Dipartimento per i servizi nel territorio Circolare Ministeriale 12 dicembre 2002, n. 129 Prot. n. 691/N/2002 Oggetto: D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 2.12.2002 n. 127 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2003, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva. A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. il D.M. 2.12.2002 n. 127 registrato dall'Ufficio
Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 4.12.2002, fissa,
all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2003 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a
valere dal 1° settembre 2003 B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2003. La necessità di garantire agli interessati la
corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto
allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri
Servizi Amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti
relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio
che si verificheranno sino al 1° settembre 2003 comprese, pertanto,
anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di
servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute
nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del
19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001. C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione. Si ritiene opportuno rammentare che per le domande
di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge
29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142,
comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute
presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.
213/2000 e n. 234/2000. Si reputa altresì utile rammentare che non
devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il
prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette
istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale
cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre
2003, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non
sono connesse a cessazione dal servizio. D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto. L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335
prevede il passaggio all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia
pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento
di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli
PL.1, PL 2 e PR 1. E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2003 La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza ed, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione. a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2003. b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509. c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione
Decreto Ministeriale 2 dicembre 2002, n. 127 Cessazione dal servizio
Il Ministro Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio; Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento; Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi; Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state convenute norme e procedure particolari per le cessazioni dal servizio del personale incluso in detta area. Decreta Art. 1 Per il personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, nonché per i Dirigenti Scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. 1/3/2002 citato in
premessa, è fissato al 10 gennaio 2003 il termine per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento
del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre
2003, nonché per la eventuale revoca di tali domande. Art. 2 L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni. Art. 3 L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla
scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del
provvedimento formale. Art. 4 I Dirigenti, per quanto da loro richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
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