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Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg Regolamento concernente
TITOLO I Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia CAPO I Definizioni e oggetto Art. 1 (Oggetto e decorrenza) Il presente regolamento detta la disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. Fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000 e comunque in relazione all’attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Art. 2 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro, con gli altri soggetti del sistema scolastico e formativo provinciale e con gli enti locali, in un’ottica di collaborazione e di valorizzazione delle potenzialità, nel rispetto delle funzioni e dei compiti dei soggetti medesimi per il conseguimento degli obiettivi provinciali e nazionali del sistema di istruzione. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si concretizza nella progettazione e nell’attuazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alle attese delle famiglie, all’integrazione con le comunità locali, col mondo del lavoro e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. L’azione delle istituzioni scolastiche è volta a migliorare l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, assicurando il successo formativo, lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli alunni nel quadro dell’integrazione europea e della cooperazione internazionale. Nell’ambito delle attività extra curricolari particolare attenzione è volta alla realizzazione di iniziative culturali, sportive e di volontariato, in modo da creare un collegamento tra l’educazione dei giovani e il contesto sociale reale. Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove la qualificazione e lo sviluppo del sistema scolastico e formativo provinciale, costituendo un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale, le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati nonché le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di istruzione e formazione. Promuove altresì il coordinamento delle relative iniziative, sostenendo la libertà di scelta e la responsabilità delle famiglie nell’educazione dei figli. CAPO II Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo Art. 3 (Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi) Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto d’istituto è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare: a. definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l’intera comunità scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi; b. esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata; c. determina criteri relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell’orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico; d. stabilisce criteri per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi; e. definisce criteri e modalità per il coinvolgimento delle famiglie nell’attività della scuola nonché degli alunni delle scuole superiori. Il progetto d’istituto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità. Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver definito gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola, approva il progetto d’istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell’azione didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il progetto di istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente. E’ depositato presso la Sovrintendenza scolastica provinciale. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Il progetto di istituto è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Ogni istituto e scuola approva altresì il regolamento di istituto che disciplina gli aspetti operativi conseguenti all’applicazione del progetto di istituto nonché la carta dei servizi della scuola, quale strumento per informare l’utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull’organizzazione dell’offerta di ciascuna scuola. La Giunta provinciale può definire criteri e modalità ulteriori al fine della loro adozione. Art. 4 (Autonomia didattica) L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione delle finalità generali del sistema, nell’ambito della determinazione del curricolo a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso legale degli studi. A tal fine, -fermi restando il monte ore complessivo di ciascun curricolo e di ciascuna disciplina, il numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico nonché l’obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica e di raggiungimento degli obiettivi, possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a. l’individuazione e la scelta di metodologie e strumenti, ivi compresi i libri di testo in modo coerente con il progetto di istituto e secondo criteri di trasparenza e tempestività; b. la programmazione dell’attività didattica anche per moduli o unità didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; c. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; d. la progettazione e la realizzazione di percorsi che assicurino la continuità didattica e formativa nonché di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della pluralità di opzioni metodologiche, prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi nonché l’organizzazione di esperienze di tirocinio e di collegamento col mondo del lavoro, in relazione alle esigenze formative degli studenti e nell’ambito degli spazi di flessibilità indicati nei rispettivi ordinamenti didattici; e. l’adeguamento degli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre la dispersione scolastica, anche mediante l’attivazione di corsi di sostegno e di recupero e di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; g. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari nonché l’individuazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività in modo particolare per l’insegnamento delle lingue straniere; h. la progettazione e la realizzazione di percorsi integrati tra diversi sistemi formativi, ivi compresi i corsi post-secondari, anche allo scopo di un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio e previste dai programmi provinciali, nazionali e comunitari; i. la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e formativi di cui all’articolo 9 comma 3, ad integrazione delle attività svolte da altri soggetti che promuovono attività educative e formative presenti sul territorio. Nell’ambito dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente nonché i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, provvedendo all’analisi quanti-qualitativa dei processi e dei risultati. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina vigente di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento. La Giunta provinciale provvede mediante apposite direttive a coordinare le iniziative di cui alle lettere h) e i) del comma 2 che comportino oneri a carico dei bilanci delle scuole o della Provincia con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione nonché con i conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di attività educative e culturali locali, di addestramento e formazione professionale e lavoro. Art. 5 (Autonomia organizzativa) L’autonomia organizzativa è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico mediante la flessibilità, l’integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l’introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con il contesto territoriale esterno. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Progetto di istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla Giunta provinciale. Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione scolastica può: a. articolare i cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola in relazione alle attività programmate, anche in funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva di ogni unità di lezione, nel rispetto del calendario scolastico e anche distribuendo l'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Resta fermo il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le discipline e attività obbligatorie, nonché, per i docenti, il rispetto dell’orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell’unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita programmazione plurisettimanale; b. realizzare i collegamenti funzionali tra l'ufficio di presidenza e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le scuole comprensive e i consorzi, in relazione ai servizi didattici, amministrativi e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della razionale utilizzazione del personale docente e non docente nonché delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali; c. prevedere forme particolari di vigilanza sugli alunni con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, nonché disciplinare i rapporti scuola-famiglia; d. avvalersi di collaborazioni e consulenze sia di personale della scuola sia di soggetti esterni alla scuola, in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative ed entro limiti di spesa individuati dalla Giunta provinciale. In relazione all'esercizio dell'autonomia l'attività dei docenti può essere organizzata in gruppi di lavoro e in particolare in forme di coordinamento cui nella scuola elementare partecipano gli insegnanti dello stesso plesso o dello stesso ciclo e nella scuola secondaria gli insegnanti della stessa materia o di materie affini. Le forme di coordinamento e i gruppi di lavoro hanno compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa. Le modalità di costituzione di funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal regolamento di istituto, nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali della scuola. Gli istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni: e. con altri istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di formazione professionale nonché con le scuole dell'infanzia al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da assicurare la continuità dell'offerta, nonché per l'uso comune di laboratori, palestre e strutture; f. con enti o istituzioni pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore; g. con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi di spettanza degli enti stessi nonché per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole; h. con scuole, enti culturali e territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'Unione europea. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel progetto di istituto. Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) L’autonomia di ricerca e sviluppo è volta a qualificare l’offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, comunitario e sovranazionale. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c. l'innovazione metodologica e disciplinare; d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. Nella realizzazione delle attività previste dal presente articolo le istituzioni scolastiche tengono conto, in applicazione di criteri di efficienza ed efficacia delle iniziative, della programmazione e dell’attività svolta dall’Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, si avvalgono preferibilmente dello stesso, nonché della collaborazione dell'Università statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui fa parte al fine dell'organizzazione di corsi post secondari, dell'Istituto trentino di cultura nonché di altri soggetti pubblici e privati. Al fine della valutazione degli esiti delle attività programmate gli istituti e scuole possono altresì avvalersi del Comitato di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11. Art. 7 (Reti di scuole) Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 5, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e l’ottimizzazione delle attività ad esse connesse. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, anche con l’attivazione di centri di servizio comuni; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori comuni finalizzati tra l'altro a: a. la ricerca didattica e la sperimentazione; b. la documentazione, secondo procedure definite a livello provinciale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c. la formazione in servizio del personale scolastico; d. l'orientamento scolastico e professionale; e. la costituzione di servizi comuni a più istituzioni scolastiche in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. CAPO III Curricolo nell'autonomia Art. 8 (Curricoli) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di istruzione) e fermo restando per l’insegnamento delle lingue straniere e minoritarie quanto stabilito dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell’obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), trovano applicazione nella Provincia autonoma di Trento i curricoli definiti dal Ministro della Pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Fino alla definizione dei nuovi curricoli continuano ad applicarsi i programmi vigenti. Le istituzioni scolastiche determinano nel Progetto d’istituto il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello provinciale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste a livello provinciale. Nell'integrazione tra la quota provinciale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi, nel rispetto delle rispettive competenze, può essere adottato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto. Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa) Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti previsti dal comma 3. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con i centri di formazione professionale per la realizzazione di percorsi formativi integrati. Le iniziative in favore degli adulti vengono realizzate in coordinamento e ad integrazione delle attività di educazione permanente attuate da altri soggetti presenti sul territorio e devono rientrare negli obiettivi della programmazione fissati dalla Giunta provinciale. In particolare esse sono volte all’attivazione di corsi per il conseguimento del titolo di studio nonché alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici; in tale sede si possono prevedere variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari. Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione) La valutazione del sistema scolastico ha come scopo la verifica dell’efficacia e dell’efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni, l’esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola nonché dell’idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell’offerta. Essa si realizza nelle forme dell’autovalutazione e della valutazione. La valutazione complessiva del sistema scolastico viene effettuata dal Comitato provinciale di valutazione ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio, in armonia con quanto previsto dai curricoli definiti ai sensi dell’articolo 8, la Giunta provinciale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche e si avvale del Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e dell’Iprase. Le rilevazioni di cui al comma 2 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative provinciali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. Le scuole valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico. I risultati dell’autovalutazione saranno posti a confronto con le rilevazioni di cui al comma 2. Essi sono inviati al Comitato e alla Sovrintendenza scolastica provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, per esplicitare la diversificazione dell’offerta formativa, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate. Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione) Al fine dell’attivazione e del riconoscimento di progetti delle singole istituzioni scolastiche concernenti iniziative innovative degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8, nonché di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione dei sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. La Giunta provinciale definisce modalità e termini per l’applicazione del presente articolo. CAPO IV Disciplina transitoria Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia) Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia nei limiti della deliberazione della Giunta provinciale di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dalla Giunta stessa. Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi curricoli previsti dall’articolo 8 le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il limite previsto dallo Stato per le scuole del restante territorio nazionale. Nella scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e per le scuole delle località ladine anche le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4. I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell’unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti. Art.13 (Ricerca metodologica) Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e assistenza scolastica garantisce la raccolta, lo scambio, la diffusione e la messa in rete di tali ricerche ed esperienze nonché l’accesso delle istituzioni scolastiche alla documentazione anche attraverso l’istituzione di banche dati accessibili. TITOLO II Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione CAPO I Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) Alle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e dimensionate sono attribuite le funzioni già di competenza della Provincia di cui all'articolo 15 o di altre specifiche disposizioni di legge o di regolamento, alla Giunta provinciale, alle strutture provinciali ed equiparate nonché agli enti funzionali provinciali competenti in materia di istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Fino all’adozione di una diversa disciplina provinciale le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dalla disciplina provinciale sul bilancio e la contabilità nonché sull’attività contrattuale e l’amministrazione dei beni e in particolare dal vigente regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche della Provincia di Trento. Restano fermi i principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili, preferibilmente attraverso forme di coordinamento, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi, ovvero per le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi, favorendo la riorganizzazione più funzionale delle attività anche dal punto di vista didattico. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Art. 15 (Competenze escluse) Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento: a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica; b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche; c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo; e) gestione della carriera del personale insegnante e non docente e del relativo trattamento economico; f) riscontri previsti dall’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come sostituito dall’articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; g) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Art. 16 (Coordinamento delle competenze) Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Al dirigente scolastico si applica quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonché dalla ulteriore vigente normativa provinciale; egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. Il funzionario responsabile dei servizi di segreteria garantisce, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il buon andamento e il corretto espletamento delle attività direttamente affidate e il raggiungimento degli obiettivi. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità. TITOLO III Disposizioni finali CAPO I Riferimenti normativi Art. 17 (Disciplina applicabile) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento restano ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento provinciali; per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni della legislazione statale non abrogate dai regolamenti emanati con Decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275. |
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