STATO E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI
TERRITORIALI DELLA SCUOLA
A – IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1) 31 maggio 1974 il D.P.R. 416 istituiva e ordinava gli organi collegiali
della scuola: sia quelli di circolo o di Istituto, che quelli territoriali
(distrettuali, provinciali e nazionali).
2) Il 15 marzo 1997 – con il comma 15 dell’art. 21 – la legge n.59
("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
e agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa") prevedeva che entro una anno il Governo
emanasse anche "un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico."
3) Il 31 marzo 1998 il decreto legislativo n.112 ("Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti
Locali"), con l’art.139, attribuiva "alle Province – in relazione
all’istruzione secondaria superiore – e ai Comuni – in relazione agli
altri gradi inferiori della scuola" – il compito e la funzione, fra gli
altri della "costituzione, i controlli, la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale."
EVIDENTEMENTE, TALE DECRETO, CHE NON PREVEDEVA
- che, rispetto alle distinte competenze di Province e Comuni per livello
di scuole, gli organi collegiali fossero – per aree – unitariamente
attivati;
- una data per la loro costituzione;
- per quali compiti;
- con quali criteri dimensionarli territorialmente;
- con quale gestione e struttura farli funzionare;
ERA UNA ANTICIPAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI VENTURI DA REGOLAMENTARE
4) Ed infatti, il 30 giugno 1999 un ultimo decreto legislativo n.233 vuol
essere di "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a
norma dell’art.21 della legge 59 del 15 marzo 1997"; rinviando, quindi,
la riforma di quelli d’istituto.
Sciogliendo i consigli scolastici provinciali il decreto individua, quali
organi collegiali territoriali:
- il consiglio superiore della pubblica istruzione, al posto del consiglio
nazionale della pubblica istruzione;
- i nuovi consigli regionali dell’istruzione;
- i consigli scolastici locali in sostituzione dei distretti.
Riformati organi da costituire entro il 1° settembre 2001.
B – I MOTIVI DELLA RIFORMA
1) Il precedente consiglio nazionale della pubblica istruzione si era
dimostrato :
- elefantiaco, con 74 componenti;
- monocorde, con 69 di tali consiglieri espressi dagli operatori scolastici
e solo 5 dal C.N.E.L..;
- limitato in compiti di proposte e/o parere non vincolanti, tranne che per
i problemi di tutela del personale della scuola.
2) In vista della riforma dell’amministrazione centrale e periferica del
Ministero della P.I. orientata:
- sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- sul loro coordinamento in centri territoriali formazione e servizi;
- il riconoscimento dei nuovi compiti in materia scolastica trasferiti agli
Enti Locali;
- il superamento, per tanto, dei Provveditorati;
- è apparso superato il ruolo dei consigli scolastici provinciali.
3) Tenuto conto dei nuovi compiti regionali per la scuola ed istituite le
direzioni regionali della P.I. si è ritenuto di attivare un nuovo organo di
livello regionale: il consiglio regionale dell’istruzione.
4) Dopo 25 anni dalla costituzione anche i distretti scolastici
- nati con competenze genericamente ampie, ma scarsamente cogenti;
- a causa della sovrapposizione delle medesime competenze date, nel tempo,
ad altri soggetti (per l’assistenza socio-psico-pedagogica – per l’educazione
permanente – per le attività di sperimentazione – per i servizi di
orientamento scolastico….);
- tenuto conto, che contro queste incursioni non potevano competere dati i
finanziamenti per loro sempre più risicati;
- appesantiti da platonici consigli di amministrazione;
- con uffici e personale sempre precari, dato che non è mai stato istituito
l’organico dei distretti;
- ignorati anche quando specifiche norme li chiamavano in causa come – da
ultimo – nel caso degli "osservatori d’area" che secondo la
circolare ministeriale n.257 del 09.08.1994 dovevano essere coinvolti dai
Provveditorati nei programmi
Relativi ai servizi territoriali di orientamento e negli interventi di
sostegno: necessitavano di una loro riforma.
C – FINALITA’ DELLA RIFORMA
1) La delega al Governo (L.59/97) era per un decreto legislativo di riforma
degli organi collegiali "che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti!.
2) E il primo comma dell’art.1 del decreto legislativo 233/99 appare
conseguente: "Nel sistema Scolastico nazionale gli organi collegiali
disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano a livello centrale,
regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola
e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alla sua attività e ai suoi
risultati.
D – ANALISI DEI CONTENUTI DELLA RIFORMA
Il decreto legislativo 233/99:
1) Per il consiglio superiore della pubblica istruzione:
- rende obbligatorie proposte e pareri per le politiche del personale della
scuola – in materia di valutazione del sistema dell’istruzione – sugli
obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione – sull’organizzazione
generale dell’istruzione;
- prevede pronunce su materie sottoposte al Ministro;
- consente pareri facoltativi e indagini conoscitive attivati di propria
iniziativa da portare a conoscenza del Ministro;
- prevede un consiglio di 36 componenti di cui 18 nominati dal ministro (tra
cui 3 designati designati alla Conferenza Stato/Regioni/Autonomie Locali) e
gli altri nominati dal personale della scuola secondo un’ordinanza che
sarà emanata dal Ministro.
OSSERVAZIONI
- Tenuto conto del ruolo di tale organo, circa l’organizzazione generale
dell’istruzione, la rappresentanza di Regioni ed Enti Locali –
visti i compiti e le funzioni ad essi trasferiti in materia scolastica
– sembra assai ridotta;
- Non è prevista nessuna rappresentanza dei genitori;
- Le nomine del Ministro avvengono senza parere delle commissioni
parlamentari;
- Compiti e composizione di tale consiglio prefigurano più che "di
garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione"
come mero organo tecnico e latere del Ministro
2) Per i consigli regionali dell’istruzione:
- ne prevede l’istituzione presso gli edifici periferici regionali dell’amministrazione
della P.I.;
- indica compiti di pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attivazione delle innovazioni ordinamentali, di
distribuzione dell’offerta formativa e di integrazione tra istruzione e
formazione professionale, di educazione permanente, di politiche
compensative, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli
organi di istituto sui provvedimenti relativi al personale docente;
- prevede un consiglio costituito dai presidenti dei consigli scolastici
locali e da componenti del personale della scuola eletti fra quello che già
compone i consigli scolastici locali;
- prevede la presenza obbligatoria in consiglio del dirigente dell’ufficio
periferico regionale, la nomina di un presidente del consiglio e, in caso di
attivazione di una giunta esecutiva, che questa sia preceduta dal dirigente
dell’ufficio periferico regionale.
OSSERVAZIONI
- appare evidente un ruolo invasivo – con parere obbligatorio ancorchè
non vincolante – sulla
- autonomia delle istituzioni scolastiche e sui compiti delegati a Regione
ed Enti Locali specie per l’offerta formativa ed integrazione tra
istruzione e formazione professionale;
- tanto più che non è prevista alcuna rappresentanza della Regione e degli
Enti Locali;
- singolare, poi, l’obbligo non democratico, della presidenza dell’eventuale
giunta esecutiva al dirigente dell’ufficio periferico regionale;
- evidente - data la composizione - la caratterizzazione antireferenziale di
un consiglio senza partecipazione del sociale e dei genitori.
Antireferenzialità che non sarà corretta dalla presenza dei presidenti dei
consigli scolastici locali che – data la composizione dei consigli di tali
organi a larghissima maggioranza di operatori scolastici – saranno anch’essi
in maggioranza di estrazione scolastica;
- evidente che per la formazione del consiglio regionale dell’istruzione
con i meccanismi dati, è preventivamente necessaria la costituzione dei
consigli scolastici locali.
3) Per i consigli scolastici locali:
- prevede che siano istituiti in corrispondenza delle articolazioni
territoriali dell’amministrazione periferica previa intesa con le Regioni
e gli Enti Locali;
- ne indica il ruolo in competenze consultive e propositive per l’amministrazione
scolastica periferica, le istituzioni scolastiche autonome e gli Enti Locali
in merito all’attuazione dell’autonomia, all’organizzazione scolastica
sub territorio di riferimento, all’edilizia scolastica, alla circolazione
delle informazioni, alle reti di scuole, all’informatizzazione, all’informazione,
alla distribuzione dell’offerta formativa, alla educazione permanente, all’orientamento,
alla continuità tra i vari cicli dell’istruzione, dell’integrazione
degli alunni con l’handicap, all’attuazione del diritto allo studio all’adempimento
dell’obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio degli obblighi
formativi, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai
giovani;
- prevede un consiglio di una trentina di componenti in maggioranza eletti
dal personale scolastico con 3 rappresentanti dei genitori, 3 degli
studenti, 2 della Provincia, 3 dei Comuni interessati obbligatoria la
presenza di un funzionario del responsabile dell’ufficio scolastico
periferico competente;
- prevede che il consiglio elegga un suo presidente, ma la giunta esecutiva
è obbligatoriamente presieduta dal predetto funzionario;
- prevede che siano gli Enti Locali ad attivarli: il singolo comune se l’ambito
territoriale dell’organo coincide con quello comunale, e la Provincia nel
caso che l’organo comprenda più Comuni;
- con oneri a proprio carico ciascun Comune può istituire un ulteriore
organo riferito al suo territorio o anche per settori scolastici.
OSSERVAZIONI
- I compiti sono di mera consulenza e proposta senza prevedere almeno l’obbligo,
per i Referenti di giustificare le eventuali scelte difformi;
- La composizione del consiglio è autoreferenziale osserva il dott.Massenti
– Vice presidente del Consiglio Nazionale della P.I. – che il
decreto ignora "che uno degli snodi principali per la riuscita del
processo di attuazione dell’autonomia è quello della partecipazione dei
vari soggetti, interni od esterni all’istituzione scolastica. Si deve avere
la convinzione che la partecipazione ed il raccordo tra le diverse competenze
costituisce un valore e non un intralcio operativo;"
- Mentre, invece, sono di intralcio, in un organo limitato come questo, le
due presidenze distinte del consiglio e della giunta con quest’ultima
antidemocraticamente e burocraticamente predeterminata;
- Confusa è, poi, l’ipotesi del dimensionamento territoriale di tali
organi, con il rischio di Divaricazione tra articolazioni dell’amministrazione
periferica della P.I. (quale?) e ambiti territoriali funzionali al
miglioramento dell’offerta formativa che devono essere determinati dalla
Regione;
- Scrive ancora Massenti: "ritengo infine pericolosissima la
possibilità di istituire da parte del Singolo Ente Locale
"organi collegiali di proprio interesse" in quanto:
- Contraddice le indicazioni relative alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative e
funzionali;
- Non si precisa che l’ambito territoriale di riferimento è diverso e
compreso all’interno di quello costituito il C.S.L.,
contraddicendo così il principio della sussidarietà;
- Non si precisa che le materie affidate a tale organo sono distinte
rispetto a quelle attribuite agli organi collegiali scolastici,
lasciando così spazio a conflittualità, equivoci e polemiche;
- Non si prevedono criteri di costituzione e modalità di funzionamento
lasciando così spazio a un possibile uso strumentale di un
organismo che sarebbe più corretto chiamare "commissione di
studio" e non strumentalmente e in modo non equivoco "organo
collegiale".
Non è previsto nessun ruolo di supporto operativo rispetto alle
competenze date agli Enti Locali per la scuola che, specie per i
Comuni medio-piccoli, potrebbe avere nell’organo un riferimento per gestirla
in forma associata;
dunque anche il C.N.P.I., oltre alle associazioni dei Genitori e al
Coordinamento Nazionale dei Distretti Scolastici, ha ritenuto tale decreto,
nella sua stesura complessiva, non coerente con i principi per premessi e
con i criteri della delega data dal Parlamento al Governo.
E – QUALE ATTUAZIONE:ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2001
1) Entro il 1° settembre 2001, secondo il decreto legislativo 233/99, devono
essere costituiti i nuovi organi collegiali territoriali:
- ma non sono ancora attivate le articolazioni territoriali dell’amministrazione
periferica della Pubblica Istruzione in corrispondenza delle quali
dovrebbero essere istituiti i consigli scolastici locali;
- e, per l’attivazione, dei consigli regionali dell’istruzione
(composti, come si è visto, dai presidenti dei consigli scolastici locali e
dai rappresentanti del mondo scolastico scelti fra quelli già eletti nei
consigli locali) devono prima esistere i consigli scolastici locali.
2) Sarebbe auspicabile, comunque, una modifica-integrazione del decreto prima
della sua attuazione per razionalizzarlo rispetto alle carenze evidenziate,
rinviandone dunque, l’applicazione. – Ciò anche per chiarire la non
coincidenza dei tempi causata dalla stratificazione normativa. Anche in tema di
risorse, ad esempio. Infatti l’art.6 del decreto del Presidente del Consiglio
del 12 settembre 2000, stabilisce che "ai fini dell’esercizio da parte
delle Regioni, delle Province e dei Comuni dei compiti e delle funzioni di cui
alla legge 112/98 – Articoli 138 e 139 (tra cui quelli relativi agli organi
collegiali territoriali) le risorse sono trasferite dal secondo anno scolastico
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica":
dunque dal gennaio 2003, dal momento che tale regolamento, ha la data di fine
duemila (D.P.R. 347 del 6 novembre 2000).
3) In ogni caso è auspicabile che la sua applicazione, quanto al
dimensionamento dei consigli scolastici locali, veda la coincidenza territoriale
fra gli ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa di
competenza della Regione (art.138 del D.L. 112/98) e le articolazioni
territoriali dell’amministrazione periferica della P.I. (art. 6 – comma 7
– D.P.R. 347/2000) e in tali aree:
- razionalizzare l’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale;
- determinare il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
autonome in conseguenza del riordino dei cicli scolastici;
- attivare i centri di formazione e servizi;
- far operare gli osservatori d’area;
- costituire i consigli scolastici locali;
- programmare in sussidarietà, con conferenze di servizio, programmi e
progetti di ausilio e servizio al potenziamento dell’autonomia;
- prevedere l’esercizio associato dei compiti e le funzioni degli Enti
Locali per la scuola con progetti finalizzati utilizzando quale supporto
operativo i consigli scolastici locali.
F – IL RUOLO DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI
Nella incerta situazione predetta – per non essere sorpresi da una
attivazione abborracciata e di risulta del decreto legislativo 233/99 – sembra
opportuno ricercare il coordinamento delle azioni secondo una griglia logica.
I dati di partenza sono:
- i consigli scolastici locali istituiti in corrispondenza delle
articolazioni territoriali dell’amministrazione periferica previa intesa
con le Regioni e gli Enti Locali (art. 5 D.L.vo 233/99);
- ma anche le Regioni hanno il compito di suddividere il territorio
regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa
(art. 138 D.L. 112/98) in concertazione con gli Enti Locali (art.3 D.L.
112/98).
Come è possibile coordinare, in razionale sussidarietà le due competenze?
- L’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2000
n. 347 ("Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della P.I."), istituisce gli uffici scolastici regionali.
- E (comma 2° di tal art. 6) "l’ufficio scolastico regionale,
sentita la Regione si articola per Funzioni e sul territorio".
Sembra, allora, questo il momento di far coincidere ambiti funzionali
(Regione) e articolazioni territoriali dell’amministrazione periferica della
P.I. al fine di attivare, nel medesimo ambito territoriale, una coordinata,
efficace ed efficiente cooperazione tra diversi soggetti e servizi (indicati
alla lettera E punto 3 della presente nota); e ciò per il tramite di conferenze
di servizio.
- E’, poi, decisivo che l’articolazione territoriale sia non solo
unitariamente ma anche originalmente definita – non meramente sovrapposta
ad altra eventualmente preesistente – quale bacino di utenza per un
compiuto servizio di istruzione e formazione in un comprensorio con
particolari caratteristiche geo-fisiche, sociali, economiche e di
interelazione.
- Dunque con articolazioni particolari per le città e con articolazioni
sub-provinciali corrispondenti alle caratteristiche che assimilano un
determinato comprensorio.
- Per la prefigurazione di questo quadro, è importante la preparazione da
parte delle Province (sentiti i Comuni) della loro proposta di
dimensionamento territoriale da portare alla concertazione con la Regione.
G – I CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI
Con tali ambiti territoriali possono, allora, coincidere e convivere anche i
nuovi Consigli Scolastici Locali al posto degli attuali Distretti:
1) Laddove l’ambito territoriale non coincida con la dimensione di un solo
Comune (può essere il caso di una città, dove la competenza è dell’amministrazione
comunale), ma comprenda più Comuni, le Province provvedono alla costituzione al
controllo e alla vigilanza dei Consigli Scolastici Locali.
2) Va chiarita l’interpretazione del ruolo dei promotori di tali organi
locali a proposito della facoltà di scioglimento.
Si è già ricordato che, come prevede la norma, i consigli scolastici locali
devono essere costituiti quali premessa per la composizione dei consigli
regionali dell’istruzione. Dunque la facoltà di scioglimento può riferirsi
esclusivamente ai consigli scolastici locali che, risultino inadempienti e che,
perciò vanno sostituiti.
3) L’art.138 del D.L. 112/98 prevede al 2° comma, che al fine di favorire
l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni, le Regioni ne individuino
livelli ottimali di gestione stimolandola con appositi strumenti.
Per la scuola, con l’art. 139 di tale decreto, si trasferiscono agli Enti
Locali competenze che, per le dimensioni medio-piccole della maggior parte dei
Comuni, non possono essere efficacemente esercitate singolarmente per costi e
carenze strutturali. Tanto più che, con i nuovi dimensionamenti delle
istituzioni scolastiche autonome, queste – nella realtà medio-piccole – non
sono ora, quasi mai, al servizio dell’utenza di un solo comune.
Ecco allora che, per il tramite di conferenze di servizio, coordinate dalle
Province, i consigli scolastici locali possono essere di supporto operativo per
progetti finalizzati attuativi delle Competenze degli Enti Locali, esercitate
così in forma associata.
4) Tali consigli scolastici locali possono, essere utilizzati come tramite di
particolari iniziative della Regione e delle Province per il miglioramento dell’offerta
formativa integrata e per il monitoraggio permanente dello stato e delle
prospettive del servizio scolastico-professionale in un dato comprensorio.
5) In tale modo si supera di fatto l’insufficienza del ruolo dato a questo
organo collegiale territoriale, dal decreto di riforma, riconducendolo al parere
(inascoltato) dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 22 giugno
1999: "Gli organi collegiali territoriali devono, per un verso, favorire il
raccordo della scuola con la società e, per un altro, assicurare visibilità e
specificità alla sua azione sociale e culturale, promuovendo forme stabili di
raccordo tra l’offerta e la domanda formativa".
Verolanuova, 05.02.2001
IL PRESIDENTE
COORDINATORE NAZIONALE
ANGELO CERVATI |
IL PRESIDENTE
COORDINATORE AREA NORD
GIOVANNI BISSON |