ANTICIPO SCOLASTICO

Obbligo scolastico ... ‘diritto allo studio e... ‘cangurismo scolastico’?

Umberto Landi

 

Il passaggio dal concetto di obbligo scolastico a quello di ‘diritto allo studio’ ( o, meglio ancora, diritto alle prestazioni scolastico-educative per la piena formazione della persona) rappresenta una conquista non solo culturale e pedagogica ma anche etico-civile non revocabile in dubbio.

Tuttavia l’evoluzione dell’ordinamento scolastico - che con la legge 30/2000 ha finalmente istituito la scuola di base, settennale, come scuola di tutti e per tutti - la permanenza di alcuni ‘vuoti normativi’ e la complessità della realtà del nostro tempo legittimano alcune riflessioni - e anche qualche preoccupazione - sulle modalità e possibilità di effettiva fruizione delle ‘prestazioni scolastiche’ da parte di alcune famiglie.

Esiste da sempre il problema della anticipazione della frequenza della classe prima da parte di bambini le cui famiglie ritengono - e spesso fondatamente - che i loro bambini possono andare direttamente in seconda, frequentando a cinque anni la ‘primina’. Esiste in proposito una sofisticata interpretazione che argomenta più o meno così: a sei anni il bambino è ‘obbligato’ ma chi dice che a cinque non può frequentare, se dimostra di averne le capacità, attraverso un esame di ‘idoneità’ ?

Il fenomeno è così diffuso che - a parte problemi organizzativi e di organici dei docenti - non sembra più oggetto di discussione (1).

Quello che invece suscita discussione è se si possa anticipare anche di più di un anno la frequenza della scuola.

Alcune sentenze di T.A.R. - negli anni passati - hanno riconosciuto il diritto di frequentare la scuola pubblica, dell’obbligocon due anni di anticipo. Il Tribunale amministrativo in più occasioni

(T.A.R. Abruzzi - sent. N. 80/1995 e T.A.R. Campania - Sezione di Salerno - sentenza n. 218/98 ) ha rilevato la illegittimità del diniego della frequenza fondato sui limiti fissati dalla normativa secondaria che fissa l’età minima per sostenere gli esami di ‘idoneità‘ a ciascuna delle classi successive alla prima, giacchè tali limiti non si trovano nella norma primaria che il TAR di Salerno individua nella legge 517/77 e nel Regolamento del 1928!

L’ordinamento recentemente riformato ( riordino dei cicli ) - frutto di quattro anni circa di azione governativa, di consultazioni varie, del lavoro di apposite Commissioni nonché di pareri e proposte delle Commissioni parlamentari per elaborare anche per adottare un programma di progressiva attuazione - nulla dice in proposito.

Sorge quindi spontanea la domanda: l’alunno che quest’anno - attraverso l’esame di idoneità - salta la classe prima e a settembre 2001, a sei anni, comincia a frequentare la classe seconda...farà una scuola di base di sette o di sei anni ? Un ragionamento semplice induce a dire che frequenterà solamente sei anni, giacchè partecipa al nuovo curricolo settennale, ridotto, di fatto, a sei anni.

E se qualche ‘furbo’ riuscisse a farne saltare due di anni ? come è successo nei casi citati ?

L’impressione è che se non interviene una definizione legislativa chiara e inequivocabile sulla questione dell’età di accesso alla scuola di base - a ciascuno dei suoi anni e ai cicli successivi - potremmo trovarci in presenza di un cangurismo scolastico?

Da sempre ci sono stati alunni ‘geniali’( e anche veri ‘geni’) e le scienze psicopedagogiche sono da anni attente alla questione dei superdotati che trova considerazione negli ordinamenti quando si prevedono attività di eccellenza.

Ma - concretamente - nel funzionamento e nella fruizione della scuola - tutto questo chi lo stabilisce ? Chi, come accerta e distingue le capacità geniali e l’interesse di alcune famiglie di accelerare e accorciare il percorso scolastico dei figli... per motivi ‘altri’ e non certo psicopedagogici?

Siccome il problema della anticipazione ponderata e graduale della frequenza della scuola di base ( motivata da ben altre ragioni) rappresenta anche una ipotesi per ‘ frantumare l’onda anomala’ che si avrà - nel 2007/08 - per effetto della riduzione di un anno della scuola di base... e per la confluenza di alunni a percorrenza diversa (cfr. Programma quinquennale di progressiva attuazione ecc.- parte VI, I tempi e le modalità di attuazione - ultimo paragrafo) questo problema - finché c’è tempo - merita qualche attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

Diversamente non si potrà evitare quello che un collega ha argutamente definito la cangurizzazione del sistema scolastico che sarebbe poi un modo per ritrovarsi di fronte al noto problema - tutt’altro che secondario - descritto così bene da Orwell nella Fattoria degli animali e cioè che nella società degli eguali alcuni cittadini sono più eguali degli altri.


 

Note

1. Qualcuno, in passato, ha eccepito più o meno la stessa cosa per rivendicare il diritto di quelli che hanno superato l’età dell’obbligo ma non hanno conseguito il titolo di studio a frequentare la scuola comune e non i corsi per adulti