GIUSPOT
Una sentenza del Giurì

Questo è un esempio di pubblicità condannata dal Giurì, in quanto giudicata in contrasto con gli artt. 2, 5 e 18 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

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  • La promessa, invece, è ingannevole, giacché - come si comprende dal catalogo, ma neppure in modo del tutto trasparente - il perfezionamento dell'operazione è subordinato al superamento di una fase, alquanto nebulosa, destinata ad assegnare all'hobbista "la categoria di qualità del montaggio" (dunque a una sorta di esame preventivo del risultato tecnico conseguito, che verosimilmente importa spese per l'interessato residente in altra località da Torino), e a una successiva spedizione, o rispedizione, del modello, per la quale innumerevoli cautele sono prescritte sul catalogo medesimo.
  • Il conseguimento del compenso, dunque, che non è nemmeno sicuramente il quintuplo del costo (come si desume dalla menzione della "categoria di qualità"), è condizionato di fatto al mero arbitrio della M. A. F. H., sia sotto il profilo dell'apprezzamento del lavoro, sia sotto quello della ricezione di un modello esente dal più piccolo danno derivabile dal trasporto.
  • Il che potrà anche rispondere a criteri di ragionevolezza, sempre che da parte della M.A.F.H. ci si ispiri in concreto alla più pura buona fede, lungi da cavilli e pretestuosità: ma, a prescindere dalla mancata previsione di un meccanismo di composizione della controversia che può sorgere tra il cliente e la M.A.F.H., tutto ciò avrebbe dovuto adeguatamente riflettersi nel contenuto dell'annuncio onde evitare false e illusorie aspettative nel cliente.
  • L'annuncio è pertanto contrario al principio di verità (art. 2) e al principio di esauriente informazione dettato a proposito delle vendite per corrispondenza (art. 18).
  • E infine, contrario all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, in quanto dice "garantita da M.A.F.H." L'iniziativa pubblicizzata, senza curarsi di precisare contenuto e modalità o fonti informative della cosiddetta garanzia: argomento che anche il catalogo passa completamente sotto silenzio.

P. Q. M.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata è in contrasto con gli artt. 2, 5 e 18 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e ne ordina la cessazione.

Milano, 28 gennaio 1986

Il Presidente, relatore (Dr. Francesco Saverio Borrelli)


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