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L'assegno al nucleo familiare è una forma di *sostegno al reddito* Viene erogato ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, ai pensionati, ma anche ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione. L'assegno al nucleo familiare viene erogato in misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare. In sostanza diminuisce (fino allo zero) in corrispondenza dell'aumentare del reddito familiare e questa "diminuzione" è proporzionata al numero dei componenti della famiglia. Nella *composizione della famiglia* si considerano: il richiedente dell'assegno, il coniuge non legalmente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro, i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni. La norma prevede che vadano computati nel nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori). La Legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2007) ha previsto una misura a favore dei *nuclei familiari numerosi*. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli sono considerati ai fini della determinazione dell'assegno, come per i figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. *La Finanziaria 2007* Più in generale la Legge finanziaria (art. 1 comma 11, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <http://www.handylex.org/stato/l271206.shtml#a111>), ha voluto introdurre, rispetto all'assegno al nucleo familiare, misure ancora di maggior sostegno per le *famiglie meno abbienti e più numeros*e, rivedendo le stesse modalità di calcolo. In estrema sintesi, percepiscono assegni molto inferiori i nuclei con redditi più elevati, mentre vengono aumentati notevolmente le prestazioni a favore dei nuclei più disagiati. * Le prime indicazioni dell'INPS* Sulla scorta delle indicazioni della Legge finanziaria, l'INPS ha elaborato e diramato le prime tabelle di riferimento con Circolare n. 13 del 12 gennaio 2007. Quelle tabelle sono state oggetto di parecchie contestazioni, sfruttate anche sensazionalisticamente, sostenendo l'affermazione che "a parità di reddito e a parità di numero di componenti, ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio diversamente abile, spetterebbe meno che ad una famiglia con un bambino normodotato". Si tratta di un'affermazione che non corrisponde completamente al vero. Fino a certi livelli di reddito, le differenze sono significative: per i redditi più bassi la maggiorazione nel caso sia presente un figlio disabile è notevole. Le differenze si assottigliano sempre di più, fino a diventare, paradossalmente, sfavorevoli. Quando la differenza diviene sfavorevole (es. 50 mila euro, 20 euro circa nel caso non si abbia un disabile in famiglia, 15 nel caso lo si abbia), non conviene più fare riferimento alla tabella 14, ma conviene far riferimento alla tabella 11. Nella sostanza quando si hanno più di 45000 euro di reddito e un figlio disabile, non si fa più riferimento alla tabella 14, ma alla tabella 11. Ma questo è causa di non poche complicazioni. È comunque indubbio che l'INPS nella prima Circolare ha generato non poca confusione e fraintendimenti. Tant'è che è intervenuta la *Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 7 marzo 2007* <http://www.handylex.org/stato/d070307.shtml> (in Gazzetta solo l'8 maggio 2007), per precisare che, dal 1 gennaio 2007, "l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili". A seguito di queste puntualizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'INPS con la* Circolare 88 del 18 maggio 2007 <http://www.handylex.org/stato/c180507.shtml>*, ha riformulato le tabelle 14 e 15 che interessano appunto i nuclei in cui siano presenti soggetti inabili. Con la medesima Circolare sono anche impartite istruzioni ai datori di lavoro affinchè ci sia una compensazione sulle eventuali diminuzioni subite dai lavoratori. * Consulta il testo della Circolare INPS <http://www.handylex.org/stato/c180507.shtml> * Consulta il testo del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri <http://www.handylex.org/stato/d070307.shtml>/ 27 maggio 2007/ *Carlo Giacobini* Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale |
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