Disegno
di Legge AC 6560
Collegato alla Finanziaria 2000
(Approvato dal CdM il 15 novembre 1999)
Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione
TITOLO I
ISTRUZIONE
Capo I
Disposizioni per favorire la stabilità delle istituzioni scolastiche e
l'attuazione dell'autonomia.
Art. 1.
(Organici regionali e organici di istituto).
1. Al fine di garantire
l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di una dotazione organica
di personale docente stabile e funzionale alla piena attuazione degli interventi
e dei progetti programmati nel piano dell'offerta formativa, la dotazione
organica complessiva regionale, fermi restando il ruolo provinciale del
personale, è rideterminata per ciascun triennio, a decorrere dal triennio
2000-2002, sulla base del numero di unità di personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato per supplenza annuale o temporanea
fino al termine delle attività didattiche in servizio nell'anno scolastico
antecedente a quello di inizio del triennio e tenendo comunque conto del reale
fabbisogno connesso all'andamento della popolazione scolastica o a modifiche
degli ordinamenti didattici nel rispetto delle disposizioni vigenti che
prevedono la riduzione del personale. Resta ferma la natura delle supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche.
2. Entro il limite della
dotazione organica complessiva rideterminata al sensi del comma 1, l'organico
funzionale delle istituzioni scolastiche è costituito per la scuola secondaria,
con riferimento a ciascuna classe di concorso, sulla base dell'orario
settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, con eliminazione delle frazioni di posto, da arrotondare
all'unità o da coprire con rapporti di lavoro a tempo parziale, e con
assegnazione di almeno un docente per ogni insegnamento del curricolo
obbligatorio.
3. Le risorse di personale
residuate a livello regionale dopo le operazioni di cui al comma 2 sono
assegnate alle istituzioni scolastiche applicando i criteri di cui all'articolo
5, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
4 In connessione con l'obiettivo
di dare stabilità triennale agli organici funzionali di istituto in sede di
contrattazione collettiva sono individuati criteri volti ad assicurare la
continuità del servizio nell'istituzione scolastica.
Art. 2.
(Riduzione delle supplenze temporanee).
1. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nella scuola secondaria, il dirigente scolastico si avvale delle risorse di personale assegnato all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1 ed utilizza gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, salvaguardando il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. In via subordinata e per il tempo strettamente necessario, il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle supplenze con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 3.
(Disposizioni per la progressiva attuazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche).
1. All'articolo 21, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con regolamenti sono adottate disposizioni transitorie per l'attuazione
della riforma, in attesa della definitiva adozione dei nuovi ordinamenti
didattici; a detta adozione si fa luogo anche in più fasi, al fine di evitare
soluzioni di continuità che pregiudichino l'apprendimento degli alunni".
2. Le attività di tirocinio
didattico previste dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sono modulate in modo da consentire una partecipazione anche attiva dei
tirocinanti, con affidamento della responsabilità diretta di classi o corsi di
istituzioni scolastiche.
3. All'articolo 21, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità
della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di
parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i
parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole.
Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e
strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa
dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti
attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento
amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione,
la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue
sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite
dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e
ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Art. 4.
(Disposizioni relative ai capi di istituto).
1. I capi di istituto di cui
all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che
hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi
moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali
dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1^
settembre 2000, con attribuzione nominale della sede a tutti gli effetti
giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica. E' fatto salvo
quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma in ordine alla decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento di coloro che frequentino la
formazione di cui all'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n.
29 del 1993, e successive modificazioni. Sui posti nominalmente coperti ai sensi
della presente disposizione sono conferiti incarichi dirigenziali, che vengono a
cessare alla data del rientro del titolare nominale, fatta salva l'applicazione
del comma 3.
2. La preposizione alle
istituzione scolastiche autonome è disciplinata dalle norme vigenti che
regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali. Nel caso di passaggio ad
altra istituzione scolastica l'amministrazione acquisisce dai dirigenti
l'indicazione delle loro preferenze.
3. Ai dirigenti i cui risultati
siano stati considerati insufficienti a norma del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, si applicano le disposizioni in materia di restituzione al ruolo
di provenienza.
Art. 5.
(Informatica scolastica e donazioni alle scuole).
1. Il Ministero della
pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti per
l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo
delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per attivare un
servizio di comodato in favore dei docenti. All'onere previsto dalla presente
disposizione, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 2000, lire 150 miliardi
per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Anche in deroga a quanto
disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono cedere, a titolo gratuito, ad
istituzioni scolastiche elaboratori elettronici, ovvero personal computer
ed altre apparecchiature informatiche di corredo delle stazioni di lavoro per
l'automazione d'ufficio, divenuti inadeguati alla funzione cui erano destinati,
o, comunque, quando siano trascorsi tre anni dal loro acquisto e
l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.
Capo II
Disposizioni per accompagnare e sostenere il passaggio alla maggiore età e
istituzione della carta dello studente.
Art. 6.
(Associazioni scolastiche).
1. Le associazioni degli
studenti sono costituite con atto scritto, depositato presso la segreteria
dell'istituzione scolastica individuata come sede. Il deposito è autorizzato
dal consiglio dell'istituzione scolastica, previa verifica, da parte di
quest'ultimo, che l'associazione persegua, in base all'atto costitutivo, finalità
formative, educative, sportive, culturali, ricreative o di solidarietà sociale,
con assenza di scopo di lucro. Le associazioni così costituite hanno diritto di
essere inserite in elenchi, istituiti presso gli uffici dell'amministrazione
periferica della pubblica istruzione, di soggetti istituzionalmente addetti ai
problemi della condizione studentesca. L'iscrizione agli elenchi è condizione
necessaria per l'acquisizione della qualificazione di associazione scolastica ai
fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Gli studenti al
compimento del sedicesimo anno di età acquistano la capacità di rappresentare
di fronte a terzi e in giudizio le associazioni costituite a norma del presente
comma.
2. Gli atti relativi alla
costituzione ed all'attività delle associazioni scolastiche sono esenti
dall'imposta di bollo e di registro. Alle attività economiche marginali svolte
dalle associazioni scolastiche si applicano le agevolazioni fiscali, riferite
alle attività economiche marginali, previste per le organizzazioni di
volontariato dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni. Delle obbligazioni assunte dai rappresentanti
delle associazioni scolastiche rispondono, in deroga all'articolo 38 del codice
civile, esclusivamente le predette associazioni con il proprio fondo comune. Per
quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle associazioni
scolastiche le disposizioni in materia di associazioni non riconosciute.
3. La responsabilità civile per
danni agli associati od a terzi, derivanti dallo svolgimento di attività
associative all'interno della scuola ovvero dallo svolgimento di attività
integrative o complementari, di cui al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è a carico esclusivamente
della scuola, con esclusione della responsabilità del personale di quest'ultima
e delle famiglie degli alunni. Resta ferma la responsabilità personale di chi
ha causato i danni con dolo o colpa grave.
Art. 7.
(Carta dello studente).
1. E' istituita la carta
dello studente, anche su supporto elettronico o magnetico. La carta dello
studente è documento personale, che attesta il curricolo degli studi e della
formazione e le documentate competenze, autonomamente acquisite dallo studente,
nonché strumento per la fruizione di servizi, con possibilità di utilizzazioni
anche specifiche e personalizzate. La carta è rilasciata a tutti gli studenti
e, in sede di prima attuazione, agli studenti che accedono alla scuola
secondaria superiore, ai corsi professionali o di apprendistato.
2. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono individuate le caratteristiche uniformi della carta e le modalità
di annotazione delle notizie riguardanti il curricolo scolastico e formativo
personale, in modo tale da consentire la successiva unificazione della carta con
il documento di identità elettronico di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le istituzioni scolastiche
provvedono direttamente all'approvvigionamento delle carte e, nell'ambito delle
risorse finalizzate ai modesti rinnovi e completamenti delle strutture,
acquistano gli appositi lettori-registratori. Agli studenti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la carta
è fornita gratuitamente. La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio
relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
4. Le istituzioni scolastiche
istituiscono un archivio nel quale è registrato il curricolo degli studi dei
singoli studenti. Al momento del passaggio ad altra istituzione scolastica, i
dati memorizzati sono trasferiti all'istituzione scolastica di destinazione. Per
l'utilizzo della carta elettronica ai fini dell'accesso ai dati personali è
fornito a ciascuno studente un codice personale di identificazione.
5. Il Ministero della pubblica
istruzione, a livello nazionale, e le direzioni generali scolastiche, a livello
regionale, definiscono intese con altre amministrazioni ovvero stipulano
convenzioni anche con enti o privati per la fruizione di servizi a mezzo della
carta dello studente.
Capo III
Norme quadro in materia di diritto allo studio.
Art. 8.
(Princìpi per la legislazione regionale).
1. Le regioni promuovono e
disciplinano i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo
studio e alla formazione nonché il sostegno dei processi educativi, in un
quadro di collaborazione con gli enti locali, con l'amministrazione periferica
della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola,
con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative e con le forze
sociali esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi e degli
interventi è garantita mediante l'approvazione da parte delle regioni di
appositi piani pluriennali di attuazione.
2. I servizi e gli interventi di
cui al comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale,
sociale, economico, territoriale e personale che di fatto impediscono o limitano
il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale
e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle
citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti,
predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento
di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione e
finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti reti di scuole.
3. I servizi e gli interventi di
cui al comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di
servizio e di comunicazione necessarie affinché i giovani con handicap
possano raggiungere soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e di
autonomia.
4. Le regioni e gli enti locali
individuano forme di efficace coordinamento e collaborazione tra servizi
scolastici, formativi, socio-sanitari, ricreativi e sportivi, anche introducendo
facilitazioni che consentano l'utilizzazione a fini scolastici delle strutture
culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio e assicurano
l'informazione capillare sul territorio in ordine ai servizi, agli interventi e
alle opportunità formative esistenti e sulle modalità per accedere ad analoghe
informazioni fornite dalle altre regioni.
5. Gli utenti concorrono al
costo dei servizi con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
Le regioni stabiliscono i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito di
contribuzione e di esenzione; i casi di esenzione generalizzata; i casi in cui
al criterio reddituale deve sommarsi il criterio del merito.
6. Le modalità di uniforme
esercizio delle funzioni amministrative relative al diritto allo studio sono
determinate con atto di indirizzo e coordinamento, adottato a norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le modalità
di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. I finanziamenti per il
sostegno del diritto allo studio, collegati a piani straordinari statali, sono
aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già destinati dalle regioni alle medesime
finalità.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di libri di testo nel triennio della scuola
secondaria superiore).
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono detto parere nel termine di trenta giorni, sono adottate le disposizioni e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo, utilizzati nei vari anni di corso della scuola secondaria superiore successivi all'adempimento dell'obbligo scolastico. Con le stesse modalità sono fissati i criteri di determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite entro cui i docenti devono effettuare le proprie scelte.
Capo IV
Princìpi in materia di educazione degli adulti.
Art. 10.
(Norme quadro in materia di sistema integrato per l'educazione degli
adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti).
1. Al sistema integrato di
istruzione e formazione degli adulti concorrono i centri territoriali costituiti
dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione
professionale, i servizi per l'impiego, le università, le agenzie del privato
sociale e del volontariato, le reti civiche e le infrastrutture culturali
pubbliche, imprese e loro associazioni.
2. Con atto di indirizzo e
coordinamento adottato su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le parti sociali, sono definite le linee guida per l'uniforme sviluppo
del sistema sul territorio e i criteri per la determinazione degli standard,
la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi anche per
l'individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di
formazione e di lavoro.
3. Alle finalità di cui al
presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione.
4. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei
corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1, con piena
valorizzazione dei crediti scolastici formativi e di lavoro. A tale fine si fa
ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 11.
(Finanziamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione).
1. Le amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei criteri e delle modalità, anche relativi al monitoraggio e alla valutazione della spesa, definiti a livello nazionale in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sulla base dei piani predisposti dalle regioni, possono contribuire alla realizzazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con le risorse allo scopo destinate nei rispettivi bilanci, assegnandole direttamente alle regioni o agli enti locali indicati nei piani regionali, che le iscrivono nei propri bilanci in appositi capitoli.
Art. 11-bis
(Scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria)
TITOLO II
SISTEMA DELLA RICERCA NAZIONALE
Art. 12.
(Società Ricerca Italia).
1. Entro tre mesi alla data
di entrata in vigore della presente legge, con modalità definite con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne
stabilisce anche, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le relative quote di
partecipazione, gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica costituiscono una società consortile
per azioni per l'integrazione intersettoriale, la diffusione,
l'internazionalizzazione, la valorizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale e dei suoi risultati. La società, che assume la
denominazione di "Società Ricerca Italia" è società di interesse
nazionale al sensi dell'articolo 2461 del codice civile.
2. Alla società di cui al comma
1 possono, altresì, partecipare università e consorzi interuniversitari, enti
di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati
svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale,
associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti
attività di impresa.
3. La società di cui al comma
1:
a)
cura l'integrazione intersettoriale della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale e dei suoi risultati per le finalità di cui alle lettere b) e c);
b)
svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti,
università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che
svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica ovvero che operano per
il coordinamento, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica e dei suoi risultati;
c)
promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione
dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di
programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici
e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì
attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.
4. I compiti di cui al comma 3,
lettera b), sono esercitati d'intesa con il Ministero degli affari esteri
e con il Ministero del commercio con l'estero. La società può svolgere i
compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca di competenza di
altre amministrazioni dello Stato, previa intesa con i Ministeri rispettivamente
vigilanti.
5. Lo statuto riserva la
designazione di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, ivi
compreso il presidente, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. La società opera nel quadro degli obiettivi del Programma
nazionale per la ricerca e delle direttive del Comitato interministeriale per la
programmazione economica di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. Le entrate della società
sono costituite dai contributi dei soci e dai proventi per servizi resi
nell'esercizio dell'attività istituzionale. Il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica può contribuire al funzionamento della
società, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per specifici progetti, a valere sul
Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
secondo specifiche disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 6,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 297 del 1999. Per quanto non
diversamente disposto dal presente articolo, alla società e alle sue attività
si applica la normativa vigente per le società per azioni.
Art. 13.
(Consorzio per la ricerca sulle biotecnologie).
1. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e nell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.
381, promuove, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la
costituzione di un apposito consorzio per la ricerca sulle biotecnologie da
parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), della Stazione zoologica
Anton Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
al quale partecipano, su loro richiesta, università, consorzi
interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati senza
scopo di lucro, parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti pubblici e
privati che svolgono ricerca nel settore. In sede di prima applicazione, lo
statuto del consorzio è predisposto, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, da un comitato nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, composto da due
membri designati dal medesimo Ministro, uno dei quali con funzioni di
presidente, da uno designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e
da uno ciascuno designato dai presidenti del CNR, della Stazione zoologica Anton
Dohrn e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; a
parità di voti prevale il voto del presidente Lo statuto prevede la
rappresentanza dei Ministeri interessati nell'organo di gestione. Lo statuto e
le successive modifiche sono approvati dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali. Il consorzio è costituito, oltre che per le finalità di
cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n.
381 del 1999 anche per:
a)
lo svolgimento di attività di ricerca in proprie strutture;
b)
la progettazione e il coordinamento di programmi nazionali e internazionali di
ricerca;
c)
lo svolgimento di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di
ricerca in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli,
nonché attività di formazione post dottorato, continua, permanente e
ricorrente, nei settori di attività del consorzio, anche mediante propri
programmi di assegnazione di borse;
d)
esprimere pareri e fornire supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e
privati su loro richieste negli ambiti di competenza.
2. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro delle politiche
agricole e forestali si avvalgono del consorzio per sostenere e coordinare la
partecipazione a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della
ricerca biotecnologica.
3. Il consorzio può accedere,
per progetti di ricerca industriale, anche al fondo di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, secondo specifiche disposizioni
contenute nei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto
legislativo.
Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina delle persone
giuridiche private, associazioni e comitati con finalità di
ricerca).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riordino della disciplina delle persone
giuridiche private, non costituite in forma societaria, aventi come scopo
esclusivo o prevalente, anche mediante la sola attività di raccolta di fondi ed
anche con il concorso e la partecipazione di enti pubblici, l'esercizio, la
promozione, lo sviluppo della ricerca scientifica, nonché la diffusione dei
suoi risultati, la creazione di infrastrutture, laboratori, la concessione di
borse di studio o di contributi, comunque denominati, aventi ad oggetto attività
di ricerca e sviluppo. Nell'esercizio di tale delega, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nel rispetto delle competenze regionali, dei compiti di vigilanza e
controllo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 31 e 32 del codice civile, nonché
di tenuta dell'aggiornamento della sezione del registro delle persone giuridiche
aventi gli scopi di cui all'oggetto della delega;
b)
previsione di criteri generali di riconoscibilità che, tra l'altro, assicurino:
1)
la valutazione di adeguatezza delle risorse e delle disponibilità rispetto alle
finalità di ricerca dichiarate;
2)
l'adozione di finalità specifiche in ambiti definiti e con orizzonti temporali
predeterminati;
3)
il riconoscimento preferenziale delle iniziative private coerenti con le finalità
e le priorità indicate nei programmi generali della ricerca scientifica e
tecnologica adottati nel rispetto della disciplina vigente;
4)
l'adozione di strutture organizzative che consentano la identificazione univoca
di centri di responsabilità cui sia attribuito il potere decisionale in ordine
alle singole iniziative di ricerca;
c)
semplificazione e snellimento degli adempimenti della procedura di
riconoscimento; scansione temporale del procedimento di riconoscimento, con la
previsione di limiti massimi di durata;
d)
previsione di modalità semplificate di trasferimento, da parte di enti e
soggetti pubblici, di beni pubblici per la istituzione, anche in concorso con
privati, delle persone giuridiche di cui al presente articolo;
e)
subordinazione di eventuali finanziamenti pubblici ad obblighi di informazione
periodica sull'andamento della attività di ricerca svolta; alla sottoposizione
ad ispezioni condotte da personale dei Ministeri vigilanti o competenti;
all'adozione di procedure contabili e alla redazione di bilanci secondo modelli
predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti i Ministeri interessati; all'adozione di protocolli
informatici che consentano l'interscambio di dati con i Ministeri; alla
dichiarazione presso il registro di cui alla lettera a) delle
retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e, in
genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno
della attività dell'associazione, della fondazione e del comitato, nonché,
infine, all'inserimento di esperti di nomina ministeriale negli organi di
controllo;
f)
ricorso a meccanismi, previsti dalla disciplina vigente, di mobilità temporanea
di personale proveniente da amministrazioni dello Stato o di altri enti
pubblici, al fine di garantire periodi di formazione e ricerca di personale
specializzato, nonché al fine di fornire adeguato supporto professionale e di
alta consulenza per specifici progetti e per progetti e per settori di elevata
specializzazione;
g)
applicazioni delle disposizioni agevolative di cui agli articoli da 10 a 30 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle fondazioni le quali, oltre ai
requisiti previsti dal predetto decreto, siano inserite nel registro di cui alla
lettera a), ottemperino alle prescrizioni di cui alla lettera e) e
svolgano direttamente ricerca scientifica di particolare interesse sociale
ovvero la affidino ad università, enti di ricerca, altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità allo scopo individuate.
2. Il Governo è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riordino dell'attività di ricerca da parte di
associazioni e comitati aventi per scopo, anche non prevalente, la promozione e
lo sviluppo della ricerca attraverso la raccolta di fondi destinati al medesimo
scopo, con il rispetto dei seguenti princìpi:
a)
istituzione di un registro delle associazioni e dei comitati aventi finalità di
ricerca scientifica, con la previsione di carattere esclusivamente dichiarativo
di tale adempimento e con l'espressa esclusione di ogni potere di controllo di
ingerenza dell'autorità amministrativa nella costituzione ed attività delle
associazioni e dei compiti iscritti;
b)
previsione dell'obbligo di dichiarare presso il registro di cui alla lettera a)
le retribuzioni annue effettive lorde dei legali rappresentanti, dei delegati e,
in genere, di chiunque eserciti una attività di indirizzo o controllo interno
della attività della associazione e del comitato;
c)
obbligo per le associazioni e per i comitati che vogliano promuovere raccolte
pubbliche di fondi, anche mediante l'acquisto di beni e l'erogazione di servizi,
di iscriversi al registro delle associazioni aventi finalità di ricerca di cui
alla lettera a);
d)
previsione di obblighi informativi in materia di sollecitazione della pubblica
sottoscrizione o di raccolta di fondi, sui costi sostenuti e sulla percentuale
di contribuzione effettivamente destinata alle finalità di ricerca;
e)
obbligo di certificazione dei bilanci delle associazioni con un fondo comune
superiore a un milione di euri, nonché di deposito dei bilanci al registro di
cui alla lettera a); previsione di modelli uniformi di bilancio; con
analitica distinzione, tra l'altro, di attività, iniziative, contributi,
finanziamenti, attivi e passivi, liquidità, immobilizzazioni;
f)
previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alla lettera d),
della ripetibilità dell'erogazione in denaro, con esercizio del potere di
surroga da parte della amministrazione dello Stato e con successiva destinazione
dei fondi a scopi di ricerca compatibili con quelli inizialmente dichiarati;
previsione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui alle lettere b)
ed e), della sanzione amministrativa, comminata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico dei
responsabili legali della associazione e del comitato nella misura massima di
lire 500.000.000.
Art. 15.
(Istituto nazionale per la rete dell'università e della ricerca).
1. E' istituito l'Istituto
nazionale per la rete dell'università e della ricerca. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di detto Istituto, con le
annesse disposizioni relative ai beni ed al personale. Negli organi del predetto
Istituto è prevista la partecipazione obbligatoria di rappresentanti del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle
università e degli enti di ricerca che fanno capo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché di altri soggetti pubblici
interessati.
2. L'Istituto di cui al comma 1
ha la finalità di realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni, basata su
una struttura nazionale ed internazionale a larga banda per la trasmissione dei
dati, per applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e tecnologica, la
formazione universitaria e le annesse attività di supporto.
3. All'Istituto di cui al comma
1 si applicano, per quanto compatibili con le finalità di cui al comma 2, le
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca che fanno capo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Fino alla scadenza del sesto
mese successivo alla data di insediamento dell'organo di gestione dell'Istituto,
può essere prorogata la vigenza della convenzione-quadro tra il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto
nazionale di fisica nucleare relativa alla rete GARR-B, il cui finanziamento
cessa alla data medesima. Le corrispondenti risorse finanziarie sono destinate
alla realizzazione e gestione della rete di telecomunicazioni di cui al comma 2
ed alle spese di costituzione e funzionamento dell'Istituto.
TITOLO III
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 16.
(Disposizioni correttive degli interventi agevolativi in materia di
ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica e adeguamento dei tassi
connessi alle operazioni di incentivi alle imprese).
1. Ai fini della gestione del
fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le
modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefìci, le
modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati
di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta
data maggiorato di un punto percentuale. Gli articoli 15 e 16, ad eccezione del
secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto attuativo del presente comma.
2. Sono abrogati il comma 2
dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni
amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli investimenti
innovativi e per le spese di ricerca di cui alla citata legge n. 317 del 1991.
Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte,
per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati
ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora
liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al
31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Art. 17.
(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento
telematico).
1. Per lo sviluppo delle
attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla
disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito
d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto
beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di
cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre
innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle
tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile,
abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare
rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle
iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi
pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, anche
al fine di favorire forme associative tra imprese e i processi di integrazione
delle stesse in relazione a particolari territori e filiere produttive, nonché
le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della
loro concessione ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per
le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al
comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le
azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività
degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore
tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei
medesimi anni.
5. Per la gestione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono
posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 18.
(Società per la ricerca nel settore del trasporto aereo, marittimo e
terrestre).
1. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il CNR costituisce una società
consortile per azioni, avente ad oggetto l'attività di studio, di consulenza e
di ricerca di base e tecnologica nei settori del trasporto aereo, marittimo e
terrestre. L'onere è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 30 della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Detta società è società di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Il CNR, ai fini di quanto
previsto dal presente comma, si attiene alle modalità fissate con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla società di cui al comma
1 è ammessa la partecipazione di università, consorzi interuniversitari, enti
di ricerca che fanno capo ad altri Ministeri, altri soggetti pubblici e privati
svolgenti attività di promozione imprenditoriale in ambito nazionale,
associazioni imprenditoriali nazionali, con esclusione di soggetti esercenti
attività di impresa.
3. La società di cui al comma
1:
a)
cura la ricerca scientifica e tecnologica nazionale nel settore dei trasporti;
b)
svolge attività di raccordo e di promozione di programmi comuni con enti,
università, organismi, istituzioni o società, stranieri e internazionali, che
svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica nel medesimo settore o
in settori allo stesso collegati;
c)
promuove in ambito nazionale l'integrazione, la diffusione e la valorizzazione
dei risultati della ricerca dei soci, anche attraverso la stipula di accordi di
programma, intese, convenzioni e contratti con regioni e altri soggetti pubblici
e privati interessati, anche esercenti attività di impresa, svolgendo altresì
attività di coordinamento e di supervisione tecnologica.
4. La società di cui al comma 1
può svolgere i compiti di cui al comma 3 anche per conto di enti di ricerca
posti sotto la vigilanza di altre amministrazioni dello Stato e previa intesa
con queste ultime.
5. Un terzo del numero
complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione della società di
cui al comma 1, indicato nel decreto di cui al medesimo comma 1, ivi compreso il
presidente, è riservato alla designazione congiunta dei Ministri dei trasporti
e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione può destinare finanziamenti alla società per specifici
progetti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 30 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla società
e alle sue attività si applica la normativa vigente per le società per azioni.
TITOLO IV
FORMAZIONE
Art. 19.
(Monitoraggio dell'attuazione della riforma dell'istruzione, della
formazione e della ricerca).
1. Il monitoraggio delle
azioni rientranti nel piano pluriennale delle attività, dei tempi e delle
risorse necessari a realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del
sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, ivi
compresa la formazione nel settore della pubblica amministrazione, è effettuato
da un comitato di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni direttamente
interessate. Semestralmente il comitato predispone un resoconto sull'andamento
generale delle attività del piano e sulla corrispondenza agli obiettivi
definiti.
2. Per assicurare l'integrazione
degli interventi rivolti alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni la
Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un Piano straordinario
triennale di formazione, che utilizza le risorse nazionali e comunitarie a ciò
finalizzate e si avvale dell'apporto della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, in
coerenza con le iniziative assunte a livello territoriale nell'ambito dei
programmi finanziati con risorse comunitarie.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
(Norme applicative).
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.