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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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TRASPORTI
SERVIZIO LEVA
PENSIONE DI REVERSIBILITA' E FIGLI INABILI

 

TRASPORTI

 

Ferrovie dello Stato

 
Per gli spostamenti in treno i disabili possono avere diritto ad alcune agevolazioni.
Carta Blu: i titolari di indennità di accompagnamento, possono richiedere la Carta Blu, un tesserino che permette alla persona che accompagna il disabile di viaggiare gratis.


Per ottenere tale tesserino occorre presentare presso la stazione la seguente documentazione:

  1. fotocopia e originale del certificato di invalidità civile (la percentuale deve essere del “100% con necessità di assistenza continua”);
  2. L. 10.000.

Il rilascio del tesserino è immediato.


La durata è di 5 anni ed è valido per treni viaggianti sull’intero territorio nazionale.

Centri accoglienza disabili
: all’interno di molte stazioni ferroviarie sono stati creati i “Centri accoglienza disabili” che si occupano di agevolare coloro che viaggiano in carrozzina e dei disabili in genere: viene garantito l’accompagnamento dall’ingresso della stazione fino al treno, l’aiuto nella salita e nella discesa dai vagoni, l’accompagnamento fino all’uscita della stazione o ad altro treno coincidente con relativa sistemazione a bordo, l’eventuale acquisto del biglietto e la prenotazione del posto, la messa a disposizione gratuita della sedia a rotelle qualora il disabile ne sia sprovvisto, la segnalazione di eventuale richiesta del servizio ristoro al posto sui treni forniti di servizi di ristorazione, informazioni sui treni ferroviari, ed inoltre viene garantito un posto sul treno anche se sono ormai tutti prenotati.

Il servizio di assistenza va richiesto al Centro di Accoglienza telefonando almeno 24 ore prima della partenza del treno prescelto.


I Centri possono essere ubicati presso una delle seguenti strutture:

  1. Ufficio Informazioni;
  2. Biglietteria;
  3. Ufficio del Capostazione;
  4. Sala Disco Verde.

 

SERVIZIO DI LEVA

 

I Consigli di Leva possono riformare senza esame personale, i “soggetti affetti da particolari infermità, accertate da istituzioni sanitarie pubbliche e quelli affetti da gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell’amministrazione comunale”.

Ai ragazzi con sindrome di Down che hanno compiuto 18 anni viene inviata la cartolina del Distretto Militare (non esiste alcun ufficio che vagli l’invalidità del soggetto prima della spedizione della cartolina).
Se il ragazzo sta per compiere la maggiore età il genitore, per evitare che giunga la cartolina a casa, può rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare un certificato medico attestante l’invalidità del ragazzo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di leva.

Poi occorre rivolgersi agli Uffici Militari per inoltrare la domanda, in carta semplice, per ottenere la Riforma senza visita, allegando il suddetto certificato medico della ASL.

Questa documentazione non dà comunque diritto assoluto al ragazzo di evitare i tre giorni di visite mediche: è a discrezione degli Uffici Militare considerare la documentazione sufficiente o meno.

Se la documentazione viene ritenuta sufficiente, il Distretto provvederà ad inviare un medico militare nel domicilio del ragazzo per una visita, o a concedere direttamente la riforma.

Se la cartolina è già stata ricevuta ci si può rivolgere all’Ufficio di Leva presentando sempre il certificato medico attestante l'invalidità.

Se la chiamata è per la Marina occorre portare la documentazione alla Capitaneria di porto.


Inoltre, il Ministero della Difesa ha la facoltà di dispensare dal servizio di leva i giovani che si trovano, tra le altre citate, nella seguente condizione:
- unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;


La norma di riferimento è il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 “Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell’art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996 n. 662”.


Le dispense vengono concesse facendo salve le esigenze delle Forze Armate.

Ricordiamo comunque che con la legge n. 331, 14/11/2000 “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” è stato abolito il servizio di leva obbligatorio per i giovani nati a partire dal gennaio 1985.

 

 

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E FIGLI INABILI

 

I I familiari del lavoratore hanno diritto, al momento della morte di questo e in presenza di determinati requisiti, ad un trattamento economico.

Nel caso di figli, questi hanno diritto alla pensione di reversibilità (detta anche pensione ai superstiti) sempre quando sono minori di età, o se maggiorenni non oltre il 21mo anno se studenti di scuola media o professionale o il 26mo anno nel caso siano studenti universitari. Per i maggiorenni è sempre richiesta la "vivenza a carico" del genitore al momento del decesso.


I figli riconosciuti "inabili al lavoro" hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.

E' importante chiarire cosa la legge intende per "inabile" e per "vivenza a carico".


L'inabilità è un concetto diverso dall'invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del "100% con necessità di assistenza continua", non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso, ma devono essere riconosciuti "inabili al lavoro" dall'ente erogatore della prestazione (l'INPS per quanto riguarda i dipendenti privati, il Ministero del Tesoro in generale per i pubblici -ogni comparto ha poi il proprio ente di riferimento).


Il concetto di inabilità viene citato dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 2): "si considera inabile [... colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Già precedentemente tale concetto era stato introdotto addirittura con il DPR n. 818 del 1957.


Per quanto riguarda invece il concetto della vivenza a carico la circolare INPS n. 198, 29/11/2000 stabilisce che al momento del decesso, il figlio inabile non risulti titolare di un reddito annuo pari a quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili (per il 2002 non superiore a 12.796,09 euro, pari a £. 24.776.685, e quindi a 1.066,34 euro mensili); se poi il figlio inabile è riconosciuto "nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di una assistenza continua", quel limite viene aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (per il 2002 è di 426,09 euro; il limite di reddito in questo caso è di 13.222,18 euro, pari a un'entrata mensile di 1.101,85 euro).

I redditi da considerare sono i soli assoggettabili all'IRPEF (non vanno quindi conteggiate le provvidenze economiche di invalidità civile). Tali criteri per l'individuazione del reddito sono adottati per i decessi intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2000, data della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 478, che ha appunto definito i nuovi parametri (prima di questa data venivano seguiti gli stessi criteri adottati per l'individuazione del limite di reddito in materia di assegni familiari, e quindi si considerava il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%).


Sia per stabilire l'inabilità al lavoro che per la vivenza a carico del figlio, l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore. Ciò significa che, se una persona viene riconosciuta titolare del diritto alla pensione di reversibilità perché in quel momento ricorrono i requisiti necessari, questo stesso diritto viene meno se, successivamente, uno di questi viene a modificarsi.


Se quindi, una persona giudicata "inabile al lavoro", viene poi assunta e svolge una qualche attività lavorativa, anche part-time, e conseguentemente risulta titolare di reddito da lavoro, questa perde il diritto alla pensione di reversibilità; attenzione: la perdita del diritto alla pensione di reversibilità è definitiva, cioè viene esclusa la possibilità di ripristino anche nel caso in cui intervengano successivamente le dimissioni o il licenziamento -circolare INPS n. 289, 24/12/91). La circolare INPS n. 137, 10/7/01 ha però specificato che le persone che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n. 381/91) hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Decorrenza e quote


La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata allo stesso.
Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS, se il lavoratore era iscritto a questo ente, o al proprio ente di riferimento.


Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):


- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l'80%; se è il coniuge e due figli: il 100%;


- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il 70%, per due figli l'80%, per tre o più figli il 100%.


In sintesi:


nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di reversibilità solo se:

- il disabile viene valutato "inabile al lavoro" dal medico INPS;
- è a carico del genitore al momento del suo decesso e non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).


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