Disegno di Legge AC 6560
Collegato alla Finanziaria 2000
(Approvato dal CdM il 15 novembre 1999)

Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione

 

TITOLO I
ISTRUZIONE

Capo I
Disposizioni per favorire la stabilità delle istituzioni scolastiche e l'attuazione dell'autonomia.

Art. 1.
(Organici regionali e organici di istituto).

        1. Al fine di garantire l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di una dotazione organica di personale docente stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi e dei progetti programmati nel piano dell'offerta formativa, la dotazione organica complessiva regionale, fermi restando il ruolo provinciale del personale, è rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal triennio 2000-2002, sulla base del numero di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche in servizio nell'anno scolastico antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale fabbisogno connesso all'andamento della popolazione scolastica o a modifiche degli ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che prevedono la riduzione del personale. Resta ferma la natura delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
        2. Entro il limite della dotazione organica complessiva rideterminata al sensi del comma 1, l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche è costituito per la scuola secondaria, con riferimento a ciascuna classe di concorso, sulla base dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare all'unità o da coprire con rapporti di lavoro a tempo parziale, e con assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento del curricolo obbligatorio.
        3. Le risorse di personale residuate a livello regionale dopo le operazioni di cui al comma 2 sono assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
        4 In connessione con l'obiettivo di dare stabilità triennale agli organici funzionali di istituto in sede di contrattazione collettiva sono individuati criteri volti ad assicurare la continuità del servizio nell'istituzione scolastica.

Art. 2.
(Riduzione delle supplenze temporanee).

        1. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nella scuola secondaria, il dirigente scolastico si avvale delle risorse di personale assegnato all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1 ed utilizza gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, salvaguardando il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. In via subordinata e per il tempo strettamente necessario, il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle supplenze con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Art. 3.
(Disposizioni per la progressiva attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche).

        1. All'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per l'attuazione della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti didattici; a detta adozione si fa luogo anche in più fasi, al fine di evitare soluzioni di continuità che pregiudichino l'apprendimento degli alunni".
        2. Le attività di tirocinio didattico previste dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono modulate in modo da consentire una partecipazione anche attiva dei tirocinanti, con affidamento della responsabilità diretta di classi o corsi di istituzioni scolastiche.
        3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Art. 4.
(Disposizioni relative ai capi di istituto).

        1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1^ settembre 2000, con attribuzione nominale della sede a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. E' fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma in ordine alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di coloro che frequentino la formazione di cui all'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni. Sui posti nominalmente coperti ai sensi della presente disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali, che vengono a cessare alla data del rientro del titolare nominale, fatta salva l'applicazione del comma 3.
        2. La preposizione alle istituzione scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali. Nel caso di passaggio ad altra istituzione scolastica l'amministrazione acquisisce dai dirigenti l'indicazione delle loro preferenze.
        3. Ai dirigenti i cui risultati siano stati considerati insufficienti a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si applicano le disposizioni in materia di restituzione al ruolo di provenienza.

Art. 5.
(Informatica scolastica e donazioni alle scuole).

        1. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un servizio di comodato in favore dei docenti. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 2000, lire 150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche elaboratori elettronici, ovvero personal computer ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati, o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.

Capo II
Disposizioni per accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e istituzione della carta dello studente.

Art. 6.
(Associazioni scolastiche).

        1. Le associazioni degli studenti sono costituite con atto scritto, depositato presso la segreteria dell'istituzione scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato dal consiglio dell'istituzione scolastica, previa verifica, da parte di quest'ultimo, che l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale, con assenza di scopo di lucro. Le associazioni così costituite hanno diritto di essere inserite in elenchi, istituiti presso gli uffici dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione, di soggetti istituzionalmente addetti ai problemi della condizione studentesca. L'iscrizione agli elenchi è condizione necessaria per l'acquisizione della qualificazione di associazione scolastica ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Gli studenti al compimento del sedicesimo anno di età acquistano la capacità di rappresentare di fronte a terzi e in giudizio le associazioni costituite a norma del presente comma.
        2. Gli atti relativi alla costituzione ed all'attività delle associazioni scolastiche sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Alle attività economiche marginali svolte dalle associazioni scolastiche si applicano le agevolazioni fiscali, riferite alle attività economiche marginali, previste per le organizzazioni di volontariato dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga all'articolo 38 del codice civile, esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle associazioni scolastiche le disposizioni in materia di associazioni non riconosciute.
        3. La responsabilità civile per danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività associative all'interno della scuola ovvero dallo svolgimento di attività integrative o complementari, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico esclusivamente della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di quest'ultima e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di chi ha causato i danni con dolo o colpa grave.

Art. 7.
(Carta dello studente).

        1. E' istituita la carta dello studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello studente è documento personale, che attesta il curricolo degli studi e della formazione e le documentate competenze, autonomamente acquisite dallo studente, nonché strumento per la fruizione di servizi, con possibilità di utilizzazioni anche specifiche e personalizzate. La carta è rilasciata a tutti gli studenti e, in sede di prima attuazione, agli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore, ai corsi professionali o di apprendistato.
        2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le caratteristiche uniformi della carta e le modalità di annotazione delle notizie riguardanti il curricolo scolastico e formativo personale, in modo tale da consentire la successiva unificazione della carta con il documento di identità elettronico di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
        3. Le istituzioni scolastiche provvedono direttamente all'approvvigionamento delle carte e, nell'ambito delle risorse finalizzate ai modesti rinnovi e completamenti delle strutture, acquistano gli appositi lettori-registratori. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la carta è fornita gratuitamente. La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
        4. Le istituzioni scolastiche istituiscono un archivio nel quale è registrato il curricolo degli studi dei singoli studenti. Al momento del passaggio ad altra istituzione scolastica, i dati memorizzati sono trasferiti all'istituzione scolastica di destinazione. Per l'utilizzo della carta elettronica ai fini dell'accesso ai dati personali è fornito a ciascuno studente un codice personale di identificazione.
        5. Il Ministero della pubblica istruzione, a livello nazionale, e le direzioni generali scolastiche, a livello regionale, definiscono intese con altre amministrazioni ovvero stipulano convenzioni anche con enti o privati per la fruizione di servizi a mezzo della carta dello studente.

Capo III
Norme quadro in materia di diritto allo studio.

Art. 8.
(Princìpi per la legislazione regionale).

        1. Le regioni promuovono e disciplinano i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla formazione nonché il sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l'amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l'approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
        2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale, economico, territoriale e personale che di fatto impediscono o limitano il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti reti di scuole.
        3. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie affinché i giovani con handicap possano raggiungere soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e di autonomia.
        4. Le regioni e gli enti locali individuano forme di efficace coordinamento e collaborazione tra servizi scolastici, formativi, socio-sanitari, ricreativi e sportivi, anche introducendo facilitazioni che consentano l'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio e assicurano l'informazione capillare sul territorio in ordine ai servizi, agli interventi e alle opportunità formative esistenti e sulle modalità per accedere ad analoghe informazioni fornite dalle altre regioni.
        5. Gli utenti concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche. Le regioni stabiliscono i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito di contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione generalizzata; i casi in cui al criterio reddituale deve sommarsi il criterio del merito.
        6. Le modalità di uniforme esercizio delle funzioni amministrative relative al diritto allo studio sono determinate con atto di indirizzo e coordinamento, adottato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
        7. I finanziamenti per il sostegno del diritto allo studio, collegati a piani straordinari statali, sono aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già destinati dalle regioni alle medesime finalità.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di libri di testo nel triennio della scuola secondaria superiore).

        1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono detto parere nel termine di trenta giorni, sono adottate le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo, utilizzati nei vari anni di corso della scuola secondaria superiore successivi all'adempimento dell'obbligo scolastico. Con le stesse modalità sono fissati i criteri di determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite entro cui i docenti devono effettuare le proprie scelte.

Capo IV
Princìpi in materia di educazione degli adulti.

Art. 10.
(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti).

        1. Al sistema integrato di istruzione e formazione degli adulti concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro associazioni.
        2. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo del sistema sul territorio e i criteri per la determinazione degli standard, la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi anche per l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro.
        3. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
        4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1, con piena valorizzazione dei crediti scolastici formativi e di lavoro. A tale fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 11.
(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione).

        1. Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sulla base dei piani predisposti dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o agli enti locali indicati nei piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.

Art. 11-bis
(Scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria)

        1. L’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della Legge 19 .11.1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della Legge 3.05.1999, n. 124.
        2. Con decreto da emanare di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabilite le prove d’esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l’avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.
        3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 24.11.1998, n. 460.
        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione all’entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE

Art. 12.
(Società Ricerca Italia).

        1. Entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne stabilisce anche, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le relative quote di partecipazione, gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituiscono una società consortile per azioni per l'integrazione intersettoriale, la diffusione, l'internazionalizzazione, la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati. La società, che assume la denominazione di "Società Ricerca Italia" è società di interesse nazionale al sensi dell'articolo 2461 del codice civile.
        2. Alla società di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare università e consorzi interuniversitari, enti di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale, associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti attività di impresa.
        3. La società di cui al comma 1:
                a) cura l'integrazione intersettoriale della ricerca scientifica e tecnologica nazionale e dei suoi risultati per le finalità di cui alle lettere b) e c);
                b) svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica ovvero che operano per il coordinamento, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e dei suoi risultati;
                c) promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.
        4. I compiti di cui al comma 3, lettera b), sono esercitati d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del commercio con l'estero. La società può svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca di competenza di altre amministrazioni dello Stato, previa intesa con i Ministeri rispettivamente vigilanti.
        5. Lo statuto riserva la designazione di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La società opera nel quadro degli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca e delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
        6. Le entrate della società sono costituite dai contributi dei soci e dai proventi per servizi resi nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può contribuire al funzionamento della società, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per specifici progetti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 297 del 1999. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.

Art. 13.
(Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie).

        1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, promuove, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la costituzione di un apposito consorzio per la ricerca sulle biotecnologie da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), della Stazione zoologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, al quale partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti pubblici e privati che svolgono ricerca nel settore. In sede di prima applicazione, lo statuto del consorzio è predisposto, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un comitato nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, composto da due membri designati dal medesimo Ministro, uno dei quali con funzioni di presidente, da uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e da uno ciascuno designato dai presidenti del CNR, della Stazione zoologica Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; a parità di voti prevale il voto del presidente Lo statuto prevede la rappresentanza dei Ministeri interessati nell'organo di gestione. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consorzio è costituito, oltre che per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 381 del 1999 anche per:
                a) lo svolgimento di attività di ricerca in proprie strutture;
                b) la progettazione e il coordinamento di programmi nazionali e internazionali di ricerca;
                c) lo svolgimento di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione post dottorato, continua, permanente e ricorrente, nei settori di attività del consorzio, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;
                d) esprimere pareri e fornire supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati su loro richieste negli ambiti di competenza.
        2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvalgono del consorzio per sostenere e coordinare la partecipazione a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca biotecnologica.
        3. Il consorzio può accedere, per progetti di ricerca industriale, anche al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, associazioni e comitati con finalità di ricerca).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina delle persone giuridiche private, non costituite in forma societaria, aventi come scopo esclusivo o prevalente, anche mediante la sola attività di raccolta di fondi ed anche con il concorso e la partecipazione di enti pubblici, l'esercizio, la promozione, lo sviluppo della ricerca scientifica, nonché la diffusione dei suoi risultati, la creazione di infrastrutture, laboratori, la concessione di borse di studio o di contributi, comunque denominati, aventi ad oggetto attività di ricerca e sviluppo. Nell'esercizio di tale delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
                a) attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle competenze regionali, dei compiti di vigilanza e controllo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 31 e 32 del codice civile, nonché di tenuta dell'aggiornamento della sezione del registro delle persone giuridiche aventi gli scopi di cui all'oggetto della delega;
                b) previsione di criteri generali di riconoscibilità che, tra l'altro, assicurino:
                1) la valutazione di adeguatezza delle risorse e delle disponibilità rispetto alle finalità di ricerca dichiarate;
                2) l'adozione di finalità specifiche in ambiti definiti e con orizzonti temporali predeterminati;
                3) il riconoscimento preferenziale delle iniziative private coerenti con le finalità e le priorità indicate nei programmi generali della ricerca scientifica e tecnologica adottati nel rispetto della disciplina vigente;
                4) l'adozione di strutture organizzative che consentano la identificazione univoca di centri di responsabilità cui sia attribuito il potere decisionale in ordine alle singole iniziative di ricerca;
                c) semplificazione e snellimento degli adempimenti della procedura di riconoscimento; scansione temporale del procedimento di riconoscimento, con la previsione di limiti massimi di durata;
                d) previsione di modalità semplificate di trasferimento, da parte di enti e soggetti pubblici, di beni pubblici per la istituzione, anche in concorso con privati, delle persone giuridiche di cui al presente articolo;
                e) subordinazione di eventuali finanziamenti pubblici ad obblighi di informazione periodica sull'andamento della attività di ricerca svolta; alla sottoposizione ad ispezioni condotte da personale dei Ministeri vigilanti o competenti; all'adozione di procedure contabili e alla redazione di bilanci secondo modelli predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministeri interessati; all'adozione di protocolli informatici che consentano l'interscambio di dati con i Ministeri; alla dichiarazione presso il registro di cui alla lettera a) delle retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività dell'associazione, della fondazione e del comitato, nonché, infine, all'inserimento di esperti di nomina ministeriale negli organi di controllo;
                f) ricorso a meccanismi, previsti dalla disciplina vigente, di mobilità temporanea di personale proveniente da amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, al fine di garantire periodi di formazione e ricerca di personale specializzato, nonché al fine di fornire adeguato supporto professionale e di alta consulenza per specifici progetti e per progetti e per settori di elevata specializzazione;
                g) applicazioni delle disposizioni agevolative di cui agli articoli da 10 a 30 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle fondazioni le quali, oltre ai requisiti previsti dal predetto decreto, siano inserite nel registro di cui alla lettera a), ottemperino alle prescrizioni di cui alla lettera e) e svolgano direttamente ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero la affidino ad università, enti di ricerca, altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità allo scopo individuate.
        2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dell'attività di ricerca da parte di associazioni e comitati aventi per scopo, anche non prevalente, la promozione e lo sviluppo della ricerca attraverso la raccolta di fondi destinati al medesimo scopo, con il rispetto dei seguenti princìpi:
                a) istituzione di un registro delle associazioni e dei comitati aventi finalità di ricerca scientifica, con la previsione di carattere esclusivamente dichiarativo di tale adempimento e con l'espressa esclusione di ogni potere di controllo di ingerenza dell'autorità amministrativa nella costituzione ed attività delle associazioni e dei compiti iscritti;
                b) previsione dell'obbligo di dichiarare presso il registro di cui alla lettera a) le retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno della attività della associazione e del comitato;
                c) obbligo per le associazioni e per i comitati che vogliano promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante l'acquisto di beni e l'erogazione di servizi, di iscriversi al registro delle associazioni aventi finalità di ricerca di cui alla lettera a);
                d) previsione di obblighi informativi in materia di sollecitazione della pubblica sottoscrizione o di raccolta di fondi, sui costi sostenuti e sulla percentuale di contribuzione effettivamente destinata alle finalità di ricerca;
                e) obbligo di certificazione dei bilanci delle associazioni con un fondo comune superiore a un milione di euri, nonché di deposito dei bilanci al registro di cui alla lettera a); previsione di modelli uniformi di bilancio; con analitica distinzione, tra l'altro, di attività, iniziative, contributi, finanziamenti, attivi e passivi, liquidità, immobilizzazioni;
                f) previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alla lettera d), della ripetibilità dell'erogazione in denaro, con esercizio del potere di surroga da parte della amministrazione dello Stato e con successiva destinazione dei fondi a scopi di ricerca compatibili con quelli inizialmente dichiarati; previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alle lettere b) ed e), della sanzione amministrativa, comminata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico dei responsabili legali della associazione e del comitato nella misura massima di lire 500.000.000.

Art. 15.
(Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca).

        1. E' istituito l'Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le annesse disposizioni relative ai beni ed al personale. Negli organi del predetto Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e degli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici interessati.
        2. L'Istituto di cui al comma 1 ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dei dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione universitaria e le annesse attività di supporto.
        3. All'Istituto di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma 2, le disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        4. Fino alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento dell'organo di gestione dell'Istituto, può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma 2 ed alle spese di costituzione e funzionamento dell'Istituto.

TITOLO III
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 16.
(Disposizioni correttive degli interventi agevolativi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica e adeguamento dei tassi connessi alle operazioni di incentivi alle imprese).

        1. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefìci, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. Gli articoli 15 e 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
        2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli investimenti innovativi e per le spese di ricerca di cui alla citata legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Art. 17.
(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico).

        1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
        2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
        3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, anche al fine di favorire forme associative tra imprese e i processi di integrazione delle stesse in relazione a particolari territori e filiere produttive, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.
        4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.
        5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
        6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.
(Società per la ricerca nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNR costituisce una società consortile per azioni, avente ad oggetto l'attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre. L'onere è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Detta società è società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Il CNR, ai fini di quanto previsto dal presente comma, si attiene alle modalità fissate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        2. Alla società di cui al comma 1 è ammessa la partecipazione di università, consorzi interuniversitari, enti di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale, associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti attività di impresa.
        3. La società di cui al comma 1:
                a) cura la ricerca scientifica e tecnologica nazionale nel settore dei trasporti;
                b) svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti, università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica nel medesimo settore o in settori allo stesso collegati;
                c) promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.
        4. La società di cui al comma 1 può svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca posti sotto la vigilanza di altre amministrazioni dello Stato e previa intesa con queste ultime.
        5. Un terzo del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 1, indicato nel decreto di cui al medesimo comma 1, ivi compreso il presidente, è riservato alla designazione congiunta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può destinare finanziamenti alla società per specifici progetti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.

TITOLO IV
FORMAZIONE

Art. 19.
(Monitoraggio dell'attuazione della riforma dell'istruzione, della formazione e della ricerca).

        1. Il monitoraggio delle azioni rientranti nel piano pluriennale delle attività, dei tempi e delle risorse necessari a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, ivi compresa la formazione nel settore della pubblica amministrazione, è effettuato da un comitato di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni direttamente interessate. Semestralmente il comitato predispone un resoconto sull'andamento generale delle attività del piano e sulla corrispondenza agli obiettivi definiti.
        2. Per assicurare l'integrazione degli interventi rivolti alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un Piano straordinario triennale di formazione, che utilizza le risorse nazionali e comunitarie a ciò finalizzate e si avvale dell'apporto della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, in coerenza con le iniziative assunte a livello territoriale nell'ambito dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(Norme applicative).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.