A PROPOSITO DI CONCORSI

di Pino Santoro

"Quam angusta et arta sit via quae ducit ad vitam". La citazione biblica non paia peregrina perché veramente biblici appaiono, a questo punto, i tempi di approvazione del disegno di legge 4754. Sembrava che questa vicenda potesse finalmente concludersi: i più ottimisti speravano che entro dicembre, massimo gennaio, il Senato approvasse definitivamente il provvedimento. Ed invece l'accidentatissimo, impervio ed interminabile iter parlamentare subisce un ulteriore stop a causa di una imperdonabile svista: se il testo uscito dalla Camera venisse infatti approvato senza modifiche in terza lettura al Senato, la stragrande maggioranza dei precari in servizio nelle Accademie e nei Conservatori dal '90 a oggi verrebbero definitivamente espulsi da queste scuole (e pensare che le commissioni parlamentari ci avevano messo degli anni per concordare il testo approvato dall'aula!).

Quindi dopo il Senato di nuovo alla Camera, in una sorta di grottesco balletto!

Non si sa se ridere o piangere. In un paese diverso dal nostro una vicenda come quella che ha caratterizzato la vita di questo provvedimento sarebbe impensabile. Siamo, da questo punto di vista, molto poco europei: una repubblica delle banane, forse, sicuramente non un paese serio e responsabile, governato da una classe politica all'altezza delle situazioni.

Ma tant'è. Nel frattempo Berlinguer si accinge a firmare i bandi per l'indizione dei concorsi ordinari, complicando ulteriormente una situazione di per sé ingarbugliata e complessa. Logica e buon senso infatti avrebbero voluto che il corso-concorso riservato precedesse quello ordinario, ma i tempi della politica pare non ammettano che logica e buon senso orientino comportamenti e decisioni. Quindi prepararsi a questo appuntamento, dato per prossimo se non addirittura imminente (sic!), con francescana rassegnazione perché, purtroppo, altre vie non ci sono (a questo punto) che possano condurci "ad vitam".

Oltre a questa spiacevolissima novità, che non fa che aumentare il disagio ed il disappunto di centinaia di migliaia di precari, che attendono di conoscere, una volta per tutte, quale sarà il loro destino prossimo venturo, che cos’altro ci riserva l’anno nuovo, a proposito di corsi e concorsi?

Una delle novità più significative è l’emanazione, il 21 dicembre u.s., del D.M. n. 487, con il quale il Ministero ha apportato due correzioni al decreto n. 354/98 relativo alla costituzione degli ambiti disciplinari.

La prima di queste riguarda le prove aggiuntive necessarie per acquisire l’abilitazione, il cui svolgimento non sarà più subordinato, come nella stesura finora nota, al superamento delle prova comune: verrà invece subordinata la valutazione. Il tutto per garantire tempi più rapidi di svolgimento del concorso, ovvero per consentire il conseguimento delle diverse abilitazioni in un’unica tornata concorsuale.

La seconda riguarda l’ambito disciplinare n. 6, il quale ricomprende le classi 75A e 76A: i docenti non di ruolo, abilitati nella classe 75A, dovranno comunque sostenere tutte le prove per essere abilitati anche nella classe 76A.

Ma rispetto al testo approvato al Senato, che cosa è veramente cambiato alla Camera relativamente al disegno di legge 4754?

Non è sempre facile cogliere le novità introdotte prescindendo dal contesto. Mi sforzerò pertanto di rendere chiari ai non addetti ai lavori il senso ed il significato di alcune di queste modifiche, trascurando quelle che interessano fasce molto ristrette di personale.

Riguardo ai concorsi ordinari

  1. Nei concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente della secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa riguardante la conoscenza delle tecnologie informatiche (non sappiamo ad oggi se gli emanandi bandi dei concorsi ordinari contemplino questa possibilità, dal momento che i tempi di approvazione della legge, come abbiamo detto, sono purtroppo slittati).
  2. Le graduatorie di merito cessano di avere validità soltanto con l’emanazione del concorso successivo.

Riguardo alla sessione riservata

  1. Alla sessione riservata per il conseguimento dell’idoneità (dal momento che il diploma magistrale è titolo di per sé abilitante) sono ammessi anche i docenti della scuola elementare (i quali potranno pertanto accedere, con questo requisito, alle graduatorie permanenti).
  2. Nel punteggio finale di coloro che partecipano alla sessione riservata si terrà conto, e saranno pertanto oggetto di valutazione, degli anni di insegnamento prestati nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.

Insegnanti di sostegno e servizio prestato sul sostegno

  1. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito attraverso la via ordinaria (e non attraverso i corsi di specializzazione intensivi).
  2. Nelle operazioni di mobilità al predetto personale è riservato il 50% dei posti disponibile nelle scuole di ogni ordine e grado.
  3. Il servizio non di ruolo prestato sul sostegno anche senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione è a tutti gli effetti valido (cessa in questo modo il contenzioso in atto da parte di tutti coloro che si erano visti non riconoscere, ai fini della carriera, questo servizio, una volta entrati in ruolo).

Passaggio del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato

  1. un emendamento approvato alla Camera chiarisce che l’eventuale passaggio alle dipendenze dello Stato garantisce a questo personale non solo l’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, sia ai fini economici che giuridici, ma anche, in prima applicazione, il mantenimento della sede di servizio.

Disposizioni varie

  1. Viene abolita la necessità delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti decentrati da parte degli organi di controllo.
  2. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 i corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale e attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. Viene istituita una nuova classe di concorso di "Strumento musicale". Nella graduatoria permanente che verrà istituita potranno inserirsi coloro che, abilitati in Educazione musicale, hanno maturato il requisito di 360 giorni di servizio sull’insegnamento sperimentale di strumento nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994/95. Coloro che sono in possesso del solo requisito del servizio, in analogia a quanto avviene per tutti gli altri insegnanti precari, saranno ammessi alla sessione riservata per l’inserimento in coda nella graduatoria permanente e l’eventuale assunzione in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000.
  3. Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-75 è considerato anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (emendamento importantissimo questo, proprio perché chiude, in maniera definitiva, il contenzioso che era nato in seguito alla decisione dell’Amministrazione di non riconoscere come anno scolastico intero il servizio prestato per un periodo inferiore ai 210 giorni).
  4. Per coloro che abbiamo ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato è previsto, in occasione dell’indizione del primo corso concorso, un’esame riservato di ammissione. Ai fini dell’accesso al corso di formazione tale personale verrà graduato tenendo conto dell’esito dell’esame di ammissione, dei titoli culturali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato. Per tale personale è addirittura prevista una riserva di posti, che dal 40 passa al 50%.

Queste, in estrema sintesi, le novità uscite dalla Camera. Attendiamo pertanto il nuovo passaggio al Senato (la Commissione parlamentare ha ottenuto la sede deliberante, per cui i tempi di approvazione dovrebbero essere molto rapidi) per la modifica dell’art. 3 (che riguarda il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui abbiamo detto), prima del ritorno, finalmente e speriamo per l’approvazione definitiva, alla Camera.

Non sempre la virtù è punita: questa consapevolezza conforti, nell’attesa, le centinaia di migliaia di precari. Qualche luce si intravede, forse, in fondo al tunnel.