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MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 luglio 1997, n. 331.

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO


Visto il comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i criteri indicati, per i dipendenti da imprese, dal comma 185 dello stesso articolo 1;
Visti i commi 56 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed in particolare la tabella B allegata alla citata legge;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione del Ministero del tesoro eseguita con atto n. 129880 dell'11 aprile 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4935 del 13 giugno 1997);

Adotta il seguente regolamento:


Art. 1.

1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati.
3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

Art. 2.

1. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato. La trasformazione del rapporto è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.
3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell'orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.

Art. 3.

1. La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo l'amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della stessa e procede annualmente a comunicare all'ente erogatore della pensione l'ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell'eventuale conguaglio.
2. Non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro.

Art. 4.

1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.
2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata.
3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.

Art. 5.

1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti disposizioni purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1. Gli importi del trattamento di fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall'interessato, e sono conteggiati all'atto della definitiva liquidazione del trattamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 1997
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
p. Il Ministro del tesoro Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 298

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185".
- Il comma 185 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: "Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previsti dall'ordinamento vigente a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale e una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non inferiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno".
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59 e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi Nato già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell'amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 26, con annessa tabella B della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
"Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2".



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|                       |    colonna  1    |        colonna 2       |

|          Anno         |———————————————————————————————————————————|

|                       |  Età anagrafica  | Anzianità contributiva |

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| 1996 ................ |        52        |           36           |

| 1997 ................ |        52        |           36           |

| 1998 ................ |        53        |           36           |

| 1999 ................ |        53        |           37           |

| 2000 ................ |        54        |           37           |

| 2001 ................ |        54        |           37           |

| 2002 ................ |        55        |           37           |

| 2003 ................ |        55        |           37           |

| 2004 ................ |        56        |           38           |

| 2005 ................ |        56        |           38           |

| 2006 ................ |        57        |           39           |

| 2007 ................ |        57        |           39           |

| 2008 in poi ......... |        57        |           40           |

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- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede, ai commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.
- L'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede: "Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1982, n. 120".