INTESA
L’anno 2002, il giorno ventisei del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale TRA la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale E i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti dall’allegato 1 del presente accordo PREMESSO:
LE PARTI CONCORDANO: la seguente preventiva intesa che farà parte del contratto integrativo nazionale che sarà successivamente sottoscritto ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. Art. 1 I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:
Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova. Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all’art.29, comma 6 del DLgs. n. 165/2001. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l’ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all’art.29 del DLgs n.165/2001, si procederà all’individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell’esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside. L’accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati. Art. 2 Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs n. 165/2001 e dell’art.23, comma 1 del C.C.N.L. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell’art.23 del C.C.N.L. del personale dirigenziale dell’area V, sottoscritto in data 1-3-2002. Ai dirigenti scolatici utilizzati presso l’amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all’art.23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l’incarico dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 3, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici. Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato. Art. 4 Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente. Art. 5 L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. Art. 6 In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell’art.23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente. Una volta definita sia la contrattazione integrativa nazionale relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL, sia i conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:
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