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Le agevolazioni a favore dei portatori di handicap Fisco Detraibili le spese di acquisto di auto e di apparecchi che facilitano i movimenti. Telefonino «scontato» per i sordomuti Dall’auto ai computer, dai telefonini agli interventi per abbattere le barriere architettoniche. Spaziano in molti settori le agevolazioni che il Fisco ha introdotto, anno dopo anno, a favore dei portatori di handicap. Un piccolo aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà d’inserimento e, quindi, devono sopportare costi notevoli per poter avere una vita normale. Le spese detraibili riguardano tre ambiti specifici:
Attenzione: se la spesa è stata sostenuta nel 1999, nel 2000 o nel 2001, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro rate, occorre procedere nel seguente modo: nel rigo E4 si indica l'intera spesa sostenuta a suo tempo; nella casella del rigo E4 si indica il numero 4, 3 o 2 (numero rata). Gli adattamenti ai veicoli devono risultare dalla
carta di circolazione in seguito ad apposito collaudo effettuato presso
gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione
civile. Ricordo che: Già, sia la legge collegata alla finanziaria 2000 (art 50 della legge 21 novembre 2000, n.342), che la stessa finanziaria 2001 (art.30, 31 e 81 della legge del 23 dicembre 2000, n.388), prevedevano un riordino delle agevolazioni fiscali. In base a questo riordino, le principali agevolazioni riguardano: - figli a carico: dal 2002 , per ogni figlio portatore di handicap, una speciale detrazione pari a 774,69 euro; - veicoli: detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta
per l'acquisto - assistenza personale: LA PREVIDENZA Pensioni, i limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni Le variazioni legate anche alla condizione civile (coniugato oppure no), oltre all'età All'inizio di ogni anno sono rideterminati, in rapporto alle variazioni del costo della vita, sia gli importi delle pensioni, sia i limiti di reddito per il diritto a percepire le prestazioni erogate dall'Inps. Per le pensioni, dall'1 gennaio scorso sono stati rivalutati i limiti reddituali da prendere in considerazione ai fini dell'integrazione al «trattamento minimo» e delle maggiorazioni da corrispondere sulle pensioni integrate al minimo. Integrazione al minimo - Per aver diritto all'integrazione al trattamento minimo per intero - quest'anno fissata nella misura di euro 402,12 (pari a lire 778.612) - il pensionato, se solo, non deve disporre di redditi propri d'importo superiore a 5.227,56 euro e se coniugato, i redditi propri, sommati a quelli del coniuge, non devono superare i 15.682,68 euro. L'integrazione spetterà invece in misura parziale al pensionato non coniugato se il suo reddito è compreso tra 5.227,56 e 10.455,12 euro e al pensionato coniugato, se il reddito cumulato è compreso tra 15.682,28 e 20.910,24 euro. Diritto alle maggiorazioni - Dall'1 gennaio 2001 sono previsti importi diversi per le maggiorazioni sociali a seconda che il pensionato abbia un'età compresa tra 65 e 75 anni oppure superiore a 75 anni e sia in possesso di redditi che non superino i limiti di legge. Per il 2003, pertanto, se il pensionato ha un'età superiore a 60 anni ma inferiore a 65, avrà diritto ad una maggiorazione della propria pensione pari a euro 25,83 mensili per 13 mensilità a condizione che il suo reddito annuo, se solo, non superi eiro 5.563,35 e se coniugato, il reddito proprio, sommato a quello del coniuge, non superi l'importo di 10.230,22 euro. Se l'età è invece pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70, si avrà diritto ad una maggiorazione di 82,64 euro, purché non si superino gli importi reddituali rispettivamente di 6.301,88 e di 10.968.75 euro, a seconda che il titolare di pensione sia o meno coniugato ed infine, se il titolare della pensione integrata al minimo ha compiuto i 70 anni, la maggiorazione sarà di 123,77 euro mensili sempre per 13 mensilità, a condizione che il suo reddito personale annuo non superi i 6.836,57 euro e se coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non superi gli 11.503,44 euro. |
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