Trasferimenti
di competenze
Il 31 marzo 1998 è stato emanato il Decreto
Legislativo n. 112, "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997 n. 59", che ha ridefinito le competenze
di Stato, Regioni ed Enti locali rispetto a numerose materie.
L'art. 130 introduce il trasferimento della
funzione di concessione alle regioni, e di erogazione delle
provvidenze economiche agli invalidi civili dalla Prefettura
all'INPS.
Il ruolo che prima era ricoperto dalle Prefetture in quanto
uffici periferici del Ministero dell'Interno, è oggi affidato
alle Regioni, le quali a loro volta hanno individuato in altri
referenti locali gli uffici preposti alla concessione delle
provvidenze economiche: il alcune regioni questi sono le
stesse ASL, in alcune sono i comuni, in alcune sono gli uffici
INPS.
Per quanto riguarda le competenze di erogazione, il
trasferimento all'INPS ha reso il pagamento delle provvidenze
da bimestrale a mensile e i titolari hanno ricevuto il nuovo
libretto INPS per la riscossione.
A seguito del Decreto
Legislativo n. 112/98 prima l'INPS e poi il Ministero
dell'Interno hanno prodotto circolari in merito: Circolare
INPS n. 192, 20/8/98 e Circolare MInistero dell'Interno n. 18,
9/9/98.
Nulla è cambiato invece per quanto riguarda l'iter
da seguire per il riconoscimento dell'invalidità civile.
Dove
Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre
recarsi presso la ASL di zona (Ufficio Invalidi Civili) e,
utilizzando gli appositi moduli prestampati, presentare
domanda.
Come
Occorre crocettare la voce “Invalido civile”. Alla domanda
va allegato un certificato medico che deve contenere la
diagnosi “Sindrome di Down” e la dicitura “persona che
necessita di assistenza continua, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita”.
Quando
Minori: non esiste un limite minimo di età per
presentare la domanda, pertanto la ASL deve sempre accettare l’istanza
(Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, in
Circolare del Ministero dell'Interno n. 3, del 22 gennaio 1992
“Concessione dell’indennità di accompagnamento ai minori
di 15 mesi di età”).
Maggiorenni: al compimento del
diciottesimo anno di età, ogni persona riconosciuta invalida
civile deve passare una visita di “revisione”.
Circa un mese prima del compimento della maggiore età, è
necessario presentare domanda presso la ASL di zona all’
Ufficio Invalidi Civili.
Non è necessario presentare il certificato medico ma è
sufficiente presentare il certificato di invalidità di cui si
è in possesso.
Non è assolutamente necessario richiedere l’interdizione
per ottenere la conferma del riconoscimento dell’invalidità
civile, così come l’interdizione non è requisito per avere
il diritto all’indennità di accompagnamento.
Tempi
I tempi di risolvimento della procedura sono stati fissati dal
DPR n. 698/94.
Il richiedente viene chiamato a passare una visita medica
presso la USL entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata,
il richiedente può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato
alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita
presso la Commissione USL competente entro il termine
complessivo di nove mesi dalla domanda.
Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data
della domanda, la data della visita viene fissata entro 90
giorni.
L’intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.
Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la
visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso
legale al Ministero del Tesoro.
Procedure
Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono
concludere le procedure di concessione delle provvidenze
riconosciute.
In genere, dopo il ricevimento del verbale, se non si procede
al ricorso, il titolare riceve una comunicazione dall'ente
preposto al fine di produrre ulteriore documentazione che
occorre per la risoluzione della pratica e l’erogazione
della provvidenza.
I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL,
oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.
L’ente erogatore è tenuto a corrispondere sulle prestazioni
dovute gli interessi legali secondo le norme previste dal
Codice Civile.
Riscossione
Una volta assolta la fase di accertamento dei requisiti
sanitari, al richiedente viene inviata dall'ente preposto una
comunicazione che contiene, tra l’altro, l’invito a
indicare l’Ufficio Postale presso cui si vuole andare a
riscuotere la provvidenza e, nel caso di titolare della
provvidenza minore o interdetto, il nome della persona che
ritirerà la stessa.
I maggiorenni non interdetti ritirano la provvidenza
personalmente o possono delegare ad altri. E’ possibile
richiedere l’accreditamento sul conto corrente bancario,
attraverso una domanda redatta in carta semplice (Decreto
Ministero del Tesoro, 28/11/96).
Ricorsi
Aspetti sanitari, legati alla valutazione ricevuta:
contro i verbali delle Commissioni ASL o delle Commissioni
Mediche Periferiche è possibile presentare ricorso entro 60
giorni dalla notifica alla Commissione Medica Superiore e di
Invalidità Civile (Ministero del Tesoro, Direzione Generale
SS.VV. e delle Pensioni di guerra, Commissione Medica
Superiore e di invalidità Civile, Via Casilina n. 3, 00182
Roma).
Il ricorso viene definito entro 180 giorni.
Dopo tale termine se non interviene alcuna decisione, il
ricorso deve intendersi respinto. A questo punto è ammessa la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
In questo caso è necessario avere un legale che assista il
richiedente e il ricorso è sempre contro il Ministero del
Tesoro.
aspetti economici (nel caso, per es., in cui non
venga pagata la provvidenza economica per la quale è stato
riconosciuto il diritto): in questo caso il ricorso va
presentato in Prefettura contro il Ministero dell’Interno
che deve pronunciarsi entro 120 giorni.
Trascorso tale termine è ammesso il ricorso giurisdizionale
sempre contro il Ministero dell’Interno.
Domande
di aggravamento
In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite
dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non
si voglia iniziare un’istanza legale, si può procedere alla
richiesta di nuova visita per l’”aggravamento”, per
ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella
riconosciuta dalla commissione di prima istanza.
Tali domande devono necessariamente essere corredate da
documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del
quadro clinico preesistente, pena l’esclusione della
verifica.
Se l'aggravamento viene accordato, le nuove
provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal
mese successivo alla data di presentazione dell'istanza
stessa.
Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche
prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in
esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.
Verifiche
Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici
hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle
condizioni per il godimento dei benefici previsti.
Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti si dà luogo
all'immediata sospensione cautelativa del pagamento, che viene
notificata all’interessato entro 30 giorni.
Se in seguito agli ulteriori accertamenti effettuati viene
notificato il provvedimento di revoca, la provvidenza
economica viene sospesa a partire dalla data dell’accertamento.
Tutto il procedimento riguardante il riconoscimento
dell’invalidità civile è stato riordinato con il Decreto
Presidente della Repubblica n. 698, 21/9/94: “Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione
dei benefici economici”.
La
legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia
di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato
delegato dal Parlamento a produrre, attraversol'emanazione di
un decreto legislativo, una riclassificazione delle
provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti
psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti
stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative
all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione
delle prestazioni spettanti.
Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia
stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un
appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle
risposte.
Il
riconoscimento delle persone con sindrome di Down
In base al Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992
(pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 della G.U. n. 47
del 26/2/92) la “Trisomia 21” viene valutata con una
percentuale del 75%, mentre la “Trisomia 21 con grave
ritardo mentale” ha un riconoscimento del 100%. Questo
significa che:
per i minori:
il riconoscimento delle “difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni della propria età” (dicitura che
equivale al 75%) dà diritto a percepire l‘indennità di
frequenza (sul verbale casella 07);
il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a
percepire l’indennità di accompagnamento (sul
verbale casella 06 o anche 07 + L.18/80).
Queste due provvidenze sono evidentemente alternative l'una
all'altra. l'incompatibilità è del resto specificata nella
stessa legge istitutiva dell'indennità di frequenza, la legge
n. 289/90, all'art.3.
per i maggiorenni:
il riconoscimento della “riduzione permanente della
capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3” cioè tra
il 75% e il 99% dà diritto a percepire l’assegno mensile
(sul verbale casella 03);
il riconoscimento della “totale inabilità lavorativa:
100%" dà diritto a percepire la pensione di
inabilità (sul verbale casella 04);
il riconoscimento del “100% di inabilità lavorativa con
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita” dà diritto a
percepire pensione di inabilità e indennità di
accompagnamento (sul verbale casella 04 e 06 o solo 06).
Per i maggiorenni è quindi possibile percepire o solo
l'assegno mensile, o solo la pensione o pensione e indennità
di accompagnamento.
Provvidenze economiche
Per i minori:
Indennità di frequenza (Legge
289, 11/10/90):
Sono al massimo 12 mensilità pagate spesso in un’unica rata
annuale.
La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche
periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e
privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento
terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero degli
handicappati e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado
a partire dalla scuola materna.
È comunque limitata alla reale durata del trattamento, e per
questo occorre presentare apposita documentazione che attesti
la frequenza del minore.
È incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata
ad un limite di reddito.
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di
reddito è di 3.755,83 euro.
Indennità di accompagnamento (Legge
n.18, 11/2/80):
Sono 12 mensilità, non ci sono limiti di reddito
né sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero
in istituto della persona titolare.
Importo: per il 2002 è di 426,09 euro.
Per i maggiorenni:
Assegno Mensile (art.13, Legge
n. 118, 30/3/71):
Sono 13 rate mensili, il requisito è di essere incollocato al
lavoro, e ciò viene documentato dall’iscrizione all’Ufficio
di Collocamento Speciale e dal certificato di disoccupazione.
Esiste un limite di reddito e viene concessa alle persone di
età, compresa tra i 18 e i 65 anni.
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di
reddito personale è di 3.755,83 euro.
Pensione di inabilità (art.12, Legge
n.118, 30/3/71):
Sono 13 rate mensili.
Esiste un limite di reddito, ed è concessa alle persone di
età tra i 18 e i 65 anni.
Importo: per il 2002 è di 218,65 euro. Il limite di
reddito personale è di 12.796,09 euro.
Indennità di accompagnamento (Legge
n.18, 11/2/80):
È compatibile con la pensione di inabilità e
anche con l’eventuale retribuzione lavorativa in quanto non
esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro
(art.1, comma 3, Legge
n. 508, 21/11/88).
Importo: per il 2002 è di 426,09 euro.
maggiorazioni sulle provvidenze economiche
La legge finanziaria per il 2001, la legge
n. 388/2000 (art. 70, comma 6) ha introdotto la
possibilità di accedere alla maggiorazione di £. 20.000 per
i titolari delle provvidenze economiche (in pratica per tutte
le provvidenze, ad esclusione dell'indennità di
accompagnamento).
Requisito richiesto è di non possedere redditi propri
superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale. La
maggiorazione è di £. 20.000 per tredici mensilità per
tutte le provvidenze e verrà erogata d'ufficio, quindi senza
necessità di presentare la richiesta da parte degli
interessati.
La Circolare
INPS n. 61, 14/3/2001 ha specificato i particolari per
l'assegnazione delle predetta maggiorazione e indicato
esplicitamente i limiti di reddito.
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