Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1.Al fine di
favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia,
nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad
emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e di
Comuni
e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno
o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e
formazione
professionale.
2.Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in
materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
h)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all’articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
Art.
2
(Sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione,
secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale
a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma
2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e
garantendo l'integrazione delle persone in situazione di handicap a
norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La
fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto
all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo
34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto
dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144. L’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all’articolo 1, correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la
Conferenza unificata, e coerentemente con i finanziamenti disposti a
norma dell’articolo 7, comma 6;
d) il sistema educativo di
istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia,
in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. E’ assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia
possono iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di
istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5
anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali;
la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in
un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare
ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con
la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto
che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che
compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione
Europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio
di una seconda lingua dell’Unione Europea e cura l’approfondimento nelle
tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude
con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un’indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e
di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso
al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la riflessione critica su di essi, è finalizzato a
sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle tecnologie
informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal
sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno
che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi;
i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà
accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con
il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. c); i
titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini
degli accessi all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d’intesa con le università, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche
senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare
dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione
e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi
di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione
e formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa
agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata
con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l’osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio
al periodo successivo;
b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del
sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla
qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) l’esame
di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge
su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove
predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell’ultimo anno.
Art.
4
(Alternanza
scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità
di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con
apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il
termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le
associazioni comparativamente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza
di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese
o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o
con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza
tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
Art.
5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del
primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo
3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente
disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e all’articolo 6,
comma 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le
attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei
docenti può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel
decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
e) coloro
che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente
delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita
struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
Art.
6
(Regioni
a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1.Sono fatte salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1.Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo
117 sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline,
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito
dei percorsi formativi, nonché
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono
definite previa intesa con
la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Dall'anno scolastico 2002/2003
possono iscriversi,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse
finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al
primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3
anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al
primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori
anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di
cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall’applicazione
della presente legge.
5.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
2, comma 1, lettera f) e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731
migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829 migliaia di euro
per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
6. All’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di
programmazione economica e finanziaria.
7. I decreti
legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
8. Con periodicità annuale il Ministero dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze
procedono alla verifica degli
oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale
attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente
in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno
trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
10.
La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.