BREVE NOTA SUL PROBLEMA DELLE INCOMPATIBILITA’
di Pino Santoro
La disciplina delle incompatibilità per il personale della scuola ha subito modifiche sostanziali con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/1998 n. 80. Val la pena quindi richiamare l'attenzione dei lettori su questo argomento, sul quale esiste un'informazione non sempre puntuale e foriera purtroppo di comportamenti non sempre corretti da parte dell'Amministrazione scolastica.
La situazione prima del 31 marzo 1998
Il riferimento normativo, per il personale direttivo e docente, era naturalmente l'art. 508 del d.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, che non è stato abrogato e continua pertanto a trovare piena applicazione. Esso in sintesi prevede che il personale docente:
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del capo d'istituto, l'esercizio di libere professioni, cosa non ammessa però né per il personale direttivo ed ispettivo (il quale tra l'altro non può impartire lezioni private) né per il personale ATA (a meno che non abbia in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno).
Dopo il 31 marzo 1998
Il d.l.vo 31.03.1998 n. 80 modifica l'art. 58 del d.l.vo 3.2.1993 n. 29, il quale detta norme sulla incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblici dipendenti.
L'autorizzazione all'esercizio di incarichi deve essere sempre autorizzata dall'amministrazione di appartenenza del dipendente; naturalmente hanno rilevanza ai fini di quanto stiamo dicendo tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
Dicevamo che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza: in caso di inosservanza del divieto, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione scolastica.
L’autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico, o dal dipendente interessato, e l’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.