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La Legge 6 marzo 1998, n. 40 reca la “Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”. La norma, per la prima volta
tentava di mettere ordine nelle disorganiche e dispersive disposizioni
sino ad allora vigenti in materia di immigrazione e regolava gli aspetti
sanitari e quelli dell'assistenza sociale. Le modificheLa Legge 40/1998 è stata oggetto di regolamentazioni successive e di
modifiche. Fra queste quella più rilevante ai fini dell'erogazione delle
provvidenze economiche è stata introdotta dal comma 19 dell'articolo 80
della Legge 388/2000 (e successivamente dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, come modificato dall'art. 9
della legge 3 luglio /2002, n. 189). La Corte costituzionaleSu queste disposizioni è stato sollevato, dal Tribunale di Brescia un
dubbio di legittimità costituzionale, partendo da una
controversia in materia di assistenza obbligatoria, promossa da una
cittadina albanese nei confronti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. La Corte Costituzionale, dopo aver rigettato tutte le motivazioni dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, richiamando il dettato della Costituzione e richiamando le disposizioni comunitarie, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Interessante riportare anche la motivazione “la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza.” Sentenza Corte costituzionale 306/08 (Indennità accompagnamento immigrati) |
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