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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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      Nata a Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini Down, l’AIPD si pone quale punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down.
Il suo scopo è tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, contribuire al loro inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli, divulgare le conoscenze sulla sindrome e sensibilizzare sulle reali capacità delle persone che ne sono affette.
L’Associazione Italiana Persone Down ha 28 sezioni su tutto il territorio nazionale ed è composta prevalentemente da genitori e da persone affette da questa sindrome.


Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili lavoratori

 

 

I lavoratori disabili
riscatti di periodi di congedo per a

permessi sul posto di lavoro
congedi straordinari
lavoro notturno
scelta della sede di lavoro e non trasferibilità
agevolazioni per l'assistenza ai disabili
altre agevolazioni

 

 

 

Permessi sul posto di lavoro


I genitori lavoratori, o i parenti e gli affini entro il terzo grado, e gli stessi disabili che lavorano possono fruire di permessi dal posto di lavoro (Legge n.104, 5/2/92 art. 33). Possono fruire delle agevolazioni anche i genitori affidatari: l’affidamento deve risultare da una copia del provvedimento rilasciato dal Tribunale competente, con l’indicazione della sua durata presunta e una copia del documento rilasciato dall'autorità competente attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia affidataria.


I permessi si distinguono in orari o mensili.


Questi periodi di assenza dal lavoro vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (art. 33, comma 4, Legge n.104/92).


Quali genitori hanno diritto ai permessi

  1. I genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati anche con contratto a tempo determinato (Circolare INPS n. 138, 10/7/01, punto 3). Le agevolazioni possono essere prese da entrambi ma in alternativa.
  2. Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge sia lavoratore autonomo.
  3. Il genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato anche con contratto a tempo determinato, il cui coniuge non lavora (art. 20 della Legge n. 53/2000). A seguito dell'art. 20 della legge n. 53/2000 che affermava il diritto ai permessi per il genitore anche nel caso l’altro non ne avesse avuto diritto, l’INPS aveva emanato la circolare n. 133/2000 nella quale, con una interpretazione restrittiva della norma, rendeva di fatto fruibile tale diritto ai soli genitori di figli handicappati gravi minori di età. Le disposizioni di questa circolare sono state fortunatamente superate, e il diritto sancito per i genitori di figli di qualsiasi età, dal comma 6 dell’art. 42 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000” (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).


Quali genitori non ne hanno diritto

  1. Il genitore lavoratore autonomo.


Requisiti


per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di accertamento dell’invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte.

Tempi


il riconoscimento della condizione di gravità e il rilascio del certificato vengono effettuati da apposite Commissioni Mediche presso la ASL che devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (art.3-bis, Legge n. 423/93). Se la Commissione non si pronuncia entro i termini o nel caso in cui non sia costituita, i genitori possono farsi rilasciare il certificato da un medico specialista della ASL. La documentazione rilasciata dallo specialista non è definitiva e produce effetto fino all’accertamento della commissione.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).

Domanda


una volta ottenuto questo certificato, si può presentare domanda al proprio datore di lavoro, allegando ad essa l'autocertificazione contenente lo stato di famiglia; l'esistenza in vita del figlio e la condizione di non ricovero a tempo pieno di questo.


Per il godimento dei permessi giornalieri è sufficiente presentare una domanda valida per i 12 mesi successivi (Circolare INPS n.80, 24/3/95) se il certificato di situazione di gravità rilasciato dalla ASL è quello definitivo (cioè attestato dall’apposita Commissione); nel caso in cui il certificato non sia quello definitivo, (rilasciato cioè, in assenza della Commissione competente, da un medico in servizio presso la ASL specialista nella patologia denunciata) la richiesta ha validità per i sei mesi successivi, entro i quali, ai sensi della Legge n. 423, 27/10/93 la Commissione deve comunque pronunciarsi. (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).


Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare vivano più persone handicappate in stato di gravità maggiori di tre anni di età, la persona che le assiste può fruire di più benefici, consistenti ciascuno in un permesso mensile di tre giorni (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Occorre presentare tante domande quanti sono i figli per i quali il genitore chiede i permessi e all’atto della domanda occorre presentare una dichiarazione di responsabilità da cui risulta che:

  1. il richiedente non è in grado di fornire l’assistenza ai figli handicappati fruendo di soli 3 giorni di permesso;
  2. nessun’altra persona può prestare assistenza all’altro figlio handicappato; nessun altro parente fruisce a sua volta di permessi per l’assistenza dell’altro figlio handicappato;
  3. i figli per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa.

Astensione facoltativa e permessi orari fino al compimento del terzo anno di vita del bambino


Una volta trascorso il periodo di tre mesi dopo il parto di astensione obbligatoria dal lavoro (o eventualmente i quattro mesi dopo il parto nel caso si decida di fruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria, prevista dall’art. 12 della Legge n. 53/2000) e i successivi sei mesi previsti di astensione facoltativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera c, della Legge n.1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri) e art. 7 della stessa legge come sostituito dall’art. 3, comma 2 della Legge n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), le madri di bambini riconosciuti in situazione di gravità possono usufruire di un periodo di ulteriore astensione dal lavoro, la possibilità cioè di fruire dell’astensione facoltativa viene prolungata fino al compimento di 3 anni di vita del bambino (art. 33, comma 1, Legge n. 104/92).


Durante tale periodo il lavoratore riceverà un’indennità pari al 30% della retribuzione; su tale questione il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 1611/92 osservando che “la spettanza della indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione deriva immediatamente dalla circostanza che l’astensione facoltativa contemplata dall’art. 33 comma 1, ricade nell’ambito della stessa astensione di cui all’art. 7 della Legge n.1204/71 che va corrisposta, secondo l’art. 15 comma 3 della Legge n.1204/71 con i criteri previsti per le prestazioni previdenziali contro le malattie” (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43, 1/4/94).
Va fatto notare che il prolungamento dell’astensione facoltativa può essere fruito una volta trascorso il periodo “previsto” dell’astensione facoltativa stessa, cioè sei mesi. Il genitore può anche non godere di tutti i mesi di cui ha diritto di astensione facoltativa, ma decidere di utilizzarli, così come prevede la Legge n. 53/2000 fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. Il prolungamento ai sensi dell’art. 33 della Legge n.104/92 può essere comunque fruito solo a partire quindi dal compimento del nono mese di vita del figlio (o decimo, se l’astensione obbligatoria è stata di quattro mesi dopo il parto).


Per quanto riguarda i permessi orari, tale agevolazione, alternativa all’astensione facoltativa suddetta, è interamente retribuita. Va ricordato comunque che fino al compimento dell’anno di età le due ore di permesso giornaliere sono quelle previste dall’art. 10 della Legge n.1204/71 che, come integrato dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 53/2000, prevede che in caso di parti plurimi i periodi di riposo siano raddoppiati e che le ore aggiuntive possano essere utilizzate anche dal padre. Tra l’altro il padre può godere dei riposi orari di cui all’art. 10 della Legge n. 1204/71 in tutti i casi in cui la madre decida di non avvalersene (ma non se, per es., la madre fruisce dell'astensione facoltativa o del suo prolungamento -Circolare INPS n.109/00; Circolare Ministero Lavoro n. 53/00; Circolare Ministero Tesoro 25/10/00), oppure il figlio sia affidato al solo padre o la madre non sia lavoratrice dipendente (art. 13, comma 3, Legge n. 53/2000).


Secondo la circolare INPS n. 109/2000, è possibile che la madre fruisca delle due ore previste dalla Legge n.1204/71 (parliamo quindi di bambini tra 0 e il primo anno di età) e il padre del periodo di astensione facoltativa “normale”; non è possibile il contrario. Per quanto riguarda le ore previste dall’art. 33 della legge 104/92 (quindi i bambini tra due e tre anni) queste sono fruibili da un genitore, chiunque esso sia contemporaneamente alla fruizione dell’altro del periodo spettantigli di astensione facoltativa “normale” (Circolare INPS n. 133/2000).


Nel caso in cui l’orario di lavoro del lavoratore in esame sia inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora (Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92, Circolare INPS n. 291, 30/10/95 e Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96).

 

 

 

 

 

 

Cumulabilità con i permessi previsti dal comma 2, art. 7 della Legge n.1204/71


la cumulabilità si esplica solo per la malattia del bambino handicappato al di sotto dei tre anni di età: nel caso di “malattia in fase acuta”, al genitore che fruisce delle due ore di permesso giornaliero può essere concessa l’astensione, non retribuita, per le ulteriori ore di lavoro della giornata (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).

 

Nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano un figlio handicappato e un altro di età inferiore ai 3 anni non handicappato, uno dei due genitori, che fruisca o meno dei permessi della Legge n.104/92, può fruire dell’astensione prevista per la malattia del figlio non handicappato dalla Legge n.1204/71, art. 7, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 2 della Legge n. 53/2000. Se entrambi i figli sono di età inferiore ai 3 anni, e si trovano contemporaneamente affetti da malattia, un genitore può fruire, per quello handicappato dei riposi orari della Legge n.104/92 e per le restanti ore di lavoro dell’assenza non retribuita della Legge n.1204/71, l’atro genitore può fruire della astensione non retribuita per la malattia del figlio non handicappato (Circolare Ministero Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96).


È possibile che durante la fruizione dei giorni di permesso di un genitore, l’altro goda del periodo di astensione facoltativa (Circolare INPS n. 133/2000).

 

Tre giorni di permessi mensili fruibili con persone con più di tre anni di età


Questi permessi sono interamente retribuiti (Legge n. 423, 27/10/93) e coperti da contribuzione figurativa (art. 19, comma 1, punto a, Legge n. 53/2000).
I tre giorni non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. I tre giorni possono essere presi da entrambi i genitori alternativamente: la Circolare INPS n. 133/2000 specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell’ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre). Inoltre sono frazionabili in riposi giornalieri di sei mezze giornate per i dipendenti privati (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 59, 30/4/96 e la Circolare INPS n. 211, 31/10/96) mentre non sono frazionabili per i dipendenti pubblici secondo la Circolare Funzione Pubblica n. 90543/488, 26/6/92.


Nel 1997 il Ministero delle Finanze ha emanato la Circolare n. 135, del 7/11/97 nella quale afferma quanto segue “Si porta a conoscenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente interpellato, ha precisato che i tre giorni di permesso mensile retribuito ... possono essere fruiti anche frazionatamente... Risulta conseguentemente modificato il precedente orientamento sull’argomento espresso dalla Circolare n. 90543/7/488 del 26/6/92”.


Precisiamo però che la Funzione Pubblica non ha emanato una nuova circolare che fa sua tale diversa interpretazione, pertanto la disposizione normativa di riferimento resta la Circolare n. 90543/7/488, come ci è stato riferito da uno stesso referente del Dipartimento. I singoli comparti della pubblica amministrazione su specifica richiesta dell’interessato hanno facoltà di applicare o meno la frazionabilità.

 

Congedi straordinari


Congedi retribuiti per due anni


La legge finanziaria per il 2001, legge n. 388, 23/12/2000, introduce al comma 2 dell’art. 80, la possibilità per i genitori (in alternativa) o, dopo la loro scomparsa, per uno dei fratelli conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104/92 da almeno cinque anni, di fruire di un periodo di congedo fino a due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa (fino ad un importo massimo di L. 70.000.000 annui).


L’INPS ha emanato la Circolare applicativa di tale nuova norma, la n. 64 del 15 marzo 2001.


I due anni di congedo retribuito, possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma in alternativa. Questo significa che i genitori possono “dividersi” i due anni, fruendo l’uno del periodo di congedo quando l’altro svolge attività lavorativa. Il congedo è quindi fruibile anche in maniera frazionata. Lo stesso vale per i fratelli, nel caso di decesso di entrambi i genitori; ai fratelli viene però sempre richiesta la convivenza.
La domanda per fruire del congedo in questione va compilata sugli appositi modelli predisposti dall’INPS.


Il datore di lavoro deve sempre accordare il congedo, può farlo non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.


Nell’articolo che, nella legge finanziaria n. 388/2000 introduce la possibilità del congedo retribuito, si afferma esplicitamente che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/92”. Dal momento però che il congedo è fruibile anche frazionatamente, e quindi per periodi inferiori al mese, l’INPS precisa che la preclusione alla fruizione dei permessi dell’art. 33 vale anche per quel mese durante il quale, anche solo per una sua parte, si è fruito del congedo retribuito.

 

Congedi per eventi e cause particolari


L’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 introduce la possibilità di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non retribuito, non computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere al riscatto) non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari.


Il successivo Decreto Ministeriale del Dipartimento per la Solidarietà sociale della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 278, del 21 luglio 2000 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della Legge n. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari”), all’art. 2 chiarisce i requisiti necessari per fruire di detto congedo: i gravi motivi devono essere relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:

  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopraindicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell“assistenza delle persone sopraindicate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    3. patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
    4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.


Per quei genitori che hanno i requisiti per godere del congedo di due anni retribuito (vedi paragrafo precedente), la Circolare INPS n. 64/2001 precisa che il diritto è di due anni complessivi, le due diverse agevolazioni quindi non vanno a sommarsi (non è possibile cioè godere dei due anni di congedo retribuito più i due anni di congedo non retribuito).

 

Lavoro notturno


Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.


Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.


Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.
(Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell’art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).

 

Scelta della sede di lavoro e non trasferibilità ad altra sede


Indipendentemente dall’età del figlio o parente assistito la legge introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, Legge n. 104/92). Per i dipendenti pubblici tale opportunità esiste esclusivamente nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.


È necessario il riconoscimento della sola situazione di handicap, non è indispensabile quello di gravità.


Non è più richiesta la convivenza, come introdotto dall’art. 19 comma 1, punto b.


Per fruire di questo diritto è necessario che nella sede prescelta esista un ufficio dell’amministrazione cui appartiene il dipendente e che in tale sede risulti vacante un posto corrispondente alla qualifica posseduta dal dipendente stesso.


È sancito inoltre il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede (questo costituisce un diritto incondizionato, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28, 15/3/93).

 

Agevolazioni per i lavoratori disabili

 
Il lavoratore handicappato può fruire, alternativamente, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di tre giorni al mese.


Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.


La possibilità di richiedere, per esempio, la fruizione di un giorno o due e poi anche permessi orari purché non superi nel mese il monte ore di astensione prevista (Circolare INPS n. 80, 24/3/95 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96) è stata superata con la circolare INPS n. 37/99 la quale consente di fruire, nell’ambito dello stesso mese, di un solo tipo di agevolazione e in ultimo dalla Legge n. 53/2000, art. 19, comma 1, punto c.
Secondo la circolare INPS n. 37/99 è possibile che contemporaneamente al lavoratore handicappato fruiscano dei permessi i genitori o parenti e affini dello stesso lavoratore (diversamente da quanto affermato dalla Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 99, 23/3/95 e Circolare INPS n. 80, 24/3/95) purché questo abbia una effettiva necessità di essere assistito oppure nel caso in cui nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare, non lavoratore, in condizione di prestare assistenza.
Si specifica inoltre che i familiari non lavoratori ma studenti sono equiparati ai familiari lavoratori, anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari è richiesto, dal secondo anno di università, oltre l’iscrizione anche l’effettuazione degli esami).


Se il lavoratore handicappato convive con un’altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). Inoltre l’art. 21 della Legge n.104/92 afferma che la persona con grado di invalidità superiore a due terzi assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.


A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell’interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388, 23/12/2000).


L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull'argomento, la n. 75, 27/12/01, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescienza ma anche sull'ammontare della pensione.

 

Riscatti di periodi di congedo per assistenza a disabili


I lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno la facoltà di riscattare, a domanda e nella misura massima complessiva di 5 anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e cura dei disabili in misura non inferiore all’80%, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1∞ gennaio 1994 (art. 14, Decreto Legislativo n. 503/92).


Per coloro che sono stati assunti dopo la data del 1 gennaio 1996 e coloro che comunque rientrano nel sistema pensionistico contributivo (Legge n. 335, 8/8/1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo (art. 1, comma 40):

  1. per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
  2. per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 della legge 5/2/92 n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

Inoltre alle lavoratrici madri (sempre rientranti nel sistema contributivo) spetta un anticipo dell’età per l’accesso alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi.

 

Altre agevolazioni


I lavoratori disabili o con familiari disabili, oltre alle agevolazioni stabilite dall’art. 33 della Legge n. 104/92, possono fruire di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti di lavoro. In particolare per quanto riguarda la legge n. 53/2000 all’art. 17, comma 3, questa considera che “I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dalla presente legge”. Facilitazioni possono essere turni di lavoro più adeguati per genitori con figli disabili, periodi di aspettativa non retribuita, flessibilità di orario, part-time.


Riguardo al part-time, per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici non economici, l’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro (il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo è pubblicato sul supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/99) afferma che la condizione di familiare che assiste un portatore di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 70% determina una condizione di precedenza nel caso in cui le richieste per accedere al regime di part-time superino il contingente previsto (25% della dotazione organica più un eventuale 10% rappresentato da particolari situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari previamente individuate nel contratto collettivo integrativo).


Come è facilmente deducibile dalla lettura di queste pagine, la materia relativa ai congedi e in genere alle agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili stessi è particolarmente intricata perché fa riferimento ad una imponente serie di disposizioni normative.
Come previsto dall’ 15 della Legge n. 53/2000 è stato emanato il decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia che si pone come obiettivo proprio quello di conferire organicità e sistematicità alle suddette norme. Il Testo unico è stato pubblicato sul supplemento n. 93/L della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ed è il Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.


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