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SCUOLA - ORGANI COLLEGIALI Bologna, 26 Gennaio 2002 -Relazione- GIOVANNI
BISSON
I°: INIZIATIVE
DEL M.I.U.R. Può essere utile conoscere - per avere gli opportuni riferimenti - che cosa si muove a livello del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca):
A = DELEGHE AL VICEMINISTRO E SOTTOSEGRETARI: - con D.M. 4 ottobre 2001 e 19 ottobre 2001 deleghe al Viceministro On. Guido Possa = problemi ricerca
- con D.M. 3 ottobre 2001: delega ai Sottosegretari: On. Valentina Aprea = riforme degli ordinamenti; dei programmi; dei curricoli; degli organi collegiali; servizi territoriali; edilizia scolastica; personali; valutazione del sistema scolastico. - Dr. Stefano Caldoro = politiche giovanili; educazione motorie e ambientale; dispersio- ne scolastica; orientamento; interazione scuola-Università - On. Maria Grazia Squillini = Istruzione post-secondaria; adulti; obbligo formativo integrato istruzione - formazione professionale e lavoro; monitoraggio risorse Università
B = GRUPPI DI LAVORO CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DEL MINISTRO: 1 - 11 luglio 2001 Valutazione del servizio scolastico presieduta dal Prof. Giacomo Elia 2 - 18 luglio 2001 Riforma ordinamenti scolastici presieduto dal Prof. Giuseppe Bertagna 3 novembre 2001 funzione pubblica della scuola non statale nell’ambito del sistema nazionale di istruzione coordinata da On. Mariolina Maioli 4 - 2 novembre 2001 codice deontologico personale delle scuole presidente onorario Card. Ersilio Tonini coordinatore avv. Plinio Sacinetto 5 - 2 novembre 2001 riorganizzazione interna dell’amministrazione e delle istituzioni sco- lastiche presieduta dal Dr. Giovanni Conti
N.B.: SUGGERIMENTI DA INTERESSATI AL SITO M.I.U.R. = WWW.ISTRUZIONE.IT I “PRODOTTI DEI GRUPPI ALLA BASE DEGLI STATI GENERALI”
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PRIMA CONVOCAZIONE STATI GENERALI 19 - 20 DICEMBRE
2001 SU: IPOTESI NUOVI CICLI ELABORATA DAL GRUPPO 2:
·
istruzione
e formazione per tutti fino a 18 anni;
·
riconoscimento
della frequenza della scuola dell’infanzia - che resta facoltativa
e triennale - come una degli almeno 12 anni di istruzione -
formazione necessari per ottenere una qualifica minima;
·
immutati il
piano e secondo ciclo:
elementare = 5 anni
medie
= 3 anni
·
scelta fra
istruzione e formazione professionale a 14 anni, ma si può sempre
cambiare idea. Con modifiche relative a iscrizioni alla prima
elementare e verifiche (esami) periodiche: la proposta sarà
licenziata da un prossimo Consiglio dei Ministri
(osservazione: emerge il non senso dei
dimensionamenti imposti prima della riforma dei cicli)
II° GLI ORGANI COLLEGIALI
Per gli organi collegiali il programma del Ministro
faceva tre affermazioni: 1 - “promuovere al più presto organi di governo
all’interno di ogni istituto” 2 - “rispetto, invece, agli organi collegiali
territoriali si renderà necessaria una proroga alla loro
costituzione prevista (dal D.L.vo 233/99) per il prossimo settembre,
per una indispensabile revisione che tenga conto sia della riforma
federalista dello Stato, sia di un necessario cambiamento rispetto
all’attuale struttura”- (questione: l’affermazione paralizzava
di fatto il D.L.vo 233/99 lasciando però nell’incertezza la
situazione dei Distretti e le competenze di Provveditorati ed Enti
Locali relativamente a programmi, finanziamenti, assegnazione del
personale. Pertanto il Coordinamento Nazionale dei Distretti
Scolastici inviava al Sig. Ministro una lettera che evidenziava la
necessità di ulteriori determinazioni. Esigenza che prospettava al
sottosegretario On. Aprea anche in un successivo incontro a Roma 3 - “Uguale attenzione andrà posta alla
valorizzazione del personale A.T.A., che sta dando un notevole
contributo al processo di riorganizzazione dell’amministrazione”.
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Iniziative e provvedimenti conseguenti: Sul punto 1: a metà novembre è uscita una proposta
della maggioranza di Governo:
che rispetto allo stato attuale:
prevede invece -Consiglio di Istituto o di Circolo
- Consiglio di Amministrazione - Giunta Esecutiva
- Collegio docenti - Collegio dei Docenti
- Nucleo valutazione alunni - Consigli di classe
- Nucleo valutazione scuola - Comitato valutazione servizio docenti - Comitati genitori - Comitati studenti
con i seguenti compiti: - indirizzi generali - bilanci - approvazione del Piano dell’offerta formativa - l’adozione di un regolamento per:
·
quota di
composizione del Consiglio;
·
organizzazione
e funzionamento dell’istituzione scolastica;
·
partecipazione
degli studenti e delle famiglie all’attività delle scuole;
·
criteri per
la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
·
direttive
per relazioni sindacali;
·
criteri per
la formazione nucleo valutazione
Il collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente
Scolastico Non è più inteso come “assemblea” ma articolato
per “dipartimenti disciplinari” Con funzione tecnico - professionale (ad esempio
elaborazione del P.O.F.)
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Il nucleo valutazione alunni - sostituisce il
consiglio di classe = ogni alunno, anche in ragione del percorso
individuale, dispone di una propria equipe di docenti con l’incarico
di valutarlo.
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Il nucleo valutazione deve essere composto in
prevalenza da esperti nel campo della valutazione. Deve valutare il funzionamento
delle scuole e della qualità del servizio.
(questione: ipotesi da raccordare con l’intenzione
di istituire un servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico che pare si voglia autonomo e indipendente
dall’amministrazione)
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Sul punto 2 = D.D.L. 1534 - art. 4 . deleghe al
Governo
La relazione che accompagna il D.D.L. sul punto che
ci interessa afferma: “La delega concernente la riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola è già stata esercitata
dal governo durante la scorsa legislatura col D. L.vo 30 giugno 1999
n° 233. Tuttavia l’esigenza di una complessa
riconsiderazione della materia oggetto del citato decreto
legislativo rende necessario esercitare una nuova delega, onde
consentire una più ampia ed attuale riflessione sul tema degli
organi collegiali della scuola”. In riferimento a ciò nel testo del D.D.L. l’art. 4
recita: “Il governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi,
uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi dei
provvedimenti già emanati, ai sensi dell’art. 21 comma 15 della
legge 15 marzo 1997 n° 59, attenendosi ai principi e criteri
direttivi contenuti nel citato comma 15.”
(questione:
tale provvedimento è già un passo avanti:
·
che
conferma la volontà di superare il D.L.vo 233/99, ma che è ancora
fumoso circa, intanto, la sua efficacia;
·
ciò il
Coordinamento Nazionale ha di nuovo fatto presente al
Sottosegretario on. Aprea in un nuovo incontro
provocato a Milano nella prima settimana di Novembre)
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- ..
Di conseguenza nel D.L. 23 novembre 2001, n° 411
intitolato “Proroghe e differimento dei termini”, (vedi Gazzetta
Ufficiale del 26/11/2001, n° 275 - parte generale - pag. 4) all’Art.
6 si afferma: “All’art. 8
del D.L.vo 30 giugno 1999 n° 233, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le parole: “con effetto dal I°
settembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione”;
b) al comma 3 le parole “entro la data di cui al
comma 2” sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2002”.
Dunque l’effetto del D.L.vo 233/99, quanto all’entrata
in vigore della riforma dei Distretti Scolastici è finalmente e
chiaramente superato: gli attuali Distretti Scolastici sono
operativi fino alla nuova riforma che sarà attuata entro il 31
dicembre 2002.
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Sul punto 3: l’otto novembre 2001 è stata firmata
un’intesa M.I.U.R. - DD. SC. sulle funzioni aggiuntive del
personale A.T.A.
LE PROSPETTIVE
Con i provvedimenti richiamati si riapre la
discussione sui contenuti delle riforme degli organi collegiali. Tenuto presente che, negli incontri avuti con il
Sottosegretario on. Aprea e con il Presidente della Commissione P.I.
della Camera on. Adornato al Coordinamento Nazionale dei Distretti
Scolastici è stata assicurata la consultazione sui contenuti della
nuova riforma, occorre - in preparazione a ciò - rivisitare le
nostre posizioni propositive tenendo conto di alcune novità
normative e di indirizzo: così come sembra importante affinare
qualche azione strategica.
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Dal momento che è nel tappeto anche la riforma degli organi collegiali interni alle istituzioni scolastiche con contenuti problematici per i genitori (ad esempio perdita della presidenza dei Consigli - strana composizione - ruolo) e che, inoltre, ci sarà da difendere la loro “partecipazione” in quelli territoriali, sembra opportuno attivare un raccordo tra le rappresentanze elettive attualmente ancora presenti in tutti gli organi collegiali attuali. Di qui l’opportunità
che i Presidenti dei Consigli di Circolo o di Istituto (genitori) e
dei Distretti Scolastici trovino il modo di coordinarsi per l’esame
e la proposta, derivanti dalle loro esperienze. Per i
genitori occorre promuovere una attenzione più ampia su quanto si
muove per la scuola. In Italia svolgono un ruolo che non è certo
paragonabile con quello che svolgono in altri Paesi europei: dove
sono loro determinanti sulle questioni scolastiche. In Italia le
Associazioni Nazionali dei genitori ne iscrivono appena lo 0,5%! Quella di questi incontri è un’esperienza già attivata positivamente nel Veneto con riunioni fatte e in corso in ogni provincia nel tentativo di far crescere dal basso, più attente consapevolezze elettive operanti negli Organi Collegiali. Incontri dove
viene apprezzato che uno dei motivi di opposizione al D.L.vo 233/99
era la scarsa rappresentanza riservata ai genitori nel livello
locale e la loro esclusione da quella regionale.
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Cosa fare, infine, per quel che ci riguarda più
direttamente.
1) C’è innanzitutto una triplice premessa, da far
presente: A)
che in ogni norma o regolamento si parla di territorialità; ma che
c’è la tendenza a rinchiudere il rapporto suolo territorio in una
attivazione promossa solo dalla istituzione scolastica. E’ questa
“la partecipazione”?
B)
Una tale tendenza è in contrasto con i contenuti richiamati anche
nella nuova delega al nuovo governo che - come si è detto prima -
deve esercitarla “ai sensi dell’art. 21, comma 15 della legge 15
marzo 1997 n° 59, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi
contenuti nel citato comma 15”. E ciò: “valorizzando l’autonomo
apposto delle varie componenti”.
C)
C’è poi la sensazione che a livello della burocrazia ministeriale
ci sia la tendenza ad interpretare la “riforma federalista” come
l’occasione per dichiarare che gli organi collegiali territoriali
non sono più un problema del Governo ma delle Regioni. Ciò non può essere completamente vero! E’ il Governo che è delegato dal Parlamento alla
“costituzione dei nuovi Organi collegiali locali e regionali
e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione” (D.L. n°
411/2001 - art. 6). Quindi almeno un provvedimento quadro il Governo è
tenuto a farlo entro il dicembre 2002.
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Ciò premesso è altrettanto vero, però, che non
potremo attenderci una norma simile al D.P.R. 416/78 e nemmeno al D.
L.vo 233/99, quanto a composizione e compiti. Con ogni probabilità l’impostazione sarà simile a
quella dell’ipotesi per i Consigli di Istituto: una cornice
(quadro) con deleghe regolamentari alle Regioni. Ed è probabilmente in questa direzione che vanno
aggiornate le nostre proposte e iniziative.
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