DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Testo approvato dal Senato il 15 novembre 2001)

Legge Finanziaria 2002

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Articolo 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.648 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro e in 26.339 milioni di euro e il livello massimo di ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.633 milioni di euro e in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. La stessa detrazione di 516,46 euro spetta: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro con più di tre figli a carico. In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.

2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico.

3. All’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista dalla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione prevista dalla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".

4. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, sono detraibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

6. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

7. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.

Articolo 3.

(Ulteriori termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostituiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

Articolo 4.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Articolo 5.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Articolo 6.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Articolo 7.

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001," sono inserite le seguenti: "nonchè fino al 30 giugno 2002,".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettera c) e d) della legge 5 agosto 1978, n457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

Articolo 8.

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole: "si applicano le tariffe di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";

c) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla

pubblicità, nella lettera a) le parole da: "ad eccezione delle insegne" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso", e nella lettera d) le parole: "escluse le insegne" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne che non superino la superficie di due metri quadrati per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati";

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 posso essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

 

Articolo 9

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

 

1. Il regime agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, concernete il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l’anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

 

Articolo 10

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell’economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata in territori diversi da quelli di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

ONERI DI PERSONALE

Articolo 11.

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

Articolo 12.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale

ed integrativa)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Articolo 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".

Articolo 13.

(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

Articolo 14.

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Il divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l’anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell’apparato giudiziario. Il programma di assunzioni va presentato per la successiva approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. I termini di validità delle graduatorie per l’assunzione di personale presso le Amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al comma 1 sono prorogati di un anno. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell’ente locale, solo nell’ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall’articolo 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

7. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

8. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

9. I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale del sistema sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all’incarico di medico di base.

10. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato, medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica

11. Il medico che s’iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall’Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

Articolo 16.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Capo II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

Articolo 17.

(Patto di stabilità interno per province e comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4.Per l’acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui sopra adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo.

5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l’adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o l’attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 4.

6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.

12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 18.

(Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".

2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

b) al comma 3, le parole: "Per l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2003" e le parole: "l'esercizio finanziario 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio finanziario 2002";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.";

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno 2002.";

e) al comma 6, le parole: "del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 3 e 5-bis".

Articolo 19.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione:

a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere;

b) per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all'articolo 53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".

"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

2. Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.

4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 3, lettera e), le parole: "di norma" sono soppresse;

b) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell’ultima rata"

c) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "È data facoltà agli enti locali di iscrivere";

d) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento".

7. A decorrere dal 1º gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980.

8. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

9. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

10. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Capo III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

 

Articolo 21.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i Gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei Gruppi medesimi.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, di cui al comma 4 dell’articolo 20 e all’articolo 22 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l’acquisizione del parere. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di regolamenti trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2-bis, la proroga per l’adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 2-bis, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Articolo 22.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

Articolo 23.

(Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 15, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, – con esclusione di quelli previsti dalle leggi n. 379 del 1993, articolo 1, comma 3, n. 24 del 1996, articolo 3 (contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi), n. 353 del 1973, n. 776 del 1981, n. 52 del 1994 (contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza) e n. 282 del 1998, articolo 1, commi 1 e 2 (contributo all’Unione italiana ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato nonché al Centro internazionale del libro parlato di Feltre) – di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Articolo 24.

(Servizi dei beni culturali)

 

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo".

Articolo 25.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni
e le attività culturali)

 

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi sino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 di cembre1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 26.

(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare della funzione, può perseguire l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell’ente locale. E’ in ogni caso garantito l’accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi.

3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

  1. di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di aziende speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività;
  2. di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l’erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali di equa distribuzione del territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3 lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche edi prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. E’ vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

8. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica dei livelli previsti. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti degli stessi enti locali.

9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso al termine della concessione.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimo comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensioni sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all’interno dell’ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all’interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere la revoca dell’affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell’intero ambito territoriale di riferimento.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare determina, ai fini dell’applicazione del comma 4 del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso, di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall’evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini sono fissati, al massimo, entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

12. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data prevista del regolamento di cui al comma 11 del medesimo articolo 113.

3. Dopo l’articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è inserito il seguente:

"Articolo 113-bis. (Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale) – 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 116 del presente testo unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

  1. istituzioni;
  2. aziende speciali, anche consortili;
  3. società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori di servizi di cui al presente articolo sono regolati dai contratti di servizio".

Articolo 27.

(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

 

Articolo 28.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Articolo 29.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

 

Articolo 30

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi)

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza cpon almeno 35 anni di anzianità anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento di pensione al minimo nell’assicurazione generale obbligatoria.

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall’anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.328.

Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

 

Articolo 31.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Capo VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

 

Articolo 32.

(Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

 

Articolo 33.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 34.

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi della’articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.488, nei limiti della disciplina degli aiuti si importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n, 69/2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purchè non venga superato il limite massimo ivi stabilito.

Capo VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

 

Articolo 35.

(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

Articolo 36.

(Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio, che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Articolo 37.

(Finanziamento delle grandi opere)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonché della Cassa depositi e prestiti", e dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti".

Capo IX

ALTRI INTERVENTI

 

Articolo 38.

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, ricorrano circostanze od eventi eccezionali;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.

2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.

Articolo 39.

(Fondi vittime dell’estorsione, dell’usura e della mafia)

1. Dopo l’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente: "Articolo 18-bis -(Diritto di surroga) 1. Il Fondo dl solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all’articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati ai sensi del presente articolo, sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura".

2. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso"

 

 

Articolo 40.

(Interventi vari)

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per il triennio 2002-2004.

2. Sono abrogati gli articoli 15 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

3. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".

4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituire dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

6. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

8.

9. In deroga al disposto degli articoli 6,15, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, i termini per l’adeguamento di emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull’isola di Murano previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impiantie a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l’esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all’accordo di programma nei termini di cui all’articolo 2, comma1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000.

10 . L’esercizio degli impianti di cui al comma 9 è consentito fino al rilascio da parte dell’autorità competente dell’autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’ambiente del 18 aprile 2000. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

12. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

13. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2001, di cui all’articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2002, n.388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

14. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

15. Il finanziamento annuale di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all’articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall’anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell’ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime con decreto del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

16. Sono prorogati per l’anno 2002 gli interventi previsti dall’articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro, nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

17. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 è sostituito dal seguente: "Articolo 7- 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250, la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate al terzo comma dell’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.".

18. L’articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato, l’articolo 4, della medesima legge è sostituito dal seguente: "Articolo 4. (Agevolazioni per la conservazione dell’integrità dell’azienda agricola) 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di ogni altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del Segretario comunale. Le proprietà fondiarie e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazione sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.

2. All’imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale muto concerne l’ammortamento del capitale aziendale e l’indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

3. Per gli scopi di cui al comma 3 è costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo dell’importo di 2.320.000 euro annui.

4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento.".

19. La somma derivante dall’accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e la Montedison S.p.A. viene riassegnata alla U.P.B. 1.2.3.5 – capitolo 7082 – dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2002.

20. All’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

4. L’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993 e dell’articolo 25 della legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all’applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti fdi riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi contributi e prem di cui al presente articolo".

22. Per le finalità di cui al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, le Regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all’articolo 35 della presente legge.

23. Nell’ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell’attività o fallimento dell’impresa danneggiata il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro delle Attività produttive, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 24 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e successive modificazioni, nonché le modalità per l’annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

23. La regolarizzazione e la definizione della posizione con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1999, n. 1229, è ammessa anche per quelle riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell’articolo 35, comma 1 della legge 21 Novembre 2000, n. 342, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

24. All’articolo 85, comma 4, alla lettera a) della legge 388 del 23 dicembre 2000, aggiungere infine le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente, aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2002.

25. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l’anno 2002, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l’intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L’efficacia dei predetti benefici è subordinata all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

26. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi".

Articolo 41

(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive)

1. nella tabella A, parte III, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, al numero 123-ter) dopo le parole "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".

 

Articolo 42.

(Cessione di credito della regione Sicilia)

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

Articolo 43.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 44.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Articolo 45.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002.