STATO E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA

 

A – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1) 31 maggio 1974 il D.P.R. 416 istituiva e ordinava gli organi collegiali della scuola: sia quelli di circolo o di Istituto, che quelli territoriali (distrettuali, provinciali e nazionali).

2) Il 15 marzo 1997 – con il comma 15 dell’art. 21 – la legge n.59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa") prevedeva che entro una anno il Governo emanasse anche "un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico."

3) Il 31 marzo 1998 il decreto legislativo n.112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali"), con l’art.139, attribuiva "alle Province – in relazione all’istruzione secondaria superiore – e ai Comuni – in relazione agli altri gradi inferiori della scuola" – il compito e la funzione, fra gli altri della "costituzione, i controlli, la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale."

EVIDENTEMENTE, TALE DECRETO, CHE NON PREVEDEVA

ERA UNA ANTICIPAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI VENTURI DA REGOLAMENTARE

4) Ed infatti, il 30 giugno 1999 un ultimo decreto legislativo n.233 vuol essere di "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell’art.21 della legge 59 del 15 marzo 1997"; rinviando, quindi, la riforma di quelli d’istituto.

Sciogliendo i consigli scolastici provinciali il decreto individua, quali organi collegiali territoriali:

Riformati organi da costituire entro il 1° settembre 2001.

B – I MOTIVI DELLA RIFORMA

1) Il precedente consiglio nazionale della pubblica istruzione si era dimostrato :

2) In vista della riforma dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I. orientata:

3) Tenuto conto dei nuovi compiti regionali per la scuola ed istituite le direzioni regionali della P.I. si è ritenuto di attivare un nuovo organo di livello regionale: il consiglio regionale dell’istruzione.

4) Dopo 25 anni dalla costituzione anche i distretti scolastici

Relativi ai servizi territoriali di orientamento e negli interventi di sostegno: necessitavano di una loro riforma.

C – FINALITA’ DELLA RIFORMA

1) La delega al Governo (L.59/97) era per un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali "che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti!.

2) E il primo comma dell’art.1 del decreto legislativo 233/99 appare conseguente: "Nel sistema Scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alla sua attività e ai suoi risultati.

D – ANALISI DEI CONTENUTI DELLA RIFORMA

Il decreto legislativo 233/99:

1) Per il consiglio superiore della pubblica istruzione:

OSSERVAZIONI

2) Per i consigli regionali dell’istruzione:

OSSERVAZIONI

3) Per i consigli scolastici locali:

OSSERVAZIONI

E – QUALE ATTUAZIONE:ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2001

1) Entro il 1° settembre 2001, secondo il decreto legislativo 233/99, devono essere costituiti i nuovi organi collegiali territoriali:

2) Sarebbe auspicabile, comunque, una modifica-integrazione del decreto prima della sua attuazione per razionalizzarlo rispetto alle carenze evidenziate, rinviandone dunque, l’applicazione. – Ciò anche per chiarire la non coincidenza dei tempi causata dalla stratificazione normativa. Anche in tema di risorse, ad esempio. Infatti l’art.6 del decreto del Presidente del Consiglio del 12 settembre 2000, stabilisce che "ai fini dell’esercizio da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni dei compiti e delle funzioni di cui alla legge 112/98 – Articoli 138 e 139 (tra cui quelli relativi agli organi collegiali territoriali) le risorse sono trasferite dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica": dunque dal gennaio 2003, dal momento che tale regolamento, ha la data di fine duemila (D.P.R. 347 del 6 novembre 2000).

3) In ogni caso è auspicabile che la sua applicazione, quanto al dimensionamento dei consigli scolastici locali, veda la coincidenza territoriale fra gli ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa di competenza della Regione (art.138 del D.L. 112/98) e le articolazioni territoriali dell’amministrazione periferica della P.I. (art. 6 – comma 7 – D.P.R. 347/2000) e in tali aree:

F – IL RUOLO DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Nella incerta situazione predetta – per non essere sorpresi da una attivazione abborracciata e di risulta del decreto legislativo 233/99 – sembra opportuno ricercare il coordinamento delle azioni secondo una griglia logica.

I dati di partenza sono:

Come è possibile coordinare, in razionale sussidarietà le due competenze?

Sembra, allora, questo il momento di far coincidere ambiti funzionali (Regione) e articolazioni territoriali dell’amministrazione periferica della P.I. al fine di attivare, nel medesimo ambito territoriale, una coordinata, efficace ed efficiente cooperazione tra diversi soggetti e servizi (indicati alla lettera E punto 3 della presente nota); e ciò per il tramite di conferenze di servizio.

G – I CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI

Con tali ambiti territoriali possono, allora, coincidere e convivere anche i nuovi Consigli Scolastici Locali al posto degli attuali Distretti:

1) Laddove l’ambito territoriale non coincida con la dimensione di un solo Comune (può essere il caso di una città, dove la competenza è dell’amministrazione comunale), ma comprenda più Comuni, le Province provvedono alla costituzione al controllo e alla vigilanza dei Consigli Scolastici Locali.

2) Va chiarita l’interpretazione del ruolo dei promotori di tali organi locali a proposito della facoltà di scioglimento.
Si è già ricordato che, come prevede la norma, i consigli scolastici locali devono essere costituiti quali premessa per la composizione dei consigli regionali dell’istruzione. Dunque la facoltà di scioglimento può riferirsi esclusivamente ai consigli scolastici locali che, risultino inadempienti e che, perciò vanno sostituiti.

3) L’art.138 del D.L. 112/98 prevede al 2° comma, che al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, le Regioni ne individuino livelli ottimali di gestione stimolandola con appositi strumenti.
Per la scuola, con l’art. 139 di tale decreto, si trasferiscono agli Enti Locali competenze che, per le dimensioni medio-piccole della maggior parte dei Comuni, non possono essere efficacemente esercitate singolarmente per costi e carenze strutturali. Tanto più che, con i nuovi dimensionamenti delle istituzioni scolastiche autonome, queste – nella realtà medio-piccole – non sono ora, quasi mai, al servizio dell’utenza di un solo comune.
Ecco allora che, per il tramite di conferenze di servizio, coordinate dalle Province, i consigli scolastici locali possono essere di supporto operativo per progetti finalizzati attuativi delle Competenze degli Enti Locali, esercitate così in forma associata.

4) Tali consigli scolastici locali possono, essere utilizzati come tramite di particolari iniziative della Regione e delle Province per il miglioramento dell’offerta formativa integrata e per il monitoraggio permanente dello stato e delle prospettive del servizio scolastico-professionale in un dato comprensorio.

5) In tale modo si supera di fatto l’insufficienza del ruolo dato a questo organo collegiale territoriale, dal decreto di riforma, riconducendolo al parere (inascoltato) dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 22 giugno 1999: "Gli organi collegiali territoriali devono, per un verso, favorire il raccordo della scuola con la società e, per un altro, assicurare visibilità e specificità alla sua azione sociale e culturale, promuovendo forme stabili di raccordo tra l’offerta e la domanda formativa".

Verolanuova, 05.02.2001

IL PRESIDENTE
COORDINATORE NAZIONALE

ANGELO CERVATI

IL PRESIDENTE
COORDINATORE AREA NORD

GIOVANNI BISSON