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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

PER VIAGGIARE IN AEREO

 

            I  viaggi in aereo sono regolati da specifiche disposizioni delle compagnie aeree, che garantiscono forme di assistenza sia a terra che durante il volo, disciplinano il trasporto delle carrozzelle, la necessità di eventuali accompagnatori e le limitazioni di posti su alcuni aeromobili. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione è intervenuto in merito con una apposita Circolare (n. 337373del 1.6.1994), ricettiva delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione politica della CEAC, in materia di trasporto aereo delle persone a mobilità ridotta.

 

LE DISPOSIZIONI VIGENTI

            In base alle vigenti disposizioni amministrative e ai regolamenti delle compagnie aeree, le persone a mobilità ridotta alle quali deve essere assicurata un’adeguata assistenza, sono individuate le seguenti categorie:

MEDA  =  passeggeri con mobilità ridotta a causa di casi clinici con patologia in corso, in possesso di autorizzazione medica al viaggio;

WCHR = passeggeri che, pur con difficoltà, possono salire e scendere le scale dell’aereo e raggiungere autonomamente il posto in cabina;

WCHS = passeggeri che non possono salire o scendere le scale dell’aereo, ma possono camminare lentamente da soli fino al proprio posto in cabina;

WCHP =  passeggeri handicappati agli arti inferiori, i quali possono prendersi cura di se stessi ma hanno bisogno di assistenza per l’imbarco e lo sbarco e nella cabina di un aeromobile possono spostarsi solamente con l’aiuto di una sedia a rotelle di bordo;

STCR =  passeggeri barellati;

BLND =  passeggeri non vedenti (possono viaggiare anche senza accompagnatori);

DEAF = passeggeri sordi;

DEAF/BLND = passeggeri ciechi e sordi (è previsto l’obbligo dell’accompagnatore);

MAAS = tutti gli altri passeggeri che hanno bisogno di un’assistenza particolare.

 

Le norme della C.M. (Trasporti) 337373/94

            <<Le compagnie aeree, i gestori aeroportuali e le agenzie di viaggio devono fornire alle persone a mobilità ridotta tutte le informazioni necessarie, a seconda della categoria di appartenenza, sull’assistenza e sui servizi a terra e durante il volo. Una informativa scritta sull’assistenza e sui servizi previsti sia a terra che in volo. Una informativa scritta sull’assistenza e sui servizi previsti sia a terra che in volo secondo la categoria di persone a mobilità ridotta deve essere messa a disposizione delle persone che ne facciano richiesta.

            In particolare le compagnie aeree, i gestori aeroportuali e le agenzia di viaggio devono fornire informazioni chiare e precise per permettere al passeggero a mobilità ridotta di organizzare il suo viaggio.

            Tali informazioni devono essere fornite e indicate:

1)      al momento dell’acquisto del titolo di viaggio;

2)      negli orari;

3)      al momento della prenotazione;

4)      nell’aerostazione prima e dopo il volo e a bordo dell’aeromobile.

Le compagnie aeree ed i gestori aeroportuali devono prevedere a fornire una adeguata  formazione professionale al proprio personale allo scopo di apportare un’assistenza qualificata ai passeggeri a mobilità ridotta.

Nel caso in cui il passeggero a mobilità ridotta WCHC DEAF/BLND non disponga di un accompagnatore, la compagnia aerea, su esplicita richiesta dell’interessato metterà a disposizione, ove possibile, ed a pagamento, un accompagnatore.

I gestori aeroportuali dovranno assicurare che mezzi di trasporto all’interno del sedime aeroportuale siano attrezzati per assicurare il trasporto delle persone a mobilità ridotta e, ove possibile, anche con mezzi di trasporto idonei.

La segnaletica prevista per le persone a mobilità ridotta deve essere conforme a quella stabilita dal documento 9430 dell’OACI.

I gestori aeroportuali e/o gli agenti che assicurano il servizio di assistenza dovranno avere un numero sufficiente di personale qualificato ed essere attrezzati con tutti i mezzi necessari per permettere ai passeggeri a mobilità ridotta un facile accesso all’aeromobile.

In particolare dovranno essere forniti di un numero adeguato di:

-          sedie a rotelle;

-          impianti elevatori idonei e sicuri per l’imbarco sugli aeromobili;

-          mezzi interpista idonei al trasporto.

I gestori aeroportuali e le compagnie aeree devono consentire alla persona a mobilità ridotta che ha una propria sedia a rotelle di scegliere se utilizzare la propria sedia in aerostazione nelle fasi di imbarco/sbarco ovvero di registrarla come bagaglio di stiva.

In particolare le compagnie aeree sono tenute, ove possibile e su richiesta, a collocare in cabina la sedia a rotelle se pieghevole e non alimentata con batterie.

Le persone a mobilità ridotta devono avere già, in fase di prenotazione, posti riservati che consentano, comunque, un comodo accesso sia in fase di imbarco che di sbarco.

Le compagnie aeree devono prevedere disposizioni speciali per le persaone a mobilità ridotta in caso di evacuazione rapida dell’aeromobile.

Le compagnie aeree devono permettere che i ciechi siano accompagnati dai propri cani guida nella misura e nelle condizioni previste dalle procedure di compagnia>>.

 

INTERVENTI E CONDIZIONI

            Il trasporto della sedia a rotelle pieghevole di proprietà del passeggero è gratuito. A richiesta, e se vi è spazio, tale sedia può essere trasportata in cabina. Le sedie a rotelle con batteria, a particolari condizioni di accettazione, sono trasportate come bagaglio registrato.

 

Limitazioni al trasporto di persone disabili

 

Categorie disabili

 

Tipo aeromobile

B-747/DC-10

A-330

DC-9

DC-9/80

F-27

WCHS

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

WCHS e WCHC

5 di cui

Max 2 WCHC

4 di cui MAX 1 WCHC

2 di cui MAX 1 WCHC

BLND senza accompagnatore

2

2

2

BLND senza accompagnatore

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

DEAF

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

Nessuna limitazione

 

Mobilità nell'areomobile

Le persone a mobilità limitata devono avere, già in fase di prenotazione, posti riservati che consentano un comodo accesso sia in fase di imbarco che di sbarco.

L’art.28 c.1 del DPR 503/96 prevede una dotazione di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall’aerostazione all’interno dell’aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili d’imbarco, l’accesso all’aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
Il comma 3 prevede all’interno del mezzo aereo una dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l’autonoma circolazione del passeggero disabile.

A bordo le compagnie aeree devono fornire nel modo più appropriato tutte le informazioni relative alla sicurezza del volo attraverso video, linguaggio gestuale internazionale, fogli stampati illustrativi.

I gestori aeroportuali e/o le compagnie aeree in caso di dirottamento del volo su altro aeroporto dovranno assicurare in tutti i casi la prosecuzione del viaggio alla persona a mobilità ridotta e, ove possibile, anche con mezzi di trasporto idonei.

LA QUALITA’ DEI SERVIZI NEL TRASPORTO AEREO

Le carte dei servizi standard : Linee guida


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