Il Nuovo Esame di Stato
(Docenti)
Considerazioni generali
L' "Esame di Stato" costituisce un elemento di forte novità per la scuola secondaria e riveste una grande importanza nel processo di riforma complessiva che gradualmente sta investendo il mondo della formazione nel nostro paese. La legge 425/97 si affianca, infatti, ad altri provvedimenti che il Parlamento italiano ha approvato, come la legge sull'autonomia, o sta esaminando, come l'elevamento dell'obbligo scolastico o il riordino dei cicli.
Il nuovo esame di stato, che il 23 giugno 1999 farà il suo primo ingresso nelle scuole secondarie superiori, intende mettere in grado gli studenti di accedere all'università, alla formazione superiore o al mondo del lavoro con un diploma che certifichi la preparazione complessiva acquisita durante il percorso scolastico e costituisca titolo riconoscibile in tutti i paesi dell'Unione Europea.
Gli "esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" hanno un impianto sostanzialmente innovativo ed, inoltre, più equo, più oggettivo, più rigoroso e trasparente del passato. Come già avveniva per gli esami di maturità, essi sono un appuntamento che influenzerà sin da quest'anno la programmazione, la didattica e le scadenze scolastiche.
Con questa pubblicazione il Ministero intende fornire un quadro sintetico della riforma dell'esame, dei suoi contenuti e dei suoi obiettivi: un "manuale per l'uso" destinato ai docenti che parteciperanno agli esami di stato sia come responsabili dell'azione educativa e didattica, intesa a preparare gli studenti ai nuovi tipi di prove, sia in veste di commissari o presidenti.
Le novità dell'esame verranno introdotte gradualmente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi propri dell'apprendimento. Nei primi due anni l'esame sarà in fase di rodaggio, con dispositivi attivati progressivamente per facilitare al massimo l'avvio della riforma: l'assetto operativo sarà completo nell'anno scolastico 2000-2001, trascorsi tre anni dall'approvazione della legge.
All'interno di questo testo si troveranno pertanto le indicazioni inerenti alla normativa generale e quelle transitorie che riguardano solo i prossimi due anni. In questa parte della pubblicazione si è cercato di cogliere i nodi essenziali del cambiamento, mentre, per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici e procedurali, si rimanda alla normativa.
L'Osservatorio nazionale
Il regolamento che disciplina gli esami conclusivi delle scuole secondarie superiori ha previsto l'istituzione di un organo scientifico, l'Osservatorio nazionale sugli esami di stato, con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di stato e di costituire un supporto permanente per gli insegnanti, i presidi e le commissioni di esame in ordine alla predisposizione della terza prova scritta.
La realizzazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale è stata affidata al Cede, Centro europeo dell'educazione, che ha realizzato un articolato piano di attività di immediato avvio nelle scuole.
I principali elementi di novità
L'esame è pluridisciplinare e intende accertare la capacità del candidato di stabilire collegamenti tra competenze e conoscenze diverse e naturalmente la sua preparazione nelle singole discipline.
L'esame riguarda le materie curriculari dell'ultimo anno scolastico.
Le prove scritte sono tre.
Il colloquio verte sulle discipline studiate nell'ultimo anno di corso.
Il punteggio viene attribuito in centesimi: si supera l'esame con un minimo di 60/100.
La commissione esaminatrice di ogni classe è composta per metà da docenti della classe stessa e per metà da docenti esterni nominati dal Ministero. Anche il presidente è esterno.
Sono ammessi all'esame tutti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno e di cui sia stato possibile valutare il profitto: sparisce quindi il giudizio di ammissione.
Compaiono i crediti scolastici e i crediti formativi: un "portafoglio" di punti assegnato dal consiglio di classe che il candidato accumula nell'ultimo triennio e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell'esame.
I metodi di valutazione e i criteri di giudizio diventano più oggettivi.
I candidati interni
All'esame di stato sono ammessi tutti gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso (indipendentemente dai giorni di frequenza) e che siano stati legittimamente scrutinati con qualunque grado di valutazione, anche insufficiente.
Scompare dunque l'atto d'ammissione all'esame.
Secondo l'impostazione europea, infatti, l'impianto dell'esame prevede elementi di valutazione bastevoli per accertare autonomamente le conoscenze, le competenze e le capacità del candidato. Comunque il percorso scolastico, attraverso il sistema dei "crediti", diventa parte integrante della valutazione stessa.
Al termine dell'ultimo anno scolastico i docenti assegneranno a tutti gli alunni i voti nelle singole discipline e stabiliranno il loro credito scolastico, a cui sommeranno i crediti accumulati nei due anni precedenti: questo sarà il "corredo" del punteggio con cui ogni alunno si presenterà all'esame.
I docenti esprimeranno per ogni anno del triennio conclusivo gli elementi che concorrono a definire il credito, avvalendosi anche delle indicazioni docimologiche messe a punto dal Cede.
Possono sostenere l'esame anche gli studenti che nello stesso anno abbiano frequentato la penultima classe di corso e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia.
Anche i giovani soggetti all'obbligo di leva possono anticipare di un anno l'esame di stato, purché concludano il penultimo anno senza debiti formativi.
In questi due ultimi casi i docenti dovranno svolgere un'opera di orientamento e consulenza nel corso dell'anno scolastico, senza essere per questo vincolati dall'assegnazione dei voti nel momento dello scrutinio.
I candidati esterni
Possono sostenere gli esami di stato anche gli studenti esterni che si trovino nelle seguenti condizioni:
I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione al preside di un solo istituto entro il 30 novembre. Le domande presentate oltre questo termine, giustificate da gravi motivi debitamente documentati, devono essere invece inviate al provveditore agli studi entro il 31 gennaio.
Solo per coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno tra il 31 gennaio e il 15 marzo la scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 20 marzo.
Le domande devono in entrambi i casi essere presentate nell'ambito del comune o della provincia di residenza del candidato al capo dell'istituto statale prescelto; il preside provvederà ad abbinare il candidato esterno ad una classe della scuola, che da quel momento sarà il punto di riferimento per i programmi e il contenuto delle prove d'esame.
Per questo sarebbe opportuno che ogni scuola attivasse un rapporto permanente con i candidati esterni (dallo sportello informazioni alla consulenza didattica) nel corso dell'anno.
Chi non è in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe deve sostenere un esame preliminare che accerti la congruità della preparazione al livello richiesto dall'esame di stato: questa prova sostituisce i vecchi "esami integrativi" ed è condotta dal consiglio di classe a cui il candidato esterno è collegato. Può consistere in prove scritte, pratiche, grafiche, orali, secondo i programmi di insegnamento dell'indirizzo di studi specifico.
Per stabilire quali sono le prove da sostenere, si tiene conto del curriculum scolastico e degli eventuali crediti formativi, se debitamente documentati.
L'esame preliminare si svolge nel mese di maggio e comunque entro il termine delle lezioni scolastiche. L'esito è valutato in decimi e per superare l'esame bisogna ottenere non meno di sei in ogni materia oggetto dell'esame.
Sulla base dei voti conseguiti con l'esame preliminare, la commissione d'esame assegna il credito scolastico. Se il candidato non supera l'esame di stato, l'esito positivo dell'esame preliminare vale comunque come idoneità all'ammissione all'ultimo anno del tipo di scuola secondaria superiore cui si riferisce l'esame.
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e per ciascuna di esse, di norma, non possono essere più della metà dei candidati interni.
I diritti dei candidati con handicap
Nel caso di candidati con handicap la commissione d'esame prepara prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati, basandosi sulle indicazioni presentate dal consiglio di classe. Tali prove possono prevedere l'utilizzo di modi o mezzi tecnici diversi oppure lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Le prove devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Se il candidato non supera l'esame non consegue il titolo, ma la commissione è comunque tenuta a predisporre un attestato contenente le stesse informazioni previste nel diploma (vedi certificazione).
Se necessario, la commissione predispone mezzi e strumenti opportuni per favorire lo svolgimento delle prove e può avvalersi di personale esperto.
La formazione delle commissioni - I criteri
Le commissioni d'esame sono nominate dal ministero della Pubblica istruzione e sono composte da sei o da otto membri, a seconda del numero di discipline dell'indirizzo di studi, e dal presidente esterno. Il numero dei commissari per ogni indirizzo di studi è determinato nel momento in cui vengono indicate le materie affidate ai membri esterni, ossia entro il 15 gennaio.
I commissari sono per metà esterni all'istituto (nominati tra i docenti delle scuole superiori) e per metà interni, individuati dal consiglio di classe tra i suoi membri.
Il presidente è esterno ed è nominato dal Ministero, nell'ordine: tra i capi d'istituto di scuola secondaria superiore (anche in pensione da meno di cinque anni), tra i capi d'istituto di scuola media in possesso di abilitazione per le superiori, tra i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori, tra i docenti di scuola superiore.
Per la nomina dei commissari esterni, il Ministero attribuisce precedenza ai docenti di ruolo nelle scuole secondarie superiori che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e in quelle non terminali; in subordine verranno nominati i docenti a tempo determinato in possesso dell'abilitazione per le materie oggetto dell'esame, e ancora in subordine quelli privi di abilitazione. I docenti verranno prioritariamente nominati nello stesso indirizzo di studi di insegnamento e, nell'ordine, per la stessa materia, per la classe di concorso in cui è compresa tale materia e infine per l'area disciplinare in cui è compresa la materia di insegnamento. Solo in subordine i docenti saranno nominati in commissioni che opereranno in indirizzi di altro ordine scolastico rispetto a quello di servizio.
Ogni classe avrà la sua commissione.
Ogni classe di istituto statale, di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato che sia sede d'esame, avrà tre (o quattro) commissari interni.
Presidente e commissari esterni operano su due classi. Ciascuna di esse comprende fino a un tetto di 35 studenti, inclusi i candidati esterni.
Ogni commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato sarà abbinata ad una commissione di istituto statale.
Inoltre, come si è già detto, i candidati esterni potranno essere assegnati esclusivamente a una commissione insediata presso una scuola statale e saranno ripartiti tra le classi in modo da non superare la metà dei candidati interni. Nel caso in cui il numero dei candidati esterni sia tale da non consentire il rispetto dei criteri di ripartizione nell'abbinamento con una scuola statale, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni o con soli candidati esterni (Regolamento, art. 9).
Per quanto riguarda la sede in cui si svolgerà l'esame (Regolamento, art.8), la titolarità è riconosciuta agli istituti statali, ai licei linguistici e agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti per gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio. I candidati interni faranno l'esame nella loro scuola, come è accaduto fino ad oggi, e i candidati esterni si recheranno nella sede della commissione a cui sono stati abbinati o comunque in un istituto individuato dal provveditore. Per i candidati esterni sede d'esame saranno esclusivamente gli istituti statali o i licei linguistici.
La formazione delle commissioni - Gli adempimenti del Ministero e delle scuole
Entro il 15 gennaio di ogni anno il Ministero pubblica con un decreto l'elenco delle materie che saranno affidate a commissari esterni; nelle settimane successive i consigli di ciascuna classe indicheranno autonomamente i commissari interni, individuati in modo da garantire per ciascun indirizzo un'equilibrata rappresentanza delle materie.
Entro il 15 maggio i docenti riceveranno comunicazione della nomina e della sede d'esame.
In ogni caso deve essere garantita la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e seconda prova scritta: quando è nominato un docente esterno titolare della disciplina della prima prova, tra i docenti del consiglio di classe deve essere compreso il titolare della disciplina oggetto della seconda prova.
La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo di servizio per i professori.
I componenti e i presidenti di una commissione, non possono rifiutare o lasciare l'incarico, se non per gravi e comprovati motivi che devono essere comunicati immediatamente al provveditore della provincia in cui ha sede la commissione.
Le prove scritte
Le prove scritte previste dal nuovo esame sono tre
Le prime due sono predisposte dal Ministero e sono trasmesse ai presidenti delle commissioni il giorno stesso della prova. La prima prova scritta, che accerterà le capacità di uso della lingua italiana, prevede, oltre al tema tradizionale, anche altri tipi di scrittura. La seconda prova scritta, quella di indirizzo, rimane sostanzialmente simile a quella tradizionale.
La terza deve invece essere autonomamente predisposta dalla commissione sulla base del documento del consiglio di classe ed è volta ad accertare la preparazione degli studenti sulle materie dell'ultimo anno di corso.
I primi due giorni dell'esame sono quindi dedicati alla prova di lingua italiana e a quella di indirizzo.
Seguirà un giorno di interruzione in cui la commissione definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta.
La mattina del quarto giorno, prima dell'inizio della terza prova scritta, la commissione ne stabilisce il testo, tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente.
Il punteggio ottenuto dai candidati nelle prove scritte deve essere reso noto con la pubblicazione nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
La prima prova
Il tema o altre prove per accertare la padronanza dell'italiano
Accertare la conoscenza e la padronanza della lingua italiana o della lingua in cui si svolge l'insegnamento: è questo l'obiettivo fissato per la prima prova scritta.
Con il nuovo modello di esame il candidato potrà scegliere tra più tracce, indicate dal ministero della Pubblica istruzione. Non saranno differenti solo nel titolo o nell'argomento, come era per le quattro opzioni della maturità, ma anche nello stile di scrittura richiesto. La prova prevede dunque che il candidato abbia l'opportunità di scegliere in un vasto spettro di modalità espressive.
Ecco i tipi di prova indicati dal regolamento:
Le tipologie innovative sono la prima e la seconda. La terza e la quarta corrispondono sostanzialmente al tradizionale tema di storia e di attualità.
Ciascuna di queste possibilità implica un'adeguata preparazione ai vari tipi di scrittura, che deve essere predisposta dai docenti nella programmazione didattica e curata nel corso dell'anno.
Questa prova intende verificare, oltre alla conoscenza specifica dei contenuti richiesti, se il candidato sappia scrivere con proprietà grammaticale e lessicale, se sappia organizzare un testo, se sappia elaborare ed argomentare le proprie opinioni, se sappia costruire ragionamenti conseguenti e motivati, se sia capace di esprimere fondati giudizi critici e personali ed anche dimostrare originalità e creatività.
Quindi alla domanda se con la riforma dell'esame il tema tradizionale scompaia, la risposta è no.
Tuttavia l'evoluzione della lingua italiana e le nuove modalità di espressione hanno suggerito di affiancare a questa prova "classica" altri tipi di scrittura, senza per questo togliere nulla alla validità del tema come prova e strumento didattico.
Per rispettare i tempi di adeguamento graduale della scuola e della preparazione degli alunni ai nuovi esami di stato, per l'anno scolastico 1998-99 la prima prova scritta prevede solo le opzioni che riguardano o l'analisi e il commento di un testo (a), o il tema tradizionale (c e d), o la prova b che a sua volta sarà limitata a due tipologie: il saggio breve e l'articolo di giornale.
La seconda prova
Tutto come prima, ma con una scelta più ampia
La seconda prova scritta non presenta significative novità rispetto a quella di indirizzo cui siamo tutti abituati.
Ma il compito non sarà uno solo: la "busta" inviata dal Ministero conterrà infatti più proposte tra cui il candidato potrà scegliere, non solo una come è accaduto fino a ieri.
Il Ministero indica entro il 10 aprile di ogni anno la materia su cui verterà l'esame, scegliendola tra quelle che caratterizzano il corso di studi del candidato.
La terza prova
Un accertamento pluridisciplinare elaborato autonomamente dalla commissione
L'obiettivo è quello di realizzare un accertamento pluridisciplinare sulla conoscenza delle materie dell'ultimo anno di corso. La definizione della prova, nei suoi contenuti e nelle modalità, spetta alla commissione esaminatrice che seguirà le indicazioni espresse nel documento del consiglio di classe sui programmi e sulle attività didattiche messi in atto.
La commissione può avvalersi del supporto del Centro europeo dell'educazione che, a seguito della riforma dell'esame, ha predisposto un archivio telematico di esempi di terza prova consultabile all'indirizzo Internet www.cede.it. Sarà comunque cura del Ministero inviare alle scuole una selezione di questi materiali.
Ecco la gamma delle modalità fra le quali scegliere per definire la prova:
Come si vede, la terza prova è un percorso strutturato che attraversa le materie studiate nell'ultimo anno. Si tratta di una prova pluridisciplinare che potrà assumere forme diverse, tra cui anche quella di una serie di domande con risposte multiple, ma non solo questo: comunque sta alla commissione scegliere tra le varie opzioni la tipologia di accertamento più consona alle caratteristiche della classe.
La prova intende, pertanto, valutare le competenze acquisite dagli alunni di "quella" scuola, di "quel" corso, di "quella" classe: per questa ragione non viene formulata dal Ministero, valorizzando così l'autonomia didattica attribuita alle scuole dalla legge 59/97.
Per garantire un'applicazione graduale del nuovo ordinamento di esame, nel 1999 e nel 2000 la terza prova sarà proposta in una forma semplificata: la commissione si orienterà su una sola delle tipologie previste e formulerà domande inerenti a non più di quattro discipline. Per l'anno scolastico 1998-99 la commissione potrà procedere a un'ulteriore semplificazione, proponendo ai candidati un testo, letterario o di altro tipo, che si presti ad un'analisi pluridisciplinare, secondo una o più delle metodologie indicate sopra.
La lingua straniera
All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere studiate. Anche nella formulazione delle domande inerenti a questo tema la commissione farà riferimento alle indicazioni contenute nel documento del consiglio di classe.
Se il piano di studi dell'ultimo anno comprende due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella in cui ha svolto la seconda prova.
La verifica può essere predisposta dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:
Il documento del consiglio di classe
E' il testo che documenta il percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno. I suoi contenuti valgono anche per i candidati esterni abbinati a quella classe.
E' una sorta di diario di bordo che registra la rotta seguita nell'ultimo anno: esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
Il documento è elaborato dai docenti del consiglio di classe entro il 15 maggio di ogni anno, e rappresenta il testo di riferimento ufficiale per la commissione d'esame al fine della preparazione della terza prova scritta e della conduzione del colloquio.
Non appena pronto, il documento dovrà essere immediatamente consegnato a ciascun candidato ed affisso all'albo dell'istituto.
Qualche ipotesi su alcuni dei possibili contenuti del documento:
Il colloquio
Si parte da un argomento a scelta e si spazia sulle aree disciplinari dell'ultimo anno
Il colloquio verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e ha carattere pluridisciplinare.
Inizia con un argomento o con la presentazione di un lavoro di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, proposto dal candidato, e prosegue su argomenti indicati dalla commissione.
La commissione può introdurre gli argomenti con un testo, un documento, un progetto, di cui il candidato deve discutere ed individuare le componenti culturali.
Nel colloquio acquistano rilievo le conoscenze e le competenze acquisite nelle varie discipline e la capacità di metterle in collegamento, insieme alla proprietà di linguaggio e l'efficacia argomentativa del candidato.
Nel corso del colloquio deve essere assicurata al candidato la possibilità di discutere gli elaborati delle prove scritte.
Come si è già detto a proposito della terza prova scritta, per preparare adeguatamente gli studenti al nuovo tipo di colloquio, è opportuna la cooperazione tra i docenti sin dall'inizio dell'anno scolastico, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, lo svolgimento di esercitazioni e di simulazioni delle prove d'esame.
Anche in questo caso presso l'Osservatorio nazionale del Cede (www.cede.it) esiste un archivio telematico di esempi, indicazioni e suggerimenti a disposizione di ogni insegnante.
L'attribuzione del punteggio alle prove d'esame
La commissione dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna delle tre prove scritte. Alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Alla valutazione del colloquio sono riservati 35 punti. Al colloquio giudicato sufficiente non possono essere attribuiti meno di 22 punti.
La commissione attribuisce i punteggi a maggioranza.
Il credito scolastico
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di stato più obiettivi e più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce - per un quinto - a determinare il punteggio finale dell'esame di stato.
Ciascuno può conseguire infatti un credito scolastico, risultante dalla somma dei punti che anno per anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti. Il punteggio massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 20 punti. I parametri per l'attribuzione dei crediti sono contenuti nelle tabelle riportate nella parte finale del Regolamento.
Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (si chiamano appunto crediti formativi) che l'alunno possa avere maturato anche al di fuori della normale attività scolastica, coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame e debitamente documentate.
Il punteggio esprime:
Al termine dello scrutinio ogni alunno potrà conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico. Tale risultato dovrà essere reso pubblico da ogni scuola.
Il credito formativo
Con il nuovo esame di stato si sono volute valorizzare le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. Corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, ad esempio, sono esperienze che arricchiscono il bagaglio di competenze di ogni alunno. È dunque giusto che queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, vengano riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato. Tali esperienze potranno contribuire, dunque, ad elevare il punteggio del credito scolastico.
Come per tutta la disciplina dell'esame di stato, anche il credito scolastico è introdotto gradualmente. Per il 1998-99 il credito scolastico riguarderà unicamente l'ultimo anno di corso, mentre per l'anno successivo riguarderà soltanto gli ultimi due. Solo nel 2000-2001 il sistema dei crediti entrerà a regime. Secondo quanto riportato nella tabella della pagina seguente, per l'anno 1998-99 il consiglio di classe avrà a disposizione tutti i 20 punti.
Casi particolari
Non si attribuisce il credito in caso di non promozione dell'alunno alla classe successiva.
In caso di promozione "con debito formativo" in una o più materie si attribuisce il punteggio minimo previsto dalle tabelle, che può essere integrato nel corso dell'anno successivo al momento del superamento della verifica.
In caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal consiglio di classe per l'anno non frequentato nella misura massima prevista.
In caso di abbreviazione degli studi per leva militare, il credito è attribuito dal consiglio di classe sulla base della media dell'ultimo anno frequentato.
Per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d'esame ed è reso noto il giorno della prima prova scritta.
Per i candidati esterni privi di promozione all'ultima classe, l'esito degli esami preliminari è la base su cui la commissione stabilisce il credito.
Tabella per il calcolo del credito per l'a.s. 1998-99
CREDITO SCOLASTICO
Relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno
nella.s. 1998/1999
MEDIA DEI VOTI |
CREDITO SCOLASTICO |
M = 6 |
8-11 |
6 < M £ 7 |
11-14 |
7 < M £ 8 |
14-17 |
8 < M £ 10 |
17-20 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale dell'a.s. 1998/99. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che ha conseguito nello scrutinio finale dell'a.s. 1998/99 una media dei voti M<5, in considerazione della promozione o idoneità conseguita per accedere alle classi quarta e quinta, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 4-5. Per la medesima motivazione, all'alunno che ha conseguito una media M tale che 5<M<6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 5-7. All'alunno che, avendo frequentato nell'a.s. 1998/99 la penultima classe, sostiene l'esame di stato per abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'art.2, comma 2, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A (vedi tabelle allegate al regolamento), nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita. Ad esso va aggiunto per il terzultimo anno il medesimo punteggio e per l'anno non frequentato un credito scolastico nella misura massima prevista nella tabella A, in relazione alla media dei voti conseguiti nel penultimo anno. Nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo art.2, comma 3, è attribuito il credito scolastico previsto per la penultima classe nella tabella A, nella banda di oscillazione relativa alla media conseguita, e per il terzultimo anno e per l'anno non frequentato, il medesimo punteggio.
La valutazione finale
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito scolastico, nelle tre prove scritte e nel colloquio.
Il punteggio è espresso in centesimi. La soglia minima di sufficienza è di 60 punti.
Il punteggio viene così articolato:
La commissione dispone inoltre di 5 punti di "bonus" per premiare gli esami particolarmente brillanti e ben riusciti, purché il candidato abbia conseguito almeno 15 punti di credito scolastico e 70 punti alle prove d'esame.
La certificazione
Come atto finale dell'esame di stato è prevista una certificazione, il cui modello è predisposto dal Ministero.
Il diploma rilasciato al candidato che abbia superato l'esame indicherà i seguenti elementi necessari al riconoscimento del titolo nell'ambito dell'Unione Europea e utili all'accesso agli studi superiori e al mondo del lavoro:
I tempi del nuovo esame di stato
Le scadenze della normativa
30 novembre | Termine per la presentazione al preside della domanda di partecipazione all'esame da parte dei candidati esterni. |
15 gennaio | Scadenza per la comunicazione da parte dei Ministero dell'elenco delle materie affidate a commissari esterni. |
31 gennaio | Termine per la presentazione al provveditore agli studi delle domande tardive da parte dei candidati esterni. |
7 febbraio | Termine per la presentazione al preside da parte dei docenti dei modulo di partecipazione alle commissioni. |
15 marzo | Termine entro cui gli studenti che vogliano sostenere l'esame come candidati esterni debbono ritirarsi da scuola. |
20 marzo | Termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame da parte dei candidati esterni che abbiano cessato la frequenza tra il 31 gennaio e il 15 marzo. |
10 aprile | Scadenza per la comunicazione da parte dei Ministero della materia oggetto della seconda prova scritta. |
15 maggio | Scadenza per la pubblicazione della composizione delle commissioni d'esame da parte dei provveditori. |
15 maggio | Scadenza per la redazione dei documento dei consiglio di classe per la commissione d'esame. |
16 maggio | Consegna da parte della scuola ai candidati interni e esterni dei testo dei documento dei consiglio di classe. |
Maggio - termine delle lezioni | Esame preliminare dei candidati esterni da parte dei consiglio della classe di abbinamento. |
Termine delle lezioni | Valutazione degli alunni interni e attribuzione dei credito scolastico. |
22 giugno 1999 | Attribuzione ai candidati esterni da parte della commissione d'esame dei punteggio dei credito scolastico. Tale operazione avviene ogni anno il giorno precedente l'inizio delle prove scritte, e quindi varia secondo il calendario scolastico. |
23 giugno 1999 | Inizio dell'esame di stato - Svolgimento della prima prova scritta. |
24 giugno 1999 | Svolgimento della seconda prova scritta. |
25 giugno 1999 | Giornata a disposizione della commissione per definire la struttura della terza prova scritta. |
28 giugno 1999 | La commissione decide il testo della terza prova scritta. |
28 giugno 1999 | Svolgimento della terza prova scritta. Per quest'anno lo scorrimento di un giorno per lo svolgimento di tale prova è dovuto alla coincidenza con il sabato ebraico. |
Data variabile | Due giorni prima della data di inizio dello svolgimento dei colloquio la commissione rende noti i punteggi delle prove scritte mediante pubblicazione nell'albo. |
Legge 425/97 (Riforma Esami di Maturità)
DPR 323/98 (Regolamento Esami conclusivi)