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Fermento nelle scuole: abbiamo scadenze urgenti e la normativa ha bisogno di qualche riflessione nella applicazione, nonostante le risposte ai quesiti sul sito del MPI.
Esempio 1: nomina commissari interni liceo classico Il dato: le materie dei commissari esterni sono: latino, matematica, filosofia. Il quesito posto al MPI: il docente di latino e greco, classe di concorso A052 può essere designato commissario interno? Risposta: sì, in tal caso l’esame di latino va condotto dal commissario esterno, quello di greco dall’interno. E si aggiunge: le nomine dei commissari si riferiscono alle materie e non alle classi di concorso. Ognuno di essi (commissari n.d.r.) interroga nelle discipline per le quali hanno titolo. [Lasciamo per ora da parte il lessico grezzo e non consono alla normativa: “interrogare” a che cosa si riferisce, al colloquio in cui non si “interroga”? E le altre operazioni, come la terza prova, non sono prese in considerazione?] Nei licei grandi discussioni:
Per il punto 1, non vedo ambiguità nelle risposte del MPI. Le nomine si riferiscono alle materie ma le competenze dei nominati permettono che indubbiamente per esempio il docente di filosofia possa aver titolo a alla gestione dell’esame anche per storia. Per il punto 2, la scelta è legittima secondo il MPI. Tuttavia, poniamo il caso che non si nomini come interno il commissario di Greco e che venga nominato come esterno per Latino un docente della classe A051, senza alcuna competenza in greco. Che succede? la materia greco sarà esclusa dalla terza prova, sarà non presente nel colloquio visto che non ci sarà qualcuno che abbia titolo per la disciplina? E gli studenti che hanno speso tempo e impegno per un lavoro coordinato nelle discipline classiche o nella tragedia greca? E’ vero che può capitare così per altre discipline (se si nomina come interno scienze invece che arte, ad esempio, l’arte non sarà oggetto di prove a meno che non vi sia qualcuno con specifiche competenze), ma almeno la situazione si sa prima, con la designazione degli interni, mentre per il greco, che è materia caratterizzante il corso di studi, non pare che si possa affidare al caso la questione. Bisognerebbe, per evitare disparità, che i nominati esterni per il latino appartengano alla classe A052 – e questo sarebbe possibile tenendo presenti nelle nomine i tanti insegnanti dei bienni dei classici. A parte il caso posto, resta il dato che, nel Liceo Classico, ben sei discipline sono di fatto affidate agli esterni: latino e greco (l’esterno di latino in genere ha competenze per il greco); storia e filosofia (insegnante esterno di filosofia) matematica e fisica (insegnante esterno di matematica); rimangono agli interni l’Italiano, e due tra le altre materie: scienze, lingua straniera dove c’è, e storia dell’arte.
Esempio n. 2: Scrutini ultime classi Domanda sul sito MPI: in sede di scrutinio finale va espresso un giudizio di ammissione? Il candidato deve aver riportato la sufficienza in ciascuna disciplina? Risposta: La nuova legge introduce il giudizio di ammissione…la disciplina relativa ai debiti non si applica….In sede di scrutinio finale si procederà a valutazione complessiva che tenga conto delle capacità critiche, degli sforzi per colmare eventuali lacune…anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso l’ammissione o non ammissione dovrà essere specificamente motivata. Sembra evincersi dalla risposta che, continuando ad usare la tab. A del Regolamento per l’assegnazione del credito, si aggiunge un giudizio in cui si esprima il giudizio di ammissione o non ammissione. Ricordiamo che la tabella A del DPR 323/98, prevede la presentazione dello studente all’esame anche in presenza di insufficienze, anche con una media inferiore al sei, cui è in relazione il credito, con ammissione per tutti ad esclusione dei non classificati. Che facciamo allora se con la nuova normativa dobbiamo esprimere un giudizio di ammissione o non ammissione pur continuando a tener conto della tabella per il credito? A quali condizioni il credito, che attribuiremo secondo la vecchia normativa, consentirà l’ammissione? Ammetteremo se lo studente avrà la sufficienza in tutte le discipline? Ammetteremo se la media globale risulterà sei, nonostante le insufficienze in alcune discipline? Ammetteremo, a giudizio del consiglio di classe, anche con media inferiore a sei con relativo credito previsto nel Regolamento? Mi sembra quest’ultima la soluzione possibile.
A quando le conferenze di servizio? Dopo le scadenze operative?
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