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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Coordinamento Antidroga

Cooperazione Internazionale

Quadro Normativo

Relazione Annuale 2000

Le droghe

Precursori e Sostanze Chimiche Essenziali

Nozioni e caratteristiche

Obblighi degli Operatori Commerciali

Sostanze Classificat

 

Normativa

Il quadro di riferimento che ne è scaturito nell'ambito della collaborazione internazionale e il principio ispiratore della legislazione comunitaria e nazionale è l'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che detta le linee guida istitutive del regime internazionale di controllo delle sostanze.

Per quanto attiene alla normativa comunitaria si fa riferimento, in particolare, a:

  • Direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE;
  • Regolamento CEE n.3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • Regolamento CEE n.900/92 del Consiglio del 31 marzo 1992 che modifica il regolamento n.3677/90;
  • Regolamento CEE n.3769/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento CEE n.3677/90;
  • Regolamento CE n.1485/96della Commissione del 26 luglio 1996, recante modalità di applicazione della direttiva 92/109 del Consiglio riguardo alla dichiarazione dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • Regolamento CE n.1533/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica il regolamento CE n.1485/96.

La normativa nazionale è inserita nell'art.70 del D.P.R. 309/90 del 9 ottobre 1990, così come modificato dal D.Lgs. n.258/96 del 12 aprile 1996.

In sintesi, la normativa italiana, che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 92/109/CEE del 14 dicembre 1992, ha individuato e classificato le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti, suddividendole in tre categorie differenti, riportate nell'allegato, e prevedendo una serie di obblighi per gli operatori commerciali del settore che intervengono a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione di sostanze classificate.

Contemporaneamente, la normativa individua nel Ministero della Sanità e nel Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - gli organi preposti, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni ministeriali per le attività degli operatori del settore ed al controllo teso a garantire che la commercializzazione delle sostanze chimiche classificate abbia esclusivamente scopi leciti.


ALLEGATO

Sostanze classificate suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti e sostanze psicotrope

CATEGORIA 1

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Efedrina

Ergometrina

Ergotamina

Acido lisergico

1-Fenil-2-propanone

Pseudoefedrina

Acido N-acetilantrenilico

3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone

Isosafrolo (cis + trans)

Piperonale

Safrolo

 

 

 

 

Fenilacetone

 

 

Acido-2- acetammidobenzoico

 

 

 

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 2

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Anidride acetica
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Piperidina

 

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 3

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Acetone (*)

Etere etilico (*)

Metiletilchetone (MEK) (*)

Toluene (*)

Permanganato di potassio (*)

Acido solforico

Acido cloridrico

 

Ossido di dietile

Butanone

 

 

 

Cloruro di idrogeno

(*) i sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


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