio collaborativo per il miglioramento continuo della qualità della vita all’interno della comunità scolastica. Nell’ambito del SPP il Dirigente Scolastico individua il Responsabile della sicurezza in possesso di attitudini e capacità adeguate. Queste ultime potranno essere acquisite anche con un idoneo percorso formativo.

      In capo al Responsabile del SPP, se diverso dal Capo d’Istituto, non grava alcuna particolare responsabilità, restando questa sempre ascritta al dirigente scolastico. Si tratta viceversa di uno stretto collaboratore per l’attuazione dei compiti previsti dall’art. 9 del decreto, letto nello specifico scolastico.

      È necessario indire, almeno una volta all’anno, una riunione cui partecipano il Capo d’istituto, il Responsabile dell’SPP, il medico competente (ove previsto), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

[5]      Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituto di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (art. 2, D.Lgs. 626/1994).

[6]      Tutto il personale dell’Istituto (docente, non docente ed anche gli studenti) operante nei Laboratori e nelle Palestre o che gestisce impianti, usa macchine o attrezzature, comprese centraline telefoniche, computers, videoterminali, stampanti periferiche, macchine da scrivere elettriche, fotocopiatrici, audiovisivi, deve essere obbligatoriamente coperto da polizza infortuni INAIL ai sensi dell’art. 4 comma 5 e art. 9 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; le scuole stipulano poi oppurtune assicurazioni con compagnie private per coprire sia infortuni che responsabilità civili causate da terzi.

      Con circolare del 3 novembre 1992 il M.P.I. è intervenuto “in ordine all’applicabilità della normativa richiamata (D.P.R. 1124/1965), agli infortuni che accadono durante le ore curricolari di educazione fisica.” Nel merito l’INAIL, dopo aver assunto nel passato un orientamento contrario, ne aveva affermato la estensibilità, con l’obbligo, quindi, della denuncia, in caso di infortuni a docenti di educazione fisica ed allievi che attendono alle relative lezioni.

[7]      Un’attività importante, per tutte le scuole, dalle materne alle superiori è rappresentata dall’educazione alla sicurezza stradale “che chiama in causa tutte le dimensioni etico-socio-civiche-politiche. Se la strada è in qualche modo il simbolo dell’intera esistenza, i segnali e i semafori rappresentano le leggi che limitano la libertà allo scopo di garantirla e i vigili rappresentano le autorità dello Stato, che intervengono a controllare e a sanzionare i comportamenti scorretti” (L. Corradini, Educazione Stradale anno primo, Nuova Secondaria, n. 4, 15 dicembre 1995).

[8]      Senza necessariamente approfondirli, si elencano otto principi fondamentali:

  La sicurezza, come la qualità, inizia dalla direzione.

  La sicurezza, come la qualità, è un progetto continuo.

  La sicurezza, come la qualità, si basa sulla realizzazione della prevenzione e non sull’azione riparatrice.

  La qualità, come la sicurezza, deve essere presente in tutte le fasi del ciclo della vita dei prodotti e in tutte le fasi dei processi produttivi.

   La qualità, come la sicurezza è un compito di tutti.

  Gli ostacoli della qualità e della sicurezza sono i medesimi

7° La qualità come la sicurezza, si raggiunge attraverso la formazione.

8° I compiti del Responsabile Qualità coincidono con quelli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si tratta infatti di:

- promuovere e svolgere la formazione del personale;

- analizzare lo stato di qualità o sicurezza raggiunto e promuovere le azioni di miglioramento.

- gestire le non conformità e le azioni correttive;

- relazionare periodicamente sullo stato della qualità o sicurezza “aziendale”.


La pagina
- Educazione&Scuola©