Coordinamento
Antidroga
Cooperazione
Internazionale
Quadro
Normativo
Relazione
Annuale 2000
Le
droghe
Precursori e Sostanze Chimiche Essenziali
Nozioni
e caratteristiche
Obblighi
degli Operatori Commerciali
Sostanze
Classificat
Normativa
Il quadro di riferimento che ne
è scaturito nell'ambito della collaborazione internazionale
e il principio ispiratore della legislazione comunitaria e nazionale
è l'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, adottata a Vienna
nel 1988, che detta le linee guida istitutive del regime
internazionale di controllo delle sostanze.
Per quanto attiene alla normativa comunitaria
si fa riferimento, in particolare, a:
- Direttiva
92/109/CEE
del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione
e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- Direttiva
93/46/CEE
della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica
gli allegati alla direttiva 92/109/CEE;
- Regolamento
CEE n.3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure
intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- Regolamento
CEE n.900/92 del Consiglio del 31 marzo 1992 che modifica il
regolamento n.3677/90;
- Regolamento
CEE n.3769/92 della Commissione del 21 dicembre 1992,
concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento CEE
n.3677/90;
- Regolamento
CE n.1485/96della Commissione del 26 luglio 1996, recante
modalità di applicazione della direttiva 92/109 del Consiglio
riguardo alla dichiarazione dell'acquirente circa l'uso
specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione
illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
- Regolamento
CE n.1533/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica
il regolamento CE n.1485/96.
La normativa nazionale è inserita nell'art.70 del
D.P.R. 309/90 del 9 ottobre 1990, così come modificato dal D.Lgs.
n.258/96 del 12 aprile 1996.
In sintesi, la normativa italiana, che ha recepito
nell'ordinamento la direttiva 92/109/CEE del 14 dicembre 1992, ha
individuato e classificato le sostanze suscettibili di impiego per
la produzione di stupefacenti, suddividendole in tre categorie
differenti, riportate nell'allegato, e prevedendo una serie di
obblighi per gli operatori commerciali del settore che intervengono
a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o
distribuzione di sostanze classificate.
Contemporaneamente, la normativa individua nel
Ministero della Sanità e nel Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
- gli organi preposti, rispettivamente, al rilascio delle
autorizzazioni ministeriali per le attività degli operatori del
settore ed al controllo teso a garantire che la commercializzazione
delle sostanze chimiche classificate abbia
esclusivamente scopi leciti.
ALLEGATO
Sostanze
classificate suscettibili di impiego per
la produzione di stupefacenti e sostanze psicotrope
CATEGORIA
1
Sostanza
|
Denominazione
NC (se diversa)
|
Efedrina
|
Ergometrina
|
Ergotamina
|
Acido lisergico
|
1-Fenil-2-propanone
|
Pseudoefedrina
|
Acido N-acetilantrenilico
|
3,4-Metilenodiossifenil
2-propanone
|
Isosafrolo
(cis + trans)
|
Piperonale
|
Safrolo
|
|
|
|
|
|
Fenilacetone
|
|
|
Acido-2-
acetammidobenzoico
|
|
|
|
|
I
sali delle sostanze che figurano nella presente
categoria in tutti i casi in cui è
possibile la presenza di tali sali.
|
|
CATEGORIA
2
Sostanza
|
Denominazione
NC (se diversa)
|
Anidride
acetica
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Piperidina
|
|
I
sali delle sostanze che figurano nella presente
categoria in tutti i casi in cui è
possibile la presenza di tali sali.
|
|
CATEGORIA
3
Sostanza
|
Denominazione
NC (se diversa)
|
Acetone (*)
|
Etere etilico (*)
|
Metiletilchetone
(MEK) (*)
|
Toluene (*)
|
Permanganato di potassio (*)
|
Acido solforico
|
Acido cloridrico
|
|
|
Ossido di dietile
|
Butanone
|
|
|
|
Cloruro di idrogeno
|
|
(*)
i sali delle sostanze che figurano nella presente
categoria, tranne l'acido solforico e l'acido
cloridrico, in tutti i casi in cui è
possibile la presenza di tali sali.
|
|