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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Le agevolazioni a favore dei portatori di handicap

Fisco

Detraibili le spese di acquisto di auto e di apparecchi che facilitano i movimenti. Telefonino «scontato» per i sordomuti

Dall’auto ai computer, dai telefonini agli interventi per abbattere le barriere architettoniche. Spaziano in molti settori le agevolazioni che il Fisco ha introdotto, anno dopo anno, a favore dei portatori di handicap. Un piccolo aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà d’inserimento e, quindi, devono sopportare costi notevoli per poter avere una vita normale. Le spese detraibili riguardano tre ambiti specifici:


1) i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei portatori di handicap;


2) i sussidi tecnici e informatici che possono facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione;
3) i veicoli adattati alle limitate capacità motorie.


Prima di entrare nel dettaglio delle singole voci, vale la pena ricordare che queste spese sono interamente detraibili. Tutto il costo sostenuto, quindi, è soggetto all’aliquota del 19%. I portatori di handicap sono quelli riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92.


Mobilità - Sono detraibili nel rigo E3 le spese sostenute per l'acquisto degli strumenti e delle apparecchiature che consentono ai portatori di handicap di spostarsi e di accedere, nel modo più agevole possibile, a luoghi altrimenti proibitivi. Come:


l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale;


il trasporto in autoambulanza;


l'acquisto di arti artificiali;


l'adattamento dell'ascensore per il contenimento della carrozzella;


la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni.

Informatica - Tra i sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap rientrano l'acquisto di un computer, di un modem o di un fax. Attenzione: per la detraibilità è necessario non solo conservare le fatture d'acquisto, ma anche farsi rilasciare una certificazione del medico curante con la quale si attesta che si tratta di spese volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione. E' detraibile l'acquisto del telefonino usato dai sordomuti per comunicare via Sms. La spesa va nel rigo E3 .


Veicoli - Nel rigo E4 devono essere indicate le spese, interamente detraibili, sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie, adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap. La detrazione compete anche per l'acquisto di veicoli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale.


La detrazione spetta per una sola volta ogni quattro anni, periodo riducibile solo qualora il veicolo venga cancellato dal pubblico registro automobilistico. L’importo massimo della spesa è di 18.075,99 euro; se il veicolo viene rubato e non trovato, il limite deve essere diminuito del rimborso corrisposto dalla compagnia assicuratrice.


La detrazione può essere fruita in un solo anno oppure in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso è necessario riportare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo E4 (per segnalare che ci si intende avvalere della prima rata) e indicare l'importo della spesa complessiva.

Attenzione: se la spesa è stata sostenuta nel 1999, nel 2000 o nel 2001, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro rate, occorre procedere nel seguente modo:

nel rigo E4 si indica l'intera spesa sostenuta a suo tempo;

nella casella del rigo E4 si indica il numero 4, 3 o 2 (numero rata).

Gli adattamenti ai veicoli devono risultare dalla carta di circolazione in seguito ad apposito collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione straordinarie ma non per i costi d'esercizio (tassa di possesso, premio di assicurazione, carburante).

Ricordo che:

Già, sia la legge collegata alla finanziaria 2000 (art 50 della legge 21 novembre 2000, n.342), che  la stessa finanziaria 2001 (art.30, 31 e 81 della legge del  23 dicembre 2000, n.388), prevedevano un  riordino delle agevolazioni fiscali.

In base a questo riordino, le principali agevolazioni riguardano:

- figli a carico: dal 2002 , per ogni figlio portatore di handicap, una speciale detrazione pari a 774,69 euro;

- veicoli:  detrazione IRPEF del 19% della  spesa sostenuta per l'acquisto
               iva agevolata al 4 % sull'acquisto 
               esenzione dal bollo auto
               esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA

- barriere architettoniche: 
                proroga 2002 della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi per l'abbattimento

- assistenza personale:
                deduzione dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati (fino all'importo massimo di 1549,37 euro) per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

LA PREVIDENZA

Pensioni, i limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni

Le variazioni legate anche alla condizione civile (coniugato oppure no), oltre all'età

All'inizio di ogni anno sono rideterminati, in rapporto alle variazioni del costo della vita, sia gli importi delle pensioni, sia i limiti di reddito per il diritto a percepire le prestazioni erogate dall'Inps. Per le pensioni, dall'1 gennaio scorso sono stati rivalutati i limiti reddituali da prendere in considerazione ai fini dell'integrazione al «trattamento minimo» e delle maggiorazioni da corrispondere sulle pensioni integrate al minimo.

Integrazione al minimo -

Per aver diritto all'integrazione al trattamento minimo per intero - quest'anno fissata nella misura di euro 402,12 (pari a lire 778.612) - il pensionato, se solo, non deve disporre di redditi propri d'importo superiore a 5.227,56 euro e se coniugato, i redditi propri, sommati a quelli del coniuge, non devono superare i 15.682,68 euro. L'integrazione spetterà invece in misura parziale al pensionato non coniugato se il suo reddito è compreso tra 5.227,56 e 10.455,12 euro e al pensionato coniugato, se il reddito cumulato è compreso tra 15.682,28 e 20.910,24 euro.

Diritto alle maggiorazioni -

Dall'1 gennaio 2001 sono previsti importi diversi per le maggiorazioni sociali a seconda che il pensionato abbia un'età compresa tra 65 e 75 anni oppure superiore a 75 anni e sia in possesso di redditi che non superino i limiti di legge. Per il 2003, pertanto, se il pensionato ha un'età superiore a 60 anni ma inferiore a 65, avrà diritto ad una maggiorazione della propria pensione pari a euro 25,83 mensili per 13 mensilità a condizione che il suo reddito annuo, se solo, non superi eiro 5.563,35 e se coniugato, il reddito proprio, sommato a quello del coniuge, non superi l'importo di 10.230,22 euro.

Se l'età è invece pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70, si avrà diritto ad una maggiorazione di 82,64 euro, purché non si superino gli importi reddituali rispettivamente di 6.301,88 e di 10.968.75 euro, a seconda che il titolare di pensione sia o meno coniugato ed infine, se il titolare della pensione integrata al minimo ha compiuto i 70 anni, la maggiorazione sarà di 123,77 euro mensili sempre per 13 mensilità, a condizione che il suo reddito personale annuo non superi i 6.836,57 euro e se coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non superi gli 11.503,44 euro.


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