Concorso, per esami e titoli,
a posti di personale educativo
nelle istituzioni educative
(in GU 4^ Serie speciale - n. 69 del 5.9.2000)
IL DIRETTORE GENERALE
per l’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E. ed il regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l’eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell’accesso al pubblico impiego;
VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive integrazioni e modifiche, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina della modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, concernente razionalizzazione dell’organizzazione e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, concernente il Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare l’art. 1, comma 70 e seguenti;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art.40;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, ed in particolare l'art. 29;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia si semplificazione delle certificazioni amministrative;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n, 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare l’art, 1, comma 4, che sostituisce il comma 17 dell’art. 400 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n, 297, e detta nuove disposizioni in materia di validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami;
VISTA la legge 30 ottobre 1990, n, 302, art. 14 e la legge 23 novembre 1998, n. 407. art. 1, comma 2, che dettano disposizioni in materia di collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari e parenti;
VISTI il D.M. 24 maggio 1990 e l’O.M. 25 maggio 1990 riguardanti requisiti e modalità per la nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;
VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307 ed il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n.275, concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 2000, con il quale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione, sono stati approvati il programma di esame, le categorie di titoli valutabili e la relativa tabella di valutazione;
ACCERTATO che sussistono le condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n, 124, per l’indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli provinciali del personale educativo per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all’approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente bando;
FORNITA la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola;
DECRETA:
Art. 1 - Bando di concorso
1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è indetto un concorso per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all’approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente concorso per l’accesso:Fino all’approvazione delle sopracitate graduatorie regionali, restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo, bandito con DD.MM. 31 luglio 1990 e 19 luglio 1991.
2. Il concorso è bandito su base regionale; la competenza a curare l’espletamento dei concorsi regionali è del Provveditore agli Studi della provincia capoluogo di regione.3. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali normali degli istitutori e dei ruoli provinciali normali delle istitutrici sono presenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
4. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali speciali degli istitutori e dei ruoli provinciali speciali delle istitutrici sono presenti nelle seguenti regioni; Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia.
5. Ai sensi dell’art. 399 e seguenti del D.L.vo 16/4/94, n.297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli anni scolastici di cui al precedente comma 1.
6. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai Provveditori agli Studi, con decreti da pubblicare all’albo degli Uffici Scolastici provinciali, all’inizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 1, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal D.L.vo n.297/94. I predetti decreti dovranno distinguere i posti dei ruoli provinciali degli istitutori dai posti dei ruoli provinciali delle istitutrici, nonché i posti dei ruoli normali dai posti dei ruoli speciali.
7. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per titoli ed esami si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui all’art.401 del D.L.vo n.297/94, come modificato dalla citata legge n. 124/1999; detti posti devono essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
Art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso
1. Alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) - cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) - età non inferiore ai 18 anni (maggiore età), alla scadenza dei sopracitati termini di presentazione delle domande oppure entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito (v.art.3, legge n.580/1965), e non superiore ai 65 anni (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio).
3) - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto delle norme della legge 18/1/92, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali;
4) - idoneità fisica all’esercizio delle funzioni di istitutore, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/92, che l’amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) - possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a facoltà universitaria ovvero di titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente, a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione, autorizzati ai sensi dell'art.278 del D.L.vo n.297/94, ovvero ancora, per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, possesso di un titolo dichiarato equipollente;
6) - posizione regolare, per i cittadini italiani, nei confronti degli obblighi di leva.
Ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere, ai fini dell'assunzione ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti :
2. Non possono partecipare ai concorsi:
a) - coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) - coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10-1-1957, n.3, o sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso, previste dal vigente C.C.N.L. del comparto Scuola, o che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;
c) - coloro che sono temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilitazione o interdizione;
d) - i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
e) - gli istitutori o gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata.
3.Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3 - Domanda di ammissione e titoli
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato ( vedi allegato III), datata e sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata direttamente all’Ufficio Scolastico della provincia capoluogo della regione in cui il candidato ha scelto di concorrere. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15.5.1997, numero 127, art.3, comma 5).2. Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale e l’altra per gli adempimenti dell’amministrazione. I moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in fotocopia o copia, purché non dissimile da quello tipo.
3. I candidati residenti ovvero in servizio all’estero devono far pervenire la domanda al Provveditore agli studi della provincia capoluogo della regione prescelta, tramite la competente autorità diplomatica o consolare, inviando per conoscenza copia della domanda al Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Relazioni Culturali - Uff. X.
4. La domanda deve essere presentata per una sola regione, a pena di esclusione dal concorso.
5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 5:
a) - il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) - la data e il luogo di nascita;
c) - il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
d) - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) - le eventuali condanne penali riportate o carichi penali pendenti;
f) - il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a facoltà universitaria;
g) - gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all’impiego;
h) - gli eventuali provvedimenti disciplinari di interdizione scolastica, definitiva o temporanea, subiti e il periodo di durata dell’interdizione stessa;
i) - la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.
l) - adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso di cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
6. I candidati devono, inoltre, dichiarare di non aver
prodotto analoga domanda in altre regioni.
Nel modulo domanda i candidati devono altresì dichiarare il
proprio codice fiscale.
7. I candidati che siano in possesso dei titoli richiesti per l’accesso al ruolo provinciale speciale del personale educativo dei convitti per sordomuti ed intendano concorrere anche per l’accesso al sopracitato ruolo, debbono farne esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, Devono, altresì, esplicitamente dichiarare eventuali titoli che diano diritto a riserva di posti o preferenza a parità di punteggio.
8. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata direttamente al Provveditore agli studi della provincia capoluogo della regione nella quale il candidato ha chiesto di concorrere. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
9. Alla domanda non dovranno essere allegati i documenti, le certificazioni ed i titoli valutabili, che saranno prodotti successivamente, solo dai candidati che abbiano superato la prova orale ed entro il termine e secondo le modalità indicate nel successivo art. 4. Nella domanda di ammissione devono invece essere dichiarati ed elencati tutti i documenti, le certificazioni ed i titoli valutabili, che il candidato si riserva di presentare in caso di superamento delle prove concorsuali.
10. Qualora, infine, le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima autorità scolastica che gestisce la procedura concorsuale alla quale il candidato abbia chiesto di partecipare, l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda di partecipazione al concorso l’applicazione, per tali certificati e titoli, della disposizione di cui all’art. 10 della legge 4/1/1968, n. 15 relativa agli accertamenti d’ufficio. In tal caso il candidato dovrà indicare con precisione la data di conseguimento e ogni altro estremo per individuare il titolo.
11. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
12. Non saranno presi in considerazione, altresì, titoli e certificazioni contenenti correzioni o abrasioni non convalidate.
13. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n.104, circa la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli
1. La domanda di ammissione deve essere presentata, con le modalità indicate nel precedente art.3, al Provveditore agli Studi della provincia capoluogo della regione prescelta per sostenere le prove concorsuali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto già stabilito nel precedente art.3,comma 9, i candidati, ivi compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili ed i documenti solo dopo il superamento della prova orale. I titoli ed i documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e con le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono, peraltro, esonerati dalla presentazione dei titoli e documenti per i quali sia stato chiesto l’accertamento d’ufficio, a norma dell’art. 10 della legge n. 15/1968.
2. La domanda di partecipazione deve essere spedita per plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitata a mano presso la sede del Provveditore agli studi di cui al precedente comma 1; nel caso di consegna a mano, l’interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. Analoghe modalità devono essere osservate da parte dei candidati, per la presentazione, dopo il superamento della prova orale, dei certificati e dei titoli valutabili.
3. Le domande, i documenti, le certificazioni ed i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile se presentati all’ufficio postale entro il termine di scadenza sopraindicato: a tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante (art. 2 , comma 3, D.P.R. 28/12/70 n. 1077). (1)
4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell’ufficio ricevente; a tale fine i Provveditori agli Studi, con apposito avviso, avranno cura di indicare il giorno stabilito e l’ora di scadenza entro cui devono essere recapitate le domande.
5. Ai fini dell’attribuzione dei punti previsti dall’allegata tabella per il titolo di studio, i candidati devono presentare il certificato rilasciato dal preside dell’istituto, attestante la votazione conseguita, ovvero il diploma di istruzione secondaria di II grado, dal quale risulti la votazione conseguita. Nel caso di omessa presentazione, entro i termini prescritti dal presente articolo, dei certificati o dei diplomi suddetti, ovvero di presentazione di titoli privi dell'indicazione della votazione, sarà attribuito il punteggio minimo previsto.
6. I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio ed i documenti attestanti titoli di specializzazione (art. 11-D.P.R. 970/75) che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla nomina sui posti di tipologia speciale (posti di personale educativo dei ruoli provinciali speciali), dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di superamento della prova orale. Detti titoli sono presi in considerazione solo se risultano essere stati conseguiti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, e il diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio, di cui al D.P.R. n.487/1994 e successive integrazioni e modifiche, dovranno essere documentati a cura degli interessati secondo le disposizioni vigenti in materia. In materia di riserve di posti nei pubblici concorsi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 13/8/1980, n. 466.
8. I titoli che non siano stati conseguiti e presentati entro i termini stabiliti dal presente articolo non sono presi in considerazione.
9. Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/68, della legge n.127/97 e del D.P.R. n.403 del 20.10.98.(1) Si ravvisa l’opportunità che gli Uffici del Provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.
Art. 5 - Inammissibilità della domanda, esclusioni, decadenza, regolarizzazioni
1. Non è ammessa:
a) - la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;
b) - la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Non è disposta l’esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.
3. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni previste dal precedente art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o del tutto omesse; in tale caso il competente Provveditore agli studi concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto si procederà all’esclusione dell’aspirante dal concorso.
4. E’ ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso il competente Provveditore agli studi assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell’adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammessa in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.
5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all‘art. 2;
b) i candidati che non abbiano regolarizzato nel termine di dieci giorni fissato dall’autorità scolastica cui è indirizzata la domanda di partecipazione al concorso le dichiarazioni di cui all’art. 3, omesse o parzialmente rese;
c) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso o senza preavviso previste dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, ovvero che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;
d) coloro che siano stati temporaneamente interdetti o inabilitati, durante il periodo di durata dell’interdizione o inabilitazione ;
e) i dipendenti statali o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
f) gli istitutori o gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’insegnamento, definitiva o temporanea, per tutta la sua durata ;
g) coloro che abbiano presentato domanda in più di una regione;h) coloro che non si trovino in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
6. L’amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dal Provveditore agli studi. L'esclusione è disposta dal Provveditore agli Studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto dovrà recare l’indicazione che avverso di esso è ammesso, nei termini prescritti, ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, ai sensi degli articoli 1, 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale in prima istanza al T.A.R. ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.
7. Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il Provveditore agli studi che ha curato l’intera procedura concorsuale regionale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, con decreto motivato, secondo le modalità di cui al precedente comma 6.
8. Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all’art.3. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 - Norme generali sui documenti
1. Le domande ed i documenti richiesti per la partecipazione al concorso di cui al presente bando non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 1 legge n. 370/88 e art.19, legge 18.2.99 n.28).
2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella B annessa al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, (G.U. n. 209 del 20/8/1962) autenticate ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ai sensi della legge 15.5.97 n.127 e del D.P.R. 20.10.98 n.403. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione.
3. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nel precedente comma 2, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge n.15/68.
4. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
5. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri.
6. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
7. In materia di certificazioni anagrafiche, di stato civile, o comunque riguardanti stati, fatti e qualità personali, si applicano le disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. 20.10.98, n.403.
8. Il Provveditore agli studi ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti, certificati e titoli prodotti dai concorrenti; è inoltre tenuto, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.408/98, a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati.
Art. 7 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, la commissione esaminatrice del concorso è nominata dal Provveditore agli studi che, ai sensi dell’art.1, comma 2, del presente bando, ha l’incarico dello svolgimento della procedura concorsuale regionale ed è formata da:2. Il presidente è scelto per sorteggio tra coloro che sono compresi negli appositi elenchi compilati dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per il personale ispettivo e direttivo, in base alle disposizioni vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 307 del 5.11.94 e nel D.M. n. 275 del 16.6.98, emanati in applicazione dell’art. 404 del D.L.vo n. 297/94.a) un rettore di convitto nazionale o una direttrice di educandato statale o un preside di istituto tecnico o professionale con annesso convitto con funzioni di presidente;
b) due istitutori o istitutrici di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M.24.5.1990.
3. I componenti la commissione sono scelti, per sorteggio, tra gli istitutori o istitutrici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettera b) che ne abbiano fatto domanda e che siano iscritti in appositi elenchi compilati dai rispettivi consigli scolastici provinciali, in base alle norme vigenti e secondo le specifiche istruzioni contenute nella suindicata ordinanza ministeriale n. 307/1994.
4. Completata la nomina delle commissioni principali, il Provveditore agli studi che cura l’espletamento del concorso regionale, procederà successivamente alla nomina delle eventuali sottocommissioni, in relazione al numero di candidati presenti alle prove scritte. Anche per la formazione delle sottocommissioni devono essere osservate le procedure e le modalità a contenuto generale previste dalle norme vigenti e dalle specifiche istruzioni contenute nella O.M. n. 307/94 e nel D.M. n.275/98. Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione principale è integrata, con le medesime modalità, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, di cui uno, scelto tra il personale di cui al comma 1, lettera a), svolge le funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente della commissione originaria possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
5. Qualora venga a mancare uno dei membri, la sostituzione avverrà, con le medesime modalità, con un altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
6. Ai sensi dell’art. 404, comma 4, del D.L.vo n. 297/94 e dell’art. 5, comma 2, della O.M. n. 307/1994, viene data precedenza nelle operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni al personale iscritto negli elenchi di coloro che sono collocati a riposo ovvero di coloro che hanno rinunciato all’esonero dal servizio, rispetto al personale iscritto negli elenchi di coloro che non hanno rinunciato all’esonero dal servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo. Ai sensi dell’art. 404, comma 2, del D.L.vo n. 297/94, almeno un terzo dei componenti le commissioni deve essere nominato tra il personale di sesso femminile, salva motivata impossibilità. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell’elenco rispettando l’ordine di sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto contingente di personale femminile (art. 6, comma 4, O.M. 307/1994).
7. Deve, inoltre, essere osservato il criterio, previsto dalla lettera d) dell’art. 8 del D.L.vo n. 29/93, come modificato dal D.L.vo n. 546/93, di non includere nelle commissioni stesse coloro che siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
8. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell’inizio del concorso nonché coloro che siano cessati dal servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata (art. 6, ultimo comma, O.M. 307/1994). Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei concorrenti o dei membri della commissione stessa. E’ prevista, altresì, l’incompatibilità per coloro che abbiano svolto attività o corsi di preparazione ai concorsi. Il Provveditore agli studi invita i componenti la commissione ed il segretario, prima che essi inizino i lavori del concorso, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sopra elencate.
9. Le funzioni di segretario sono svolte, per la commissione e per le eventuali sottocommissioni, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, scelto dal Provveditore agli studi tra il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell’amministrazione scolastica centrale e periferica nonché ai ruoli del personale scolastico (art. 1, comma 2, O.M. 307/1994).
10. Per il periodo di svolgimento del concorso il Presidente ed i componenti le commissioni possono essere esonerati, a domanda, dagli obblighi di servizio. Il segretario può essere esonerato dagli obblighi di servizio solo in coincidenza con le riunioni delle commissioni.
11. Al presidente ed ai membri di commissione spettano, subordinatamente alla rinuncia all’esonero dagli obblighi di servizio, i compensi previsti dal D.L.vo n. 297/94, art. 404, commi 15 e 16, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.
12. I lavori della commissione sono svolti in maniera continuativa e la collegialità della commissione deve realizzarsi in ogni momento del procedimento concorsuale; non è consentito pertanto l’esame contemporaneo di più concorrenti o il frazionamento della commissione.
13. I processi verbali delle operazioni concorsuali devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplica copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare l’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, i punti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria di titoli, nonché l’elenco finale degli idonei. Ogni commissario ha diritto che nei verbali vengano riferite le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli concorrenti. Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sull’andamento del concorso corredata da eventuali osservazioni.
Art. 8 - Prove di esame
1. Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale. Il programma d’esame della prova scritta e di quella orale è riportato nell’allegato I del presente bando.
2. La Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui quaranta per la prova scritta, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
3. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle due prove scritta ed orale, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall’esprimere una valutazione.
4. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a ventotto su quaranta in ciascuna delle due prove.
5. I titoli sono valutabili secondo la tabella annessa al presente bando (allegato II).
6. Nel caso che al concorso partecipino candidati portatori di handicap, si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge n.104/92, che consentono alla persona handicappata di sostenere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.Art. 9 - Prova scritta - Vigilanza
1. La prova scritta avrà luogo contemporaneamente in tutte le province capoluogo di regione, in una data che sarà successivamente fissata e resa nota con apposito avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale, del giorno 14.11.2000. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
2. Almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta i Provveditori agli studi faranno affiggere all’albo dell’ufficio scolastico e delle istituzioni educative gli elenchi degli edifici sede di esame, con l’indirizzo dei medesimi e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi.
3. I candidati si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare la prova scritta con la necessaria tempestività. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
4. I concorrenti devono presentarsi, sia alla prova scritta che a quella orale, muniti di un documento di riconoscimento valido.
5. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal Provveditore agli studi agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal Provveditore medesimo. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art.7: pertanto deve essere richiesta anche a questi ultimi la dichiarazione di cui al nono comma del medesimo articolo. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il Provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nella ordinanza ministeriale n. 312 del 9/11/1994 emanata in applicazione dell’art. 2 della legge 11/2/92, n. 151.
6. Il tema della prova scritta, unico per tutte le regioni, è inviato dal Ministero al Provveditore agli studi che gestisce il concorso regionale.
7. Per lo svolgimento della prova sono assegnate ai concorrenti sei ore: si applicano, per lo svolgimento della prova, le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R. n. 686/57 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10 - Revisione della prova scritta
1. Per le operazioni relative alla revisione degli elaborati scritti ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dagli artt.7 e seguenti del D.P.R. 686/57, come modificato dal D.P.R. 10/3/89, n. 116, richiamato dall’art. 400 (comma 11) del decreto legislativo n. 297/1994.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l’indicazione dell’orario giornaliero dei lavori concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato ai competenti provveditori agli studi dai presidenti delle commissioni, per l’approvazione.
Art. 11 - Prova orale
1. I candidati che superano la prova scritta con almeno ventotto punti su quaranta sono ammessi alla prova orale.
2. La commissione giudicatrice del concorso stabilisce, con sorteggio, nel corso della prova scritta, l’ordine con il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.
3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati per il giorno e l’ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della prova orale. Nella lettera di convocazione è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta. Di regola, sono convocati giornalmente non meno di sei candidati per ciascuna commissione o sottocommissioni, se costituite.
4. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno; nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato medico, sarà esaminata la possibilità di autorizzare, solo una volta, il rinvio della prova orale. La domanda di rinvio, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al provveditore agli studi che cura lo svolgimento delle prove di esame. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.
5. L’assegnazione a ciascuna delle eventuali sottocommissioni dei candidati presenti avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all’inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.
6. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l’assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri membri, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti dovranno esaminare secondo quanto precisato nel terzo comma del presente articolo.
7. L’assenza, anche se dovuta a grave impedimento, del presidente coordinatore non consente in alcun caso il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni.
8. Le sedute dedicate allo svolgimento delle prove orali sono pubbliche; peraltro il presidente della commissione ovvero il presidente coordinatore, su richiesta dei componenti di una sottocommissione, ha facoltà di fare allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento arrecano disturbo o intralcio all’ordinato e corretto svolgimento delle prove.
9. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti ventotto su quaranta.
10. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la commissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale sede di esame.
Art. 12 - Valutazione dei titoli - Elenco finale degli idonei
1. La commissione giudicatrice procede, soltanto per i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (v. Allegato II ).
2. Esauriti tali adempimenti, la commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, compila gli elenchi finali dei candidati che hanno superato le prove di esame.
3. Negli elenchi finali degli idonei devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto assegnato alla prova orale ed i punti attribuiti per i titoli, ed il punteggio complessivo finale ottenuto da ciascun candidato.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9/5/94, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate negli elenchi finali, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art.5 del citato D.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dell'art.3, comma 7, della legge n.127/97, come a sua volta modificato dall'art.2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191 : pertanto, nei casi di parità di merito e di titoli (art.5, comma 5, D.P.R. n.487/94), la preferenza è determinata:
a - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b - dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c - dalla più giovane età del candidato (v. art.3, comma 7, legge n.127/1997 e art.2, comma 9, legge n. 191/1998)
5. Negli elenchi finali, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che ne abbia documentato il possesso, dovrà altresì essere indicato il titolo di specializzazione prescritto dall’art. 11 del D.P.R. 970/75 per la assunzione sui posti di tipologia speciale per l’accesso ai ruoli provinciali speciali di personale educativo, sempreché nella regione vi sia una provincia ove funzioni un convitto per sordomuti.
6. Gli elenchi finali degli idonei sono depositati per dieci giorni nella sede del Provveditorato agli studi; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto, presentare reclamo scritto al Provveditore agli studi avverso eventuali errori ed omissioni. Per l’accesso ai documenti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del presente decreto.
8. Il Provveditore, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, gli elenchi degli idonei. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.
9. Quindi il Provveditore agli studi approva con proprio decreto gli elenchi finali degli idonei e li pubblica all'albo dell'ufficio scolastico.10. Lo stesso Provveditore agli studi, che cura la procedura concorsuale regionale, provvede, tenendo conto dei suindicati elenchi, alla formazione delle graduatorie generali di merito del concorso regionale.
11. All'inizio di ciascuno degli anni scolastici di validità delle graduatorie regionali, i Provveditori agli studi trasmettono al Provveditore della provincia capoluogo di regione, competente a gestire il concorso regionale, i dati numerici relativi ai posti disponibili per le immissioni in ruolo, distinti per tipologia, con l'espressa indicazione del numero di posti da assegnare ai candidati aventi diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 13 - Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione
1. Il Provveditore agli studi, competente a gestire il concorso regionale, approva con proprio decreto le graduatorie di merito del concorso regionale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli provinciali del personale educativo delle istituzioni educative. Le graduatorie di merito sono pubblicate subito dopo all'albo del Provveditorato agli studi mediante affissione e vi restano depositate fino al termine di validità di cui al precedente art.1. Copia delle graduatorie è trasmessa contemporaneamente agli altri Provveditori agli studi della regione di appartenenza, per la pubblicazione agli albi dei rispettivi uffici scolastici.
2. Il provvedimento ha carattere definitivo. Dalla data di affissione all’albo dei Provveditorati agli studi delle province capoluogo di regione in cui gli interessati hanno sostenuto le prove del concorso decorre il termine per eventuali impugnative.
3.Le graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative ai tre anni scolastici previsti dall’art.1, comma 1, del presente bando.
Art. 14 - Assunzione in servizio
1. Sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive di merito, di cui al precedente art. 13, il Provveditore agli studi che ha curato l’espletamento del concorso regionale, per ciascuno dei tre anni di validità del concorso, in relazione al numero e alla tipologia dei posti complessivamente vacanti e disponibili nella regione, quali accertati e comunicati dai competenti Provveditori agli studi, ivi compresi i posti da assegnare ai candidati aventi diritto alla riserva di posti, individua con proprio decreto i candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di assunzione in servizio, con contratto a tempo indeterminato, formulando appositi distinti elenchi a seconda che i candidati siano da assumere su posti comuni oppure su posti di tipologia speciale (per le regioni ove esistono ruoli provinciali speciali di personale educativo). Gli elenchi sono resi pubblici, annualmente, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico e sono aggiornati con l'annotazione delle eventuali rinunce o decadenze.
2. A ciascun concorrente avente diritto a ricevere la proposta di assunzione in servizio, viene comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il punteggio conseguito e la posizione di graduatoria in ragione della quale ha titolo ad essere assunto e l'elenco numerico e la tipologia dei posti vacanti per ciascun ambito provinciale, con invito a presentarsi presso l’Ufficio scolastico oppure a far pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'elenco, in ordine preferenziale, delle province e la tipologia di posto prescelti dal candidato per l'immissione in ruolo. In caso di mancata presentazione dell'elenco preferenziale o insufficiente indicazione delle province o della tipologia di posto da parte del candidato, l'assegnazione dei vincitori alle singole province sarà effettuata d'ufficio, prioritariamente per posto di tipo normale, secondo un criterio di distanza geografica, ad iniziare dalla provincia in cui il candidato medesimo ha sostenuto le prove di esame.3. Il Provveditore della provincia capoluogo di regione, che ha curato l’espletamento del concorso regionale, esaminate le preferenze espresse dai candidati, procede quindi alla formazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo in ciascuna provincia della regione di appartenenza e li trasmette con tempestività, per gli adempimenti di competenza, ai Provveditori interessati.
4. Ai fini della formulazione degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo deve essere tenuto conto, per ciascuna provincia, delle disposizioni sulle riserve di posti previste dalla legge 12.3.1999, n. 68, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla stessa legge n. 68/1999 e dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà ed il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.
5. Ricevuti gli elenchi, i Provveditori agli studi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitano gli interessati a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per la convocazione ai fini del perfezionamento del contratto a tempo indeterminato e della scelta delle sedi oppure a far pervenire, entro tale termine, l’accettazione scritta della proposta di contratto e l'indicazione, in ordine preferenziale, delle sedi cui intendono essere assegnati; a tale fine ciascun Provveditore agli studi pubblicherà, in tempo utile, l’elenco delle sedi vacanti e disponibili, mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico.
6. Ai vincitori del concorso le sedi vengono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle indicazioni preferenziali espresse dagli interessati ovvero, in mancanza, d’ufficio. Nell'assegnazione di sede saranno tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di precedenza.
7. Le assunzioni su posti dei ruoli provinciali speciali di personale educativo comportano l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni nel corrispondente tipo di posto.
8. Gli istitutori e le istitutrici sono assunti in prova e sono ammessi ad un anno di formazione, durante il quale sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre l'assunzione e termina con la fine dell'attività educativa; per la sua validità è richiesto un servizio effettivo di almeno 180 giorni. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
9. Gli effetti giuridici dell'assunzione in servizio decorrono dall'inizio dell'anno scolastico; gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio
10. Il contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere sottoscritto dall'interessato e deve contenere l'indicazione del giorno stabilito per l'assunzione in servizio e della sede assegnata. La mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, salvo legittimo impedimento, comporta la risoluzione del contratto. Per quanto riguarda i contenuti, le modalità ed ogni altro elemento attinente alla stipula del contratto, si applicano le disposizioni previste al riguardo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola vigente all’atto dell’immissione in ruolo.
Art. 15 - Documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l’assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato, ovvero a presentare, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali previsti dal D.P.R. n.403/98, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dai medesimi interessati, sotto la propria responsabilità.
2. I documenti di rito ovvero le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'assunzione in servizio, dovranno essere prodotti con le modalità ed entro i termini prescritti dal vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola".
3. Per effetto dell’art. 22 della legge 5/2/1992, n. 104 non è più richiesta, ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico, la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Pertanto è sufficiente che la certificazione sanitaria prodotta dai vincitori, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, rechi l'esplicita attestazione del possesso da parte dell'interessato dell'idoneità fisica per l'assolvimento della funzione di istitutore. I1 Provveditore agli studi ha in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in base all'esito di detta visita, è tenuto a disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che risultino fisicamente non idonei all'ufficio di istitutore.
4. Nel caso in cui la documentazione di rito sia incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarla, a pena di risoluzione del contratto, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui è recapitato l'invito.
5. I1 possesso del requisito dell'assenza di precedenti penali è accertato d'ufficio dal Provveditore agli studi sulla base di documenti rilasciati dall'autorità giudiziaria.
6. I concorrenti che siano già insegnanti di ruolo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito. Del proprio stato di insegnanti di ruolo i candidati debbono fare espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, ovvero in distinta comunicazione che deve, comunque, pervenire al Provveditore agli studi entro il termine fissato per la presentazione dei documenti di rito. Entro tale termine gli insegnanti di ruolo sono tenuti a presentare lo stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi dal quale dipendono ovvero a chiederne l'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art.3, comma 10 del presente bando.
7. Sono confermate le eccezioni e le deroghe a favore di particolari categorie, previste dalle disposizioni vigenti, in materia di presentazione dei documenti di rito.
Art. 16 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/1/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art.24, comma 4, della legge 7.8.90, n.241, e dell'art.8, del D.P.R. 27.6.92 n.352.
2. Gli adempimenti sono affidati al segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall’ufficio scolastico e saranno svolti nella sede, nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dal competente Provveditore agli studi.3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate, altresì, le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 25.5.93 n. 163 e 16.3.94, n. 94.
Art. 17 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso, adottati dal Provveditore agli studi che cura l’espletamento della procedura concorsuale regionale, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della P.I., per il tramite del competente Provveditore agli studi, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034.
2. Il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della P.I. - Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale - Div.I, dal Provveditore agli studi che ha adottato l’atto impugnato con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell’avvenuta notificazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.1199/71, cura la comunicazione del ricorso nelle forme di rito e per conto di questo Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R oppure al Presidente della Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l’esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nelle graduatorie di merito.
5. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie non comporta il diritto per il ricorrente di ricevere la proposta di contratto a tempo indeterminato; pertanto, salvo diversa determinazione derivante da provvedimenti cautelari emessi dalla competente autorità giurisdizionale, la proposta di contratto a tempo indeterminato sarà offerta ai candidati iscritti nelle graduatorie stesse a pieno titolo, con espressa indicazione che il contratto è soggetto a risoluzione in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati che precedono in graduatoria, iscritti con riserva.
6. Avverso le graduatorie di merito, approvate con decreto del Provveditore agli studi competente, trattandosi di atto definitivo (art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 417/74), è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
1. In relazione a quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modifiche, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, l’amministrazione scolastica si impegna ad utilizzare i dati personali comunicati dai candidati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale.
Art. 19 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.
ALLEGATO I
PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ACCESSO AI RUOLI NORMALI E SPECIALI DEL PERSONALE EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Le prove concorsuali hanno lo scopo di accertare il livello di preparazione culturale e professionale, nonché la competenza specifica nella programmazione e nella realizzazione delle attività inerenti alla funzione del personale educativo.
PROVA SCRITTA
La prova scritta consiste nella articolata trattazione di un argomento culturale e professionale, scelto dal candidato fra tre proposti.
La prova dovrà accertare la preparazione del candidato in ordine alla conoscenza dei problemi culturali, psicologici, pedagogici, organizzativi e giuridico-istituzionali degli Istituti di educazione.
PROVA ORALE
La prova orale concorre a completare la valutazione del candidato e verte sugli argomenti sottoindicati, da considerare alla luce delle più recenti e consolidate conquiste delle scienze dell’educazione, con particolare riferimento alla psicologia dell’età evolutiva e alla sociologia dell’educazione, nell’ambito di una visione pedagogica e di una impostazione storica adeguata.
Il candidato deve dimostrare di conoscere gli argomenti indicati nei seguenti paragrafi e di possedere conoscenza approfondita di due argomenti scelti dal candidato stesso, uno per ciascun paragrafo. Per ciascuno degli argomenti prescelti il candidato riferirà di una o più opere nelle quali siano affrontate questioni ad esso attinenti e della bibliografia seguita.
Il candidato, almeno 10 giorni prima della prova orale, comunicherà alla commissione gli argomenti prescelti, la relativa bibliografia e le opere consultate.
Gli argomenti di esame sono:
PARAGRAFO I - PROBLEMATICHE EDUCATIVE
PARAGRAFO II - ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE E RACCORDO CON LE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
A) La costituzione italiana e linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello Stato. Il Ministero della Pubblica Istruzione: organizzazione centrale e periferica. Competenze degli Enti locali territoriali in materia di diritto allo studio.
B) Funzionamento e organizzazione degli Istituti di educazione nell’ordinamento vigente.C) Stato giuridico del personale educativo con particolare riferimento ai diritti e doveri.
D) Ordinamento delle istituzioni scolastiche: strutture, impostazione dei programmi, organi collegiali.
ALLEGATO II
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI NORMALI DEL PERSONALE EDUCATIVO
DEI CONVITTI NAZIONALI, DEGLI EDUCANDATI DELLO STATO E DELLE ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE E AI RUOLI SPECIALI DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI PER SORDOMUTI.
1) TITOLI DI STUDIO:
Diploma di maturità di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a facoltà universitaria richiesto per l'ammissione al concorso fino ad un massimo di punti 8.
Nei limiti degli 8 punti al titolo di studio sono attribuiti:
se conseguito con una votazione da 36 a 41,
ovvero con una votazione da 60 a 69, punti 0,50
se conseguito con una votazione da 42 a 44,
ovvero con una votazione da 70 a 74, punti 1
se conseguito con una votazione da 45 a 47,
ovvero con una votazione da 75 a 79, punti..2
se conseguito con una votazione da 48 a 50,
ovvero con una votazione da 80 a 84, punti 3
se conseguito con una votazione da 51 a 53,
ovvero con una votazione da 85 a 89, punti 4
se conseguito con una votazione da 54 a 56,
ovvero con una votazione da 90 a 94, punti 5
se conseguito con una votazione da 57 a 59,
ovvero con una votazione da 95 a 99, punti 6
se conseguito con una votazione di 60/60,
ovvero con una votazione di 100/100, punti 8
I titoli di studio diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Al titolo di studio conseguito all'estero, valido per la partecipazione al concorso in quanto dichiarato equipollente al titolo previsto dal presente punto 1), qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione, punti 0,50.
Ai titoli di studio di cui al presente punto 1) si attribuisce il punteggio di 0,50 se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.
2) TITOLI ACCADEMICI ED ALTRI TITOLI DI STUDIO
fino ad un massimo di punti 6
Nei limiti dei 6 punti, sono attribuiti:
- per la prima laurea, punti 4
- per le altre lauree, punti 2
alle lauree nel cui piano di studi sia stato superato almeno un esame in psicologia e in pedagogia viene assegnato 1 punto aggiuntivo;
- per il primo diploma di grado universitario ovvero per un ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1
3) TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
Ai titoli scientifici e professionali sarà attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimo di punti 6, così come di seguito ripartito:
a) pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 1,50.
Non sono oggetto di valutazione le pubblicazioni elaborate in collaborazione o manoscritte o dattiloscritte a meno che non sia chiaramente riconoscibile la parte attribuibile al candidato.
Non sono, altresì, oggetto di valutazione le pubblicazioni che non siano riferibili a discipline pedagogiche o al programma oggetto di concorso.
b) inclusione in graduatoria di merito conseguita in:
- precedenti concorsi dello stesso tipo (ruolo istitutori), punti 2 (si valuta un solo titolo)
- precedenti concorsi di tipo diverso (altri ruoli), punti 1 (si valuta un solo titolo)
c) titoli scientifici e professionali, fino ad un massimo di punti 1, con l'attribuzione di un massimo di punti 0,25 per ogni titolo.
Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili, escluse le pubblicazioni e le idoneità, i seguenti:
- brevetti per invenzioni o scoperte; premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale;
- attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali;
- predisposizione di inventari o cataloghi;
- libere docenze;
- diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.970, ovvero considerati validi dall'art.325, comma 3 del Decreto Legislativo 297/94;
- diplomi universitari di durata biennale/triennale istituiti dalla legge 341/90;
d) altri titoli scientifici, fino ad un massimo di punti 3:
- dottorato di ricerca
attinente al posto cui si partecipa, punti 2
non attinente al posto cui si partecipa, punti 1- specializzazioni ovvero perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dall'art.4 ovvero dall'art.6 e art.8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attivati dalle Università statali o libere ovvero da Istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di Educazione fisica statali o pareggiati (valutabili a condizione che la relativa certificazione indichi l'avvenuta frequenza e il superamento di esami) (1); borse di studio rilasciate dalle Università statali o libere:
- di durata annuale, attinenti al posto cui si partecipa, punti 0,20; non attinenti al posto cui si partecipa, punti 0,10
- di durata biennale, attinenti al posto cui si partecipa, punti 1; non attinenti al posto cui si partecipa, punti 0,50
- di durata triennale, attinenti al posto cui si partecipa, punti 2; non attinenti al posto cui si partecipa, punti 1
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(1) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art.6 legge 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art.4 - primo comma legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge 341/90 art.8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art.8 legge 341/90). Si ricorda che a norma dell'art.10 del D.L.1 ottobre 1973, n.580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n.766, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.