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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Amministrazione Provinciale Macerata.
Accordo Provinciale di Programma per l'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili.

ACCORDO PROVINCIALE DI PROGRAMMA

PER

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE

DELLE PERSONE DISABILI

I N D I C E


Premessa

 

CAPITOLO I


Art. 1 - riferimenti normativi
Art. 2 - durata
Art. 3 - criteri generali
Art. 4 - enti partecipanti
Art. 5 - finalità ed obiettivi
Art. 6 - consulta per l'attuazione dell'accordo di programma
Art. 7 - integrazione scolastica
Art. 8 - corsi di formazione professionale
Art. 9 - inserimento lavorativo
Art. 10 - centro di documentazione
Art. 11 - forme di assistenza scolastica
Art. 12 - studenti con handicap in situazione di gravità
Art. 13 - continuità educativa
Art. 14 - attività extrascolastiche
Art. 15 - aggiornamento
Art. 16 - impegni finanziari
Art. 17 - collegio di vigilanza
Art. 18 - strutture operative
Art. 19 - modalità organizzative

 

CAPITOLO II


Art. 20 - competenze delle UU.SS.LL.
Art. 21 - competenze dell'Istituzione Scolastica
Art. 22 - competenze dell'Amministrazione Provinciale
Art. 23 - competenze Comunali

 

PREMESSA


La Provincia di Macerata, il Provveditorato agli Studi di Macerata, le UU.SS.LL. del territorio provinciale, i Comuni e le Comunità Montane ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e i corsi di Formazione Professione, al fine di garantire a tutta la popolazione studentesca che frequenta gli istituti di propria competenza la completa possibilità di attuazione del diritto alla realizzazione di Sè nella persona, negli apprendimenti e nella socializzazione, riconoscono la necessità di un comune impegno rivolto a ridurre o eliminare - per quanto attuabile in base alle loro possibilità, potenzialità e competenze - le cause di disagio ed emarginazione ed a promuovere tutte le opportunità e le iniziative che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo individuale e sociale dei soggetti in età evolutiva.
In particolare, essendo il presente accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 13 della Legge Quadro n. 104/92 e del D.M.P.I. del 9/7/92 (applicativo della stessa), esso rivolge particolare attenzione alle persone in situazione di handicap che frequentano, in qualità di studenti, scuole di istruzione secondaria ed artistica nonchè centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale, al fine di eliminare le incidenze cliniche, psicologiche, didattiche e sociali che concorrono a formare una situazione di handicap.
Il diritto all'accesso alla scuola superiore degli studenti in situazione di handicap, e stato legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 che sancisce uguali diritti per tutti gli studenti, assicurando anche servizi di trasporto, abbattimento delle barriere architettoniche ed assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.
La situazione di handicap interessa la persona che ne esprime maggiormente la sofferenza ed essa, proprio in quanto situazione, coinvolge ogni altro soggetto responsabile del contesto di relazioni significative di quella stessa persona.
Pertanto le parti riconoscono come prioritario il perseguimento di tutte quelle finalità che garantiscono la rimozione dei pregiudizi concettuali e culturali, i quali riducono la situazione di handicap ad una minorazione e negano la persona con le sue opportunità esistenziali originali.
A tal fine saranno inoltre promosse iniziative volte ad affermare il principio per cui la coesistenza con le persone in situazione di handicap, rappresenta occasione di arricchimento alla cultura dell'integrazione delle diversità.
Il presente accordo di programma regola i rapporti tra le suddette istituzioni, attraverso il coordinamento delle specifiche competenze, ai sensi della normativa vigente in materia.
Le parti concordano altresì di stipulare intese interistituzionali a livello provinciale e comunale su appositi progetti operativi finalizzati all'orientamento scolastico e professionale previsti dal presente accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 13 della Legge Quadro n. 104/92 e del D.M.P.I. del 9/7/92 (applicativo della stessa).

 

CAPITOLO I


 

Art.1

RIFERIMENTI NORMATIVI


L'accordo viene stipulato ai sensi del seguente disposto normativo:
- Legge nº 67 del 18 marzo 1993;
- Legge Quadro nº 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della Legge Quadro sopra ricordata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- Leggi della Regione Marche nº 18/1996, nº 43/1988, nº 16/1990, nº 42/1992;
- D.P.R. del 24/02/1994 G.U. del 15 aprile 1994;
- Legge nº 142 del 1990;

 

Art. 2

DURATA


La durata dell'accordo viene fissata in tre anni a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche dell'atto del Presidente di cui all'art. 27, 4º comma, Legge nº 142/90 di approvazione del presente accordo e può essere prorogata per un ulteriore periodo che sarà determinato d'intesa tra tutti i singoli firmatari.

 

Art. 3

CRITERI GENERALI


Al fine di coordinare le attività di rispettiva competenza alle disposizioni e agli indirizzi contenuti nella legge 104/92, relativamente alla frequenza degli allievi in situazione di handicap presso le istituzioni scolastiche e formative successive alla scuola dell'obbligo, i sottoscritti firmatari concordano sulla necessità di:
a) provvedere alla ricognizione e all'aggiornamento della situazione degli alunni con handicap frequentanti sia la scuola secondaria di 2º grado, sia i corsi di formazione professionali;
b) determinare le procedure da attuare per rendere sostanzialmente omogeneo e condiviso il percorso di integrazione;
c) definire i percorsi formativi in modo da renderli adeguati alle esigenze della singola persona;
d) individuare le articolazioni, la qualità degli interventi, i tempi e le possibili variabili da considerare nella definizione del processo di integrazione;
e) assicurare il diritto alla prosecuzione della carriera scolastica dopo la scuola dell'obbligo anche attivando procedure idonee a facilitare la continuità educativa nella fase di passaggio alla scuola secondaria di 2º grado o alla formazione professionale;
f) rendere possibile la frequenza degli alunni con deficit (sensoriale, fisico e psichico) nelle istituzioni scolastiche e formative di 2º grado attuando progressivamente l'eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione, assicurando l'agibilità e l'uso dei laboratori (scientifici, tecnologici, ecc.);
g) attivare in modo sistematico forme qualificate di orientamento.

 

Art. 4

ENTI PARTECIPANTI


Alla stipula del presente accordo di programma di livello provinciale concorrono:

1) LA PROVINCIA DI MACERATA:
- per le funzioni specifiche nel settore sociale di cui all'art. 14 della Legge n. 142/90 attinenti la promozione ed il coordinamento di attività, nonchè la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale;
- per i compiti primari di programmazione descritti all'art. 15 della medesima legge 142/90:
- per le competenze connesse all'istruzione secondaria di 2º grado ed artistica ed alla formazione professionale, delega regionale formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, di cui alla lettera i), art. 14, Legge 142/90;
- per le competenze in materia di assistenza agli alunni minorati della vista e dell'udito della scuola di ogni ordine e grado (ai sensi della legge 67/93).

2) IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA:
- in relazione alle competenze di legge nel territorio provinciale, in particolare per quanto previsto agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 104/92, dal D.M.P.I. 9/7/92 (Accordi di programma) e dal D.M. 122/94.

3) LE AZIENDE U.U.S.S.L.L. 8 - 9 - 10:
- in relazione alle competenze di legge in materia di prevenzione e diagnosi precoce, cura, riabilitazione e medicina legale, in particolare per quanto previsto agli artt. 19 e 26 della legge 833/78 come modificata con D.P.R. 502/92 e D.P.R. 517/93 e dagli artt. 6, 7 e 13 della legge 104/92 e del D.P.R. 24/2/94 (G.U. 15/4/94).

4) I COMUNI DI: Macerata, Civitanova Marche, Tolentino, Camerino, Matelica, San Severino Marche, Recanati, Sarnano, Potenza Picena, Corridonia, San Ginesio, Cingoli, nel cui territorio insistono le istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-obbligo; LE COMUNITA' MONTANE - ZONA "G" CINGOLI, ZONA "H" SAN SEVERINO M., ZONA "I" CAMERINO, ZONA "L" SAN GINESIO;
- in relazione ai compiti in materia di prevenzione delle situazioni di handicap, all'assistenza, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone che ne sono portatrici, ai trasporti;
- per le competenze in ordine all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa delle persone portatrici di handicap, all'istituzione di servizi di aiuto personale, agli interventi a favore delle persone in situazione di gravità di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13 c. 3 della legge n. 104/92.

Per l'attuazione del presente accordo gli Enti firmatari convengono sull'esigenza di stabilire rapporti, tramite consultazioni, convenzioni ed ogni altra forma di collaborazione con le seguenti formazioni sociali:
- Associazioni rappresentative di persone disabili operanti nel territorio interessato;
- Associazioni del mondo del lavoro (sindacali, imprenditoriali, artigiane, commerciali, ecc.);
- Aggregazioni di volontariato, riconosciute sulla base della Legge Quadro n. 266 dell'11/8/1991;
- Cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.

 

Art. 5

FINALITA' E OBIETTIVI


Nella formulazione dei singoli percorsi di integrazione della persona disabile, e considerato prioritario e decisivo l'intervento della sua famiglia e della persona stessa; l'integrazione nelle istituzioni scolastiche formative post-obbligo e nel mondo del lavoro e facilitata mediante forme di coordinamento, a livello provinciale.
Gli Enti firmatari, pertanto, stabiliscono di concorrere ad individuare, definire, rendere praticabile ed attuare, in accordo con l'allievo e la sua famiglia, i percorsi formativi (scolastici, lavorativi, ecc.) ritenuti necessari per rispondere alle sue esigenze personali, sociali e lavorative.
Tra i possibili percorsi formativi si segnalano i seguenti:
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento del diploma di qualifica o di licenza e di maturità nelle scuole secondarie di 2º grado;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento di una qualifica professionale nell'ambito dell'istruzione e/o della formazione professionale;
- percorsi integrati sperimentali ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 845/78 e dell'art. 13 della legge 104/92;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità ai fini di un inserimento lavorativo opportunamente assistito;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità dell'alunno stesso in previsione di inserimento in centri socio-riabilitativi ed educativo-diurni.

 

Art. 6

CONSULTA PER L'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA


Per il perseguimento delle finalità previste nel presente accordo è istituita presso la Sede Provinciale la Consulta per l'attuazione dell'accordo di programma composta dai membri componenti del Coordinamento Provinciale per la tutela delle persone handicappate previsto all'art. 4, 2º comma, della L.R. 04.06.1996 nº 18 integrato, per le attività di cui al presente accordo, con:
- 1 rappresentante della Prefettura;
- 1 rappresentate dell'Agenzia Regionale per l'impiego;
- 1 delegato dei Capi di Istituto.

Per il conseguimento di specifici obiettivi nel contesto delle politiche in favore dell'handicap sottese dal presente accordo la Consulta può altresì convocare, in audizione, rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, del lavoro e delle istituzioni pubbliche o private oltre che rappresentanti di Associazioni non-profit o del privato sociale particolarmente impegnate, sia discrezionalmente che per compiti di istituto, alla risoluzione delle problematiche afferenti il recupero sociale e personale del disabile.

 

Art. 7

INTEGRAZIONE SCOLASTICA


L'integrazione scolastica viene attuata ai sensi degli artt. 12, 13, 14, e 16 della Legge Quadro.
In ottemperanza a quanto previsto dalla stessa legge, si conviene che le modalità operative da seguire per la concreta attuazione dei percorsi per l'integrazione scolastica, siano periodicamente messe a punto e definite collegialmente dal Gruppo Interistituzionale di cui all'art. 15 c.1, L. 104/92 (in seguito denominato GLIP).
Tali modalità sono comunque verificate annualmente, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dai gruppi di lavoro di cui all'art. 15 c. 2 legge 104/92, dalle istituzioni scolastiche, dai servizi interessati e dalle famiglie degli allievi handicappati.

 

Art. 8

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE


La Provincia all'interno del Piano Annuale di Formazione Professionale e della Programmazione del Fondo Sociale Europeo provvede ad attivare diversi percorsi formativi (corsi ordinari di base, di specializzazione, orientamento, propedeutici, speciali, alternanza formazione lavoro, borse lavoro) e all'interno di questi fornire l'insegnante di sostegno e, laddove necessario, una specifica figura professionale con compiti di assistenza all'autonomia personale.
Per l'assistenza si potrà ricorrere anche all'apporto di obiettori di coscienza, di forze del volontariato, di operatori di cooperative sociali e di servizio in possesso dei necessari requisiti o qualificati attraverso specifici interventi di formazione e aggiornamento.
Il personale ausiliario collaborerà, nell'ambito delle proprie mansioni, all'assistenza alla persona.
I Corsi dovranno essere forniti di sussidi e delle attrezzature necessarie, ai sensi dell'art. 17, c.1, della Legge Quadro 104/92.

 

Art. 9

INSERIMENTO LAVORATIVO


a) orientamento professionale

Per non interrompere il processo formativo avviato nella scuola e sviluppare coerentemente un'azione informativa mirata a fornire occasioni e percorsi di orientamento professionale a soggetti in situazione di handicap, quale ausilio per l'inserimento lavorativo, gli Enti firmatari convengono sulla opportunità di prevedere iniziative finalizzate all'orientamento professionale (tirocinio o stages guidati, borse lavoro e corso di orientamento professionale, moduli di orientamento etc.).
A tal fine l'Amministrazione Provinciale impegna l'Ufficio Orientamento Professionale a proporre ai Presidi delle Scuole Superiori un programma di iniziative a livello distrettuale o provinciale per l'orientamento professionale, rivolte in modo diversificato ad operatori socio-sanitari e della scuola impegnati per l'integrazione degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso, agli stessi studenti e ai genitori interessati.

b) integrazione lavorativa

E' istituito presso la Sede Provinciale il SERVIZIO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO denominato S.I.L..
Uno degli obiettivi di tale servizio è quello di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani che vivono situazioni di handicap fisico, psichico e sensoriale, ferme restando le competenze comunali ex Legge Regionale nº 18/96.
Il S.I.L. si inserisce come servizio di mediazione tra lavoro e disabilità mediante:
- il monitoraggio delle disponibilità delle imprese in riferimento all'offerta di lavoro;
- l'identificazione dei profili professionali;
- la definizione di itinerari e processi di inserimento lavorativo attraverso una valutazione attenta degli ambienti di lavoro e in conformità alle indicazioni contenute nei piani educativi personalizzati;
- il sostegno all'inserimento attraverso la creazione di una rete di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali;
- l'istituzione della figura del responsabile dell'inserimento lavorativo.

c) tirocinio prelavorativo

In riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/12/1993 (G.U. 20/12/1993 n. 297) gli Enti firmatari si impegnano:
1) a creare le condizioni per rendere disponibili nei propri organici posti da coprire con persone disabili, previo periodo di tirocinio lavorativo;
2) ad attivare il rapporto convenzionale con la Commissione provinciale per l'impiego di cui all'art. 5 della Direttiva;
3) a procedere alla emanazione dei conseguenti bandi per la formazione delle graduatorie di ammissione al tirocinio prelavorativo;
4) a trasformare eventualmente i rapporti di tirocinio prelavorativo, non traducibili in nomina in ruolo, in rapporto di inserimento sociale mediante assunzione a frequentare l'ambiente di lavoro, in attesa di individuare appropriate soluzioni lavorative.

d) continuità educativa

Il Piano Educativo Personalizzato sarà messo a disposizione (con l'impegno al rispetto del segreto professionale) delle Istituzioni Scolastiche e della struttura di Formazione Professionale che accoglieranno le persone disabili dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico.

 

Art. 10

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE


Le parti si impegnano a sostenere il funzionamento del CENTRO DI DOCUMENTAZIONE HANDICAP, collegato in rete tra le parti contraenti ed altre agenzie operanti nel campo dell'handicap.
Il Centro di documentazione raccoglierà materiale bibliografico, dati, ausili e sussidi anche al fine di offrire consulenze gratuite e possibili sostegni alle iniziative delle istituzioni scolastiche e alle famiglie; organizzerà seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, promuoverà o curerà ricerche con finalità didattiche e/o psicopedagogiche.

 

Art. 11

FORME DI ASSISTENZA SCOLASTICA


Gli enti sottoscrittori, come previsto anche dalla Legge-Quadro 104/92, si impegnano ad attuare l'assistenza agli studenti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali tali da ridurre o impedire l'autonomia e la comunicazione secondo le rispettive competenze.
I Comuni gestiranno l'attività per l'assistenza in ambito scolastico secondo le modalità previste dal D.P.R. 616/77 e successive modificazioni e dalla Legge 142/90, provvedendo agli interventi assistenziali in favore degli studenti in situazione di handicap che frequentano scuole medie superiori in Comuni diversi da quello di residenza, individuando le forme di coordinamento degli interventi stessi.
L'assistenza potrà essere attuata anche attraverso convenzioni con organismi associativi, di cui all'art. 38 della Legge Quadro 104/92.
Le esigenze di assistenza dovranno essere indicate nella Diagnosi Funzionale sulla base delle effettive necessità proprie dei singoli casi.
Le funzioni assistenziali relative alla comunicazione e all'autonomia per gli alunni con handicap sensoriali, saranno assicurate dalla Provincia, per quanto di competenza, e ai sensi della C.M.P.I. n. 262/88, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia.
Gli interventi assistenziali non possono essere confusi con le funzioni didattico-educative, proprie degli insegnanti, e consistono orientativamente in:
- collaborazione per spostamenti all'interno ed all'esterno della scuola;
- assistenza alla persona disabile (cura all'igiene personale, assistenza in tutte le attività didattico educative);
- assistenza volta a facilitare la comunicazione interpersonale.

 

Art. 12

STUDENTI CON HANDICAP
IN SITUAZIONE DI GRAVITA'


Gli Enti firmatari, in coerenza con quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 215/87 e dalla successiva C.M.P.I. n. 262/88, ribadiscono che il diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap e si impegnano a garantire interventi prioritari agli studenti in situazione di gravità (art. 12 c. 4 Legge 104/92).
Ogni Ente secondo le proprie competenze si impegna ad assicurare alle scuole, nelle quali sono inseriti gli studenti in situazione di gravità, la dotazione di attrezzature tecniche, sussidi didattici specifici nonchè personale addetto all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, adeguatamente preparato ed in numero sufficiente.

 

Art. 13

CONTINUITA' EDUCATIVA


Gli Enti firmatari si impegnano inoltre ad assicurare, ognuno secondo le proprie competenze, la continuità educativa per il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica e formativa della persona disabile.

 

Art. 14

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Il gruppo incaricato della stesura del Piano Educativo Personalizzato potrà individuare le attività e le esperienze extrascolatiche più confacenti alle caratteristiche di ciascun soggetto in situazione di handicap.
Per assicurare agli studenti l'effettiva partecipazione alle attività prescelte, gli Enti di competenza dovranno attivare i necessari interventi organizzativi: trasporto accompagnamento, ecc.
Per offrire allo studente con handicap adeguato sostegno psicologico e didattico, gli Enti firmatari potranno attivare, anche con la collaborazione delle associazioni e del volontariato, interventi domiciliari idonei a sostenere l'attività di studio invididuale.

 

Art. 15

AGGIORNAMENTO


Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano ad attivare iniziative di aggiornamento comuni, rivolte a tutto il personale interessato, finalizzate principalmente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze.
Per dette iniziative di aggiornamento gli Enti firmatari potranno avvalersi della collaborazione e della consulenza degli IRRSAE, delle Università degli Studi e delle Istituzioni Pubbliche e Private.

 

Art. 16

IMPEGNI FINANZIARI


In attuazione del presente Accordo, ciascun Ente firmatario si impegna a stanziare annualmente nel proprio bilancio le somme corrispondenti agli oneri stimati necessari per garantire l'attuazione degli impegni assunti risultanti dal seguente prospetto:

COMUNI
- eliminazione barriere
architettoniche e di comunicazione £ ------.------.------ Cap. --------------------

- agibilità laboratori £ ------.------.------ Cap. --------------------
- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SILH - Centro Documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------

- personale per assistenza
scolastica £ ------.------.------ Cap. --------------------

- personale per trasporto e
accompagnamento £ ------.------.------ Cap. --------------------

- dotazione di attrezzature £ ------.------.------ Cap. --------------------

- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap. --------------------
PROVINCIA
- Conferenze per orientamento
professionale £ ------.------.------ Cap. --------------------

- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SILH - Centro documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------

- personale per assistenza scolastica £ ------.------.------ Cap. --------------------
- personale per assistenza ai corsi di
formazione professionale £ ------.------.------ Cap. --------------------

- eliminazione barriere
architettoniche e di comunicazione £ ----.---.---- Cap. --------------------


- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap. --------------------

UU.SS.LL.

- personale per diagnosi £ ------.------.------ Cap. -------------------

- personale per riabilitazione £ ------.------.------ Cap. --------------------

- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento -
osservatorio SILH - Centro
documentazione - aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------

- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap. --------------------

PROVVEDITORATO
- personale di sostegno £ ------.------.------ Cap. --------------------

- attrezzature ed ausili didattici £ ------.------.------ Cap. --------------------

- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SIHL - Centro documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------

- incentivazione per partecipazione
a corsi di aggiornamento £ ------.------.------ Cap. --------------------

Ciascun Ente si impegna altresì a recapitare agli altri Enti firmatari il suddetto prospetto, corredato delle cifre rese disponibili, entro il mese di gennaio 1997.
A partire dal 2º anno di vigenza dell'accordo gli Enti firmatari si impegnano altresì ad approntare preventivamente rispetto ai propri bilanci i prospetti di cui sopra, completi delle somme ritenute necessarie alla luce delle esigenze emergenti per l'esercizio finanziario successivo.
I prospetti suddetti, posti tempestivamente a disposizione degli Enti firmatari verranno esaminati e discussi in apposita conferenza deputata a fare il punto sull'attuazione del presente accordo ed eventualmente a rimodulare obiettivi e modalità di attuazione.

 

Art. 17

COLLEGIO DI VIGILANZA


Ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/90 n. 142 e dell'art. 6 del D.l. del 9/7/92 è costituito il COLLEGIO di VIGILANZA sull'esecuzione del presente accordo di programma composto da:
* un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, che lo presiede,
* un delegato del Prefetto;
* un rappresentante dei Comuni e delle Comunità Montane;
* un rappresentante del Provveditorato;
* un rappresentante delle U.U.S.S.L.L.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio di Vigilanza, si avvale della collaborazione delle strutture responsabili operanti presso gli Enti firmatari.
Ad esso sono conferiti i poteri di cui all'art. 27 della succitata legge.

 

Art. 18

STRUTTURE OPERATIVE


Gli Enti firmatari si attiveranno al fine di istituire al proprio interno strutture operative finalizzate all'attuazione dei presenti accordi, individuando anche precisi referenti.
Le modalità operative di tali strutture in materia di coordinamento saranno delineate concordandole tra le parti.

 

Art. 19

MODALITA' ORGANIZZATIVE


Incontri interistituzionali

Gli Enti firmatari, attraverso le proprie strutture operative di cui all'art. 18 del presente accordo, prevedono incontri, di norma, trimestrali finalizzati al confronto e alla verifica fra gli operatori delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva, dei Servizi convenzionati, del Gruppo "H" del Provveditorato ed i referenti degli Enti Locali.
Gli incontri saranno convocati dall'Ente Promotore.

Individuazione dell'alunno in situazione di handicap

L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha inizio con l'accesso al Servizio Sociale dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) del genitore e della "segnalazione da parte del Capo d'Istituto, previo consenso informato del genitore stesso.
Il Servizio Sociale attiva le procedure conseguenti previste dalla Legge.

Diagnosi Funzionale

La Diagnosi Funzionale è un atto complesso che prevede la ricomposizione, in un quadro complessivo, di diagnosi medica, valutazione psicologica e sociale, finalizzata soprattutto all'individuazione delle potenzialità del soggetto. Il modello per la Diagnosi Funzionale è controfirmato dalle figure dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva che l'hanno elaborato. La Diagnosi Funzionale, redatta in forma estesa, costituisce la base per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del successivo Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.).
a) - Di norma la figura per l'attivazione degli adempimenti relativi all'attivazione dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva viene individuata nell'Assistente Sociale.
b) - Le figure professionali coinvolte nelle funzioni dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva sono quelle che, caso per caso, seguono l'alunno in situazione di handicap.
c) - I Centri privati convenzionati che hanno in carico soggetti che si avvalgono dei benefici di che trattasi, sono tenuti a fornire gli stessi adempimenti richiesti alle UU.SS.LL.
d) - I soggetti seguiti da Centri o specialisti privati non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale devono essere valutati dagli specialisti della Unità Multidisciplinare Età Evolutiva di appartenenza, che provvedono a redigere la Diagnosi Funzionale.
e) - La Diagnosi Funzionale è redatta all'atto della prima richiesta dell'intervento didattico specializzato ed è modificata, nell'arco della intera carriera scolastica dell'alunno, in concomitanza ad eventuali variazioni significative del quadro clinico - funzionale, redatte nei tempi e con le procedure di cui all'art. 3, cc. 4 e 5 del DPR 24.2.94. La Diagnosi Funzionale sarà ripresentata, o confermata nel caso in cui non siano riscontrate variazioni significative, all'Amministrazione Scolastica ogni anno scolastico per gli adempimenti di competenza (assegnazione degli insegnanti specializzati).
f) - L'Unità Multidisciplinare rilascia ai genitori dell'alunno che provvederanno a consegnarla alla scuola, la Diagnosi Funzionale redatta ai sensi del DPR 24.2.94 descrittiva dei più significativi elementi di valutazione per l'assegnazione dell'intervento didattico specializzato.
g) - Per gli adempimenti di propria competenza (assegnazione del personale specializzato) l'Amministrazione Scolastica si avvale della Diagnosi Funzionale, redatta in forma conclusiva ed esaustiva con la precisa indicazione del grado di gravità dell'handicap, rilasciata dall'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva e, qualora necessario, delle indicazioni espresse dai Consigli di classe specialistici (operatori dell'UMEE, operatori scolastici, genitori), della cui trasmissione si fa carico il Capo d'Istituto.
 

Profilo Dinamico Funzionale


Il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla Diagnosi Funzionale ed indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere.
a) Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
b) I Gruppi "H" d'Istituto nel primo periodo d'inserimento scolastico avviano una osservazione sistematica sui singoli casi.
c) Il Capo d'Istituto convoca le riunioni per la stesura del Profilo dinamico Funzionale, previo accordo con l'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva in merito alla data e sede dell'incontro, che vengono concordate con il referente della stessa.

 

Piano Educativo Personalizzato


Il Piano Educativo Personalizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap.
a) Il Piano Educativo Personalizzato è redatto congiuntamente dagli operatori delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, con la collaborazione dei genitori e, dove si reputi necessario, dell'operatore referente del Comune e dell'eventuale assistente - educatore.
b) Il Piano Educativo Personalizzato tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), c. 1, dell'art. 13 delle Legge n. 104 del 1992.

 

Verifiche


Alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato deve seguire almeno un incontro di verifica, orientativamente nel 2º quadrimestre, tra le varie componenti interessate al fine di valutare gli effetti degli interventi predisposti sia in ambito scolastico che extrascolastico.


 

CAPITOLO II


 

Art. 20

COMPETENZE DELLE U.U.S.S.L.L.


1) Individuazione dell'alunno in situazione di handicap mediante le Unità Multidisciplinari Età Evolutiva obbligatoriamente istituite presso ogni Azienda USL del territorio provinciale;
2) Elaborazione della Diagnosi Funzionale per l'alunno in situazione di handicap;
3) Collaborazione con il gruppo di lavoro esistente presso il Circolo/Istituto per la stesura e la verifica del Profilo Dinamico - Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato;
4) Collaborazione, anche all'interno delle strutture sanitarie, con gli operatori scolastici, al fine di approfondire e individuare gli opportuni interventi;
5) Programmazione ed elaborazione dell'impostazione degli interventi abilitativi e riabilitativi degli studenti disabili;
6) Attuazione interventi di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare e di supporto all'integrazione psico-sociale;
7) Fornitura, a studenti disabili, di protesi ed ausili diretti al recupero funzionale e sociale, previsti dal nomenclatore tariffario nazionale secondo le norme vigenti;
8) Contributo scientifico, tecnico culturale e operativo alle iniziative di aggiornamento e di formazione nonchè ad eventuali attività della scuola.


 

Art. 21

COMPETENZE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

Competenze del Provveditorato


1) Assegnazione alle scuole di insegnanti specializzati in base alla normativa vigente;
2) Assegnazione, ove possibile, di altri insegnanti in possesso di specifici requisiti (art. 14 L. 270/82 e O.M. 282/90): il coordinatore dei servizi di biblioteca e il coordinatore dell'orientamento;
3) Costituzione del Gruppo di Lavoro (Gruppo H) e del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP);
4) Limitazione del numero degli alunni nelle sezioni o classi che accolgano alunni con handicap, secondo la normativa vigente;
5) Organizzazione di corso di specializzazione, secondo le esigenze del territorio e in ottemperanza alla normativa vigente, ai sensi dell'O.M. 127/91, nonchè di corsi di aggiornamento per docenti che hanno in classe alunni portatori di handicap.

 

Competenze del GLIP


1) Consulenza e proposte al Provveditore;
2) Consulenza alle singole scuole;
3) Collaborazione con gli Enti Locali e le UU.SS.LL. per la conclusione e la verifica degli accordi di programma e per l'impostazione e l'attuazione del Piano Educativo Personalizzato;
4) Collaborazione per qualsiasi attività inerente l'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili;
5) Rilevazione dati sulla distribuzione delle patologie invalidanti e comparazione fra contesti territoriali differenti;
6) Attività di ricerca a livello interistituzionale per la ricognizione e l'analisi di situazioni significative per l'integrazione delle persone disabili;
7) Formulazione di proposte e/o di ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza;
8) Sollecitazione agli istituti interessati affinchè costituiscano al loro interno i Gruppi di Lavoro e di Studio.
 

Competenze a livello d'Istituto


1) Costituzione del Gruppo di lavoro d'Istituto;
2) Organizzazione delle attività educativo e didattiche di cui all'art. 14 c.1 lett. b) Legge Quadro secondo il criterio della flessibilità;
3) Sperimentazione di cui agli artt. 5 e 13 c 1, lettera e) della Legge Quadro;
4) Continuità educativa tra i diversi gradi di scuola;
5) Coordinamento delle modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche di cui agli artt. 8, c. 1, lettera m) e 13 della Legge Quadro;
6) Partecipazione alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato;
7) Promozione e partecipazione a corsi di aggiornamento sulle problematiche connesse all'integrazione scolastica e sociale dei disabili.

 

Art. 22

COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

1) Collaborazione, con gli altri Enti firmatari, nelle forme e nei modi stabiliti, al successo dei percorsi di integrazione e dei piani educativi personalizzati relativi ai singoli allievi.
2) Finanziamento, per le scuole di propria competenza, della spesa per la provvista di attrezzature (ascensori, montascale, banchi speciali) sussidi didattici e ausili individuali per gli allievi minorati della vista e dell'udito di ogni ordine e grado della scuola (Legge 104/92 art. n. 13 c. 1/B) e L. 67/93, nonchè per la formazione degli operatori e degli utenti all'uso degli stessi;
3) Predisposizione degli interventi di informazione sulla prevenzione ai sensi dell'art. 6, c. 2, lettera A) Legge 104/92;
4) Attivazione di iniziative di formazione in servizio, sulle tematiche dell'handicap in compartecipazione finanziaria e organizzativa con tutte le parti contraenti, aperte alla partecipazione degli operatori scolastici, sanitari, socio culturali, ecc. impegnati nell'integrazione delle persone disabili;
5) Assunzione delle spese per il funzionamento del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 17 del presente accordo;
6) Erogazione di contributi ed ausili a Società e Associazioni operanti nell'ambito ricreativo, culturale e sportivo che di fatto coinvolgono i portatori di handicap;
7) Individuazione degli istituti, ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive, tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, c. 1, lettera e) della Legge Quadro.

 

Art. 23

COMPETENZE COMUNALI


1) Adeguamento delle strutture scolastiche di pertinenza comunale;
2) Assistenza scolastica agli studenti in situazione di handicap;
3) Trasporto per gli studenti con handicap non in grado di avvalersi di mezzi pubblici;
4) Finanziamento delle spese per la provvista e la personalizzazione di arredi scolastici e attrezzature tecniche relativi a particolari esigenze di alunni in situazione di handicap;
5) Promozione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa, in continuità e coerenza con l'azione della scuola, da definire sulla base di un censimento delle risorse esistenti, anche attraverso convenzioni con altre strutture;
6) Tutte quelle previste dalla Legge Regionale nº 18/96.
 

 


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