Amministratore di sostegno, approvata la
proposta di legge
Un provvedimento atteso
da tempo. Enorme soddisfazione per l'approvazione della proposta di
legge sull'istituzione dell'Amministratore di sostegno. E' ormai da
tempo che aspettavamo l'approvazione di questo provvedimento.
L'Amministratore di sostegno è una nuova figura voluta dal
centro-sinistra e in particolar modo dalle famiglie dei disabili che è
ormai da diversi anni che aspettano l'approvazione di questo
provvedimento.
Speriamo che il Senato
chiuda in tempi brevi la discussione della proposta di legge affinché
si dia una concreta risposta ai bisogni delle famiglie che sono anni che
attendono questa legge.
L'Amministratore di
sostegno è una risposta di civiltà per la tutela della qualità e della
dignità della vita di persone disabili, anche quando i loro familiari
non saranno nella condizioni di poterli
assistere.
XIV Legislatura
Atto Camera 2189
Introduzione nel libro
I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414, 417,
418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e
di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento
e finali
L'Amministratore di sostegno
I punti salienti del
nuovo testo di legge, in discussione al Senato :
1.
L'interdizione non è più obbligatoria.
2.
Si fa avanti con forza l'idea che, per quanto sia possibile, deve
essere rispettata la volontà del beneficiario (cioè del della
persona a cui è affiancato l'amministratore di sostegno), tanto
che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo con
il beneficiario e non può prescindere dalla sua volontà.
3.
Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno, il giudice
tutelare (che ha il compito di controllare che tutto avvenga
regolarmente) deve tener conto della volontà espressa dal genitore
nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti
entro il quarto grado. L'amministratore di sostegno non è
retribuito.
4.
È da mettere in evidenza il ruolo dato alla "persona
stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la
quale può essere coinvolta in tutti gli atti giuridici che
riguardano il beneficiario (può anche essere nominata
amministratore di sostegno).
5.
L'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle
capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici
(come ad es. firmare documenti, comprare, vendere) ed in ciò si
differenzia dall'interdizione. L'amministrazione di sostegno è
quindi una forma di protezione più rispettosa della dignità del
disabile rispetto all'interdizione.
6.
É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel decreto di
nomina dell'amministratore di sostegno quali sono gli atti che
questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario e quelli
in cui deve essere presente insieme al beneficiario. I poteri
dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei
registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il
controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo
rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, allo
stesso tempo, più trasparente, perché controllabile da terzi, e
più elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo
disabile.
Sull'iter e sulle
discussioni parlamentari vedi il sito
www.camera.it o
www.senato.it. Ora la legge è in discussione al Senato . |
L'interdizione
-
Destinatari dell'istituto dell'interdizione sono quelle persone
le "quali si trovano in condizioni di abituale infermità di
mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi"
(art. 414 del Codice Civile).
-
Poiché dalla pubblicazione della sentenza l'interdetto perde
completamente la capacità di agire e cioè di compiere atti
giuridicamente validi, in quanto la sua firma non ha più valore
legale (non può ad esempio comprare o vendere immobili, firmare
un contratto di lavoro, firmare assegni ecc.), si renderà
necessaria la nomina di un tutore che lo rappresenti legalmente,
sostituendo con la propria volontà quella dell'interdetto.
-
A rigore, quest'ultimo non potrebbe nemmeno validamente svolgere
le azioni quotidiane (es. acquistare un giornale, servirsi di un
mezzo pubblico, fare un regalo, ecc.) ma in realtà, per arginare
in qualche modo le conseguenze così gravi della pronuncia di
interdizione, si ritiene che attività del genere si possano
compiere anche senza l'intervento del tutore.
-
All'interdetto sono preclusi poi gli atti giuridici
"personalissimi". Egli non potrà ad esempio contrarre
matrimonio, fare testamento, ecc.
|
L'inabilitazione
-
Destinatario dell'istituto dell'inabilitazione è quella persona
"inferma di mente il cui stato non sia talmente grave da far
luogo all'interdizione".
-
"Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o
per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici"
(art. 415, comma 1 e 2 del Codice Civile).
-
Dalla pubblicazione della sentenza l'inabilitato, mentre
conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti di
ordinaria amministrazione (es. contratto di lavoro), avrà
bisogno dell'assistenza di un curatore, che dovrà dare il
proprio assenso nel caso di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione (es. vendita di immobili, firme di cambiali o
assegni, ecc.).
-
L'inabilitato, per quanto riguarda gli atti che non toccano il
patrimoniale (es. matrimonio e diritto di voto elettorale),
salvo specifiche previsioni contrarie, conserverà invece la
piena capacità.
|
IL TESTO TRASMESSO AL
SENATO CON LE MODIFICHE APPORTATE
XIV Legislatura
Atto
Senato 375-B
Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I,
relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica
degli articoli 388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile
in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme
di attuazione, di coordinamento e finali
Testi
disponibili: |
Testo DDL
375-B |
21 Ottobre
2003: |
da assegnare
|
Iter:
|
|
Presentazione:
|
Trasmesso in data
21 Ottobre 2003; annunciato nella seduta n.477 del 23 Ottobre 2003
|
Classificazione
TESEO: |
HANDICAPPATI, TUTELA
E CURATELA, AMMINISTRATORI
Articoli
ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.2), ASSISTENZA
SOCIALE (Art.2), COMUNI (Art.2), AZIENDE SANITARIE
LOCALI (Art.2), GENITORI (Art.3), ACCORDI E
CONVENZIONI (Art.3), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.4),
GIUDICI TUTELARI (Art.10, 12 - 15, 17, 19), RENDICONTI (Art.5),
TESTAMENTI E LEGATI (Art.3, 6), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.6),
SUCCESSIONI (Art.6), COMPETENZA (Art.9), ABROGAZIONE
DI NORME (Art.9, 11), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.4,
14), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.14), REVOCA
(Art.10, 18), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.3, 8, 16 - 18),
CONIUGI (Art.8), CONVIVENTI (Art.8), CASELLARIO
GIUDIZIARIO (Art.18)
|
SENATO DELLA REPUBBLICA
———–
XIV LEGISLATURA ———–
N. 375-B
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI,
MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO Antonino, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA e
ZANCAN
(V.
Stampato n. 375)
approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato
della Repubblica il 21 dicembre 2001
(V.
Stampato Camera n. 2189)
modificato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 2003
———–
Introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in
materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali
———–
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
—- |
—- |
Capo
I |
Capo
I |
FINALITÀ DELLA LEGGE |
FINALITÀ DELLA LEGGE |
Art.
1. |
Art.
1. |
1. La presente legge ha la finalità di
assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. |
1. La presente legge ha la finalità di
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. |
Capo
II |
Capo
II |
MODIFICHE AL CODICE CIVILE |
MODIFICHE AL CODICE CIVILE |
Art.
2. |
Art.
2. |
1. La rubrica del titolo XII del libro
primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure
di protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia». |
Identico |
Art.
3. |
Art.
3. |
1. Nel titolo XII del libro primo del
codice civile, è premesso il seguente capo: |
1. Identico: |
«Capo I. - Dell’amministrazione di
sostegno. |
«Capo I. - Identico. |
Art. 404. - (Amministrazione di
sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell’età
avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria
persona o dei propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio. |
Art. 404. - (Amministrazione di
sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha
la residenza o il domicilio. |
Art. 405. - (Decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa
pubblicità). – Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo
406. |
Art. 405. - (Decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa
pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente
esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo
406. |
Il decreto che riguarda un minore non
emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore
età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore
età è raggiunta. |
Identico. |
Se l’interessato è un interdetto o un
inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della
sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. |
Identico. |
Qualora ne sussista la necessità, il
giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per
la cura della persona interessata e per la conservazione e
l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di
un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è
autorizzato a compiere. |
Identico. |
Il decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno deve contenere l’indicazione: |
Identico. |
1) delle generalità della persona
beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; |
|
2) della durata dell’incarico, che può
essere anche a tempo indeterminato; |
|
3) dell’oggetto dell’incarico e degli
atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario; |
|
4) degli atti che il beneficiario può
compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; |
|
5) dei limiti, anche periodici, delle
spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo
delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; |
|
6) della periodicità con cui
l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa
l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario. |
|
Se la durata dell’incarico è a tempo
determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. |
Identico. |
Il decreto di apertura dell’amministrazione
di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento
assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di
sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del
cancelliere nell’apposito registro. |
Identico. |
Il decreto di apertura dell’amministrazione
di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro
dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in
margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere
cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di
apertura o in quello eventuale di proroga. |
Identico. |
Art. 406. - (Soggetti). – Il ricorso
per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,
interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell’articolo 417. |
Art. 406. - (Soggetti). –
Identico |
Se il ricorso concerne persona interdetta o
inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di
revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice
competente per quest’ultima. |
|
I responsabili dei servizi sanitari e
sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono
tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo
407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. |
|
Art. 407. - (Procedimento). – Il
ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve
indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di
sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal
ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei
fratelli e dei conviventi del beneficiario. |
Art. 407. - (Procedimento). – Identico |
Il giudice tutelare deve sentire
personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi,
ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa. |
|
Il giudice tutelare provvede, assunte le
necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.
Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica
e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. |
|
Il giudice tutelare può, in ogni tempo,
modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. |
|
In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. |
|
Art. 408. - (Scelta dell’amministratore
di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della
persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile,
preferire il soggetto designato dall’interessato, ovvero dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre,
il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado. |
Art. 408. - (Scelta dell’amministratore
di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della
persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di
gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato
un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la
madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro
il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata. |
Le designazioni di cui al primo comma
possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. |
Identico. |
|
Non possono ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o
privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. |
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa
l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di
sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui
al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che
questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio
del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà
previste nel presente capo. |
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa
l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando
ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno
dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato
presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e
tutte le facoltà previste nel presente capo. |
Art. 409. - (Effetti
dell’amministrazione di sostegno). – Per tutti gli atti che non
formano oggetto dell’amministrazione di sostegno, il beneficiario
conserva la capacità di agire. |
Art. 409. - (Effetti
dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva
la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria
dell’amministratore di sostegno. |
Il beneficiario dell’amministrazione di
sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare
le esigenze della propria vita quotidiana. |
Identico. |
Art. 410. - (Doveri dell’amministratore
di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti
l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario. |
Art. 410. - (Doveri dell’amministratore
di sostegno). – Identico. |
L’amministratore di sostegno deve
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
nel corso della gestione e deve tempestivamente informare il
giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza
nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti
di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. |
L’amministratore di sostegno deve
tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti
dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel
soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il
pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406
possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto
motivato gli opportuni provvedimenti. |
L’amministratore di sostegno non è tenuto a
continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad
eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai
discendenti. |
Identico. |
Art. 411. - (Norme applicabili
all’amministrazione di sostegno). – Si applicano
all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare. |
Art. 411. - (Norme applicabili
all’amministrazione di sostegno). – Identico. |
All’amministratore di sostegno si applicano
altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596,
599 e 779. |
Identico. |
Sono in ogni caso valide le disposizioni
testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di
sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,
ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente. |
Identico. |
Per quanto non espressamente previsto
dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la
sottoposizione all’amministrazione di sostegno è equiparata
all’interdizione ed all’inabilitazione. Tuttavia il giudice
tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di
sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti,
limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l’interdetto o l’inabilitato, non si estendano al
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette
disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a
seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario
direttamente. |
Il giudice tutelare, nel provvedimento con
il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può
disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si
estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto
riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto
motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente. |
Art. 412. - (Atti compiuti dal
beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di
norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti
compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di
disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto
dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere
annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. |
Art. 412. - (Atti compiuti dal
beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di
norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Identico |
Possono essere parimenti annullati su
istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei
suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal
beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle
contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. |
|
Le azioni relative si prescrivono nel
termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è
cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno. |
|
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione
di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di
sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui
all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti
per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al
giudice tutelare. |
Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione
di sostegno). – Identico |
L’istanza è comunicata al beneficiario ed
all’amministratore di sostegno. |
|
Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli
opportuni mezzi istruttori. |
|
Il giudice tutelare provvede altresì, anche
d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di
sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la
piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si
debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne
informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso
l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del
curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la
dichiarazione di interdizione o di inabilitazione». |
|
2. All’articolo 388 del codice civile le
parole: «prima dell’approvazione» sono sostituite dalle seguenti:
«prima che sia decorso un anno dall’approvazione». |
2. Identico. |
3. Dall’applicazione della disposizione di
cui all’articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. |
3. Identico. |
Art.
4. |
Art.
4. |
1. Nel titolo XII del libro primo del
codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti
parole: |
Identico |
«Capo II. - Della interdizione, della
inabilitazione e della incapacità naturale». |
|
2. L’articolo 414 del codice civile è
sostituito dal seguente: |
|
«Art. 414. - (Persone che possono essere
interdette). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i
quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li
rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». |
|
Art.
5. |
Art.
5. |
1. Nel primo comma dell’articolo 417 del
codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone
indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente». |
Identico |
Art.
6. |
Art.
6. |
1. All’articolo 418 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Identico |
«Se nel corso del giudizio di interdizione
o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di
sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il
giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può
adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma
dell’articolo 405». |
|
Art.
7. |
Art.
7. |
1. Il terzo comma dell’articolo 424 del
codice civile è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Nella scelta del tutore dell’interdetto e
del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di
preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con
i criteri, indicati nell’articolo 408». |
|
Art.
8. |
Art.
8. |
1. All’articolo 426 del codice civile, al
primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le altre:
«della persona stabilmente convivente,». |
Identico |
Art.
9. |
Art.
9. |
1. All’articolo 427 del codice civile, al
primo comma è premesso il seguente: |
Identico |
«Nella sentenza che pronuncia
l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di
ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto
senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore». |
|
Art.
10. |
Art.
10. |
1. All’articolo 429 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Identico |
«Se nel corso del giudizio per la revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che,
successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad
istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice
tutelare». |
|
Art.
11. |
Art.
11. |
1. L’articolo 39 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. |
Identico |
Capo
III |
Capo
III |
NORME
DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI |
NORME
DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI |
Art.
12. |
Art.
12. |
1. L’articolo 44 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare
in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e
l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o
dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario». |
|
Art.
13. |
Art.
13. |
1. Dopo l’articolo 46 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il
seguente: |
1. Identico: |
«Art. 46-bis. Gli atti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del
libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di
registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall’articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488». |
«Art. 46-bis. Gli atti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del
libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di
registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto
dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». |
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall’anno
2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
3. Identico. |
Art.
14. |
Art.
14. |
1. L’articolo 47 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 47. Presso l’ufficio del giudice
tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli
interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno». |
|
Art.
15. |
Art.
15. |
1. Dopo l’articolo 49 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il
seguente: |
Identico |
«Art. 49-bis. Nel registro delle
amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere: |
|
1) la data e gli estremi essenziali del
provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni
altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa,
compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405
del codice; |
|
2) le complete generalità della persona
beneficiaria; |
|
3) le complete generalità
dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del
soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di
persona fisica; |
|
4) la data e gli estremi essenziali del
provvedimento che dispone la revoca o la chiusura
dell’amministrazione di sostegno». |
|
Art.
16. |
Art.
16. |
1. All’articolo 51 del codice di procedura
civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono
inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno». |
Identico |
Art.
17. |
Art.
17. |
1. Al capo II del titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e
dell’inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno». |
Identico |
2. Dopo l’articolo 720 del codice di
procedura civile è inserito il seguente: |
|
«Art. 720-bis. - (Norme applicabili ai
procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai
procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716,
719 e 720. |
|
Contro il decreto del giudice tutelare è
ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739. |
|
Contro il decreto della corte d’appello
pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso
per cassazione». |
|
Art.
18. |
Art.
18. |
1. All’articolo 686 del codice di procedura
penale, al comma 1, lettera b), al numero 1 sono aggiunte in
fine le seguenti parole: «, nonché i decreti che istituiscono,
modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».
2. All’articolo 689 del codice di procedura
penale, al comma 2, lettera a), numero 8, le parole: «,
quando l’interdizione o l’inabilitazione è stata revocata» sono
sostituite dalle seguenti: «, quando l’interdizione,
l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno sono state
revocate». |
1. All’articolo 3, comma 1, lettera
p), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè
i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione
di sostegno».
2. All’articolo 24, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla
seguente:
«m) ai provvedimenti di
interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di
sostegno, quando esse sono state revocate».
3. All’articolo 25, comma 1, lettera
m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,
le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o
revocano l’amministrazione di sostegno».
4. All’articolo 26, comma 1, lettera
a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,
le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano
l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;». |
Art.
19. |
Art.
19. |
1. Nell’articolo 92, primo comma,
dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite
le seguenti: «ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti». |
Identico |
Art.
20. |
Art.
20. |
1. La presente legge entra in vigore dopo
sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
Identico |
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