SERVIZIO
DI LEVA
I Consigli di Leva possono riformare senza esame
personale, i “soggetti affetti da particolari infermità,
accertate da istituzioni sanitarie pubbliche e quelli
affetti da gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo
dell’amministrazione comunale”.
Ai ragazzi con sindrome di Down che hanno compiuto 18
anni viene inviata la cartolina del Distretto Militare (non
esiste alcun ufficio che vagli l’invalidità del soggetto
prima della spedizione della cartolina).
Se il ragazzo sta per compiere la maggiore età il genitore,
per evitare che giunga la cartolina a casa, può rivolgersi
alla propria ASL e farsi rilasciare un certificato medico
attestante l’invalidità del ragazzo ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di leva.
Poi occorre rivolgersi agli Uffici Militari per inoltrare
la domanda, in carta semplice, per ottenere la Riforma senza
visita, allegando il suddetto certificato medico della ASL.
Questa documentazione non dà comunque diritto assoluto
al ragazzo di evitare i tre giorni di visite mediche: è a
discrezione degli Uffici Militare considerare la
documentazione sufficiente o meno.
Se la documentazione viene ritenuta sufficiente, il
Distretto provvederà ad inviare un medico militare nel
domicilio del ragazzo per una visita, o a concedere
direttamente la riforma.
Se la cartolina è già stata ricevuta ci si può
rivolgere all’Ufficio di Leva presentando sempre il
certificato medico attestante l'invalidità.
Se la chiamata è per la Marina occorre portare la
documentazione alla Capitaneria di porto.
Inoltre, il Ministero della Difesa ha la facoltà di
dispensare dal servizio di leva i giovani che si trovano,
tra le altre citate, nella seguente condizione:
- unico fratello convivente di portatore di handicap o
affetto da grave patologia, non autosufficiente;
La norma di riferimento è il Decreto Legislativo 30
dicembre 1997, n. 504 “Adeguamento delle norme in materia
di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva,
a norma dell’art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre
1996 n. 662”.
Le dispense vengono concesse facendo salve le esigenze delle
Forze Armate.
Ricordiamo comunque che con la legge n. 331, 14/11/2000 “Norme
per l’istituzione del servizio militare professionale”
è stato abolito il servizio di leva obbligatorio per i
giovani nati a partire dal gennaio 1985.
PENSIONE
DI REVERSIBILITÀ E FIGLI INABILI
I I familiari del lavoratore hanno diritto, al momento
della morte di questo e in presenza di determinati
requisiti, ad un trattamento economico.
Nel caso di figli, questi hanno diritto alla pensione di
reversibilità (detta anche pensione ai superstiti) sempre
quando sono minori di età, o se maggiorenni non oltre il
21mo anno se studenti di scuola media o professionale o il
26mo anno nel caso siano studenti universitari. Per i
maggiorenni è sempre richiesta la "vivenza a
carico" del genitore al momento del decesso.
I figli riconosciuti "inabili al lavoro" hanno
diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di
età, purché al momento del decesso del genitore siano a
carico di questo.
E' importante chiarire cosa la legge intende per "inabile"
e per "vivenza a carico".
L'inabilità è un concetto diverso dall'invalidità civile,
pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di
invalidità, anche se del 100% o del "100% con
necessità di assistenza continua", non hanno diritto
automaticamente alla pensione di reversibilità così come
chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso, ma devono
essere riconosciuti "inabili al lavoro" dall'ente
erogatore della prestazione (l'INPS per quanto riguarda i
dipendenti privati, il Ministero del Tesoro in generale per
i pubblici -ogni comparto ha poi il proprio ente di
riferimento).
Il concetto di inabilità viene citato dalla legge n. 222
del 12 giugno 1984 (art. 2): "si considera inabile [...
colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Già
precedentemente tale concetto era stato introdotto
addirittura con il DPR n. 818 del 1957.
Per quanto riguarda invece il concetto della vivenza a
carico la circolare
INPS n. 198, 29/11/2000 stabilisce che al momento del
decesso, il figlio inabile non risulti titolare di un
reddito annuo pari a quello stabilito per l'erogazione della
pensione per gli invalidi civili (per il 2002 non superiore
a 12.796,09 euro, pari a £. 24.776.685, e quindi a 1.066,34
euro mensili); se poi il figlio inabile è riconosciuto
"nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di una
assistenza continua", quel limite viene aumentato
dell'importo dell'indennità di accompagnamento (per il 2002
è di 426,09 euro; il limite di reddito in questo caso è di
13.222,18 euro, pari a un'entrata mensile di 1.101,85 euro).
I redditi da considerare sono i soli assoggettabili
all'IRPEF (non vanno quindi conteggiate le provvidenze
economiche di invalidità civile). Tali criteri per
l'individuazione del reddito sono adottati per i decessi
intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2000,
data della Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'INPS n. 478, che ha appunto definito i nuovi parametri
(prima di questa data venivano seguiti gli stessi criteri
adottati per l'individuazione del limite di reddito in
materia di assegni familiari, e quindi si considerava il
trattamento minimo di pensione aumentato del 30%).
Sia per stabilire l'inabilità al lavoro che per la vivenza
a carico del figlio, l'ente erogatore prende come
riferimento il momento del decesso del genitore. Ciò
significa che, se una persona viene riconosciuta titolare
del diritto alla pensione di reversibilità perché in quel
momento ricorrono i requisiti necessari, questo stesso
diritto viene meno se, successivamente, uno di questi viene
a modificarsi.
Se quindi, una persona giudicata "inabile al
lavoro", viene poi assunta e svolge una qualche
attività lavorativa, anche part-time, e conseguentemente
risulta titolare di reddito da lavoro, questa perde il
diritto alla pensione di reversibilità; attenzione: la
perdita del diritto alla pensione di reversibilità è
definitiva, cioè viene esclusa la possibilità di
ripristino anche nel caso in cui intervengano
successivamente le dimissioni o il licenziamento -circolare
INPS n. 289, 24/12/91). La circolare
INPS n. 137, 10/7/01 ha però specificato che le persone
che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche
presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n.
381/91) hanno diritto alla pensione di reversibilità.
Decorrenza e quote
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta
in una quota percentuale della pensione già liquidata o che
sarebbe spettata allo stesso.
Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS, se il
lavoratore era iscritto a questo ente, o al proprio ente di
riferimento.
Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n.
335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare
INPS n. 234, 25/8/95):
- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un
figlio, questi percepiranno l'80%; se è il coniuge e due
figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si
percepirà il 70%, per due figli l'80%, per tre o più figli
il 100%.
In sintesi:
nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di
reversibilità solo se:
- il disabile viene valutato "inabile al
lavoro" dal medico INPS;
- è a carico del genitore al momento del suo decesso e non
ha un reddito personale superiore a quello indicato per
l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di
indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello
suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).
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