Forse non tutti sanno che…
di Pino Santoro
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema informativo, ai Provveditori agli studi. Parimenti si provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed a fornire ai provveditori agli studi il rispettivo numero massimo di assunzioni conferibili. I Provveditori agli studi procederanno alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dai Contratti Collettivi Integrativi Nazionale e di sede.
A.2 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2000-2001 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli (banditi con i decreti ministeriali 31 marzo e 1° aprile 1999, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 29 del 13 aprile 1999, con decreto ministeriale 2 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 31 del 20 aprile 1999 e con decreto ministeriale 6 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 33 del 27 aprile 1999) e le graduatorie permanenti di cui alla legge 124/1999, limitatamente agli scaglioni approvati in via definitiva entro il 31 agosto 2000. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.
A.3 Nell’ipotesi in cui le graduatorie riferite sia ai concorsi per esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano approvate entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le assunzioni a tempo indeterminato avranno luogo nel corso dell’anno scolastico con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e con raggiungimento della sede di servizio il 1° settembre 2001.
A.4 Per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli ovvero, anche se regolarmente banditi con i sopra citati decreti, le relative graduatorie non vengano definitivamente approvate entro il 31 marzo 2001, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi.
A.5 Pertanto si possono verificare le situazioni che, per ragioni di maggior chiarezza riguardo alle modalità operative, di seguito si illustrano:
graduatorie di merito e scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000: i posti disponibili vengono ripartiti al 50% tra le due graduatorie senza operare eventuali recuperi determinati dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero di posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria del concorso per esami e titoli.
Scaglioni di graduatorie permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di concorsi precedenti: i posti disponibili sono ripartiti al 50% tra le due graduatorie, tenendo conto degli eventuali recuperi derivanti dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, troverà applicazione il principio dell’alternanza, nel senso che l’unità dispari è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
Scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000 e previsione di graduatorie di merito approvate entro il 31 marzo 2001: si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie permanenti. Sui posti destinati ai concorsi per esami e titoli si conferiscono nomine a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 ai vincitori dei concorsi ordinari, non appena la relativa graduatoria di merito sarà definitivamente approvata.
Graduatoria permanenti, i cui scaglioni definitivamente approvati si esauriscono nel corso delle operazioni di immissione in ruolo: in tale caso i posti destinati alle graduatorie permanenti residuali dopo l’esaurimento dei suddetti scaglioni sono assegnati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ai docenti iscritti negli scaglioni successivi approvati in via provvisoria, secondo l’ordine di graduatoria. All’atto dell’approvazione definitiva di tali scaglioni verranno disposte le assunzioni a tempo indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001. Sono in ogni caso confermate le supplenze già conferite.
Graduatorie di merito approvate definitivamente dopo il 31 marzo 2001: in tale ipotesi le assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuate, con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001, sulle graduatorie dei corrispondenti precedenti concorsi. Qualora anch’esse risultino esaurite i posti rimasti disponibili vengono assegnati alla corrispondente graduatoria provinciale permanente.
A.6 Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli art. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo l’esaurimento delle suindicate graduatorie.
A.7 A norma dell’art. 461 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, destinatario del nuovo contratto di lavoro in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi relativamente all’anno in corso ma solo dall’anno scolastico successivo. Lo stesso principio si applica anche al personale docente già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il personale docente appartenente a tale seconda categoria raggiungerà la sede indicata nel contratto a tempo indeterminato il 1° luglio 2001.
A.8 Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni impartite con la CM n. 240 del 4 agosto 1993, anche per quanto concerne l’assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno rimane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
A.9 Nel caso di utilizzazione, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli di precedenti concorsi per mancata indizione di nuova procedura concorsuale, i provveditori agli studi consentiranno la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’anno scolastico 2000-2001, dei diplomi di specializzazione o della relativa autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
B.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione che le comunica ai Provveditori agli studi tramite il Sistema Informativo. Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi profili professionali.
B.2 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito – fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1 – direttamente dai Provveditori agli studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengono a determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).
B.3 Per ciascun profilo professionale i Provveditori agli studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex articolo 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.
B.4 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai Contratti Collettivi Integrativi e di Sede.
B.5 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. L’assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2001/2002.
B.6 In caso di contrazione del numero dei posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.
B.7 Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell’art. 556 del decreto legislativo n. 297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.
B.8 RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
I posti di responsabile amministrativo destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi riservati indetta con OM 6 aprile 1995, n. 117; tali graduatorie sono divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, commi 9 e 10 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Dal numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2000/2001, determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 30% da attribuire per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso.
Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui all’art. 551 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dall’art. 6 della legge n. 124/99. Nelle assunzioni si tiene conto delle riserve in concorso.
B.9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED EQUIPARATI
I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell’OM 6.4.1995, n. 117), divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, commi 9 e 10 della legge 3.5.1999, n. 124.
Dal numero dei posti disponibili per l’anno scolastico 2000/2001 determinato come specificato dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, l’assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all’atto dell’indizione dell’ultimo concorso.
Sul rimanente 60% i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della citata OM n. 153 del 30.5.2000, tenendo conto delle riserve in concorso; in mancanza di riservisti, i posti sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria sopra richiamata.
B.10 COLLABORATORI SCOLASTICI ED EQUIPARATI
Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificati nei commi precedenti, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai sensi della citata OM n. 153 del 30.5.2000, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate dai modelli viventi, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della legge n. 124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all’assunzione dei beneficiari delle leggi n. 68/1999 e n. 958/96; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria permanente sopra richiamata.
Dalla disponibilità di posti di Collaboratore Scolastico, per le assunzioni in base alle graduatorie ai sensi della citata OM n. 153/2000, preventivamente, deve essere detratto il 30% dei posti da riservare agli Addetti ai lavori Socialmente utili di cui alla legge n. 144/99, art. 45, comma 8.
Le assunzioni dei beneficiari delle riserve di cui alla legge n. 68/99 e 958/1996 avverranno traendoli dalla graduatoria per le supplenze ai sensi dell’art. 556 del d. l.vo 297/94 e, una volta esaurita tale graduatoria, mediante avviamento al lavoro ai sensi dell’art. 36 della legge n. 29/1993 e successive modificazioni.
Le assunzioni dei beneficiari della riserva di cui alla legge n. 144/99 avverranno mediante avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni.
Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici, non si considerano disponibili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato i posti (custodi, guardarobieri, aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente dotazione organica (DM n. 200 del 6.8.1999), relativi ad attività da svolgere in orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza di convittori e convittrici.
P.S. Ma sarà vero?