Redditi esenti
Sono esclusi dall’imposta sul reddito le prestazioni
economiche assistenziali erogate dallo Stato a carattere
continuativo o temporaneo; non vi è quindi obbligo di
dichiarazione della pensione, assegno mensile, indennità di
accompagnamento, indennità di frequenza (D.P.R.
29/9/73 n. 601, art. 34; D.P.R.
22/12/86, n. 917 art. 3).
Spese deducibili dal reddito
Sono deducibili per l’intero ammontare, le spese mediche e
quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti
indicati nell’art. 3 della Legge
n. 104/92 (Circolare
Ministero delle Finanze n. 25/E, 6/2/97).
Sono inoltre deducibili dal reddito le spese
sostenute dai grandi invalidi per stipendi e contributi pagati
per chi presta loro assistenza anche se fornita da personale
non specializzato (decisione n. 84, 5/1/89 della Commissione
Tributaria Centrale).
La deduzione spetta anche se le spese sono state sostenute
nell’interesse di familiari a carico.
Con Circolare
15 maggio 1997 n. 137/E il Ministero delle Finanze -
Dipartimento delle entrate, entra ancora nel merito del
concetto di “assistenza specifica” ricordando che per una
definizione corretta è necessario far riferimento ai
provvedimenti del Ministero della Sanità relativi a
prestazioni, specialità farmaceutiche, protesi, ecc.
Per quanto riguarda le spese sostenute per terapie
psicomotorie da soggetti portatori di handicap, si ricorda che
con la circolare n. 25/E del 6 febbraio 1997 è stato
precisato che ai fini dell’inquadramento in una delle spese
sanitarie comprese nell’art.
13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir,
occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della
Sanità, contenenti l’elenco delle specialità
farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle
protesi, ecc.
Ovviamente, analogo comportamento si deve assumere per le
spese mediche e di assistenza specifica deducibili di cui all’art.
10, comma 1, lettera b, del Tuir.
Si ricorda che per deducibilità si intende la possibilità di
dedurre dal reddito complessivo alcuni oneri sostenuti dal
contribuente; l’agevolazione è quindi diversa dalla
detraibilità.
Spese detraibili
È possibile scalare dalle imposte dovute allo Stato il 19%
della somma pagata per l’acquisto di sussidi
tecnici-informatici (art. 2, comma 1, D.M.
14/3/98).
Ne hanno diritto le persone riconosciute in situazione di
handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/92 o il familiare a cui queste persone risultano
fiscalmente a carico.
Per fruire di questa agevolazione occorre allegare:
- il certificato di handicap
- il certificato medico (anche del medico di famiglia) che attesta
che quel sussidio facilita l’integrazione e l’autosufficienza
della persona disabile
- la fattura o ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Ancora, la stessa detrazione del 19% può essere
applicata per le spese sostenute per l’acquisto di
autoveicolo, entro la somma di £. 35.000.000 e una volta ogni
quattro anni. Per quanto riguarda i disabili psichici, tale
agevolazione è riservata ai genitori o familiari che hanno a
carico fiscale la persona con handicap titolare di indennità
di accompagnamento (legge
n. 388, 23/12/2000, art. 30, comma 7) e riconosciuti con
handicap grave ai sensi del comma 3, art. 3 della legge
n. 104/92 (Circolare
Ministero delle finanze 11/5/01 n. 46). Inoltre la legge
n. 448, 28/12/01 (finanziaria per il 2002) ha previsto che
le detrazioni per il figlio disabile (ai sensi dell'art. 3
della legge
n. 104/92) a carico sia di 774,69 euro (se il reddito
complessivo non supera 36.151,98 euro, cioè 3. 70.000.000)
invece che di 516,46 euro come è stabilito per i figli non
disabili (art. 2, comma 1, punto b).
Riduzione
dell’aliquota IVA al 4%
per acquisto auto:
L’art. 30, comma 7 della legge
n. 388, 23/12/2000 (legge finanziaria 2001) ha finalmente
introdotto la possibilità per i familiari di soggetti con
handicap mentale o psichico titolari di indennità di
accompagnamento e riconosciuti in situazione di handicap grave
ai sensi del comma3, art. 3 della legge
n. 104/92, di fruire dell’agevolazione dell’IVA al 4%
per l’acquisto di autoveicolo, anche non modificato. Inoltre
per queste Per avere l'IVA ridotta occorre presentare le
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari
(i due verbali rilasciati dalla commissione medica ASL) al
venditore all'atto di acquisto del veicolo.
per prestazioni socio-sanitarie
Sono assoggettate all’aliquota IVA al 4% anche le
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale in favore di inabili adulti, rese da
istituzioni, enti e cooperative sia direttamente sia in
convenzione.
per acquisto di sussidi tecnici-informatici
La stessa aliquota agevolata si applica per l'acquisto di
sussidi tecnici e informatici relativi a menomazioni
funzionali permanenti e rivolti a facilitare l'autosufficienza
e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap (D.L.
n.669, 31/12/96, art.2, comma 9).
Hanno diritto a tale agevolazione esclusivamente
disabili con menomazioni di natura motoria o sensoriale che,
per fruirne, devono presentare il verbale di invalidità
civile o il certificato di situazione di handicap, la
prescrizione esclusivamente della ASL che attesta il
collegamento funzionale tra sussidio e natura della
menomazione, l'eventuale autocertificazione nella quale si
attesta di essere in possesso dei requisiti necessari alla
fruizione dell'agevolazione (sulla fattura rilasciata del
rivenditore va indicato "Aliquota IVA al 4% ai sensi
dell'art. 2, comma 9, del D.L.
31/12/96 n. 669 (convertito dalla legge 28/2/97 n.
30)".
"Si considerano sussidi tecnici-informatici, rivolti a
facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche,
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti
ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la
comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica,
il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla
cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono
impedite o limitare da menomazioni di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio" (art. 2, comma 1, Decreto
M. Finanze 14/3/98).
Sussidi possono quindi essere: computer (e relativo software;
per accedere alle agevolazioni di cui sopra è necessario in
questo caso che l'uso del software sia esplicitamente indicato
nel certificato medico), modem, fax, telefono cellulare,
telecomandi, ecc.
L'accesso ad Internet non è considerato un
prodotto ma un servizio e pertanto a questo non possono essere
applicate le agevolazioni fiscali di cui sopra. Esistono però
dei rivenditori che offrono dei pacchetti completi comprensivi
di computer, modem e accesso alla rete. In questo caso è
possibile applicare le agevolazioni all'intero pacchetto.
Altre agevolazioni
Ausili
Hanno diritto alla fornitura gratuita degli ausili, protesi e
ortesi elencati nel Nomenclatore Tariffario (Decreto
Ministeriale 28/12/92) gli invalidi civili, del lavoro, di
guerra o per servizio, ciechi e sordomuti.
Ne hanno diritto anche i minori di 18 anni non riconosciuti
invalidi per i quali è riconosciuta la necessità di
effettuare un intervento compensativo e riabilitativo al fine
di prevenire l’instaurazione di una disabilità
irreversibile e i maggiorenni in attesa di riconoscimento cui
la Commissione medica USL abbia riscontrato una menomazione
invalidante che comporta una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.
Erogazione: su prescrizione dello specialista ASL o di
un medico di fiducia, la ASL autorizza l’erogazione della
fornitura indicata.
Assegno per
il nucleo familiare
(L.
n. 153, 13/5/88):
L’assegno, che riguarda i lavoratori dipendenti,
compete in misura differente in rapporto al numero dei
componenti e al reddito del nucleo familiare.
Il reddito familiare è costituito dall’ammontare dei
redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF, e redditi di
qualsiasi natura.
Non devono essere computati nel reddito, e quindi non
dichiarati: i TFR, i trattamenti di famiglia, le rendite
vitalizie INAIL, le pensioni di guerra, le provvidenze
economiche per gli invalidi civili, le quote di indennità di
trasferta entro il limite fissato per l’assoggettamento
fiscale.
I livelli di reddito (stabiliti in tabelle apposite INPS e
annualmente rivalutati) sono aumentati di L. 10.000.000 (dieci
milioni), qualora all’interno del nucleo familiare si
trovino soggetti che, a causa di infermità fisica o mentale,
sono nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
I medesimi livelli di reddito sono aumentati di altri
2.000.000 (due milioni) di lire se i soggetti aventi diritto
all’assegno si trovino in condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile.
Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge
non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed
equiparati di età inferiore ai 18 anni siano essi legittimi,
legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge, affidati, e, senza limiti di
età dai figli invalidi che si trovino nella permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Inoltre i fratelli e i nipoti minori, o senza limiti di età
in caso di infermità, contestualmente orfani di entrambi i
genitori e non aventi titolo a pensione alcuna.
Le richieste di erogazione dell’assegno devono essere
inoltrate al datore di lavoro su apposito modello.
Per le informazioni circa i livelli di reddito è necessario
contattare un qualsiasi ufficio zonale dell'INPS.
Esenzione dal ticket sanitario
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria tutti i bambini al di sotto dei 6 anni di età e
tutti gli anziani al di sopra dei 65 anni appartenenti ad un
nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non
superiore a L. 70.000.000.
L'esenzione è prevista anche per gli invalidi
civili che hanno riconosciuta una percentuale superiore al 67%
in poi, senza vincolo di reddito.
Esenzione bollo auto
I familiari che hanno a carico fiscale una persona
titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta in
situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge
n. 104/92, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del
bollo auto (art. 30, comma 7, legge
n. 388, 23/12/2000 e Circolare
Ministero delle Finanze n. 46, 11/5/2001).
Per l'esenzione dal pagamento del bollo occorre presentare
domanda in carta semplice presso le Agenzie delle Entrate del
Ministero delle Finanze (ci sono sedi in ogni regione)
allegando:
- fotocopia del libretto di pensione o del verbale di
invalidità che attesti il diritto all'indennità di
accompagnamento;
-
certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3, art. 3 della legge
n. 104/92;
-
fotocopia del libretto di circolazione dell'auto;
-
fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che indica che
la persona disabile è fiscalmente a carico del titolare
dell'auto.
Coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto
all'esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso,
attraverso una lettera inviata all'Assessorato Bilancio della
propria Regione di residenza, allegando l'originale del bollo
e la fotocopia del libretto di circolazione. L'esenzione è valida per una sola auto e anche per gli anni
successivi; l'istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo
venga sostituito o se vengono meno i requisiti necessari per
fruire del beneficio in questione.
Agevolazioni Telecom
I titolari di un contratto di abbonamento al
servizio telefonico di base di categoria B dal 1° dicembre
2001 possono fruire di una riduzione del 50% del pagamento
dell'importo mensile di abbonamento, cioè del canone
(Delibere dell'autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e
n. 330/01/CONS).
Per poter fruire di questa agevolazione occorre che siano
soddisfati due requisiti:
il
requisito sociale: all'interno del nucleo familiare deve
esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile
(o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il
capofamiglia disoccupato);
il requisito economico: disporre di un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo
familiare non superiore a 6.713,94 euro (pari a £.
13.000.000). L'attestato ISEE può essere richiesto presso i
CAF (centro assistenza fiscale), i comuni, le sedi
territoriali dell'INPS.
Occorre quindi compilare un modulo, disponibile presso i
negozi "Punto 187" della Telecom, gli stessi CAF e
INPS e anche scaricabile dal sito Internet www.187.it.
Il modulo compilato, con allegati la fotocopia di un documento
valido d'identità del titolare del contratto, la fotocopia
dell'attestato ISEE, la fotocopia del libretto di pensione da
cui risulta il nome e cognome, il codice fiscale, la
categoria, il codice INPS e la decorrenza della pensione
stessa, va inviato a mezzo raccomandata alla sede Telecom
indicata sulla propria bolletta.
La Telecom ha previsto anche la possibilità dell'esenzione
totale dal pagamento dell'abbonamento, ma solo per quei
nuclei al cui interno vi sia persona sordomuta che utilizzi il
dispositivo telefonico DTS.
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