Amministrazione Provinciale Macerata.
Accordo Provinciale di Programma per l'integrazione scolastica e
sociale delle persone disabili.
ACCORDO PROVINCIALE DI PROGRAMMA
PER
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
DELLE PERSONE DISABILI
I N D I C E
Premessa
CAPITOLO I
Art. 1 - riferimenti normativi
Art. 2 - durata
Art. 3 - criteri generali
Art. 4 - enti partecipanti
Art. 5 - finalità ed obiettivi
Art. 6 - consulta per l'attuazione dell'accordo di programma
Art. 7 - integrazione scolastica
Art. 8 - corsi di formazione professionale
Art. 9 - inserimento lavorativo
Art. 10 - centro di documentazione
Art. 11 - forme di assistenza scolastica
Art. 12 - studenti con handicap in situazione di gravità
Art. 13 - continuità educativa
Art. 14 - attività extrascolastiche
Art. 15 - aggiornamento
Art. 16 - impegni finanziari
Art. 17 - collegio di vigilanza
Art. 18 - strutture operative
Art. 19 - modalità organizzative
CAPITOLO II
Art. 20 - competenze delle UU.SS.LL.
Art. 21 - competenze dell'Istituzione Scolastica
Art. 22 - competenze dell'Amministrazione Provinciale
Art. 23 - competenze Comunali
PREMESSA
La Provincia di Macerata, il Provveditorato agli Studi di Macerata, le
UU.SS.LL. del territorio provinciale, i Comuni e le Comunità Montane ove
hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica
e i corsi di Formazione Professione, al fine di garantire a tutta la
popolazione studentesca che frequenta gli istituti di propria competenza
la completa possibilità di attuazione del diritto alla realizzazione di
Sè nella persona, negli apprendimenti e nella socializzazione,
riconoscono la necessità di un comune impegno rivolto a ridurre o
eliminare - per quanto attuabile in base alle loro possibilità,
potenzialità e competenze - le cause di disagio ed emarginazione ed a
promuovere tutte le opportunità e le iniziative che hanno lo scopo di
favorire lo sviluppo individuale e sociale dei soggetti in età
evolutiva.
In particolare, essendo il presente accordo di programma stipulato ai
sensi dell'art. 13 della Legge Quadro n. 104/92 e del D.M.P.I. del
9/7/92 (applicativo della stessa), esso rivolge particolare attenzione
alle persone in situazione di handicap che frequentano, in qualità di
studenti, scuole di istruzione secondaria ed artistica nonchè centri di
formazione professionale presenti sul territorio provinciale, al fine di
eliminare le incidenze cliniche, psicologiche, didattiche e sociali che
concorrono a formare una situazione di handicap.
Il diritto all'accesso alla scuola superiore degli studenti in
situazione di handicap, e stato legittimato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 215/87 che sancisce uguali diritti per tutti gli
studenti, assicurando anche servizi di trasporto, abbattimento delle
barriere architettoniche ed assistenza all'autonomia ed alla
comunicazione.
La situazione di handicap interessa la persona che ne esprime
maggiormente la sofferenza ed essa, proprio in quanto situazione,
coinvolge ogni altro soggetto responsabile del contesto di relazioni
significative di quella stessa persona.
Pertanto le parti riconoscono come prioritario il perseguimento di tutte
quelle finalità che garantiscono la rimozione dei pregiudizi concettuali
e culturali, i quali riducono la situazione di handicap ad una
minorazione e negano la persona con le sue opportunità esistenziali
originali.
A tal fine saranno inoltre promosse iniziative volte ad affermare il
principio per cui la coesistenza con le persone in situazione di
handicap, rappresenta occasione di arricchimento alla cultura
dell'integrazione delle diversità.
Il presente accordo di programma regola i rapporti tra le suddette
istituzioni, attraverso il coordinamento delle specifiche competenze, ai
sensi della normativa vigente in materia.
Le parti concordano altresì di stipulare intese interistituzionali a
livello provinciale e comunale su appositi progetti operativi
finalizzati all'orientamento scolastico e professionale previsti dal
presente accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 13 della
Legge Quadro n. 104/92 e del D.M.P.I. del 9/7/92 (applicativo della
stessa).
CAPITOLO I
Art.1
RIFERIMENTI NORMATIVI
L'accordo viene stipulato ai sensi del seguente disposto normativo:
- Legge nº 67 del 18 marzo 1993;
- Legge Quadro nº 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della
Legge Quadro sopra ricordata, sui criteri per la stipula degli accordi
di programma;
- Leggi della Regione Marche nº 18/1996, nº 43/1988, nº 16/1990, nº
42/1992;
- D.P.R. del 24/02/1994 G.U. del 15 aprile 1994;
- Legge nº 142 del 1990;
Art. 2
DURATA
La durata dell'accordo viene fissata in tre anni a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche dell'atto
del Presidente di cui all'art. 27, 4º comma, Legge nº 142/90 di
approvazione del presente accordo e può essere prorogata per un
ulteriore periodo che sarà determinato d'intesa tra tutti i singoli
firmatari.
Art. 3
CRITERI GENERALI
Al fine di coordinare le attività di rispettiva competenza alle
disposizioni e agli indirizzi contenuti nella legge 104/92,
relativamente alla frequenza degli allievi in situazione di handicap
presso le istituzioni scolastiche e formative successive alla scuola
dell'obbligo, i sottoscritti firmatari concordano sulla necessità di:
a) provvedere alla ricognizione e all'aggiornamento della situazione
degli alunni con handicap frequentanti sia la scuola secondaria di 2º
grado, sia i corsi di formazione professionali;
b) determinare le procedure da attuare per rendere sostanzialmente
omogeneo e condiviso il percorso di integrazione;
c) definire i percorsi formativi in modo da renderli adeguati alle
esigenze della singola persona;
d) individuare le articolazioni, la qualità degli interventi, i tempi e
le possibili variabili da considerare nella definizione del processo di
integrazione;
e) assicurare il diritto alla prosecuzione della carriera scolastica
dopo la scuola dell'obbligo anche attivando procedure idonee a
facilitare la continuità educativa nella fase di passaggio alla scuola
secondaria di 2º grado o alla formazione professionale;
f) rendere possibile la frequenza degli alunni con deficit (sensoriale,
fisico e psichico) nelle istituzioni scolastiche e formative di 2º grado
attuando progressivamente l'eliminazione delle barriere architettoniche
e di comunicazione, assicurando l'agibilità e l'uso dei laboratori
(scientifici, tecnologici, ecc.);
g) attivare in modo sistematico forme qualificate di orientamento.
Art. 4
ENTI PARTECIPANTI
Alla stipula del presente accordo di programma di livello provinciale
concorrono:
1) LA PROVINCIA DI MACERATA:
- per le funzioni specifiche nel settore sociale di cui all'art. 14
della Legge n. 142/90 attinenti la promozione ed il coordinamento di
attività, nonchè la realizzazione di opere di rilevante interesse
provinciale;
- per i compiti primari di programmazione descritti all'art. 15 della
medesima legge 142/90:
- per le competenze connesse all'istruzione secondaria di 2º grado ed
artistica ed alla formazione professionale, delega regionale formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, di cui alla lettera i),
art. 14, Legge 142/90;
- per le competenze in materia di assistenza agli alunni minorati della
vista e dell'udito della scuola di ogni ordine e grado (ai sensi della
legge 67/93).
2) IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA:
- in relazione alle competenze di legge nel territorio provinciale, in
particolare per quanto previsto agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della
legge n. 104/92, dal D.M.P.I. 9/7/92 (Accordi di programma) e dal D.M.
122/94.
3) LE AZIENDE U.U.S.S.L.L. 8 - 9 - 10:
- in relazione alle competenze di legge in materia di prevenzione e
diagnosi precoce, cura, riabilitazione e medicina legale, in particolare
per quanto previsto agli artt. 19 e 26 della legge 833/78 come
modificata con D.P.R. 502/92 e D.P.R. 517/93 e dagli artt. 6, 7 e 13
della legge 104/92 e del D.P.R. 24/2/94 (G.U. 15/4/94).
4) I COMUNI DI: Macerata, Civitanova Marche, Tolentino, Camerino,
Matelica, San Severino Marche, Recanati, Sarnano, Potenza Picena,
Corridonia, San Ginesio, Cingoli, nel cui territorio insistono le
istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-obbligo; LE
COMUNITA' MONTANE - ZONA "G" CINGOLI, ZONA "H" SAN SEVERINO M., ZONA "I"
CAMERINO, ZONA "L" SAN GINESIO;
- in relazione ai compiti in materia di prevenzione delle situazioni di
handicap, all'assistenza, alla riabilitazione, all'integrazione sociale
e alla tutela dei diritti delle persone che ne sono portatrici, ai
trasporti;
- per le competenze in ordine all'inserimento ed all'integrazione
sociale e lavorativa delle persone portatrici di handicap,
all'istituzione di servizi di aiuto personale, agli interventi a favore
delle persone in situazione di gravità di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13
c. 3 della legge n. 104/92.
Per l'attuazione del presente accordo gli Enti firmatari convengono
sull'esigenza di stabilire rapporti, tramite consultazioni, convenzioni
ed ogni altra forma di collaborazione con le seguenti formazioni
sociali:
- Associazioni rappresentative di persone disabili operanti nel
territorio interessato;
- Associazioni del mondo del lavoro (sindacali, imprenditoriali,
artigiane, commerciali, ecc.);
- Aggregazioni di volontariato, riconosciute sulla base della Legge
Quadro n. 266 dell'11/8/1991;
- Cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.
Art. 5
FINALITA' E OBIETTIVI
Nella formulazione dei singoli percorsi di integrazione della persona
disabile, e considerato prioritario e decisivo l'intervento della sua
famiglia e della persona stessa; l'integrazione nelle istituzioni
scolastiche formative post-obbligo e nel mondo del lavoro e facilitata
mediante forme di coordinamento, a livello provinciale.
Gli Enti firmatari, pertanto, stabiliscono di concorrere ad individuare,
definire, rendere praticabile ed attuare, in accordo con l'allievo e la
sua famiglia, i percorsi formativi (scolastici, lavorativi, ecc.)
ritenuti necessari per rispondere alle sue esigenze personali, sociali e
lavorative.
Tra i possibili percorsi formativi si segnalano i seguenti:
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento
del diploma di qualifica o di licenza e di maturità nelle scuole
secondarie di 2º grado;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento
di una qualifica professionale nell'ambito dell'istruzione e/o della
formazione professionale;
- percorsi integrati sperimentali ai sensi degli artt. 10 e 11 della
legge 845/78 e dell'art. 13 della legge 104/92;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a
sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità ai fini di un
inserimento lavorativo opportunamente assistito;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a
sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità dell'alunno stesso
in previsione di inserimento in centri socio-riabilitativi ed
educativo-diurni.
Art. 6
CONSULTA PER L'ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Per il perseguimento delle finalità previste nel presente accordo è
istituita presso la Sede Provinciale la Consulta per l'attuazione
dell'accordo di programma composta dai membri componenti del
Coordinamento Provinciale per la tutela delle persone handicappate
previsto all'art. 4, 2º comma, della L.R. 04.06.1996 nº 18 integrato,
per le attività di cui al presente accordo, con:
- 1 rappresentante della Prefettura;
- 1 rappresentate dell'Agenzia Regionale per l'impiego;
- 1 delegato dei Capi di Istituto.
Per il conseguimento di specifici obiettivi nel contesto delle politiche
in favore dell'handicap sottese dal presente accordo la Consulta può
altresì convocare, in audizione, rappresentanti del mondo
dell'imprenditoria, del lavoro e delle istituzioni pubbliche o private
oltre che rappresentanti di Associazioni non-profit o del privato
sociale particolarmente impegnate, sia discrezionalmente che per compiti
di istituto, alla risoluzione delle problematiche afferenti il recupero
sociale e personale del disabile.
Art. 7
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L'integrazione scolastica viene attuata ai sensi degli artt. 12, 13, 14,
e 16 della Legge Quadro.
In ottemperanza a quanto previsto dalla stessa legge, si conviene che le
modalità operative da seguire per la concreta attuazione dei percorsi
per l'integrazione scolastica, siano periodicamente messe a punto e
definite collegialmente dal Gruppo Interistituzionale di cui all'art. 15
c.1, L. 104/92 (in seguito denominato GLIP).
Tali modalità sono comunque verificate annualmente, anche alla luce dei
rilievi e dei suggerimenti pervenuti dai gruppi di lavoro di cui
all'art. 15 c. 2 legge 104/92, dalle istituzioni scolastiche, dai
servizi interessati e dalle famiglie degli allievi handicappati.
Art. 8
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Provincia all'interno del Piano Annuale di Formazione Professionale e
della Programmazione del Fondo Sociale Europeo provvede ad attivare
diversi percorsi formativi (corsi ordinari di base, di specializzazione,
orientamento, propedeutici, speciali, alternanza formazione lavoro,
borse lavoro) e all'interno di questi fornire l'insegnante di sostegno
e, laddove necessario, una specifica figura professionale con compiti di
assistenza all'autonomia personale.
Per l'assistenza si potrà ricorrere anche all'apporto di obiettori di
coscienza, di forze del volontariato, di operatori di cooperative
sociali e di servizio in possesso dei necessari requisiti o qualificati
attraverso specifici interventi di formazione e aggiornamento.
Il personale ausiliario collaborerà, nell'ambito delle proprie mansioni,
all'assistenza alla persona.
I Corsi dovranno essere forniti di sussidi e delle attrezzature
necessarie, ai sensi dell'art. 17, c.1, della Legge Quadro 104/92.
Art. 9
INSERIMENTO LAVORATIVO
a) orientamento professionale
Per non interrompere il processo formativo avviato nella scuola e
sviluppare coerentemente un'azione informativa mirata a fornire
occasioni e percorsi di orientamento professionale a soggetti in
situazione di handicap, quale ausilio per l'inserimento lavorativo, gli
Enti firmatari convengono sulla opportunità di prevedere iniziative
finalizzate all'orientamento professionale (tirocinio o stages guidati,
borse lavoro e corso di orientamento professionale, moduli di
orientamento etc.).
A tal fine l'Amministrazione Provinciale impegna l'Ufficio Orientamento
Professionale a proporre ai Presidi delle Scuole Superiori un programma
di iniziative a livello distrettuale o provinciale per l'orientamento
professionale, rivolte in modo diversificato ad operatori socio-sanitari
e della scuola impegnati per l'integrazione degli studenti iscritti
all'ultimo anno di corso, agli stessi studenti e ai genitori
interessati.
b) integrazione lavorativa
E' istituito presso la Sede Provinciale il SERVIZIO PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO denominato S.I.L..
Uno degli obiettivi di tale servizio è quello di favorire l'inserimento
lavorativo dei giovani che vivono situazioni di handicap fisico,
psichico e sensoriale, ferme restando le competenze comunali ex Legge
Regionale nº 18/96.
Il S.I.L. si inserisce come servizio di mediazione tra lavoro e
disabilità mediante:
- il monitoraggio delle disponibilità delle imprese in riferimento
all'offerta di lavoro;
- l'identificazione dei profili professionali;
- la definizione di itinerari e processi di inserimento lavorativo
attraverso una valutazione attenta degli ambienti di lavoro e in
conformità alle indicazioni contenute nei piani educativi
personalizzati;
- il sostegno all'inserimento attraverso la creazione di una rete di
collaborazione tra i vari soggetti istituzionali;
- l'istituzione della figura del responsabile dell'inserimento
lavorativo.
c) tirocinio prelavorativo
In riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
1/12/1993 (G.U. 20/12/1993 n. 297) gli Enti firmatari si impegnano:
1) a creare le condizioni per rendere disponibili nei propri organici
posti da coprire con persone disabili, previo periodo di tirocinio
lavorativo;
2) ad attivare il rapporto convenzionale con la Commissione provinciale
per l'impiego di cui all'art. 5 della Direttiva;
3) a procedere alla emanazione dei conseguenti bandi per la formazione
delle graduatorie di ammissione al tirocinio prelavorativo;
4) a trasformare eventualmente i rapporti di tirocinio prelavorativo,
non traducibili in nomina in ruolo, in rapporto di inserimento sociale
mediante assunzione a frequentare l'ambiente di lavoro, in attesa di
individuare appropriate soluzioni lavorative.
d) continuità educativa
Il Piano Educativo Personalizzato sarà messo a disposizione (con
l'impegno al rispetto del segreto professionale) delle Istituzioni
Scolastiche e della struttura di Formazione Professionale che
accoglieranno le persone disabili dopo l'adempimento dell'obbligo
scolastico.
Art. 10
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
Le parti si impegnano a sostenere il funzionamento del CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE HANDICAP, collegato in rete tra le parti contraenti ed
altre agenzie operanti nel campo dell'handicap.
Il Centro di documentazione raccoglierà materiale bibliografico, dati,
ausili e sussidi anche al fine di offrire consulenze gratuite e
possibili sostegni alle iniziative delle istituzioni scolastiche e alle
famiglie; organizzerà seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento,
promuoverà o curerà ricerche con finalità didattiche e/o
psicopedagogiche.
Art. 11
FORME DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Gli enti sottoscrittori, come previsto anche dalla Legge-Quadro 104/92,
si impegnano ad attuare l'assistenza agli studenti con minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali tali da ridurre o impedire l'autonomia e
la comunicazione secondo le rispettive competenze.
I Comuni gestiranno l'attività per l'assistenza in ambito scolastico
secondo le modalità previste dal D.P.R. 616/77 e successive
modificazioni e dalla Legge 142/90, provvedendo agli interventi
assistenziali in favore degli studenti in situazione di handicap che
frequentano scuole medie superiori in Comuni diversi da quello di
residenza, individuando le forme di coordinamento degli interventi
stessi.
L'assistenza potrà essere attuata anche attraverso convenzioni con
organismi associativi, di cui all'art. 38 della Legge Quadro 104/92.
Le esigenze di assistenza dovranno essere indicate nella Diagnosi
Funzionale sulla base delle effettive necessità proprie dei singoli
casi.
Le funzioni assistenziali relative alla comunicazione e all'autonomia
per gli alunni con handicap sensoriali, saranno assicurate dalla
Provincia, per quanto di competenza, e ai sensi della C.M.P.I. n.
262/88, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa regionale
in materia.
Gli interventi assistenziali non possono essere confusi con le funzioni
didattico-educative, proprie degli insegnanti, e consistono
orientativamente in:
- collaborazione per spostamenti all'interno ed all'esterno della
scuola;
- assistenza alla persona disabile (cura all'igiene personale,
assistenza in tutte le attività didattico educative);
- assistenza volta a facilitare la comunicazione interpersonale.
Art. 12
STUDENTI CON HANDICAP
IN SITUAZIONE DI GRAVITA'
Gli Enti firmatari, in coerenza con quanto indicato dalla sentenza della
Corte Costituzionale, n. 215/87 e dalla successiva C.M.P.I. n. 262/88,
ribadiscono che il diritto all'educazione ed all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap e si impegnano a
garantire interventi prioritari agli studenti in situazione di gravità
(art. 12 c. 4 Legge 104/92).
Ogni Ente secondo le proprie competenze si impegna ad assicurare alle
scuole, nelle quali sono inseriti gli studenti in situazione di gravità,
la dotazione di attrezzature tecniche, sussidi didattici specifici
nonchè personale addetto all'assistenza, all'autonomia e alla
comunicazione, adeguatamente preparato ed in numero sufficiente.
Art. 13
CONTINUITA' EDUCATIVA
Gli Enti firmatari si impegnano inoltre ad assicurare, ognuno secondo le
proprie competenze, la continuità educativa per il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica e formativa della persona disabile.
Art. 14
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Il gruppo incaricato della stesura del Piano Educativo Personalizzato
potrà individuare le attività e le esperienze extrascolatiche più
confacenti alle caratteristiche di ciascun soggetto in situazione di
handicap.
Per assicurare agli studenti l'effettiva partecipazione alle attività
prescelte, gli Enti di competenza dovranno attivare i necessari
interventi organizzativi: trasporto accompagnamento, ecc.
Per offrire allo studente con handicap adeguato sostegno psicologico e
didattico, gli Enti firmatari potranno attivare, anche con la
collaborazione delle associazioni e del volontariato, interventi
domiciliari idonei a sostenere l'attività di studio invididuale.
Art. 15
AGGIORNAMENTO
Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano ad attivare
iniziative di aggiornamento comuni, rivolte a tutto il personale
interessato, finalizzate principalmente all'integrazione delle
rispettive esperienze e competenze.
Per dette iniziative di aggiornamento gli Enti firmatari potranno
avvalersi della collaborazione e della consulenza degli IRRSAE, delle
Università degli Studi e delle Istituzioni Pubbliche e Private.
Art. 16
IMPEGNI FINANZIARI
In attuazione del presente Accordo, ciascun Ente firmatario si impegna a
stanziare annualmente nel proprio bilancio le somme corrispondenti agli
oneri stimati necessari per garantire l'attuazione degli impegni assunti
risultanti dal seguente prospetto:
COMUNI
- eliminazione barriere
architettoniche e di comunicazione £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- agibilità laboratori £ ------.------.------ Cap. --------------------
- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SILH - Centro Documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------
- personale per assistenza
scolastica £ ------.------.------ Cap. --------------------
- personale per trasporto e
accompagnamento £ ------.------.------ Cap. --------------------
- dotazione di attrezzature £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap.
--------------------
PROVINCIA
- Conferenze per orientamento
professionale £ ------.------.------ Cap. --------------------
- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SILH - Centro documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------
- personale per assistenza scolastica £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- personale per assistenza ai corsi di
formazione professionale £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- eliminazione barriere
architettoniche e di comunicazione £ ----.---.---- Cap.
--------------------
- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap.
--------------------
UU.SS.LL.
- personale per diagnosi £ ------.------.------ Cap. -------------------
- personale per riabilitazione £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento -
osservatorio SILH - Centro
documentazione - aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- progetti obiettivo finalizzati alle
iniziative del presente accordo £ ------.------.------ Cap.
--------------------
PROVVEDITORATO
- personale di sostegno £ ------.------.------ Cap. --------------------
- attrezzature ed ausili didattici £ ------.------.------ Cap.
--------------------
- concorso su oneri per iniziative
comuni (orientamento - osservatorio
SIHL - Centro documentazione -
aggiornamenti) £ ------.------.------ Cap. --------------------
- incentivazione per partecipazione
a corsi di aggiornamento £ ------.------.------ Cap.
--------------------
Ciascun Ente si impegna altresì a recapitare agli altri Enti firmatari
il suddetto prospetto, corredato delle cifre rese disponibili, entro il
mese di gennaio 1997.
A partire dal 2º anno di vigenza dell'accordo gli Enti firmatari si
impegnano altresì ad approntare preventivamente rispetto ai propri
bilanci i prospetti di cui sopra, completi delle somme ritenute
necessarie alla luce delle esigenze emergenti per l'esercizio
finanziario successivo.
I prospetti suddetti, posti tempestivamente a disposizione degli Enti
firmatari verranno esaminati e discussi in apposita conferenza deputata
a fare il punto sull'attuazione del presente accordo ed eventualmente a
rimodulare obiettivi e modalità di attuazione.
Art. 17
COLLEGIO DI VIGILANZA
Ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/90 n. 142 e dell'art. 6 del D.l.
del 9/7/92 è costituito il COLLEGIO di VIGILANZA sull'esecuzione del
presente accordo di programma composto da:
* un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, che lo presiede,
* un delegato del Prefetto;
* un rappresentante dei Comuni e delle Comunità Montane;
* un rappresentante del Provveditorato;
* un rappresentante delle U.U.S.S.L.L.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio di Vigilanza, si avvale
della collaborazione delle strutture responsabili operanti presso gli
Enti firmatari.
Ad esso sono conferiti i poteri di cui all'art. 27 della succitata
legge.
Art. 18
STRUTTURE OPERATIVE
Gli Enti firmatari si attiveranno al fine di istituire al proprio
interno strutture operative finalizzate all'attuazione dei presenti
accordi, individuando anche precisi referenti.
Le modalità operative di tali strutture in materia di coordinamento
saranno delineate concordandole tra le parti.
Art. 19
MODALITA' ORGANIZZATIVE
Incontri interistituzionali
Gli Enti firmatari, attraverso le proprie strutture operative di cui
all'art. 18 del presente accordo, prevedono incontri, di norma,
trimestrali finalizzati al confronto e alla verifica fra gli operatori
delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva, dei Servizi convenzionati,
del Gruppo "H" del Provveditorato ed i referenti degli Enti Locali.
Gli incontri saranno convocati dall'Ente Promotore.
Individuazione dell'alunno in situazione di handicap
L'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ha inizio con
l'accesso al Servizio Sociale dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva
(UMEE) del genitore e della "segnalazione da parte del Capo d'Istituto,
previo consenso informato del genitore stesso.
Il Servizio Sociale attiva le procedure conseguenti previste dalla
Legge.
Diagnosi Funzionale
La Diagnosi Funzionale è un atto complesso che prevede la
ricomposizione, in un quadro complessivo, di diagnosi medica,
valutazione psicologica e sociale, finalizzata soprattutto
all'individuazione delle potenzialità del soggetto. Il modello per la
Diagnosi Funzionale è controfirmato dalle figure dell'Unità
Multidisciplinare Età Evolutiva che l'hanno elaborato. La Diagnosi
Funzionale, redatta in forma estesa, costituisce la base per
l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del successivo
Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.).
a) - Di norma la figura per l'attivazione degli adempimenti relativi
all'attivazione dell'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva viene
individuata nell'Assistente Sociale.
b) - Le figure professionali coinvolte nelle funzioni dell'Unità
Multidisciplinare Età Evolutiva sono quelle che, caso per caso, seguono
l'alunno in situazione di handicap.
c) - I Centri privati convenzionati che hanno in carico soggetti che si
avvalgono dei benefici di che trattasi, sono tenuti a fornire gli stessi
adempimenti richiesti alle UU.SS.LL.
d) - I soggetti seguiti da Centri o specialisti privati non
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale devono essere valutati
dagli specialisti della Unità Multidisciplinare Età Evolutiva di
appartenenza, che provvedono a redigere la Diagnosi Funzionale.
e) - La Diagnosi Funzionale è redatta all'atto della prima richiesta
dell'intervento didattico specializzato ed è modificata, nell'arco della
intera carriera scolastica dell'alunno, in concomitanza ad eventuali
variazioni significative del quadro clinico - funzionale, redatte nei
tempi e con le procedure di cui all'art. 3, cc. 4 e 5 del DPR 24.2.94.
La Diagnosi Funzionale sarà ripresentata, o confermata nel caso in cui
non siano riscontrate variazioni significative, all'Amministrazione
Scolastica ogni anno scolastico per gli adempimenti di competenza
(assegnazione degli insegnanti specializzati).
f) - L'Unità Multidisciplinare rilascia ai genitori dell'alunno che
provvederanno a consegnarla alla scuola, la Diagnosi Funzionale redatta
ai sensi del DPR 24.2.94 descrittiva dei più significativi elementi di
valutazione per l'assegnazione dell'intervento didattico specializzato.
g) - Per gli adempimenti di propria competenza (assegnazione del
personale specializzato) l'Amministrazione Scolastica si avvale della
Diagnosi Funzionale, redatta in forma conclusiva ed esaustiva con la
precisa indicazione del grado di gravità dell'handicap, rilasciata
dall'Unità Multidisciplinare Età Evolutiva e, qualora necessario, delle
indicazioni espresse dai Consigli di classe specialistici (operatori
dell'UMEE, operatori scolastici, genitori), della cui trasmissione si fa
carico il Capo d'Istituto.
Profilo Dinamico Funzionale
Il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla Diagnosi
Funzionale ed indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di
inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno
in situazione di handicap dimostra di possedere.
a) Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dall'unità
multidisciplinare, dai docenti curriculari e dagli insegnanti
specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari
dell'alunno.
b) I Gruppi "H" d'Istituto nel primo periodo d'inserimento scolastico
avviano una osservazione sistematica sui singoli casi.
c) Il Capo d'Istituto convoca le riunioni per la stesura del Profilo
dinamico Funzionale, previo accordo con l'Unità Multidisciplinare Età
Evolutiva in merito alla data e sede dell'incontro, che vengono
concordate con il referente della stessa.
Piano Educativo Personalizzato
Il Piano Educativo Personalizzato è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l'alunno in situazione di handicap.
a) Il Piano Educativo Personalizzato è redatto congiuntamente dagli
operatori delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola, con la collaborazione
dei genitori e, dove si reputi necessario, dell'operatore referente del
Comune e dell'eventuale assistente - educatore.
b) Il Piano Educativo Personalizzato tiene presenti i progetti didattico
- educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonchè
le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche,
di cui alla lettera a), c. 1, dell'art. 13 delle Legge n. 104 del 1992.
Verifiche
Alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo
Personalizzato deve seguire almeno un incontro di verifica,
orientativamente nel 2º quadrimestre, tra le varie componenti
interessate al fine di valutare gli effetti degli interventi predisposti
sia in ambito scolastico che extrascolastico.
CAPITOLO II
Art. 20
COMPETENZE DELLE U.U.S.S.L.L.
1) Individuazione dell'alunno in situazione di handicap mediante le
Unità Multidisciplinari Età Evolutiva obbligatoriamente istituite presso
ogni Azienda USL del territorio provinciale;
2) Elaborazione della Diagnosi Funzionale per l'alunno in situazione di
handicap;
3) Collaborazione con il gruppo di lavoro esistente presso il
Circolo/Istituto per la stesura e la verifica del Profilo Dinamico -
Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato;
4) Collaborazione, anche all'interno delle strutture sanitarie, con gli
operatori scolastici, al fine di approfondire e individuare gli
opportuni interventi;
5) Programmazione ed elaborazione dell'impostazione degli interventi
abilitativi e riabilitativi degli studenti disabili;
6) Attuazione interventi di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare e
di supporto all'integrazione psico-sociale;
7) Fornitura, a studenti disabili, di protesi ed ausili diretti al
recupero funzionale e sociale, previsti dal nomenclatore tariffario
nazionale secondo le norme vigenti;
8) Contributo scientifico, tecnico culturale e operativo alle iniziative
di aggiornamento e di formazione nonchè ad eventuali attività della
scuola.
Art. 21
COMPETENZE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Competenze del Provveditorato
1) Assegnazione alle scuole di insegnanti specializzati in base alla
normativa vigente;
2) Assegnazione, ove possibile, di altri insegnanti in possesso di
specifici requisiti (art. 14 L. 270/82 e O.M. 282/90): il coordinatore
dei servizi di biblioteca e il coordinatore dell'orientamento;
3) Costituzione del Gruppo di Lavoro (Gruppo H) e del Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale (GLIP);
4) Limitazione del numero degli alunni nelle sezioni o classi che
accolgano alunni con handicap, secondo la normativa vigente;
5) Organizzazione di corso di specializzazione, secondo le esigenze del
territorio e in ottemperanza alla normativa vigente, ai sensi dell'O.M.
127/91, nonchè di corsi di aggiornamento per docenti che hanno in classe
alunni portatori di handicap.
Competenze del GLIP
1) Consulenza e proposte al Provveditore;
2) Consulenza alle singole scuole;
3) Collaborazione con gli Enti Locali e le UU.SS.LL. per la conclusione
e la verifica degli accordi di programma e per l'impostazione e
l'attuazione del Piano Educativo Personalizzato;
4) Collaborazione per qualsiasi attività inerente l'integrazione
scolastica e sociale delle persone disabili;
5) Rilevazione dati sulla distribuzione delle patologie invalidanti e
comparazione fra contesti territoriali differenti;
6) Attività di ricerca a livello interistituzionale per la ricognizione
e l'analisi di situazioni significative per l'integrazione delle persone
disabili;
7) Formulazione di proposte e/o di ipotesi di intervento su singole
questioni di particolare emergenza;
8) Sollecitazione agli istituti interessati affinchè costituiscano al
loro interno i Gruppi di Lavoro e di Studio.
Competenze a livello d'Istituto
1) Costituzione del Gruppo di lavoro d'Istituto;
2) Organizzazione delle attività educativo e didattiche di cui all'art.
14 c.1 lett. b) Legge Quadro secondo il criterio della flessibilità;
3) Sperimentazione di cui agli artt. 5 e 13 c 1, lettera e) della Legge
Quadro;
4) Continuità educativa tra i diversi gradi di scuola;
5) Coordinamento delle modalità di effettuazione delle attività
extrascolastiche di cui agli artt. 8, c. 1, lettera m) e 13 della Legge
Quadro;
6) Partecipazione alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del
Piano Educativo Personalizzato;
7) Promozione e partecipazione a corsi di aggiornamento sulle
problematiche connesse all'integrazione scolastica e sociale dei
disabili.
Art. 22
COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
1) Collaborazione, con gli altri Enti firmatari, nelle forme e nei modi
stabiliti, al successo dei percorsi di integrazione e dei piani
educativi personalizzati relativi ai singoli allievi.
2) Finanziamento, per le scuole di propria competenza, della spesa per
la provvista di attrezzature (ascensori, montascale, banchi speciali)
sussidi didattici e ausili individuali per gli allievi minorati della
vista e dell'udito di ogni ordine e grado della scuola (Legge 104/92
art. n. 13 c. 1/B) e L. 67/93, nonchè per la formazione degli operatori
e degli utenti all'uso degli stessi;
3) Predisposizione degli interventi di informazione sulla prevenzione ai
sensi dell'art. 6, c. 2, lettera A) Legge 104/92;
4) Attivazione di iniziative di formazione in servizio, sulle tematiche
dell'handicap in compartecipazione finanziaria e organizzativa con tutte
le parti contraenti, aperte alla partecipazione degli operatori
scolastici, sanitari, socio culturali, ecc. impegnati nell'integrazione
delle persone disabili;
5) Assunzione delle spese per il funzionamento del Collegio di Vigilanza
di cui all'art. 17 del presente accordo;
6) Erogazione di contributi ed ausili a Società e Associazioni operanti
nell'ambito ricreativo, culturale e sportivo che di fatto coinvolgono i
portatori di handicap;
7) Individuazione degli istituti, ai quali attribuire prioritariamente
risorse aggiuntive, tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali
di cui all'art. 13, c. 1, lettera e) della Legge Quadro.
Art. 23
COMPETENZE COMUNALI
1) Adeguamento delle strutture scolastiche di pertinenza comunale;
2) Assistenza scolastica agli studenti in situazione di handicap;
3) Trasporto per gli studenti con handicap non in grado di avvalersi di
mezzi pubblici;
4) Finanziamento delle spese per la provvista e la personalizzazione di
arredi scolastici e attrezzature tecniche relativi a particolari
esigenze di alunni in situazione di handicap;
5) Promozione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa, in continuità e coerenza con l'azione della
scuola, da definire sulla base di un censimento delle risorse esistenti,
anche attraverso convenzioni con altre strutture;
6) Tutte quelle previste dalla Legge Regionale nº 18/96.
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