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Comitato Genitori Nota 11 ottobre 1978, prot.n. 3138 - Comitato genitori: "L'art. 45 del D.P.R. n. 416 del 1974, a proposito del comitato dei genitori dice .... L'art 45 non prescrive l'osservanza di particolari formalità per la costituzione del predetto comitato. Spetta quindi, ai genitori eletti consiglieri di classe e d'interclasse decidere se e come costituire il comitato genitori" Telex 6 aprile 1978, prot. n. 786: Comitato dei genitori. Composizione "Compete rappresentanti genitori eletti interclasse decidere se costituire o meno comitato genitori previsto da art. 45 del DPR 416/1974 e quale struttura conferire comitato medesimo. In assenza di specifica previsione legislativa, nulla impedisce che nel predetto comitato possano fatr parte anche genitori di circolo o istituto non eletti consiglieri di interclasse o di classe" (in risposta a quesito del Provveditorato agli studi di Vicenza) Telex 29 marzo 1979, prot. n. 498 - Comitato genitori. Composizione "Al comitato dei genitori del circolo o dell'Istituto compete, oltre alla specifica possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea nei limiti stabiliti dall'art. 45 del DPR 416/1974, in generale, come si ricava dal contesto della normativa, la possibilità di assumere funzioni di rappresentanza dell'assemblea dei genitori nei rapporti con gli organi collegiali della scuola. L'assemblea può decidere di volta in volta, o per determinate materie in via permanente, quali funzioni rappresentative assegnare al comitato predetto" Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274, Prot. n. 2382, Oggetto: Funzionamento degli organi collegiali della scuola
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