Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Apprendimento lungo tutto il corso della vita

Ogni persona ha il diritto all’apprendimento lungo tutto il corso della vita.  La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea, riconosce e promuove l’esercizio di tale diritto come condizione di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini, in relazione alle loro condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere,  di effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, di sviluppo della  competitività del Paese nel mondo.

Il diritto all’apprendimento lungo tutto il corso della vita ha per oggetto l’insieme dei processi formativi che riguardano i cittadini dalla nascita all’età più avanzata e si esercita nell’insieme di opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale.

Il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita si esercita nel sistema integrato di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro.

Diritto individuale alla formazione di base

Il diritto alla formazione di base riguarda tutti i cittadini fino al compimento del diciottesimo  anno di età.

Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine la Repubblica garantisce loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. e

In attuazione alle norme  di cui all'articolo 34 della Costituzione l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni e l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo di frequenza di attività formative si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

Tale obbligo si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

E’ fatto divieto prima del diciottesimo anno di età di qualsiasi rapporto di lavoro che non abbia una prevalente valenza formativa certificabile e sanzionabile in caso di inadempienza.

Diritto individuale alla formazione permanente

E’ garantito l’accesso ad attività  di formazione permanente a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa  e di genere e dalla loro cittadinanza, per l'acquisizione di competenze utili alla loro crescita personale e professionale. La Repubblica  rimuove  gli ostacoli che impediscono l’accesso alle attività di formazione permanente, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale, ai disabili, ai lavoratori anziani e a rischio di obsolescenza professionale, ai lavoratori discontinui, ai senza lavoro, agli stranieri.


La pagina
- Educazione&Scuola©