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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Amministratore di sostegno, approvata la proposta di legge

Un provvedimento atteso da tempo. Enorme soddisfazione per l'approvazione della  proposta di legge sull'istituzione dell'Amministratore di sostegno. E' ormai da tempo che aspettavamo l'approvazione di questo  provvedimento. L'Amministratore di sostegno  è una nuova  figura voluta dal centro-sinistra e in particolar modo dalle famiglie  dei disabili che è ormai da diversi anni che aspettano l'approvazione  di questo provvedimento.

Speriamo che il Senato  chiuda in tempi brevi la  discussione della proposta di legge affinché si dia una concreta risposta ai bisogni delle famiglie che sono anni che attendono questa  legge.

L'Amministratore di sostegno è una risposta di civiltà per la  tutela della qualità e della dignità della vita di persone disabili,  anche quando i loro familiari non saranno nella condizioni di poterli
assistere.


XIV Legislatura

Atto Camera  2189

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

 

L'Amministratore di sostegno

I punti salienti del nuovo testo di legge, in discussione al Senato :

1.      L'interdizione non è più obbligatoria.

2.      Si fa avanti con forza l'idea che, per quanto sia possibile, deve essere rispettata la volontà del beneficiario (cioè del della persona a cui è affiancato l'amministratore di sostegno), tanto che l'amministratore di sostegno deve agire sempre d'accordo con il beneficiario e non può prescindere dalla sua volontà.

3.      Rispetto alla scelta dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare (che ha il compito di controllare che tutto avvenga regolarmente) deve tener conto della volontà espressa dal genitore nel testamento, oltre che di quelle del coniuge o dei parenti entro il quarto grado. L'amministratore di sostegno non è retribuito.

4.      È da mettere in evidenza il ruolo dato alla "persona stabilmente convivente", non necessariamente un parente, la quale può essere coinvolta in tutti gli atti giuridici che riguardano il beneficiario (può anche essere nominata amministratore di sostegno).

5.      L'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (come ad es. firmare documenti, comprare, vendere) ed in ciò si differenzia dall'interdizione. L'amministrazione di sostegno è quindi una forma di protezione più rispettosa della dignità del disabile rispetto all'interdizione.

6.      É il giudice tutelare a decidere e ad indicare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno quali sono gli atti che questi ha il potere di compiere al posto del beneficiario e quelli in cui deve essere presente insieme al beneficiario. I poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sull'azione dell'amministratore di sostegno. Questo rende l'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, allo stesso tempo, più trasparente, perché controllabile da terzi, e più elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile.

Sull'iter e sulle discussioni parlamentari vedi il sito www.camera.it o www.senato.it. Ora la legge è in discussione al Senato .

 

L'interdizione

  • Destinatari dell'istituto dell'interdizione sono quelle persone le "quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi" (art. 414 del Codice Civile).
  • Poiché dalla pubblicazione della sentenza l'interdetto perde completamente la capacità di agire e cioè di compiere atti giuridicamente validi, in quanto la sua firma non ha più valore legale (non può ad esempio comprare o vendere immobili, firmare un contratto di lavoro, firmare assegni ecc.), si renderà necessaria la nomina di un tutore che lo rappresenti legalmente, sostituendo con la propria volontà quella dell'interdetto.
  • A rigore, quest'ultimo non potrebbe nemmeno validamente svolgere le azioni quotidiane (es. acquistare un giornale, servirsi di un mezzo pubblico, fare un regalo, ecc.) ma in realtà, per arginare in qualche modo le conseguenze così gravi della pronuncia di interdizione, si ritiene che attività del genere si possano compiere anche senza l'intervento del tutore.
  • All'interdetto sono preclusi poi gli atti giuridici "personalissimi". Egli non potrà ad esempio contrarre matrimonio, fare testamento, ecc.

 

L'inabilitazione

  • Destinatario dell'istituto dell'inabilitazione è quella persona "inferma di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione"
  • "Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici" (art. 415, comma 1 e 2 del Codice Civile).
  • Dalla pubblicazione della sentenza l'inabilitato, mentre conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti di ordinaria amministrazione (es. contratto di lavoro), avrà bisogno dell'assistenza di un curatore, che dovrà dare il proprio assenso nel caso di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (es. vendita di immobili, firme di cambiali o assegni, ecc.).
  • L'inabilitato, per quanto riguarda gli atti che non toccano il patrimoniale (es. matrimonio e diritto di voto elettorale), salvo specifiche previsioni contrarie, conserverà invece la piena capacità.

 

IL TESTO TRASMESSO AL SENATO CON LE MODIFICHE APPORTATE

XIV Legislatura

Atto Senato  375-B

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Testi disponibili:

Testo DDL 375-B

 

21 Ottobre 2003:

da assegnare

Iter:

S. 375

 (assorbe  S. 475)
approvato

21 Dicembre 2001

C. 2189

 (assorbe  C. 340, C. 691, C. 2190, C. 2733)
approvato con modificazioni

15 Ottobre 2003

S. 375-B

da assegnare

21 Ottobre 2003

 

 

Iniziativa Parlamentare:

Sen. Elvio Fassone (DS-U)
Cofirmatari

Giuseppe Maria Ayala (DS-U), Massimo Brutti (DS-U), Guido Calvi (DS-U), Alberto Maritati (DS-U)
Sen. Antonino Caruso (AN) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Stefano Boco (Verdi-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Francesco Carella (Verdi-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Marina Magistrelli (Mar-DL-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Natale Ripamonti (Verdi-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Patrizia Toia (Mar-DL-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001
Sen. Giampaolo Zancan (Verdi-U) aggiunge firma in data 20 Luglio 2001

 

Natura:

ordinaria

 

Presentazione:

Trasmesso in data 21 Ottobre 2003; annunciato nella seduta n.477 del 23 Ottobre 2003

 

Classificazione TESEO:

HANDICAPPATI, TUTELA E CURATELA, AMMINISTRATORI
Articoli

ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.2), ASSISTENZA SOCIALE (Art.2), COMUNI (Art.2), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.2), GENITORI (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.3), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.4), GIUDICI TUTELARI (Art.10, 12 - 15, 17, 19), RENDICONTI (Art.5), TESTAMENTI E LEGATI (Art.3, 6), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.6), SUCCESSIONI (Art.6), COMPETENZA (Art.9), ABROGAZIONE DI NORME (Art.9, 11), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.4, 14), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.14), REVOCA (Art.10, 18), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.3, 8, 16 - 18), CONIUGI (Art.8), CONVIVENTI (Art.8), CASELLARIO GIUDIZIARIO (Art.18)

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 375-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO Antonino, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA e ZANCAN

(V. Stampato n. 375)

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato
della Repubblica il 21 dicembre 2001

(V. Stampato Camera n. 2189)

modificato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 2003

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Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo  I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali


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DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

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Capo I

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Art. 1.

    1. La presente legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

    1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

Art. 2.

    1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

    1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

    1.  Identico:

    «Capo I. - Dell’amministrazione di sostegno.

    «Capo I. - Identico.

    Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell’età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

    Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

    Art. 405. - (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

    Art. 405. - (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

    Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

    Identico.

    Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.

    Identico.

    Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

    Identico.

    Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

    Identico.

        1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

 

        2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

 

        3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

 

        4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

 

        5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

 

        6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

    Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.

    Identico.

    Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

    Identico.

    Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

    Identico.

    Art. 406. - (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.

    Art. 406. - (Soggetti). – Identico

    Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.

 

    I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

 

    Art. 407. - (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

    Art. 407. - (Procedimento). – Identico

    Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

 

    Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

 

    Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

 

    In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

 

    Art. 408. - (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall’interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

    Art. 408. - (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

    Identico.

 

    Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

    Art. 409. - (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Per tutti gli atti che non formano oggetto dell’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

    Art. 409. - (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

    Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

    Identico.

    Art. 410. - (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

    Art. 410. - (Doveri dell’amministratore di sostegno).Identico.

    L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione e deve tempestivamente informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

    L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

    L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

      Identico.

    Art. 411. - (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

    Art. 411. - (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno).Identico.

    All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

      Identico.

    Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

      Identico.

    Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all’amministrazione di sostegno è equiparata all’interdizione ed all’inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, non si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

    Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

    Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

    Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).Identico

    Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

 

    Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

 

    Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

    Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). Identico

    L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

 

    Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

 

    Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

 

    2. All’articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall’approvazione».

    2.  Identico.

    3. Dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    3.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

    1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

    Identico

    «Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

 

    2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

    «Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

 

Art. 5.

Art. 5.

    1. Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

    Identico

Art. 6.

Art. 6.

    1. All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Identico

    «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405».

 

Art. 7.

Art. 7.

    1. Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

    Identico

    «Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408».

 

Art. 8.

Art. 8.

    1. All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le altre: «della persona stabilmente convivente,».

    Identico

Art. 9.

Art. 9.

    1. All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

    Identico

    «Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».

 

Art. 10.

Art. 10.

    1. All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Identico

    «Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

 

Art. 11.

Art. 11.

    1. L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

    Identico

Capo III

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE,

DI COORDINAMENTO E FINALI

NORME DI ATTUAZIONE,

DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

Art. 12.

    1. L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

    Identico

    «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

 

Art. 13.

Art. 13.

    1. Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

    1.  Identico:

    «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

    «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

    2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3.  Identico.

Art. 14.

Art. 14.

    1. L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

    Identico

    «Art. 47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

 

Art. 15.

Art. 15.

    1. Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

    Identico

    «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

 

        1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;

 

        2) le complete generalità della persona beneficiaria;

 

        3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

 

        4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno».

 

Art. 16.

Art. 16.

    1. All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

    Identico

Art. 17.

Art. 17.

    1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell’inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno».

    Identico

    2. Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

    «Art. 720-bis. - (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

 

    Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.

 

    Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

 

Art. 18.

Art. 18.

    1. All’articolo 686 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera b), al numero 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».

    2. All’articolo 689 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera a), numero 8, le parole: «, quando l’interdizione o l’inabilitazione è stata revocata» sono sostituite dalle seguenti: «, quando l’interdizione, l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno sono state revocate».

    1. All’articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».

    2. All’articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

        «m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

    3. All’articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».

    4. All’articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

Art. 19.

    1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

    Identico

Art. 20.

Art. 20.

    1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico

 

 


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