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In merito alla Proposta di Legge - "Norme in materia di sicurezza nelle Istituzioni scolastiche" (ANP) L'emissione del 626 è avvenuta per il seguente motivo: visto che avete avuto più di 40 anni di tempo per mettere tutto a norma secondo quanto previsto dal DPR 547/55 (antinfortunistica) e DPR 303/56, adesso mettiamo nero su bianco i nomi dei responsabili. Certamente, questo è quello che sostanzialmente il 626 ha fatto. E' qui che casca l'asino! perchè in più di 40 anni, nonostante i dirigenti scolastici fossero datori di lavoro ai sensi dei precitati DPR ed i comuni e le province erano sempre i proprietari degli edifici scolastici, siccome inoltre i nomi non erano chiaramente scritti, nulla o poco è stato fatto, compreso l'organizzazione del lavoro e le norme di esercizio, lasciando che l'insicurezza e l'inigienicità perversasse.Si premette che il D. Lgs. 626/94 http://www.codacons.it/scuola/pics/v626_06_04sicurlav.pdf e successive modifiche, integrazioni e normative ad esso collegate è il frutto (obbligo) dell'emissione di una serie di direttive CE, puntualmente recepite dall'Italia, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed applicabili anche all'istruzione. L'applicazione delle norme cogenti nei confronti della scuola certamente non possono essere ne disattesi e ne sminuiti. Si veda lettera dello SPESAL dell'ASL BA/4 http://www.codacons.it/scuola/ausl_1.html che nel merito fa una esaustiva disamina. In fin dei conti, così come prevedeva e prevede il 626, i dirigenti scolastici sono stati identificati datori di lavoro https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html e sono state definite le particolari esigenze della scuola https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html le quali obbligatoriamente devono essere più tutelanti e non depenalizzanti giusta osservazione dello SPESAL dell'ASL ed altre autorevoli e competenti istituzioni in materia. Tra l'atro, tempo fa vi è stato il tentativo da parte dei D.S. di esonerarsi degli obblighi derivanti dal 626 presentando un ricorso al TAR con lo scopo di far abolire la qualifica di datore di lavoro. In conformità alle direttive della CE, il ricorso è stato rigettato. A tutti è noto che il 626 è una norma di tipo dinamico (che si adegua ed aggiorna costantemente) e che si divide in adeguamento alle norme delle attrezzature, degli edifici, DPI, ecc. ed attuazione delle norme di esercizio ed organizzazione del lavoro. Quello che principalmente fa sicurezza ed igiene è la cultura della sicurezza e dell'igiene. Altro fatto primario che incide di molto a garantire la sicurezza è l'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. Questo, e l'applicazione delle norme di esercizio è di stretta competenza del D.S. - Noto adagio: il rischio se lo conosci lo eviti. Proprio per non lasciare vuoti di sicurezza è stato istituito l'art. 31 comma 3 del 626 che recita: il datore di lavoro (D.S.), in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento, adotta misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza. Per questa violazione è previsto l'arresto o l'ammenda che hanno valenza penale. Ora esaminiamo la bozza: art. 1 comma 1 lettera b) - i controlli e le responsabilità sono ben definite! sono le stesse che hanno tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Per la scuola si veda: http://www.codacons.it/scuola/identificazione.html ; Art. 1 comma 2 lettera a) - eliminare la parola statica ed inserire certifica di agibilità in quanto questo è quello previsti e prevede anche altre conformità. art. 1 comma 2 lettere b), c) e d) - dopo la parola sicurezza aggiungere "e la conformità (dichiarazione di conformità Legge 46/90)"; art. 1 comma 2 lettera f) - aggiungere " e del piano delle emergenze di cui al D.I. 10/03/98"; art. 1 comma 2 -aggiungere la lettera h) l'igiene di cui al DPR 303/56 e succ. modifiche, integrazioni e normative ad esso collegate; art. 1 comma 3 - aggiungere Resta in capo all'istituzione scolastica l'obbligo di verificare l'esistenza della documentazione di cui alle lettere a, b, c, d, ed e. art. 1 comma - cancellare in quanto, alla luce della premessa, non è possibile modificare l'applicazione delle norme in quanto sono direttive CE. In meglio e più tutelanti si, in peggio no in quanto, quelle, sono solo requisiti minimi e non si può scendere sotto il minimo. Art. 3 comma 1 - non è possibile far gravare tutto solo sull'ICI ma le risorse devono essere prelevate in capo a tutta la popolazione. art. 3 comma 2 - Questo è già previsto con le procedure di somma urgenza, ovvero: fare il preventivo di spesa, fare la richiesta all'ente competente dando un tempo, fare la diffida in caso non risponda e poi agire per somma urgenza ed inviare la fattura con la motivazione all'ente preposto al pagamento. art. 4 comma 2- I D.S. possono ( anzi, devono altrimenti ne rispondono) farlo già da adesso. Sele condizioni lo richiedono o le misure alternative /art. 31 comma 3 del 626) non vengono o non possono essere applicate, deve sospendere le lezioni in quanto il diritto alla salute ed incolumità personale è preminente sul diritto/dovere all'istruzione. Meglio un figlio ignorante che un figlio ................- art. 4 comma 5 e 6 ed art. 5 - Gli RLS sono ben disciplinati dalle norme vigenti e non possono essere certamente diminuiti i loro diritti riconosciuti dalle direttive CE recepite dal 626. Quindi vanno aboliti o modificati anche perchè già sono stati oggetto di accordo ARAN/sindacati. Poi, le segnalazioni che questi possono fare sono gli esposti all'organo di vigilanza ovvero: SPESAL dell'ASL, Ispettorato del lavoro, VV.F. - Piuttosto, bisognerebbe prevedere anche l''elezione di un RLS fra gli studenti maggiorenni o fra i genitori per i minorenni. art. 7 -questo, alla luce della premessa, è completamente da eliminare. Le sanzioni, se eliminate (contestabili alla corte di giustizia europea con sanzioni a carico dell'Italia e quindi di tutti i cittadini), porterebbero ad un repentino stato di inapplicazione delle norme vigenti già oggetto di pesante inapplicazione da parte dell'istituzione scolastica. Si veda: http://www.codacons.it/scuola/pics/report-nazionale-626_94.pdf (Monitoraggio applicazione D.Lgs. 626/94 – pag 148, 149 e tab 44 voce istruzione) Preciso che la maggior parte delle non applicazioni riguardano le norme di esercizio, le misure alternative e l'organizzazione del lavoro e non l'adeguamento alle norme degli edifici scolastici.Due problemi rientranti nelle norme di esercizio, nell'organizzazione del lavoro e nelle misure alternative sono quelli che allego alla scrivente. allego una disamina sui costi dell'ignoranza, ovviamente nel senso buono ed in materia di igiene e sicurezza.
XV legislatura CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “Norme in materia di sicurezza nelle Istituzioni scolastiche”
Presentata il
…...... PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 (Finalità, competenze e principi generali)
a) accrescere il livello di sicurezza delle Istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all’incolumità fisica degli alunni, del personale e di tutti coloro che operano o si trovano all’interno delle aree e dei locali di pertinenza delle Istituzioni scolastiche; b) definire un sistema di controlli e responsabilità, finalizzato specificamente al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici; c) disciplinare la materia dei risarcimenti provvisionali a favore dei soggetti eventualmente coinvolti in incidenti ed eventi lesivi, avvenuti nelle aree e nei locali di pertinenza delle Istituzioni scolastiche.
a) la sicurezza statica degli edifici e, più in generale, di tutti gli impianti di proprietà degli Enti locali; b) la sicurezza degli impianti elettrici; c) la sicurezza degli impianti termici; d) la sicurezza degli altri impianti e dei materiali di proprietà dell’Istituzione scolastica; e) la sicurezza degli impianti di proprietà di terzi; f) la predisposizione delle vie di fuga; g) la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 del Dlgs 19 settembre 1994 n°626 3. Gli interventi di cui ai punti a), b), c) del comma precedente sono a carico dell’Ente Locale proprietario dei locali; quelli di cui ai punti d), f) e g) sono a carico dell’Istituzione scolastica. Sono a carico dei soggetti terzi eventualmente proprietari di impianti installati nei locali scolastici gli interventi di cui al punto e).
Art. 2 (Interventi nelle Istituzioni scolastiche)
Art. 3 (Risorse finanziarie) 1. Gli enti locali sono autorizzati ad apportare una maggiorazione, non superiore allo 0,2%, all’aliquota ICI vigente nel rispettivo territorio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le maggiori entrate derivanti da tale ulteriore gettito devono essere integralmente destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. Una quota pari alla metà di tali ulteriori entrate è trasferita alle Province, per gli interventi di rispettiva competenza. 2. I dirigenti scolastici sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica per gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del precedente art. 1 comma 3. 3. I dirigenti delle Istituzioni scolastiche – ove non ricevano dall’Amministrazione di riferimento i fondi necessari all’attuazione degli interventi di propria competenza in tempi utili rispetto alle scadenze previste dalla presente legge – sono autorizzati ad accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti per una durata massima di quindici anni, con onere di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Tale onere è comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Art. 4 (Poteri di intervento straordinario)
Art. 5 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Art. 6 (Risarcimento dei danni)
Art. 7 (Sanzioni)
Aule - massimo affollamento consentito Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html), integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html), relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano) emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75). Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico, compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici minimi di seguito esplicitati. Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html) e rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html) in quanto le nuove norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12). Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la tabella riassuntiva al link: (http://www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html). Vi è poi il D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html) che fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html), fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera della Legge nr. 649/96 art. 1/bis (https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l649_96.html), Legge nr. 340/97 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l340_97.html) e Legge nr. 265/99 art. 15 ( https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l265_99.html), e in norme di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga. Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html) è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 (http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc) e, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html) recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html), deve garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici qual'è l'istruzione. L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 -https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.html) e sia alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi compreso il documento nr. 4 - linee guida per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc4.htm). Le linee guida di applicazione del 626 - documento nr. 16 relativo al rischio biologico - virus, batteri e parassiti - (http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm), esclude le comunità come le scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di emergenza. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una salata multa. Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6 ore al giorno. Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi. E' sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico – si veda circolare VV.F. http://www.codacons.it/scuola/pics/CPI-rich-D.S.jpg e parere Avvocatura dello Stato di Bologna http://www.codacons.it/scuola/avvocatura.doc -) i quali certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici ne sono sprovvisti –si veda http://obiettivosicurezza.vigilfuoco.it/pdf/009_10-2003/servizi_sicurezza_e_prevenzione_incendi_nella_scuola.pdf ), sono stati rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative dimensioni delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto degli indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia stati esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando le competenze legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in considerazione della oramai prossima scadenza della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i responsabili (vedasi disamina sulla identificazione dei responsabili ( http://www.codacons.it/scuola/identificazione.html) dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza. Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita: ".........................................Omissis..........................- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili e, che, nelle scuole, devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico e la prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo iscritti. Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta formativa) di ogni scuola. Si veda apposita disamina di Nico Hirtt (https://www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html). Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo materia sindacale, perché gli RSU e gli RLS scuola non intervengono sull'argomento ?
IL COSTO DELL’IGNORANZA NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Pediculosi, virus e batteri: tutti li subiscono ma tutti ne parlano " dopo " ed a " bassa voce” ! falso problema o solo vergogna?
Voglio sottoporre alla Vostra attenzione un problema che investe tutte le scuole, gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA e le famiglie ma nulla viene fatto per eliminarlo, anzi, a causa di una ingiustificata vergogna, tutti stanno zitti, compreso chi per legge ha l’obbligo di eliminare il rischio. Parlo della pediculosi che passa di testa in testa e le malattie contagiose causate da virus e batteri. L'elenco dei parassiti, di cui fanno parte anche i simpatici animaletti, unitamente all'elenco dei batteri e dei virus, del quale ne fanno parte anche l'herpes labiale, la varicella, il morbillo, l'influenza, la rosolia, la pericolosa meningite e tutte le altre malattie contagiose, sono inseriti nell'allegato XI della 626 ( http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc ) con gruppo 2 ovvero che è stato accertato la possibilità di contagio fra persone anche nelle comunità. Questo si chiama rischio biologico che ogni datore di lavoro (compresi il Dirigente Scolastico) è obbligato a valutare e ad eliminare. Succede però che quasi nessuna scuola ha valutato tale rischio, quindi non ha nominato il medico competente, il quale non ha potuto dare le istruzioni del caso che, accoppiato alla oramai conosciuta assenza del medico scolastico ed all’eventuale e/o tardivo arrivo della comunicazione del medico di base (pediatra), ha creato questa pericolosa situazione: 1) bambini febbricitanti con sintomi influenzali che vengono "depositati" a scuola e genitori che di fatto non sono reperibili ed insegnanti che non sanno che fare e che quindi, tenendo gli alunni in aula, contagiano così tutti gli altri; 2) bambini con herpes labiale ed altre malattie contagiose (sempre depositati con familiari non reperibili) che starnutiscono e diffondono nell'ambiente (aule sottodimensionate) goccioline di saliva che contagiano tutti; 3) Bambini (sempre depositati con familiari non reperibili) con impercettibili (ovviamente per gli insegnanti che non hanno un riferimento medico) sintomi ed evidenza di altre malattie (varicella, ecc.) che contagiano tutti gli altri. 4) Bambini con animaletti in testa che vengono mandati a scuola a contagiare gli altri e bisogna stare zitti e non si possono mandare a casa per questi motivi altrimenti, come erroneamente si pensa, si viola la privacy in quanto il medico scolastico nelle scuole di fatto non è presente; 5) bambini colpiti da meningite ma siccome manca il medico competente e le procedure non sono state precedentemente pianificate, la tardiva comunicazione delle volte fa altri contagi. Nell’inverno 2002-2003, in una grande città (Bari), a seguito della nota epidemia d'influenza che ha colpito tutta l'Italia, l'ospedale dei bambini è andato in tilt per il numero elevato di ricoveri. Il primario del reparto infettivi, unitamente agli altri primari, sul quotidiano in zona maggiormente letto, ha lanciato un appello: “Per l'amor di Dio, chiudete le scuole per un paio di settimane e l'epidemia si esaurisce”. Non commento le risposte date dai D.S. e dal Sindaco. Fatto sta che le scuole non sono state chiuse, con il risultato che tutti i bambini sono obbligatoriamente passati dall'influenza e relative conseguenze e complicanze, un congruo numero dall'ospedale e le aule sono state semi deserte per molto più tempo che le due settimane preventivate dai medici qualora li avessero ascoltati. Se le valutazioni di rischio biologico ci fossero state, sarebbero in uso dei protocolli sanitari con formazione ed istruzioni operative idonee per limitare i contagi. A conferma di quanto sopra citato, il quale è valido per tutte le Regioni d’Italia, si veda il Bollettino OER della Regione Puglia (stralcio allegato alla presente), emesso dall’Osservatorio Epidemiologico http://www.epicentro.iss.it/territorio/puglia-oer.htm , che correla l’aumento delle malattie contagiose con l’apertura delle scuole. Questo significa che le norme d’igiene e la profilassi specifica nelle scuole non viene applicata il tutto in completo disaccordo con quanto previsto dalle linee guida D.Lgs. 626/94 emesse dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni. Solo se vengono applicate le norme d’igiene e la profilassi specifica si possono disattendere le particolari prescrizioni sancite dal 626 in materia di rischio biologico relativo alle attività nelle quali non vi è il deliberato uso degli agenti biologici (batteri, virus e parassiti) ma vi è rischio di contagio come ad esempio nelle comunità. Le aule sotto dimensionate, l’inesistenza di un protocollo sanitario idoneo per attuare l’igiene e la profilassi specifica per ogni malattia contagiosa ipotizzabile in una comunità come la scuola e la mancata applicazione delle squadre di primo soccorso di cui all’art. 15 del D.Lgs. 626/94 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc (relativo D.M. Salute 15/07/03 nr. 388), rendono le situazioni dell’igiene, della salute e della sicurezza veramente precarie. Eppure, in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html , il dirigente scolastico deve garantire un ambiente di studio confortevole, igienico e sicuro. Anche la Commissione della Comunità Europea, con la raccomandazione del 19 settembre 2003 che si allega, ha ribadito la necessità di fare prevenzione per le malattie infettive e parassitarie. Sia le norme di cui al D.Lgs. 626/94 e sia le predette raccomandazioni si applicano ai lavoratori ed assimilati. Gli alunni sono assimilati ai lavoratori e sono sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.
Disamina di tipo tecnico-giuridico: Il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro, in base al titolo VIII del D. Lgs. 626/94 (art. 73 e successivi) http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc , oltre alla valutazione degli altri rischi presenti (incendio, antinfortunistica, emergenze, sicurezza edifici scolastici, attrezzature, strumenti, ecc.), è obbligato (art. 78) a valutare il rischio biologico a prescindere dal fatto che si manipolano o no gli agenti biologici (comma 4). Solo per determinate attività (artt. 81, 82 e 83) e/o agenti (gruppi 3 e/o 4) vi sono dettagliate disposizioni aggiuntive.
Invero, il documento nr.
16 delle linee guida emesse dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni
http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm
, esclude le scuole dalla valutazione del rischio biologico basando tale
orientamento solo sul fatto che la presupposta applicazione delle norme
di igiene e profilassi specifica è sufficiente per escludere il
rischio di contagio nelle comunità. Purtroppo, nella realtà, queste
norme di igiene e profilassi specifica spesso vengono disattese anche
involontariamente in quanto la medicina scolastica nel tempo è andata in
“disuso” (vedasi anche Legge Regione Lombardia 4 agosto 2003 nr. 12
http://www.comitatigenitori.it/certificato/index.htm ). I
fatti, però, indicano che nelle scuole il rischio biologico è altissimo
e deriva dal fatto che gli edifici scolastici, oltre ad essere
fatiscenti e quindi inigienici, hanno aule anguste e sottodimensionate
tanto da non garantire dall’ 1,80 ai 2,00 mq quadri netti di superficie
per alunno e 3 metri di altezza quale indice minimo previsto dalla
normativa attualmente ancora in vigore. (cfr. tabella riassuntiva
http://www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html). Il
sovraffollamento in aule che non rispettano gli indici minimi di
edilizia è sicuramente condizione di massima infezione fra un individuo
e l’altro. Per poter formare classi di 25 alunni più l’insegnante è
necessario avere aule che siano di 50 metri quadri circa più la
superficie occupata da armadi e mobilio similare escluso i banchi..
La valutazione del rischio biologico e relativa eliminazione è un obbligo in capo al datore di lavoro (a scuola è il Dirigente Scolastico https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html) la quale va realizzata con l'ausilio del medico competente (per i titoli del medico competente si veda l'articolo 2 comma 1 lettera d del 626/94 - il combinato disposto dell' art. 4 comma 4 lettera C, dell'art. 16 commi 1 e 2, dell'art. 17 e dell'art. 86 (D.Lgs. 626/94), se letti in successione guidano mano mano il tutto). L'elenco non esaustivo degli agenti biologici (batteri, virus e parassiti) patogeni da prendere in considerazione per la valutazione è riprodotto nell'allegato XI della 626 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc (quello della SARS non è ancora inserito ma non per questo non va preso in considerazione – si veda nota ISPESL). Gli agenti biologici patogeni normalmente presenti nelle comunità scolastiche (varicella, morbillo, influenza, meningite da Neisseiria Meningitidis ed altri batteri, herpes, parassiti, ecc.), elencati nel predetto allegato XI e dei quali si conosce molto bene l'eziologia, la trasmissione ad altra persona avviene per contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, ecc. Allora perché per il lavoratore non della scuola, in presenza di casi sospetti, deve essere fatta la valutazione del rischio biologico (come per esempio per la SARS) anche se non vi è l’uso deliberato e non maneggia i virus, batteri e parassiti ma vi è solo contatto (non stretto) con le persone potenzialmente infette? con tutti gli annessi e connessi e nelle scuole NO? eppure, nella scuola, è più di un sospetto, direi quasi certezza di una situazione di alto contagio in quanto comunità che svolge la sua attività a stretto contatto l’uno con l’altro. Per la SARS, la cui trasmissione è più o meno identica a tutti gli altri batteri e virus normalmente presenti nelle comunità scolastiche si vedano le indicazioni dell'ISPESL sotto riportate. Queste indicazioni/prescrizioni, ovviamente, sono sovradimensionate in quanto il virus della SARS e la sua eziologia non è ancora ben conosciuta. E’ ovvio anche che i DPI (dispositivi di protezione individuale) e le relative procedure non sono da adottare tali e quali nelle scuole ma che la valutazione del rischio con gli accorgimenti (dispositivi collettivi) per sensibilmente ridurlo, sono obbligatori. Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che nelle aule spesso molto sotto dimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio, ovviamente e come si è già detto, risulta più alto proprio in considerazione del sovraffollamento che si somma a quello relativo al rischio incendio ed altri rischi legati al sovraffollamento. Allora, quale misura d’igiene e profilassi specifica, perché non si costituiscono classi con numero di alunni proporzionato alla effettiva grandezza dell'aula? In questo modo, anche se indirettamente, ne beneficerebbe anche la qualità dell’istruzione, la didattica, la condotta ed il comportamento sociale degli alunni (aforisma: i polli quando sono nella gabbia stretta, “si beccano”). Per quanto riguarda i benefici sotto l’aspetto della didattica si veda: “La preuve par STAR” di Nico Hirtt in: https://www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html Oltre alla obbligatorietà sancita dalle norme emesse in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (che si applicano anche alle scuole), a mio avviso è necessario che, anche consorziandosi, tutte le scuole Italiane nominano il previsto medico competente sia per il rischio biologico da malattie infettive (compreso il rischio dei laboratori di biologia e microbiologia nei quali vi è l’uso deliberato degli agenti biologici), rischio sollevamento pesi (solo asili nido e materne), rischio videoterminali (personal computer delle segreterie e dei laboratori multimediali), rischio chimico (laboratori chimici scuole superiori), rischio fisico (macchine, attrezzi e strumenti dei laboratori fisici, elettrici e meccanici). Documento datato 21 febbraio 2004
Valutazione del rischio biologico realizzato per la SARS
Allo
stato attuale non c'è evidenza che l'infezione possa essere trasmessa
attraverso contatti casuali tra la popolazione." a.. una persona, che dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di febbre alta > 38° C, tosse o difficoltà respiratorie e una o più delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato, nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi, con un caso sospetto o probabile di SARS - storia di viaggio, nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi in aree affette; b..
una persona con una malattia respiratoria acuta non spiegata , con
conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata
eseguita autopsia. (Fonte Ministero della Salute), nell'ambito dei
passeggeri di un aeromobile, i lavoratori potenzialmente esposti siano
soltanto il personale in servizio sugli aeromobili ed il personale
sanitario che presta i primi controlli. b.. guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374. c..
camici monouso, classificati come DPI, con certificazione tipo CE per la
protezione da agenti biologici. b..
guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale
in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374. b..
guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale
in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374. |
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