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E’ NECESSARIO L’AVVOCATO PER OTTENERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? La Corte costituzionale , con l’Ordinanza 128/07, depositata il 19 Aprile 2007 ha rigettato la richiesta di declaratoria di incostituzionalità della L.n. 6/04 sull’amministratore di sostegno, nella parte in cui non prevede obbligatoriamente la presenza di un avvocato a difesa dei diritti fondamentali del beneficiario, avanzata dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, Sezione di Chioggia. La questione sollevata dal Giudice tutelare era assai interessante e penetrante: il Giudice sosteneva che la mancata previsione dell’obbligatoria assistenza di un avvocato rendeva incostituzionali la L.n. 6/07 per contrasto con gli art 2,3 e 24 della Costituzione. I rilievi erano molto pertinenti. Infatti il Giudice sosteneva che se è vero che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno potrebbe talora spogliare il beneficiario del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuendolo all’amministratore di sostegno, allora in tali casi verrebbe meno il diritto di difesa del beneficiario circa la riduzione sostanziale della sua sfera di libertà . Quindi la mancata previsione di una presenza obbligatoria di un difensore legale contrasterebbe con l’art 2 della Costituzione che riconosce i diritti fondamentali della persona. Inoltre questa mancata previsione renderebbe incostituzionale la legge con riguardo agli art 3 Cost., diritto di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e all’art 24 Cost., irrinunciabile diritto di difesa in giudizio. In parole povere, il Giudice tutelare riteneva che la L.n. 6/04, per troppo volere agevolare il beneficiario, in sostanza verrebbe a danneggiarlo, privandolo di quelle garanzie costituzionali previste per tutti durante i procedimenti giurisdizionali. La corte costituzionale ha rigettato la richiesta, non perché l’abbia ritenuta infondata, ma perché l’ha ritenuta non sufficientemente motivata. Infatti la Corte fa presente che su questo punto si è già pronunciata la Cassazione con la Sentenza n.25366/06 che ha distinto tra quegli atti , la cui privazione riduce la sfera di libertà del beneficiario e che quindi richiedono l’assistenza di un avvocato ( afd es. divieto di alienazione di beni, assunzione di ipoteche ) e quegli atti meno importanti la cui privazione , non riducendo la sfera di libertà del beneficiario, non richiedono la presenza di un difensore legale ( ad es. riscossione della pensione, pagamento delle bollette telefoniche ). Secondo la V Corte Costituzionale il Giudice tutelare non ha effettuato questa distinzione , chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità della legge con riguardo a tutti gli atti che vengono vietati al beneficiario,poiché attribuiti all’amministratore di sostegno. Posta la questione in termini così generali, secondo la Corte la richiesta è da considerarsi inammissibile. Ciò comporta alcune conseguenze: Per il momento , non essendovi una pronuncia di incostituzionalità, rimarrà la disparità fra quei Giudici che richiedono e quelli che non richiedono la presenza obbligatoria di un difensore legale. In secondo luogo, trattandosi di una sentenza che rigetta la richiesta di incostituzionalità, la richiesta , riformulata con le precisazioni della Corte costituzionale, può essere sempre ripresentata, probabilmente con esito positivo, specie sulla base delle indicazioni della Cassazione. In terzo luogo, ciò significa che se si vuole evitare il ricorso all’interdizione ed all’inabilitazione, occorre modificare la stessa l.n. 6/07 ed abrogare i due istituti sopra detti, come da tempo chiede il prof Paolo Cendon, autore della legge sull’amministratore di sostegno. Però, fermi restando i rilievi della Cassazione, nei casi più gravi, sembra difficile escludere la presenza obbligatoria di un difensore legale; e ciò renderà più costose quelle pratiche. Sarà opportuno conoscere in merito il parere del prof Cendon, che è stato l’autore di questa importante legge Salvatore Nocera |
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